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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 4096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. DO AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
28.10.2025, sostituita con la trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4096/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pizzone Salice v.le San Nicola n. 3, C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall' Avv. Giuseppe Lauro e dell'Avv. Serena
Lauro, entrambi del foro di Nocera Inferiore, ed elett.te dom.to presso il loro studio in Scafati (SA) alla Via Passanti n. 49, parte attrice contro
P.I. Controparte_1 CP_2
– C.F. , in persona del suo Dirigente pro tempore Dr. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Anziano dell'Avvocatura Distrettuale INAIL di Salerno, e dall'Avv. Roberto Di Tucci e presso di lui elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n.
96, presso gli uffici dell'avvocatura Regionale parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21.12.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per una CP_2
“ipoacusia da rumore”, asseritamente contratta a causa della propria attività lavorativa, svolta dal
1980 all'attualità alle dipendenze della poi divenuta Controparte_4 Controparte_5
( , in qualità di lavoratore marittimo, con la mansione di .
[...] CP_6 Parte_2
Parte attrice ha inoltre precisato di essere sbarcato in data 29.9.2023 dalla nave “Athara” iscritta nel Compartimento di Cagliari.
L'attore ha inoltre dichiarato di aver dato avvio alla procedura amministrativa, tramite domanda del 20.5.2022, presentata alla sede competente per territorio, successivamente CP_2 conclusasi con il riconoscimento dell'origine professionale della patologia uditiva, senza però il riconoscimento in proprio favore del diritto all'indennizzo, in quanto inferiore al grado minimo indennizzabile previsto dal D. lgs 38 del 23/2/2000.
Avverso detto provvedimento l'attore ha infruttuosamente proposto opposizione.
L' , si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, CP_1 con compensazione delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per quanto segue.
Considerato che anche in sede amministrativa l aveva riconosciuto la patologia dell'attore CP_2
e la sua origine professionale, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio per accertarne l'entità.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da “una CP_2 moderata ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, sostanzialmente simmetrica, con deficit prevalentemente localizzato a carico delle frequenze 3, 4 e 6 Khz.”.
L'ausiliario del giudice ha evidenziato che, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come operaio carpentiere per una durata di 44 anni, e delle caratteristiche dell'audiogramma tonale, a suo giudizio, l'esposizione professionale al rumore può aver agito come fattore causale nell'insorgenza della disfunzione uditiva lamentata.
Il consulente del giudice ha inoltre precisato che in considerazione degli accertamenti audiometrici prodotti nel fascicolo degli atti e della naturale evoluzione del trauma acustico cronico, “è da ritenersi estremamente probabile che all'epoca dell'iter amministrativo pagina 2 di 4 sussistesse una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga a quanto oggi presente (danno biologico 3% circa).”.
In data 21.6.2025 il consulente tecnico di parte attrice ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, poiché il perito nominato dal giudice non avrebbe tenuto conto dell'esame audiometrico eseguito in data 3.5.2023 presso l' di Salerno, e in quanto “la metodologia CP_7 seguita non rispetta gli standard ISO 8253-1:2020: nella relazione non sono indicati marca, modello e matricola dell'audiometro né risulta prodotto il certificato di taratura annuale”.
Parte attrice ha inoltre contestato il fatto che il CTU abbia trasmesso la bozza peritale anche all' non ancora costituito, in contrasto con l'art 195, 3° comma, c.p.c., che delimita il CP_1 novero dei destinatari della bozza peritale alle sole parti costituite, così recando alla controparte un indebito vantaggio difensivo.
Quest'ultima doglianza è priva di qualsivoglia rilevanza, considerato che l' non ha CP_2 comunque fatto pervenire al CTU alcuna osservazione all'elaborato peritale, né alcuna deduzione difensiva è stata svolta in merito dall'ente previdenziale nel prosieguo del giudizio.
In risposta alle osservazioni di parte attrice il Consulente del giudice ha specificato che
“l'esame audiometrico espletato nel contesto degli accertamenti di CTU è stato eseguito presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero SS. Trinità dell'ASL di
Cagliari, in cabina silente, mediante Audiometro Inventis Modello Piano Plus VRA matricola
AU1CE18208622, la cui ultima taratura con validità annuale risale al 24.9.2024”, allegandone in copia idoneo certificato;
l'ausiliario ha osservato, tra l'altro, che nell'esame audiometrico Cont dell' di Salerno del 3.5.2023, prodotto dall'attore non sono riportate le modalità tecniche di conduzione dell'esame, con riferimento all'ambiente di esecuzione dell'accertamento, all'indicazione della marca e del modello dello strumento impiegato, altresì non risultando allegati i dati concernenti i test di funzionalità dello strumentario annualmente prescritti secondo i medesimi Standard ISO citati. Il perito ha infine evidenziato come dall'analisi del suddetto esame emerga “una grave lacuna sotto il profilo tecnico, ovvero nel tracciato audiometrico non sono riportati i valori della soglia audiometrica per le frequenze 3 KHz e 6 KHz, elemento che rende tale esame non adeguato ai fini di una corretta formulazione della stessa diagnosi audiologica e, in particolare, inidoneo per una corretta valutazione medico-legale dell'ipoacusia.” e che
“Proprio in base alla normativa ISO 8253, la corretta refertazione di un esame audiometrico tonale richiede la descrizione dettagliata dei rilievi ottenuti riportando nell'audiogramma i valori della soglia uditiva registrata a carico di ogni singola frequenza esplorata attraverso una specifica rappresentazione grafica (cerchietto rosso per l'orecchio destro, crocetta nera per pagina 3 di 4 l'orecchio sinistro), non riportata nell'audiogramma in questione per la frequenza 3 KHz.”, Cont affermando pertanto che “L'esame praticato presso di Salerno il 3.5.2023 è, in buona sostanza, tecnicamente incompleto ai fini di una adeguata valutazione clinica della malattia e, per di più, non utilizzabile per il computo della perdita uditiva e del relativo danno biologico ad essa correlato ai sensi dei criteri valutativi previsti per Legge in quanto non riportati secondo la normativa ISO i valori di soglia tonale rilevati a carico dei 3000 Hz”.
Pertanto, all'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni, si può affermare che l'attore non è affetto da una malattia professionale indennizzabile.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
***
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in quanto, all'esito del giudizio è comunque emersa la sussistenza di una malattia di origine professionale, seppure di gravità tale da non legittimare la pretesa di indennizzo e, in ogni caso, lo stesso istituto previdenziale, costituitosi al termine dell'istruttoria ha chiesto la compensazione delle spese.
In ragione del rigetto della domanda attorea, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico dell'attore, fermo il vincolo di solidarietà di tutte le parti nei confronti del perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 25.11.2025.
Il giudice
DO AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. DO AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
28.10.2025, sostituita con la trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4096/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pizzone Salice v.le San Nicola n. 3, C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall' Avv. Giuseppe Lauro e dell'Avv. Serena
Lauro, entrambi del foro di Nocera Inferiore, ed elett.te dom.to presso il loro studio in Scafati (SA) alla Via Passanti n. 49, parte attrice contro
P.I. Controparte_1 CP_2
– C.F. , in persona del suo Dirigente pro tempore Dr. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Anziano dell'Avvocatura Distrettuale INAIL di Salerno, e dall'Avv. Roberto Di Tucci e presso di lui elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n.
96, presso gli uffici dell'avvocatura Regionale parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21.12.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per una CP_2
“ipoacusia da rumore”, asseritamente contratta a causa della propria attività lavorativa, svolta dal
1980 all'attualità alle dipendenze della poi divenuta Controparte_4 Controparte_5
( , in qualità di lavoratore marittimo, con la mansione di .
[...] CP_6 Parte_2
Parte attrice ha inoltre precisato di essere sbarcato in data 29.9.2023 dalla nave “Athara” iscritta nel Compartimento di Cagliari.
L'attore ha inoltre dichiarato di aver dato avvio alla procedura amministrativa, tramite domanda del 20.5.2022, presentata alla sede competente per territorio, successivamente CP_2 conclusasi con il riconoscimento dell'origine professionale della patologia uditiva, senza però il riconoscimento in proprio favore del diritto all'indennizzo, in quanto inferiore al grado minimo indennizzabile previsto dal D. lgs 38 del 23/2/2000.
Avverso detto provvedimento l'attore ha infruttuosamente proposto opposizione.
L' , si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, CP_1 con compensazione delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per quanto segue.
Considerato che anche in sede amministrativa l aveva riconosciuto la patologia dell'attore CP_2
e la sua origine professionale, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio per accertarne l'entità.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da “una CP_2 moderata ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, sostanzialmente simmetrica, con deficit prevalentemente localizzato a carico delle frequenze 3, 4 e 6 Khz.”.
L'ausiliario del giudice ha evidenziato che, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come operaio carpentiere per una durata di 44 anni, e delle caratteristiche dell'audiogramma tonale, a suo giudizio, l'esposizione professionale al rumore può aver agito come fattore causale nell'insorgenza della disfunzione uditiva lamentata.
Il consulente del giudice ha inoltre precisato che in considerazione degli accertamenti audiometrici prodotti nel fascicolo degli atti e della naturale evoluzione del trauma acustico cronico, “è da ritenersi estremamente probabile che all'epoca dell'iter amministrativo pagina 2 di 4 sussistesse una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga a quanto oggi presente (danno biologico 3% circa).”.
In data 21.6.2025 il consulente tecnico di parte attrice ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, poiché il perito nominato dal giudice non avrebbe tenuto conto dell'esame audiometrico eseguito in data 3.5.2023 presso l' di Salerno, e in quanto “la metodologia CP_7 seguita non rispetta gli standard ISO 8253-1:2020: nella relazione non sono indicati marca, modello e matricola dell'audiometro né risulta prodotto il certificato di taratura annuale”.
Parte attrice ha inoltre contestato il fatto che il CTU abbia trasmesso la bozza peritale anche all' non ancora costituito, in contrasto con l'art 195, 3° comma, c.p.c., che delimita il CP_1 novero dei destinatari della bozza peritale alle sole parti costituite, così recando alla controparte un indebito vantaggio difensivo.
Quest'ultima doglianza è priva di qualsivoglia rilevanza, considerato che l' non ha CP_2 comunque fatto pervenire al CTU alcuna osservazione all'elaborato peritale, né alcuna deduzione difensiva è stata svolta in merito dall'ente previdenziale nel prosieguo del giudizio.
In risposta alle osservazioni di parte attrice il Consulente del giudice ha specificato che
“l'esame audiometrico espletato nel contesto degli accertamenti di CTU è stato eseguito presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero SS. Trinità dell'ASL di
Cagliari, in cabina silente, mediante Audiometro Inventis Modello Piano Plus VRA matricola
AU1CE18208622, la cui ultima taratura con validità annuale risale al 24.9.2024”, allegandone in copia idoneo certificato;
l'ausiliario ha osservato, tra l'altro, che nell'esame audiometrico Cont dell' di Salerno del 3.5.2023, prodotto dall'attore non sono riportate le modalità tecniche di conduzione dell'esame, con riferimento all'ambiente di esecuzione dell'accertamento, all'indicazione della marca e del modello dello strumento impiegato, altresì non risultando allegati i dati concernenti i test di funzionalità dello strumentario annualmente prescritti secondo i medesimi Standard ISO citati. Il perito ha infine evidenziato come dall'analisi del suddetto esame emerga “una grave lacuna sotto il profilo tecnico, ovvero nel tracciato audiometrico non sono riportati i valori della soglia audiometrica per le frequenze 3 KHz e 6 KHz, elemento che rende tale esame non adeguato ai fini di una corretta formulazione della stessa diagnosi audiologica e, in particolare, inidoneo per una corretta valutazione medico-legale dell'ipoacusia.” e che
“Proprio in base alla normativa ISO 8253, la corretta refertazione di un esame audiometrico tonale richiede la descrizione dettagliata dei rilievi ottenuti riportando nell'audiogramma i valori della soglia uditiva registrata a carico di ogni singola frequenza esplorata attraverso una specifica rappresentazione grafica (cerchietto rosso per l'orecchio destro, crocetta nera per pagina 3 di 4 l'orecchio sinistro), non riportata nell'audiogramma in questione per la frequenza 3 KHz.”, Cont affermando pertanto che “L'esame praticato presso di Salerno il 3.5.2023 è, in buona sostanza, tecnicamente incompleto ai fini di una adeguata valutazione clinica della malattia e, per di più, non utilizzabile per il computo della perdita uditiva e del relativo danno biologico ad essa correlato ai sensi dei criteri valutativi previsti per Legge in quanto non riportati secondo la normativa ISO i valori di soglia tonale rilevati a carico dei 3000 Hz”.
Pertanto, all'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni, si può affermare che l'attore non è affetto da una malattia professionale indennizzabile.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
***
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in quanto, all'esito del giudizio è comunque emersa la sussistenza di una malattia di origine professionale, seppure di gravità tale da non legittimare la pretesa di indennizzo e, in ogni caso, lo stesso istituto previdenziale, costituitosi al termine dell'istruttoria ha chiesto la compensazione delle spese.
In ragione del rigetto della domanda attorea, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico dell'attore, fermo il vincolo di solidarietà di tutte le parti nei confronti del perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 25.11.2025.
Il giudice
DO AR
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