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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T045C0322 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T045C0322 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- sul ricorso n. 22/2024 depositato il 17/01/2024
Pag. 1 di 5 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M41-2023 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: la parte illustra quanto depositato in atti e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni. Resistente: l'ufficio si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi rubricati ai nn.21 e 22/2024 R.G.R., indi riuniti, la Associazione Ricorrente_1 Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante , impugnava: pro tempore
- l'avviso di accertamento n.T9T045C00322/2023 relativo all'anno di imposta 2018 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori ricavi di €.20.146,33 da assoggettare al regime forfettario ex L.398/1991 con una maggiore IRES pari ad €.145,00 nonché l'IVA pari ad €.3.421,00 ex art. 55 DPR 633/1972 dovuta sull'ammontare integrale dei ricavi, compresi quelli accertati, complessivamente pari ad €.68.421,52, con applicazione dell'aliquota del 10% ed abbattimento forfettario nella misura percentuale del
50%;
- l'atto di contestazione n.T9TC05C00138/2023 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione pecuniaria di €.1.026,30 per l'omesso versamento dell'IVA sopra specificata ex art. 13, I e II co., D.Lgs.471/1997 (pari al 30% dell'ammontare dell'imposta
Pag. 2 di 5 accertata).
La ricorrente esponeva che:
- essa promuove, spesso su invito delle amministrazioni comunali, degli enti ed associazioni, attività propagandistiche e promozionali di prodotti tipici del territorio ed in particolare del “tortello amaro” che è annoverato tra i prodotti agroalimentari tipici di Castel
Goffredo;
- tali attività non potrebbero essere ascritte all'alveo di quelle volte alla “raccolta fondi”;
- i ricavi relativi non sarebbero dunque assoggettabili ad IRES;
- non sarebbero neppure assoggettabile ad IVA essendo esente ex art. 10, I co., n°3 DPR
633/1972;
- in ogni caso l'Ufficio avrebbe errato perché nel calcolare le imposte asseritamente dovute non avrebbe scorporato l'IVA dagli importi corrisposti ad essa ricorrente da ritenersi omnicomprensivi di imponibile ed imposta;
- anche l'atto di contestazione delle sanzioni sarebbe quindi illegittimo perché riposerebbe sulla presunta omissione del versamento dell'IVA, in realtà non dovuta.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni 24/1/2024 nelle quali evidenziava che l'attività 2) promozionale svolta dalla ricorrente, dotatasi di partita IVA, soggiace alla disciplina di cui alla L.398/1991 che prevede il regime impositivo forfettario, non invece l'esclusione dalla imponibilità, prevista esclusivamente per le associazioni di promozione sociale (A.P.S.) tra le quali non è annoverabile l'Associazione Ricorrente_1 Ricorrente_1.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande soprariportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e non possono essere accolti.
L'Associazione Ricorrente_1 Ricorrente_1 svolge attività promozionali che non possono ritenersi prive di natura commerciale.
Essa non è tra le ONLUS, ovvero tra gli enti di promozione sociale, le cui raccolte fondi, realizzate anche tramite offerte effettuate durante eventi o ricorrenze, sono sottratte ad imposizione.
Tant'è che si è munita di partita IVA e ha optato per il regime forfettario dettato dalla
L.398/1991.
Pag. 3 di 5 Peraltro, l'art.25, I bis e II co., L.cit. prevede che le associazione sportive dilettantistiche e le associazioni pro loco, le quali si avvalgano del regime di favore suddetto, debbano assoggettare ad imposizione i redditi ritratti in occasione degli eventi sopra ricordati se essi siano superiori numericamente a due per ciascun anno di imposta e l'importo dei relativi ricavi maggiore di €.51.645,69.
Nella fattispecie, a seguito della disamina della documentazione fornita dalla ricorrente in risposta all'apposito questionario, l'Ufficio ha appurato che nel corso degli eventi promozionali organizzati nel 2018, eccedenti il numero di 2, l'Associazione Ricorrente_1
Ricorrente_1 ha ritratto ricavi ammontanti ad €.68.421,52.
Tali circostanze non sono state da quest'ultima contestate nel presente giudizio in modo adeguato e favorevole alle sue tesi.
È dunque corretto il recupero impositivo ai fini IRES (€.145,00).
Parimenti corretto il recupero dell'IVA (€.3.421,00) calcolata con l'abbattimento percentuale del 50%.
Infatti, le attività svolte dall'Associazione Pro Loco non possono ritenersi esenti neppure se svolte occasionalmente, considerato che essa – come detto – non è né una ONLUS né una
A.P.S., si è munita di partita IVA ed ha optato per il regime forfettario impositivo dei redditi dettato nella L.398/1991.
Neppure è condivisibile il rilievo all'operato dell'Ufficio che illegittimamente non avrebbe dedotto l'IVA dai proventi delle attività, bensì l'avrebbe calcolata sugli importi complessivi degli stessi.
Detto rilievo è del tutto incoerente con la prospettazione della ricorrente, su cui si fondano i ricorsi, secondo cui l'attività assoggettata al recupero sarebbe in realtà esente da IVA.
È di tutta evidenza che l'Associazione non può legittimamente reclamare lo scorporo dell'IVA dai proventi dal momento che, in principalità, assume di esserne esente.
Tale assunto costituisce infatti ammissione implicita che durante le attività de quibus essa ha richiesto i compensi senza computare l'IVA nel loro ammontare e dunque al netto dell'imposta.
Dal rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento consegue de plano la legittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni.
La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi €.150,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Mantova, li 12/9/2025
Il Giudice Monocratico
Pag. 5 di 5
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T045C0322 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T045C0322 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- sul ricorso n. 22/2024 depositato il 17/01/2024
Pag. 1 di 5 proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M41-2023 IVA-REGIMI SPECIALI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: la parte illustra quanto depositato in atti e si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni. Resistente: l'ufficio si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi rubricati ai nn.21 e 22/2024 R.G.R., indi riuniti, la Associazione Ricorrente_1 Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante , impugnava: pro tempore
- l'avviso di accertamento n.T9T045C00322/2023 relativo all'anno di imposta 2018 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori ricavi di €.20.146,33 da assoggettare al regime forfettario ex L.398/1991 con una maggiore IRES pari ad €.145,00 nonché l'IVA pari ad €.3.421,00 ex art. 55 DPR 633/1972 dovuta sull'ammontare integrale dei ricavi, compresi quelli accertati, complessivamente pari ad €.68.421,52, con applicazione dell'aliquota del 10% ed abbattimento forfettario nella misura percentuale del
50%;
- l'atto di contestazione n.T9TC05C00138/2023 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione pecuniaria di €.1.026,30 per l'omesso versamento dell'IVA sopra specificata ex art. 13, I e II co., D.Lgs.471/1997 (pari al 30% dell'ammontare dell'imposta
Pag. 2 di 5 accertata).
La ricorrente esponeva che:
- essa promuove, spesso su invito delle amministrazioni comunali, degli enti ed associazioni, attività propagandistiche e promozionali di prodotti tipici del territorio ed in particolare del “tortello amaro” che è annoverato tra i prodotti agroalimentari tipici di Castel
Goffredo;
- tali attività non potrebbero essere ascritte all'alveo di quelle volte alla “raccolta fondi”;
- i ricavi relativi non sarebbero dunque assoggettabili ad IRES;
- non sarebbero neppure assoggettabile ad IVA essendo esente ex art. 10, I co., n°3 DPR
633/1972;
- in ogni caso l'Ufficio avrebbe errato perché nel calcolare le imposte asseritamente dovute non avrebbe scorporato l'IVA dagli importi corrisposti ad essa ricorrente da ritenersi omnicomprensivi di imponibile ed imposta;
- anche l'atto di contestazione delle sanzioni sarebbe quindi illegittimo perché riposerebbe sulla presunta omissione del versamento dell'IVA, in realtà non dovuta.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni 24/1/2024 nelle quali evidenziava che l'attività 2) promozionale svolta dalla ricorrente, dotatasi di partita IVA, soggiace alla disciplina di cui alla L.398/1991 che prevede il regime impositivo forfettario, non invece l'esclusione dalla imponibilità, prevista esclusivamente per le associazioni di promozione sociale (A.P.S.) tra le quali non è annoverabile l'Associazione Ricorrente_1 Ricorrente_1.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande soprariportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e non possono essere accolti.
L'Associazione Ricorrente_1 Ricorrente_1 svolge attività promozionali che non possono ritenersi prive di natura commerciale.
Essa non è tra le ONLUS, ovvero tra gli enti di promozione sociale, le cui raccolte fondi, realizzate anche tramite offerte effettuate durante eventi o ricorrenze, sono sottratte ad imposizione.
Tant'è che si è munita di partita IVA e ha optato per il regime forfettario dettato dalla
L.398/1991.
Pag. 3 di 5 Peraltro, l'art.25, I bis e II co., L.cit. prevede che le associazione sportive dilettantistiche e le associazioni pro loco, le quali si avvalgano del regime di favore suddetto, debbano assoggettare ad imposizione i redditi ritratti in occasione degli eventi sopra ricordati se essi siano superiori numericamente a due per ciascun anno di imposta e l'importo dei relativi ricavi maggiore di €.51.645,69.
Nella fattispecie, a seguito della disamina della documentazione fornita dalla ricorrente in risposta all'apposito questionario, l'Ufficio ha appurato che nel corso degli eventi promozionali organizzati nel 2018, eccedenti il numero di 2, l'Associazione Ricorrente_1
Ricorrente_1 ha ritratto ricavi ammontanti ad €.68.421,52.
Tali circostanze non sono state da quest'ultima contestate nel presente giudizio in modo adeguato e favorevole alle sue tesi.
È dunque corretto il recupero impositivo ai fini IRES (€.145,00).
Parimenti corretto il recupero dell'IVA (€.3.421,00) calcolata con l'abbattimento percentuale del 50%.
Infatti, le attività svolte dall'Associazione Pro Loco non possono ritenersi esenti neppure se svolte occasionalmente, considerato che essa – come detto – non è né una ONLUS né una
A.P.S., si è munita di partita IVA ed ha optato per il regime forfettario impositivo dei redditi dettato nella L.398/1991.
Neppure è condivisibile il rilievo all'operato dell'Ufficio che illegittimamente non avrebbe dedotto l'IVA dai proventi delle attività, bensì l'avrebbe calcolata sugli importi complessivi degli stessi.
Detto rilievo è del tutto incoerente con la prospettazione della ricorrente, su cui si fondano i ricorsi, secondo cui l'attività assoggettata al recupero sarebbe in realtà esente da IVA.
È di tutta evidenza che l'Associazione non può legittimamente reclamare lo scorporo dell'IVA dai proventi dal momento che, in principalità, assume di esserne esente.
Tale assunto costituisce infatti ammissione implicita che durante le attività de quibus essa ha richiesto i compensi senza computare l'IVA nel loro ammontare e dunque al netto dell'imposta.
Dal rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento consegue de plano la legittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni.
La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi €.150,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Mantova, li 12/9/2025
Il Giudice Monocratico
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