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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12190 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2933/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, Dott.ssa Valentina Valletta, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 19.12.25, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEZIEX U.C. c.p.c. nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con R.G. n.
2933/2024
TRA
( P.iva ) , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Malesci che la rapp.ta e difende in San Vitaliano (Na) alla Via Mazzini 8 giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Via Armando Diaz 11 ;,
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...] e res. in Vico Cavaniglia n.31 Controparte_2
in Napoli;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'11.02.24 e proposto ex art. 281 sexies c.p.c., la ricorrente in epigrafe generalizzata ha impugnato ex art.170 D.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione delle spese di custodia quantificate in euro 873,34 oltre iva reso il
2.02.24 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale recante r.g.n.r. 5839/05 R.G.
GIP a carico dell'imputato , deducendo l'erroneità dei criteri di Controparte_2
liquidazione applicati.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Non si costituivano in Giudizio e la Procura della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale di Napoli, benché ritualmente evocati sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è tempestiva poiché il ricorso è stato depositato in data 11.02.24 mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 5.02.24 (cfr.doc. in atti).
La domanda è fondata e va accolta .
Va rilevato che: trattasi di attività di custodia in ambiente al chiuso protrattasi dal
2.10.2003 al 16.01.24 ; che lo spazio occupato per la custodia ( avente ad oggetto beni diversi da veicoli a motore e natanti) era pari a 1 metro cubo;
che in relazione al periodo compreso tra il 2.10.2003 e il 16.01.24 , il Tribunale di Napoli già corrispondeva l'indennità di custodia per un importo di euro 2243,58 come da fattura emessa dalla ricorrente (cfr.doc.in atti); che in relazione al restante periodo , compreso tra il 17.01.14 e il 12.06.23 (3434 giorni), il Tribunale con decreto di liquidazione del 2.02.24 ( notificato il 5.02.24) , disponeva il pagamento in favore del custode della somma di euro 873,34 oltre iva.
Parte ricorrente proponeva quindi opposizione avverso il suddetto decreto di liquidazione.
2 Va considerato che trattasi di custodia in ambiente chiuso protrattasi dal 17.01.14 e il
12.06.23 (3434 giorni) di beni diversi da veicoli a motore o natanti ( custodia di telecomandi, cavetti, stereo e frontalini) con un ingombro pari a 1 metro cubo (cfr. verbale di ritiro reperti in atti) .
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'importo di euro 873,34 più iva per la custodia di detti beni ma che tale liquidazione è errata.
Va richiamato l'art.58 comma 2 DPR 115/2002 a mente del quale “ l'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art.59
e , in via residuale, secondo gli usi locali”.
Va richiamato il successivo art 59 secondo cui “ con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
Legge 23 agosto 1988 n.400 art.17 commi 3 e 4 sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia .Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione dei beni”.
Va richiamato ancora l'art.5 DM 265/2006 adottato ai sensi dell'art.59 appena citato, che stabilisce che “ per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale agli usi locali come previsto dall'art.58 comma 2 del Testo Unico citato”.
Va richiamato, peraltro, il principio secondo cui in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006 n.265 di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati, va operata ai sensi dell'art.5 del predetto decreto sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art.276 del d.p.r. 30 maggio 2022 n.115 il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità. (cfr. Cass. civ. sez. VI ord.
5.07.2012 n.11281).
3 Rilevato che nel caso in esame non emerge la sussistenza di un uso locale vero e proprio inerente agli specifici beni in esame .
Invero, come affermato dalla Cassazione con sentenza n.8538/2018 “ in una situazione come questa , nella quale non esiste una fonte normativa sulla quale il
Giudice possa basarsi non può che seguirsi un criterio equitativo”.
Nel caso di specie, l'indennità di custodia deve essere, quindi, determinata necessariamente secondo equità.
Va osservato, altresì, che la custodia in esame è avvenuta in locale chiuso e pertanto non può essere equiparata ai fini della liquidazione del compenso alla custodia all'aperto di veicoli e natanti.
Va, altresì, richiamato il principio secondo il quale in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie dei beni indicati nel D.M. 2 settembre 2006 n.265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione del D.P.R. 30 maggio 2002 nr.115 art.59 , il giudice può applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi , in base alla similitudine fisica dei beni” (cfr. Cass. civ. sez.2 n.22966 del 4.11.21 e Cass. civ. sez.
II 21.01.2020 nr., 1205).
Ritenuto, quindi, che, nella specie, possa soccorrere il disposto dell'art.4 del D.M.
n.80 del 2009 che, per quanto afferente ai compensi per attività di custodia nel processo civile di esecuzione forzata, fornisce un criterio di liquidazione adattabile al caso di specie , disciplinando espressamente l'ipotesi di beni mobili, il cui valore di vendita risulti inferiore ad euro 1000,00 (cfr. art.4 lett.g n.1 D.M. 80/2009 che prevede la moltiplicazione del coefficiente 0,15 per (0,25 metro cubo) per il numero dei metri cubi , per i giorni di durata della custodia).
Nella specie, risulta nel verbale del 12.06.23 lo spazio occupato è di 1 metro cubo.
Tenuto conto, inoltre, il valore minimo dei beni da destinare a distruzione si può utilizzare la seguente formula: 0,15 x 4 x 1 x 3434 e pertanto riconoscere il seguente importo: 2060,40 (euro 0,60 x 1 x 3434) a titolo di indennità per l'attività di custodia.
4 Le spese di lite vengono integralmente compensate , in ragione della esistenza di diversi orientamenti in materia .
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Valletta, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di e di presso il Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Napoli;
-accoglie l'opposizione promossa per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma del provvedimento emesso in data 2.02.24 dal Tribunale di Napoli –sez. GIP- liquida in favore della a titolo di indennità di custodia la complessiva Parte_1
somma di euro 2060,40 oltre accessori di legge se dovuti;
-compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 23.12.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA NT LL
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, Dott.ssa Valentina Valletta, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 19.12.25, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEZIEX U.C. c.p.c. nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con R.G. n.
2933/2024
TRA
( P.iva ) , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Malesci che la rapp.ta e difende in San Vitaliano (Na) alla Via Mazzini 8 giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( C.F. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Via Armando Diaz 11 ;,
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...] e res. in Vico Cavaniglia n.31 Controparte_2
in Napoli;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato l'11.02.24 e proposto ex art. 281 sexies c.p.c., la ricorrente in epigrafe generalizzata ha impugnato ex art.170 D.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione delle spese di custodia quantificate in euro 873,34 oltre iva reso il
2.02.24 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale recante r.g.n.r. 5839/05 R.G.
GIP a carico dell'imputato , deducendo l'erroneità dei criteri di Controparte_2
liquidazione applicati.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
Non si costituivano in Giudizio e la Procura della Repubblica Controparte_2
presso il Tribunale di Napoli, benché ritualmente evocati sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'impugnazione è tempestiva poiché il ricorso è stato depositato in data 11.02.24 mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato in data 5.02.24 (cfr.doc. in atti).
La domanda è fondata e va accolta .
Va rilevato che: trattasi di attività di custodia in ambiente al chiuso protrattasi dal
2.10.2003 al 16.01.24 ; che lo spazio occupato per la custodia ( avente ad oggetto beni diversi da veicoli a motore e natanti) era pari a 1 metro cubo;
che in relazione al periodo compreso tra il 2.10.2003 e il 16.01.24 , il Tribunale di Napoli già corrispondeva l'indennità di custodia per un importo di euro 2243,58 come da fattura emessa dalla ricorrente (cfr.doc.in atti); che in relazione al restante periodo , compreso tra il 17.01.14 e il 12.06.23 (3434 giorni), il Tribunale con decreto di liquidazione del 2.02.24 ( notificato il 5.02.24) , disponeva il pagamento in favore del custode della somma di euro 873,34 oltre iva.
Parte ricorrente proponeva quindi opposizione avverso il suddetto decreto di liquidazione.
2 Va considerato che trattasi di custodia in ambiente chiuso protrattasi dal 17.01.14 e il
12.06.23 (3434 giorni) di beni diversi da veicoli a motore o natanti ( custodia di telecomandi, cavetti, stereo e frontalini) con un ingombro pari a 1 metro cubo (cfr. verbale di ritiro reperti in atti) .
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto l'importo di euro 873,34 più iva per la custodia di detti beni ma che tale liquidazione è errata.
Va richiamato l'art.58 comma 2 DPR 115/2002 a mente del quale “ l'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art.59
e , in via residuale, secondo gli usi locali”.
Va richiamato il successivo art 59 secondo cui “ con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
Legge 23 agosto 1988 n.400 art.17 commi 3 e 4 sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia .Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione dei beni”.
Va richiamato ancora l'art.5 DM 265/2006 adottato ai sensi dell'art.59 appena citato, che stabilisce che “ per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento in via residuale agli usi locali come previsto dall'art.58 comma 2 del Testo Unico citato”.
Va richiamato, peraltro, il principio secondo cui in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006 n.265 di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati, va operata ai sensi dell'art.5 del predetto decreto sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art.276 del d.p.r. 30 maggio 2022 n.115 il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità. (cfr. Cass. civ. sez. VI ord.
5.07.2012 n.11281).
3 Rilevato che nel caso in esame non emerge la sussistenza di un uso locale vero e proprio inerente agli specifici beni in esame .
Invero, come affermato dalla Cassazione con sentenza n.8538/2018 “ in una situazione come questa , nella quale non esiste una fonte normativa sulla quale il
Giudice possa basarsi non può che seguirsi un criterio equitativo”.
Nel caso di specie, l'indennità di custodia deve essere, quindi, determinata necessariamente secondo equità.
Va osservato, altresì, che la custodia in esame è avvenuta in locale chiuso e pertanto non può essere equiparata ai fini della liquidazione del compenso alla custodia all'aperto di veicoli e natanti.
Va, altresì, richiamato il principio secondo il quale in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie dei beni indicati nel D.M. 2 settembre 2006 n.265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione del D.P.R. 30 maggio 2002 nr.115 art.59 , il giudice può applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi , in base alla similitudine fisica dei beni” (cfr. Cass. civ. sez.2 n.22966 del 4.11.21 e Cass. civ. sez.
II 21.01.2020 nr., 1205).
Ritenuto, quindi, che, nella specie, possa soccorrere il disposto dell'art.4 del D.M.
n.80 del 2009 che, per quanto afferente ai compensi per attività di custodia nel processo civile di esecuzione forzata, fornisce un criterio di liquidazione adattabile al caso di specie , disciplinando espressamente l'ipotesi di beni mobili, il cui valore di vendita risulti inferiore ad euro 1000,00 (cfr. art.4 lett.g n.1 D.M. 80/2009 che prevede la moltiplicazione del coefficiente 0,15 per (0,25 metro cubo) per il numero dei metri cubi , per i giorni di durata della custodia).
Nella specie, risulta nel verbale del 12.06.23 lo spazio occupato è di 1 metro cubo.
Tenuto conto, inoltre, il valore minimo dei beni da destinare a distruzione si può utilizzare la seguente formula: 0,15 x 4 x 1 x 3434 e pertanto riconoscere il seguente importo: 2060,40 (euro 0,60 x 1 x 3434) a titolo di indennità per l'attività di custodia.
4 Le spese di lite vengono integralmente compensate , in ragione della esistenza di diversi orientamenti in materia .
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Valletta, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di e di presso il Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Napoli;
-accoglie l'opposizione promossa per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma del provvedimento emesso in data 2.02.24 dal Tribunale di Napoli –sez. GIP- liquida in favore della a titolo di indennità di custodia la complessiva Parte_1
somma di euro 2060,40 oltre accessori di legge se dovuti;
-compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 23.12.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA NT LL
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