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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Conforti ha pronunciato, alla scadenza dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.18522 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: rimborso spese - condominio vertente
TRA
L'avv. (c.f. ), assistito e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo e dall'avv. Mauro Affabile, in virtù di procura in atti, presso il quale ha eletto domicilio in Napoli Via Toledo 16.
- ATTORE -
(CF ) in Napoli in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pt Avv. (CF Controparte_2
) e quale procuratore di se stesso, elett.te domiciliato in Napoli, C.F._2 presso il suo studio al Corso Umberto I 365
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Con comparsa di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace, l'Avv. assumeva, come da comparsa con Parte_1 domanda riconvenzionale già depositat nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, di avere eseguito interventi per la conservazione dei beni comuni del
[...]
ed in particolare sul lastrico sovrastante l'unità immobiliare della Controparte_1 quale era all'epoca proprietario.
Ha riassunto il giudizio dinanzi Tribunale di Napoli per ottenere, dunque,
l'accoglimento della “la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio RG 60866/19 innanzi al GdP di Napoli […] e per l'effetto, in ragione di tutti gli interventi fatti eseguire per la conservazione dei beni comuni dall'avv. in danno del Parte_1 [...]
, condannare il detto in persona dell'amm.re pt, al Parte_2 CP_1 pagamento della somma di euro 24.185.45 oltre interessi legali ex art 1284 IV co cpc e rivalutazione monetaria e, sempre di quella diversa domma che il Tribunale riterrà determinare;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di CP_1 legge oltre accessori”.
Nel costituirsi in giudizio il ha eccepito l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancanza della mediazione obbligatoria, l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la prescrizione del diritto azionato, la mancata prova della concreta esecuzione dei lavori (non esattamente identificati) e dell'esborso del quale è stato domandato il pagamento.
Tanto premesso, deve darsi atto che la domanda è procedibile in quanto è stato esperito il tentativo di mediazione che si è concluso con il verbale negativo del
13.6.2024 depositato dall'attore il 19.7.2024.
L'eccezione di prescrizione appare tardiva in quanto dagli atti prodotti non risulta che sia stata tempestivamente eccepita dal nel giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace e la comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio è stata depositata dall'ente di gestione il 9.12.2022 e, dunque, senza il rispetto del termine
2 (20 giorni prima dell'udienza) prescritto dall'art. 166 c.p.c. (formulazione ante
Cartabia) a fronte dell'udienza fissata in citazione il 20.12.2022.
Nel merito la domanda va certamente respinta;
in via del tutto assorbente rispetto ad ulteriori aspetti involgenti i presupposti del diritto al rimborso del condòmino che assuma la gestione delle parti comuni (art. 1134 c.c.), la documentazione prodotta non
è idonea a dimostrare l'effettivo esborso della somma indicata in citazione ovvero di altra minore.
Si ritiene di dovere fare applicazione del principio della ragione più liquida - che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 cod. proc. civ. (cfr., Cass. 2909/17, Cass 5805/17, Cass. n. 26242/2015 e Cass. S.U. n.
9936/ 2014) - per cui l'esame della domanda giudiziale viene limitata all'aspetto che ne consente la pronta definizione.
L'attore sostiene di avere provveduto alla urgente sostituzione delle lamiere in eternit presenti sul lastrico con relativa bonifica e delle grondaie a servizio delle stesse.
Ebbene i documenti depositati a sostegno dell'effettivo pagamento (anche a volere in ipotesi ritenere sussistente il requisito dell'urgenza della spesa) sono rappresentati anzitutto dal doc. 5.
Si tratta di un preventivo descrittivo di lavori ben più ampi dei quali l'attore ha chiesto il rimborso.
Peraltro detto preventivo lavori è rivolto al Condominio e non all'Avv.to Parte_1
e proviene dalla che dagli atti risulta avere eseguito negli anni dal 2012 CP_3 alcuni interventi sui beni comuni commissionati dall'ente di Gestione e non da parte attrice.
A ciò di aggiunga che, in ogni caso, siffatto preventivo non dimostra che l'attore abbia pagato la relativa spesa in luogo del Condominio;
neppure è possibile ricavare da tale documento il pagamento anche di una sola parte dei lavori ivi descritti.
L'attore ha chiesto il rimborso della complessiva somma di euro 24.185.45 assumendo di averla sostenuta in proprio ed ha poi prodotto, oltre al citato preventivo, 3 fatture emesse dalla nel periodo compreso tra aprile a giugno 2023. Sono fatture CP_3 recanti la generica dicitura “acconto” ovvero “saldo “lavori al lastrico solare del corpo di fabbrica eseguiti” ma prive di specificazione delle lavorazioni eseguite (neppure
3 risultano accompagnate da bolle di smaltimento del materiale speciale quale è
l'eternit).
Le fatture in questione non sono quietanzate e non comprovano il relativo pagamento da parte dell'attore; ed infatti a tali fatture segue nel doc. 9 la schermata di una pec del 18.11.2023 nella quale l'attore dà atto di avere comunicato verosimilmente all'allora amministratore pro tempore le ricevute di pagamento, ricevute che tuttavia non risultano in concreto allegate (né prodotte in un documento a sé stante).
Peraltro si deve osservare che il totale delle fatture allegate è di euro 12.322,00, importo questo non solo diverso da quello dedotto dall'attore ma che non è possibile neanche ricollegare ai limitati interventi che l'avv.to sostiene di avere Parte_1 gestito e pagato in proprio.
La sola ricevuta di pagamento prodotta e proveniente dalla datata 4.7.2023 CP_3 di euro 500,00 reca la dicitura : “a saldo dell'importo di euro 5.030,00 quale quota di sua competenza per i lavori di manutenzione straordinaria in ” . Controparte_1
Ora l'attore sembra volere ricondurre questo esborso all'intervento resosi necessario per l'evento meteorico eccezionale del 2014 che aveva determinato il disancoraggio di alcuni pannelli apposti in precedenza.
Questo dato è però contraddetto da due elementi;
da un lato assume di Parte_1 avere anticipato l'intera spesa in proprio (come da comunicazione indirizzata all'amministratore l'8.11.2024) e tuttavia la ricevuta indica il pagamento “quale quota di sua competenza” come a volere riferire la ricevuta alla sola quota dell'allora condòmino . Persona_1
Questo elemento contraddice l'assunto dell'attore il quale assume di avere corrisposto l'intera somma per l'urgenza di intervenire.
Anche il dato cronologico induce ad escludere un valido collegamento tra questo pagamento parziale all'intervento dedotto dall'attore in quanto la ricevuta di pagamento in oggetto reca una data (4.7.2013 ) antecedente l'evento del 2014 che, nella prospettazione attore, avrebbe reso urgente l'intervento e la spesa.
Per tutte le argomentazioni che precedono la domanda attore va respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte attrice in favore del convenuto e liquidati in base al valore della CP_1
4 controversia in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1 alla refusione della spese di lite sostenute dal che Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 3.7.2025
Il G.U.
(dott.ssa Valeria Conforti)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Conforti ha pronunciato, alla scadenza dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.18522 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: rimborso spese - condominio vertente
TRA
L'avv. (c.f. ), assistito e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo e dall'avv. Mauro Affabile, in virtù di procura in atti, presso il quale ha eletto domicilio in Napoli Via Toledo 16.
- ATTORE -
(CF ) in Napoli in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pt Avv. (CF Controparte_2
) e quale procuratore di se stesso, elett.te domiciliato in Napoli, C.F._2 presso il suo studio al Corso Umberto I 365
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Con comparsa di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace, l'Avv. assumeva, come da comparsa con Parte_1 domanda riconvenzionale già depositat nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, di avere eseguito interventi per la conservazione dei beni comuni del
[...]
ed in particolare sul lastrico sovrastante l'unità immobiliare della Controparte_1 quale era all'epoca proprietario.
Ha riassunto il giudizio dinanzi Tribunale di Napoli per ottenere, dunque,
l'accoglimento della “la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio RG 60866/19 innanzi al GdP di Napoli […] e per l'effetto, in ragione di tutti gli interventi fatti eseguire per la conservazione dei beni comuni dall'avv. in danno del Parte_1 [...]
, condannare il detto in persona dell'amm.re pt, al Parte_2 CP_1 pagamento della somma di euro 24.185.45 oltre interessi legali ex art 1284 IV co cpc e rivalutazione monetaria e, sempre di quella diversa domma che il Tribunale riterrà determinare;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di CP_1 legge oltre accessori”.
Nel costituirsi in giudizio il ha eccepito l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancanza della mediazione obbligatoria, l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la prescrizione del diritto azionato, la mancata prova della concreta esecuzione dei lavori (non esattamente identificati) e dell'esborso del quale è stato domandato il pagamento.
Tanto premesso, deve darsi atto che la domanda è procedibile in quanto è stato esperito il tentativo di mediazione che si è concluso con il verbale negativo del
13.6.2024 depositato dall'attore il 19.7.2024.
L'eccezione di prescrizione appare tardiva in quanto dagli atti prodotti non risulta che sia stata tempestivamente eccepita dal nel giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace e la comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio è stata depositata dall'ente di gestione il 9.12.2022 e, dunque, senza il rispetto del termine
2 (20 giorni prima dell'udienza) prescritto dall'art. 166 c.p.c. (formulazione ante
Cartabia) a fronte dell'udienza fissata in citazione il 20.12.2022.
Nel merito la domanda va certamente respinta;
in via del tutto assorbente rispetto ad ulteriori aspetti involgenti i presupposti del diritto al rimborso del condòmino che assuma la gestione delle parti comuni (art. 1134 c.c.), la documentazione prodotta non
è idonea a dimostrare l'effettivo esborso della somma indicata in citazione ovvero di altra minore.
Si ritiene di dovere fare applicazione del principio della ragione più liquida - che, per esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 cod. proc. civ. (cfr., Cass. 2909/17, Cass 5805/17, Cass. n. 26242/2015 e Cass. S.U. n.
9936/ 2014) - per cui l'esame della domanda giudiziale viene limitata all'aspetto che ne consente la pronta definizione.
L'attore sostiene di avere provveduto alla urgente sostituzione delle lamiere in eternit presenti sul lastrico con relativa bonifica e delle grondaie a servizio delle stesse.
Ebbene i documenti depositati a sostegno dell'effettivo pagamento (anche a volere in ipotesi ritenere sussistente il requisito dell'urgenza della spesa) sono rappresentati anzitutto dal doc. 5.
Si tratta di un preventivo descrittivo di lavori ben più ampi dei quali l'attore ha chiesto il rimborso.
Peraltro detto preventivo lavori è rivolto al Condominio e non all'Avv.to Parte_1
e proviene dalla che dagli atti risulta avere eseguito negli anni dal 2012 CP_3 alcuni interventi sui beni comuni commissionati dall'ente di Gestione e non da parte attrice.
A ciò di aggiunga che, in ogni caso, siffatto preventivo non dimostra che l'attore abbia pagato la relativa spesa in luogo del Condominio;
neppure è possibile ricavare da tale documento il pagamento anche di una sola parte dei lavori ivi descritti.
L'attore ha chiesto il rimborso della complessiva somma di euro 24.185.45 assumendo di averla sostenuta in proprio ed ha poi prodotto, oltre al citato preventivo, 3 fatture emesse dalla nel periodo compreso tra aprile a giugno 2023. Sono fatture CP_3 recanti la generica dicitura “acconto” ovvero “saldo “lavori al lastrico solare del corpo di fabbrica eseguiti” ma prive di specificazione delle lavorazioni eseguite (neppure
3 risultano accompagnate da bolle di smaltimento del materiale speciale quale è
l'eternit).
Le fatture in questione non sono quietanzate e non comprovano il relativo pagamento da parte dell'attore; ed infatti a tali fatture segue nel doc. 9 la schermata di una pec del 18.11.2023 nella quale l'attore dà atto di avere comunicato verosimilmente all'allora amministratore pro tempore le ricevute di pagamento, ricevute che tuttavia non risultano in concreto allegate (né prodotte in un documento a sé stante).
Peraltro si deve osservare che il totale delle fatture allegate è di euro 12.322,00, importo questo non solo diverso da quello dedotto dall'attore ma che non è possibile neanche ricollegare ai limitati interventi che l'avv.to sostiene di avere Parte_1 gestito e pagato in proprio.
La sola ricevuta di pagamento prodotta e proveniente dalla datata 4.7.2023 CP_3 di euro 500,00 reca la dicitura : “a saldo dell'importo di euro 5.030,00 quale quota di sua competenza per i lavori di manutenzione straordinaria in ” . Controparte_1
Ora l'attore sembra volere ricondurre questo esborso all'intervento resosi necessario per l'evento meteorico eccezionale del 2014 che aveva determinato il disancoraggio di alcuni pannelli apposti in precedenza.
Questo dato è però contraddetto da due elementi;
da un lato assume di Parte_1 avere anticipato l'intera spesa in proprio (come da comunicazione indirizzata all'amministratore l'8.11.2024) e tuttavia la ricevuta indica il pagamento “quale quota di sua competenza” come a volere riferire la ricevuta alla sola quota dell'allora condòmino . Persona_1
Questo elemento contraddice l'assunto dell'attore il quale assume di avere corrisposto l'intera somma per l'urgenza di intervenire.
Anche il dato cronologico induce ad escludere un valido collegamento tra questo pagamento parziale all'intervento dedotto dall'attore in quanto la ricevuta di pagamento in oggetto reca una data (4.7.2013 ) antecedente l'evento del 2014 che, nella prospettazione attore, avrebbe reso urgente l'intervento e la spesa.
Per tutte le argomentazioni che precedono la domanda attore va respinta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte attrice in favore del convenuto e liquidati in base al valore della CP_1
4 controversia in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. R.G.A.C., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1 alla refusione della spese di lite sostenute dal che Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Napoli, 3.7.2025
Il G.U.
(dott.ssa Valeria Conforti)
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