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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Ordinaria
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore letti gli atti del procedimento sopraindicato, riunito in camera di conIGlio il 27.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
CALVISI MARIA GRAZIA
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SOLINAS Controparte_1 C.F._2
PAOLO
-parte convenuta-
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 22.3.2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/07/2018 ha chiesto che il Parte_1
tribunale, in accoglimento delle relative richieste, accogliesse le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al IG. Controparte_1
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore disponendone la collocazione Per_1
e la residenza presso la madre
3. l'abitazione familiare viene assegnata alla IG.ra proprietaria Parte_1 dell'immobile
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, allorchè lo riaccompagnerà a casa della madre.
5. le principali festività saranno trascorse, con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza ed il minore potrà trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, mantenendo costanti rapporti con la madre secondo i giorni e gli orari su indicati per gli incontri tra padre e figlio.
6. il padre potrà incontrare il figlio con la massima frequenza, oltre quanto già Per_1
convenuto, compatibilmente con le eIGenze dello stesso e della IG.ra , previo avviso Pt_1
alla stessa, nonché partecipare attivamente alla sua cura, educazione ed istruzione.
7. Tutte le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno adottate concordemente da entrambi i genitori.
8. Il IG. verserà alla IG.ra , la somma di €.900,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento per i figli, entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, da rivalutarsi secondo gli indici Istat oltre alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e mediche, in ragione del 50%.
9. Il IG. in virtù della conferma dell'obbligo assunto unitamente alla moglie, nei CP_1 confronti della verserà, in favore di quest'ultima, l'importo Controparte_2 mensile di €.474,00 corrispondente al 50% della rata di mutuo contratto per far fronte al pagamento dei lavori di edificazione dell'abitazione familiare”.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto quanto Controparte_1
dedotto e articolo dalla ricorrente e formulando, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“1. Dare atto che il IG. non si oppone alla richiesta di separazione personale proposta CP_1
dalla IG.ra ; Pt_1
2. Rigettare la domanda di addebito avanzata dalla IG.ra perché infondata e Pt_1
2 comunque non provata;
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore disponendone la collocazione Per_1
e la residenza presso la madre;
4. Assegnare momentaneamente alla IG.ra l'abitazione familiare sita in Olbia Via Pt_1
Maria Carta n.7, fatta salva ogni pretesa e diritto del IG. sulla stessa;
CP_1
5. Disporre che il IG. tenga con sé il figlio minore per due fine settimana al CP_1 Per_1
mese alternati, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola ovvero a casa dalla madre;
6. Disporre che il figlio minore trascorra le principali festività, con ciascun Per_1 genitore, secondo il principio dell'alternanza e trascorra con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, mantenendo costanti rapporti con la madre secondo i giorni e gli orari su indicati per gli incontri tra padre e figlio;
7. Disporre che il padre possa incontrare il figlio con la massima frequenza, Per_1
compatibilmente con le eIGenze dello stesso e della madre, previo avviso alla stessa;
8. Disporre che tutte le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore siano adottate concordemente da entrambi i genitori;
9. Disporre che il IG. versi alla figlia (maggiorenne) una somma mensile non CP_1 Per_2
Org_ superiore a €.100 (cento) a titolo di mantenimento da rivalutarsi secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche);
10.Disporre che il IG. versi alla IG.ra una somma mensile non superiore a CP_1 Pt_1
Org_
€.100 (cento) per il mantenimento del figlio da rivalutarsi secondo gli indici Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche)”.
In data 16.11.2020 il Tribunale in composizione collegiale ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status, rimettendo la causa in istruttoria sulle restanti questioni (v. sentenza n.
234/2020).
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, e in conseguenza di numerosi rinvii, la causa
è stata istruita e si è pervenuti all'udienza del 14.3.2024, in cui il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno accettato, chiedendo breve termine per la formalizzazione dell'accordo.
Alla successiva udienza del 21.3.2024 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le parti si sono conciliate come da accordo depositato in data 21.3.2024 e del seguente tenore:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 residenza presso l'abitazione familiare, ubicata in Olbia Via Maria Carta, n. 7, assegnata alla IG.ra , proprietaria dell'immobile, con carico per l'assegnataria IG.ra Parte_1
3 degli oneri di conduzione di detta abitazione, comprese utenze, imposte e tasse ed il Pt_1
pagamento per intero delle relative rate di mutuo.
2) trascorrerà con il padre 2 fine settimana al mese, alternati, dal venerdì Per_1
pomeriggio, alle ore 16,00 allorché verrà prelevato dal padre dalla casa familiare, fino al lunedì mattina, allorchè lo riaccompagnerà a scuola.
3) trascorrerà con il padre, due pomeriggi del mercoledì e del venerdì di ogni Per_1
settimana, dalle ore 16:00 allorché verrà prelevato dal padre dalla casa familiare e lì riaccompagnato alle ore 20:00.
4) le principali festività saranno trascorse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza.
Nel periodo trascorrerà 7 gg. con il padre e 7 gg. con la madre (dal 23 al 30 Per_3
Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio con l'altro).
Il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
In particolare, entro tale data, il IG. si obbliga a comunicare alla IG.ra , per CP_1 Pt_1
iscritto (con sms e/o mail) il periodo che intenderà trascorrere con il figlio al fine di consentire alla IG.ra di organizzare le proprie vacanze. Pt_1
5) Il padre potrà incontrare con la massima frequenza, oltre quanto già convenuto, Per_1
compatibilmente con le eIGenze del minore e della madre, previo avviso alla stessa, nonché partecipare attivamente alla sua cura, educazione ed istruzione.
6) Tutte le decisioni inerenti all'educazione, allo sviluppo e alla salute di verranno Per_1
adottate concordemente da entrambi i genitori.
7) Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli e, pertanto, verserà, entro il giorno 30 di CP_1 ogni mese, la somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli, di cui €.200,00 alla IG.ra con bonifico bancario, per il mantenimento di ed €.200,00 a titolo Pt_1 Per_1
di mantenimento direttamente alla figlia primogenita maggiorenne, mediante il Per_2
versamento sul conto corrente alla stessa intestato, avente il seguente iban:
Org_ [...], da rivalutarsi secondo gli indici
Il IG. contribuirà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, delle spese CP_1
mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, previamente concordate, salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate) previa esibizione e trasmissione delle ricevute ovvero mediante pagamento diretto della propria
4 quota all'ente.
8) Il IG. si impegna a fissare gli appuntamenti per le visite specialistiche di cui CP_1
necessiterà il minore.
9) i IG.ri e prestano fin d'ora reciprocamente il Controparte_1 Parte_1
consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
10) L'assegno Unico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla IG.ra a CP_3 Pt_1
partire dal mese di Aprile 2024.
11) Le parti compensano fra loro le spese legali del presente procedimento.”
All'esito dell'acquisizione del visto del P.M., e alla luce delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ebbene, il comportamento processuale di entrambe le parti e il periodo intercorso tra la proposizione del ricorso e l'odierna decisione attestano, con evidenza, l'impossibilità di una riconciliazione tra i ricorrenti e sono sintomatici della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra gli stessi.
In merito alle statuizioni conseguenziali, è necessario precisare che le parti, senza necessità di istruttoria e all'esito di trattative, hanno raggiunto un accordo nel senso specificato in epigrafe, rassegnando conclusioni conformi.
Il Collegio ritiene di poter ratificare quanto richiesto dalle parti, in considerazione della circostanza che le condizioni specificate garantiscono la tutela degli interessi dei due figli, del diritto di entrambi i genitori di conservare un rapporto costante con i medesimi, nonchè del diritto dei figli al mantenimento da parte del padre, economicamente più forte.
Nulla sulle spese data la natura familiare e (divenuta) consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sul ricorso in epigrafe:
CONFERMA gli accordi raggiunti tra le parti.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di conIGlio del 27.3.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Cecilia Marino Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione Ordinaria
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore letti gli atti del procedimento sopraindicato, riunito in camera di conIGlio il 27.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
CALVISI MARIA GRAZIA
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SOLINAS Controparte_1 C.F._2
PAOLO
-parte convenuta-
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 22.3.2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/07/2018 ha chiesto che il Parte_1
tribunale, in accoglimento delle relative richieste, accogliesse le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al IG. Controparte_1
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore disponendone la collocazione Per_1
e la residenza presso la madre
3. l'abitazione familiare viene assegnata alla IG.ra proprietaria Parte_1 dell'immobile
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, allorchè lo riaccompagnerà a casa della madre.
5. le principali festività saranno trascorse, con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza ed il minore potrà trascorrere con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, mantenendo costanti rapporti con la madre secondo i giorni e gli orari su indicati per gli incontri tra padre e figlio.
6. il padre potrà incontrare il figlio con la massima frequenza, oltre quanto già Per_1
convenuto, compatibilmente con le eIGenze dello stesso e della IG.ra , previo avviso Pt_1
alla stessa, nonché partecipare attivamente alla sua cura, educazione ed istruzione.
7. Tutte le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno adottate concordemente da entrambi i genitori.
8. Il IG. verserà alla IG.ra , la somma di €.900,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento per i figli, entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, da rivalutarsi secondo gli indici Istat oltre alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e mediche, in ragione del 50%.
9. Il IG. in virtù della conferma dell'obbligo assunto unitamente alla moglie, nei CP_1 confronti della verserà, in favore di quest'ultima, l'importo Controparte_2 mensile di €.474,00 corrispondente al 50% della rata di mutuo contratto per far fronte al pagamento dei lavori di edificazione dell'abitazione familiare”.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto quanto Controparte_1
dedotto e articolo dalla ricorrente e formulando, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“1. Dare atto che il IG. non si oppone alla richiesta di separazione personale proposta CP_1
dalla IG.ra ; Pt_1
2. Rigettare la domanda di addebito avanzata dalla IG.ra perché infondata e Pt_1
2 comunque non provata;
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore disponendone la collocazione Per_1
e la residenza presso la madre;
4. Assegnare momentaneamente alla IG.ra l'abitazione familiare sita in Olbia Via Pt_1
Maria Carta n.7, fatta salva ogni pretesa e diritto del IG. sulla stessa;
CP_1
5. Disporre che il IG. tenga con sé il figlio minore per due fine settimana al CP_1 Per_1
mese alternati, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola ovvero a casa dalla madre;
6. Disporre che il figlio minore trascorra le principali festività, con ciascun Per_1 genitore, secondo il principio dell'alternanza e trascorra con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, mantenendo costanti rapporti con la madre secondo i giorni e gli orari su indicati per gli incontri tra padre e figlio;
7. Disporre che il padre possa incontrare il figlio con la massima frequenza, Per_1
compatibilmente con le eIGenze dello stesso e della madre, previo avviso alla stessa;
8. Disporre che tutte le decisioni inerenti l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore siano adottate concordemente da entrambi i genitori;
9. Disporre che il IG. versi alla figlia (maggiorenne) una somma mensile non CP_1 Per_2
Org_ superiore a €.100 (cento) a titolo di mantenimento da rivalutarsi secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche);
10.Disporre che il IG. versi alla IG.ra una somma mensile non superiore a CP_1 Pt_1
Org_
€.100 (cento) per il mantenimento del figlio da rivalutarsi secondo gli indici Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche)”.
In data 16.11.2020 il Tribunale in composizione collegiale ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status, rimettendo la causa in istruttoria sulle restanti questioni (v. sentenza n.
234/2020).
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, e in conseguenza di numerosi rinvii, la causa
è stata istruita e si è pervenuti all'udienza del 14.3.2024, in cui il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno accettato, chiedendo breve termine per la formalizzazione dell'accordo.
Alla successiva udienza del 21.3.2024 i procuratori delle parti hanno dichiarato che le parti si sono conciliate come da accordo depositato in data 21.3.2024 e del seguente tenore:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 residenza presso l'abitazione familiare, ubicata in Olbia Via Maria Carta, n. 7, assegnata alla IG.ra , proprietaria dell'immobile, con carico per l'assegnataria IG.ra Parte_1
3 degli oneri di conduzione di detta abitazione, comprese utenze, imposte e tasse ed il Pt_1
pagamento per intero delle relative rate di mutuo.
2) trascorrerà con il padre 2 fine settimana al mese, alternati, dal venerdì Per_1
pomeriggio, alle ore 16,00 allorché verrà prelevato dal padre dalla casa familiare, fino al lunedì mattina, allorchè lo riaccompagnerà a scuola.
3) trascorrerà con il padre, due pomeriggi del mercoledì e del venerdì di ogni Per_1
settimana, dalle ore 16:00 allorché verrà prelevato dal padre dalla casa familiare e lì riaccompagnato alle ore 20:00.
4) le principali festività saranno trascorse con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza.
Nel periodo trascorrerà 7 gg. con il padre e 7 gg. con la madre (dal 23 al 30 Per_3
Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio con l'altro).
Il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
In particolare, entro tale data, il IG. si obbliga a comunicare alla IG.ra , per CP_1 Pt_1
iscritto (con sms e/o mail) il periodo che intenderà trascorrere con il figlio al fine di consentire alla IG.ra di organizzare le proprie vacanze. Pt_1
5) Il padre potrà incontrare con la massima frequenza, oltre quanto già convenuto, Per_1
compatibilmente con le eIGenze del minore e della madre, previo avviso alla stessa, nonché partecipare attivamente alla sua cura, educazione ed istruzione.
6) Tutte le decisioni inerenti all'educazione, allo sviluppo e alla salute di verranno Per_1
adottate concordemente da entrambi i genitori.
7) Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli e, pertanto, verserà, entro il giorno 30 di CP_1 ogni mese, la somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento per i figli, di cui €.200,00 alla IG.ra con bonifico bancario, per il mantenimento di ed €.200,00 a titolo Pt_1 Per_1
di mantenimento direttamente alla figlia primogenita maggiorenne, mediante il Per_2
versamento sul conto corrente alla stessa intestato, avente il seguente iban:
Org_ [...], da rivalutarsi secondo gli indici
Il IG. contribuirà a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, delle spese CP_1
mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, previamente concordate, salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate) previa esibizione e trasmissione delle ricevute ovvero mediante pagamento diretto della propria
4 quota all'ente.
8) Il IG. si impegna a fissare gli appuntamenti per le visite specialistiche di cui CP_1
necessiterà il minore.
9) i IG.ri e prestano fin d'ora reciprocamente il Controparte_1 Parte_1
consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
10) L'assegno Unico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla IG.ra a CP_3 Pt_1
partire dal mese di Aprile 2024.
11) Le parti compensano fra loro le spese legali del presente procedimento.”
All'esito dell'acquisizione del visto del P.M., e alla luce delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ebbene, il comportamento processuale di entrambe le parti e il periodo intercorso tra la proposizione del ricorso e l'odierna decisione attestano, con evidenza, l'impossibilità di una riconciliazione tra i ricorrenti e sono sintomatici della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra gli stessi.
In merito alle statuizioni conseguenziali, è necessario precisare che le parti, senza necessità di istruttoria e all'esito di trattative, hanno raggiunto un accordo nel senso specificato in epigrafe, rassegnando conclusioni conformi.
Il Collegio ritiene di poter ratificare quanto richiesto dalle parti, in considerazione della circostanza che le condizioni specificate garantiscono la tutela degli interessi dei due figli, del diritto di entrambi i genitori di conservare un rapporto costante con i medesimi, nonchè del diritto dei figli al mantenimento da parte del padre, economicamente più forte.
Nulla sulle spese data la natura familiare e (divenuta) consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sul ricorso in epigrafe:
CONFERMA gli accordi raggiunti tra le parti.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di conIGlio del 27.3.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Cecilia Marino Dr. Claudio Cozzella
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