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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 217 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 217 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ROCCHI CRISTIANA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ROCCHI CRISTIANA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/02/2025 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 8.09.2001, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Cesena (FC), il figlio , maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 22.02.2011, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) prevedere e disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_3
i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. Con riferimento invece il figlio primogenito della coppia, lo stesso attualmente Persona_4
maggiorenne, studente universitario e lavoratore, non si prevedono vincoli;
B) prevedere e disporre la collocazione anagrafica del minore presso la madre;
C) prevedere e disporre che i coniugi vivranno separati, sia pure mantenendo il mutuo e doveroso reciproco rispetto. L'immobile sito in località Pietracuta, Comune di San Leo (RN), via Ugo la Malfa nr. 7/a, completo di ogni arredo, già adibito a casa coniugale, viene lasciato nella disponibilità del marito, figlio dell'attuale proprietario nonno di , La signora Per_2 Persona_5 Pt_1
vi potrà risiedere sino a quando la stessa non avrà reperito – per sé e per il figlio minorenne – altra soluzione abitativa;
D) prevedere e disporre che al padre verrà consentito di visitare il figlio ogni qual volta lo desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio del figlio e di lavoro dei genitori, tenuto peraltro in conto che il figlio è tredicenne e a breve compie
14 anni.
Il Sig. terrà con sé il figlio in ogni occasione che i coniugi concorderanno di volta in volta, a Pt_2
seconda delle esigenze familiari e scolastiche e, comunque:
a. due fine settimana alternati al mese con pernotto, nel periodo estivo/festivo, dalle ore 9-10 del sabato mattina fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre, mentre nel periodo scolastico dall'uscita di scuola nella giornata del sabato fino alla domenica sera;
b. durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola nella settimana nelle quale non godrà del week end e quindi indicativamente il giorno mercoledì' e venerdì, mentre nel periodo estivo/festivo dal mattino alle ore
9/10 sempre con il pernotto sino al giorno seguente. Diversamente nella settimana nella quale avrà il figlio nel week end viene indicato quale giorno indicativo il mercoledì sempre dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola;
c. FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio parte delle due festività, si stabilirà che il minore, passeranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 e la settimana che va dal 31 al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua passeranno alternativamente con i genitori, il giorno di
Pasqua e quello dell'Angelo. Il padre potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive, durante l'anno solare;
d. FERIE NELL'ANNO Le parti trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con il figlio di vacanza lasciando la scelta del mese in cui passarlo (giugno, luglio o agosto);
e. le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate su accordo dei genitori;
f. Entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari.
g. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del minore ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività del figlio;
h. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il ragazzo anche quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli orari di riposo del medesimo e di scuola;
i. Qualora il figlio fosse ammalato il genitore presso il quale si trovano permetterà all'altro di visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori;
j. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
E) prevedere e disporre quale contributo al mantenimento del figlio minorenne, che il padre versi un assegno mensile pari ad €. 300,00 (trecento//00) entro il 15 di ogni mese, rivalutabili ai fini Istat a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso il provvedimento, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre. Mantenimento che verrà corrisposto sino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
F) prevedere e disporre che i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse sia del figlio minore che di quello maggiorenne, il quale sta gradatamente raggiungendo una propria indipendenza economica, sebbene tutt'ora necessiti di un sostegno economico per le spese straordinarie, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; - tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
G) dare atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100%, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo in favore della madre sig.ra con impegno Pt_1 del sig. a fornire eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del Parte_2
beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere alla madre detto emolumento;
H) prevedere e disporre il versamento di una indennità a titolo di locazione a carico del sig. Pt_2 in favore della moglie, attesa la rinuncia – da parte della signora – al diritto
[...] Pt_1 all'assegnazione della casa coniugale, contributo che sarà pari ad € 200,00 (euro duecento/00) entro il 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra Le parti prendono Pt_1 atto e concordano sin da ora che allorchè quest'ultima modificherà in meglio le proprie condizioni patrimoniali, acquisendo a titolo successorio o per donazione in via esclusiva di beni immobili in suo favore, tale contributo verrà rivisto;
I) dare atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri, sia del figlio minore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte II Serie A Anno
2001 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 217 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ROCCHI CRISTIANA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ROCCHI CRISTIANA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/02/2025 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 8.09.2001, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Cesena (FC), il figlio , maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 22.02.2011, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) prevedere e disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_3
i quali conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé il figlio e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. Con riferimento invece il figlio primogenito della coppia, lo stesso attualmente Persona_4
maggiorenne, studente universitario e lavoratore, non si prevedono vincoli;
B) prevedere e disporre la collocazione anagrafica del minore presso la madre;
C) prevedere e disporre che i coniugi vivranno separati, sia pure mantenendo il mutuo e doveroso reciproco rispetto. L'immobile sito in località Pietracuta, Comune di San Leo (RN), via Ugo la Malfa nr. 7/a, completo di ogni arredo, già adibito a casa coniugale, viene lasciato nella disponibilità del marito, figlio dell'attuale proprietario nonno di , La signora Per_2 Persona_5 Pt_1
vi potrà risiedere sino a quando la stessa non avrà reperito – per sé e per il figlio minorenne – altra soluzione abitativa;
D) prevedere e disporre che al padre verrà consentito di visitare il figlio ogni qual volta lo desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio del figlio e di lavoro dei genitori, tenuto peraltro in conto che il figlio è tredicenne e a breve compie
14 anni.
Il Sig. terrà con sé il figlio in ogni occasione che i coniugi concorderanno di volta in volta, a Pt_2
seconda delle esigenze familiari e scolastiche e, comunque:
a. due fine settimana alternati al mese con pernotto, nel periodo estivo/festivo, dalle ore 9-10 del sabato mattina fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre, mentre nel periodo scolastico dall'uscita di scuola nella giornata del sabato fino alla domenica sera;
b. durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola nella settimana nelle quale non godrà del week end e quindi indicativamente il giorno mercoledì' e venerdì, mentre nel periodo estivo/festivo dal mattino alle ore
9/10 sempre con il pernotto sino al giorno seguente. Diversamente nella settimana nella quale avrà il figlio nel week end viene indicato quale giorno indicativo il mercoledì sempre dall'uscita di scuola sino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola;
c. FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con il figlio parte delle due festività, si stabilirà che il minore, passeranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 e la settimana che va dal 31 al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua passeranno alternativamente con i genitori, il giorno di
Pasqua e quello dell'Angelo. Il padre potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive, durante l'anno solare;
d. FERIE NELL'ANNO Le parti trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con il figlio di vacanza lasciando la scelta del mese in cui passarlo (giugno, luglio o agosto);
e. le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate su accordo dei genitori;
f. Entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita del minore, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari.
g. Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute del minore ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività del figlio;
h. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il ragazzo anche quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli orari di riposo del medesimo e di scuola;
i. Qualora il figlio fosse ammalato il genitore presso il quale si trovano permetterà all'altro di visitarlo presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori;
j. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
E) prevedere e disporre quale contributo al mantenimento del figlio minorenne, che il padre versi un assegno mensile pari ad €. 300,00 (trecento//00) entro il 15 di ogni mese, rivalutabili ai fini Istat a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso il provvedimento, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre. Mantenimento che verrà corrisposto sino a quando il figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
F) prevedere e disporre che i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse sia del figlio minore che di quello maggiorenne, il quale sta gradatamente raggiungendo una propria indipendenza economica, sebbene tutt'ora necessiti di un sostegno economico per le spese straordinarie, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; - tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
G) dare atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100%, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo in favore della madre sig.ra con impegno Pt_1 del sig. a fornire eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del Parte_2
beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere alla madre detto emolumento;
H) prevedere e disporre il versamento di una indennità a titolo di locazione a carico del sig. Pt_2 in favore della moglie, attesa la rinuncia – da parte della signora – al diritto
[...] Pt_1 all'assegnazione della casa coniugale, contributo che sarà pari ad € 200,00 (euro duecento/00) entro il 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra Le parti prendono Pt_1 atto e concordano sin da ora che allorchè quest'ultima modificherà in meglio le proprie condizioni patrimoniali, acquisendo a titolo successorio o per donazione in via esclusiva di beni immobili in suo favore, tale contributo verrà rivisto;
I) dare atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri, sia del figlio minore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte II Serie A Anno
2001 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi