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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 575/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI EG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 575/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro
(c.f. ), domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Reggio C.F._1
Calabria (RC), via S. Anna II tronco, p.zzo Ce.dir
appellante
e
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Buffon (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), C.F._2 via Cardinale Portanova – dir. Rausei, n. 120
appellata
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 6.11.2020, il Parte_1
impugna la sentenza n. 155/2020, pubblicata il 3.2.2020, con cui il Tribunale di Reggio Calabria – a definizione del procedimento iscritto al n. 478/2015
R.G. – ha in parte accolto l'opposizione del avverso Controparte_1
l'avviso di pagamento per il canone relativo al servizio idrico integrato somministrato dal per gli anni 2012 e 2013. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ammesso l'opposizione (qualificandola quale azione di accertamento negativo del credito) pur in presenza di un atto non avente natura esecutiva.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato nullo l'atto introduttivo per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante critica l'accertamento della non debenza del
50% di quanto richiesto a titolo di canone acqua, deducendo la mancata prova da parte del debitore della non potabilità dell'acqua somministrata.
Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui, nel qualificare il proprio inadempimento quale aliud pro alio (con esclusione, quindi, della disciplina sui vizi della cosa venduta), ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c.
- Difese dell'appellata
Il 16.4.2021 si è costituito il eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.
2 Corte d'Appello
L'appellato eccepisce, ex art. 345 c.p.c., l'inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'atto d'opposizione, nel merito chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza.
Con note di trattazione scritta depositate il 13.11.2024, l'appellato eccepisce il formarsi del giudicato, sulla non debenza del 50% del canone per mancata potabilità dell'acqua somministrata, con le non impugnate sentenze del
Tribunale di Reggio Calabria n. 162/2023 e n. 1316/2024.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'inammissibilità dell'opposizione
1. L'appellante eccepisce l'inammissibilità dell'azione proposta dal debitore, siccome introdotta con la forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ossia con ricorso, deducendo la natura bonaria (e, quindi, non esecutiva) dell'avviso impugnato.
Il Comune deduce l'impossibilità di qualificare diversamente l'azione, avendo l'opposizione diversa funzione e struttura rispetto all'azione ordinaria.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante è titolare di utenza, sita in al Corso Garibaldi n. Parte_1
154, per la fornitura di acqua potabile.
Con avviso notificato il 27.1.2015, il ha chiesto Parte_1 all'utente il pagamento di € 25.352 per le fatture scadute e parzialmente
3 Corte d'Appello
insolute n. 217419 del 3.7.2013 di € 17.331,10 (saldo 2012) e n. 74607 del
3.7.2013 di € 14.664,90 (acconto 2013), detratta la somma già versata di €
6.652,63.
Con il ricorso in opposizione depositato il 16.2.2015, notificato il 2.4.2015, il ha contestato le somme richieste, deducendone l'illegittimo CP_1
addebito in base a consumi presunti, la non debenza del 50% del canone per il servizio idrico (per mancata potabilità dell'acqua somministrata) e la non debenza del 50% del canone per l'inesistente servizio di depurazione.
L'opponente deduce di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione con il pagamento del 50% del canone determinato sulla base dei consumi effettivamente sostenuti nei periodi in contestazione e secondo le tariffe all'epoca vigenti.
3. Si legge nell'avviso impugnato che «La S.V. dovrà provvedere al versamento entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto verrà intrapresa la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639».
L'atto notificato al debitore costituisce dunque un avviso bonario precedente l'avvio della procedura esecutiva che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regio decreto n. 639/1910, inizia con l'ingiunzione dell'ente creditore.
Non avendo l'avviso natura esecutiva, l'azione del debitore va qualificata quale accertamento negativo del credito (Cass. n. 19154/2018).
Il Tribunale ha quindi qualificato correttamente l'azione quale accertamento negativo del credito.
La diversa qualificazione della domanda è, infatti, consentita ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.c. La norma permette al giudice di assegnare ai fatti ed ai rapporti dedotti, nonché all'azione proposta, una diversa qualificazione giuridica (ricercando le norme applicabili alla fattispecie concreta e ponendo a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti) pur nei limiti del petitum e dei fatti introdotti dalle parti (Cass. n.
12534/2024).
4. Ciò puntualizzato, la circostanza che la domanda sia stata proposta con ricorso anziché con citazione, non determina di per sé l'inammissibilità dell'azione.
4 Corte d'Appello
L'appellante non deduce la violazione di un termine perentorio – per la proposizione della domanda – connessa alla necessità di fare riferimento alla data della notifica del ricorso, piuttosto che a quella del ricorso.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
3.- Sulla nullità dell'atto introduttivo
1. L'appellante eccepisce la nullità del ricorso introduttivo poiché notificato in violazione del termine dilatorio di cui all'art. 163-bis c.p.c. Il mancato rispetto del termine, secondo il ha determinato la violazione del diritto di Pt_1
difesa.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità della censura, siccome per la prima volta avanzata in sede di impugnazione.
2. Il motivo è infondato.
Tra la notifica del ricorso introduttivo (2.4.2015) e l'udienza di comparizione
(dal Tribunale fissata il 10.6.2015) è intercorso un termine inferiore a quello di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Il però, costituitosi in giudizio, non ha eccepito tale nullità. Pt_1
Pertanto ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Si richiama, a tal proposito, il consolidato principio secondo cui «in tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa» (Cass. n.
2673/2021; Cass. n. 10400/2017; Cass. n. 9150/2004).
Non può ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'azione equivalga all'eccezione di cui all'art. 164 comma 3 c.p.c.
L'eccezione d'inammissibilità riguarda infatti l'azione in quanto tale e unitariamente considerata. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per inosservanza del termine a comparire attiene specificamente ad un elemento
5 Corte d'Appello
dell'atto introduttivo. Conseguentemente la prima eccezione non coincide e non equivale alla seconda eccezione.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4.- Sulla formazione del giudicato
1. Con le note di trattazione del 13.11.2024, l'appellato ha eccepito l'intervenuto giudicato su questioni inerenti all'odierno procedimento, formatosi sulle sentenze del Tribunale di Reggio Calabria, n. 1316 del
16.10.2023 e n. 162 dell'8.2.2023, pronunciate tra le stesse parti e non impugnate.
Le sentenze, dopo aver qualificato l'inesatta prestazione del quale Pt_1 consegna di aliud pro alio, hanno accertato la non debenza del 50% del canone per il servizio idrico per mancata potabilità dell'acqua erogata per gli anni
2014, 2015 e 2016.
2. L'eccezione non può essere accolta.
La documentazione prodotta è ammissibile, poiché sopravvenuta in corso di giudizio d'appello e dall'appellato prodotta con la prima difesa utile.
Le sentenze, pur pronunciate tra le stesse parti, non sono però idonee a formare giudicato nella presente controversia in ordine alla non debenza del
50% del canone e alla non potabilità dell'acqua somministrata, siccome riguardanti periodi contrattuali (del 2014, 2015 e 2016) diversi da quello oggetto del presente giudizio (2012 e 2013).
Si tratta di prestazioni, ancorché derivanti dal medesimo contratto a prestazioni continuative e periodiche, autonome rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. La verifica della potabilità dell'acqua in un dato periodo non può fare stato in giudizi attinenti a periodi diversi, ben potendo essere la situazione di fatto oggetto di modifiche nei diversi periodi.
Vi è, dunque, diversità di oggetto tra i procedimenti definiti dalle sentenze prodotte e il presente procedimento, che impedisce di ritenere l'accertamento operato con le sentenze prodotte vincolante nella presente controversia.
5.- Sulla decadenza
6 Corte d'Appello
1. L'appellante critica il rigetto dell'eccezione di decadenza da parte dell'utente dalla garanzia per vizi del bene venduto ex art. 1495 c.c.
Il Tribunale, qualificando l'inesatta prestazione del (consistente nella Pt_1 somministrazione all'utente di acqua priva del requisito della potabilità), quale consegna aliud pro alio, ha escluso l'applicazione della disciplina sui vizi redibitori.
2. Il motivo è infondato.
Il si è contrattualmente obbligato a garantire all'utente, a fronte del Pt_1 pagamento di un canone annuo, «il consumo minimo in un anno della quantità di acqua potabile (…)» (art. 3 del contratto di somministrazione).
La somministrazione d'acqua priva del requisito della potabilità non soggiace alla disciplina dei vizi redibitori, che presuppongono la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito – pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus – scaturente da difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione del bene.
L'inadempimento integra, invece, una consegna aliud pro alio, sussistente ogniqualvolta «la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito, incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione dello stesso, in modo da potersi ritenere che esso appartenga a un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto» » (Cass. n. 28069/2021; Cass. n. 7557/2017).
La non potabilità, inoltre, rende l'acqua somministrata inidonea ad assolvere ad una delle funzioni naturali ed essenziali dell'acqua potabile, oggetto della prestazione prevista in contratto.
In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza, secondo cui «la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto - non costituendo ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, bensì consegna di «aliud pro alio» - legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.
1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia ex art. 1492 c.c.» (Cass. n.
26897/2023; Cass. n. 4515/1983).
7 Corte d'Appello
6.- Nel merito
1. Il sostiene la legittimità del canone per il Parte_1 servizio idrico, siccome il debitore non ha provato la non potabilità dell'acqua somministrata dal nel periodo interessato dall'avviso impugnato. Pt_1
2. Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza consolidata, il rapporto di fornitura di acqua potabile va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.
In ragione della natura contrattuale del rapporto trova applicazione l'art. 1460
c.c., secondo cui «nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto».
Occorre accertare se vi sia stato inadempimento dell'ente somministratore.
3. L'obbligo per il di garantire all'utente la somministrazione di acqua Pt_1
potabile trova la sua fonte in disposizioni di legge e nel contratto.
Il d.lgs n. 31/2001, attuativo della Direttiva n. 98/83/CE - nel disciplinare il rapporto di somministrazione idrica - prevede che l'acqua immessa in rete debba essere potabile ed idonea alla preparazione di cibi e bevande.
L'art. 3 del contratto, dal debitore stipulato con il Parte_1 per la propria utenza sita presso il Corso Garibaldi, obbliga l'ente locale – a fronte del pagamento di un canone annuo – a garantire all'utente «il consumo minimo in un anno della quantità di acqua potabile (…)».
4. Trattandosi di un rapporto contrattuale, trovano applicazione i normali criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.
L'utente allega la non potabilità dell'acqua somministratagli per il periodo interessato dall'avviso di pagamento, deducendo la non debenza del 50% del canone per il servizio idrico (l'erogazione di acqua costituisce una voce del servizio idrico integrato).
Tale deduzione integra allegazione di inesatto adempimento.
8 Corte d'Appello
A fronte dell'allegazione di inesatto adempimento formulata dell'utente, era onere del provare di aver esattamente adempiuto tramite Pt_1
l'erogazione all'utente di acqua potabile ed idonea al consumo umano.
Quindi l'assunto del secondo cui l'odierno Parte_1 appellato non ha provato la non potabilità dell'acqua muove da un presupposto errato, vale a dire dal presupposto che l'onere della prova della non potabilità dell'acqua incombe sull'appellato.
5. Il predetto onere probatorio non è stato assolto dal Parte_1
, non essendo stati acquisiti elementi comprovanti la potabilità
[...] dell'acqua somministrata nel periodo in contestazione.
Risultano anzi elementi indicativi della non potabilità dell'acqua somministrata nella zona in cui si trova l'utenza dell'appellato.
Dalla delibera della Commissione straordinaria n. 181 del 29 agosto 2013, risulta che con nota del dirigente dei servizi tecnici del 21 giugno 2013 è stato confermato che sino al mese di novembre 2009 l'acqua distribuita non presentava caratteristiche di potabilità in varie zone, tra cui il Centro città; zona in cui si trova l'utenza dell'odierno appellato.
L'appellante non introduce elementi idonei a superare tali risultanze e le criticità segnalate con l'ordinanza n. 557/2009.
Ulteriori elementi indicativi della non potabilità dell'acqua nel periodo in questione (2012 e 2013) si traggono dalla sentenza n. 162/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, che, in una controversia vertente tra le stesse parti, ha accertato la non potabilità dell'acqua negli anni 2014 e 2015 nella zona in cui si trova il odierno appellato. La predetta sentenza richiama i CP_1
Contr risultati di analisi chimiche effettuate dall' negli anni 2014 e 2015, che ha registrato esiti sfavorevoli in ordine alla potabilità per la presenza di conduttività elevata, sodio, cloruri, solfati e fluoruro in misura superiore ai parametri previsti dal d. lgv. 31/2001.
Ad analogo esito è pervenuta la sentenza n. 1316/2023 del Tribunale di
Reggio Calabria, per la stessa questione oggetto della presente controversia e vertente tra le stesse parti, per gli anni 2015 e 2016.
9 Corte d'Appello
Il quindi non ha fornito adeguata prova di aver Parte_1
somministrato, nel periodo in contestazione, acqua dotata del requisito della potabilità.
6. L'assenza di potabilità dell'acqua somministrata, incidendo sul rapporto sinallagmatico tra le rispettive prestazioni, giustifica il parziale rifiuto della controprestazione consistente nel pagamento del canone per il servizio idrico relativo ai periodi contestati.
In assenza di ulteriori elementi che consentano di determinare con esattezza l'entità della riduzione, deve ritenersi congruo il rifiuto di pagamento del canone in misura pari al 50%.
Pertanto l'appello va rigettato.
7.- Spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali del secondo grado segue la soccombenza, non sussistendo gravi ed eccezionali motivi per la loro compensazione.
Vanno poste quindi interamente a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che si liquidano – in forza del d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione tra € 5.201 e € 26.000 – in complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge.
8.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1
10 Corte d'Appello
confronti del disattesa ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in € 2.906,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellato;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 4.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
11
n. 575/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI EG AB
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 575/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro
(c.f. ), domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Reggio C.F._1
Calabria (RC), via S. Anna II tronco, p.zzo Ce.dir
appellante
e
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Buffon (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), C.F._2 via Cardinale Portanova – dir. Rausei, n. 120
appellata
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 6.11.2020, il Parte_1
impugna la sentenza n. 155/2020, pubblicata il 3.2.2020, con cui il Tribunale di Reggio Calabria – a definizione del procedimento iscritto al n. 478/2015
R.G. – ha in parte accolto l'opposizione del avverso Controparte_1
l'avviso di pagamento per il canone relativo al servizio idrico integrato somministrato dal per gli anni 2012 e 2013. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ammesso l'opposizione (qualificandola quale azione di accertamento negativo del credito) pur in presenza di un atto non avente natura esecutiva.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato nullo l'atto introduttivo per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante critica l'accertamento della non debenza del
50% di quanto richiesto a titolo di canone acqua, deducendo la mancata prova da parte del debitore della non potabilità dell'acqua somministrata.
Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui, nel qualificare il proprio inadempimento quale aliud pro alio (con esclusione, quindi, della disciplina sui vizi della cosa venduta), ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c.
- Difese dell'appellata
Il 16.4.2021 si è costituito il eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.
2 Corte d'Appello
L'appellato eccepisce, ex art. 345 c.p.c., l'inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'atto d'opposizione, nel merito chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza.
Con note di trattazione scritta depositate il 13.11.2024, l'appellato eccepisce il formarsi del giudicato, sulla non debenza del 50% del canone per mancata potabilità dell'acqua somministrata, con le non impugnate sentenze del
Tribunale di Reggio Calabria n. 162/2023 e n. 1316/2024.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'inammissibilità dell'opposizione
1. L'appellante eccepisce l'inammissibilità dell'azione proposta dal debitore, siccome introdotta con la forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ossia con ricorso, deducendo la natura bonaria (e, quindi, non esecutiva) dell'avviso impugnato.
Il Comune deduce l'impossibilità di qualificare diversamente l'azione, avendo l'opposizione diversa funzione e struttura rispetto all'azione ordinaria.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante è titolare di utenza, sita in al Corso Garibaldi n. Parte_1
154, per la fornitura di acqua potabile.
Con avviso notificato il 27.1.2015, il ha chiesto Parte_1 all'utente il pagamento di € 25.352 per le fatture scadute e parzialmente
3 Corte d'Appello
insolute n. 217419 del 3.7.2013 di € 17.331,10 (saldo 2012) e n. 74607 del
3.7.2013 di € 14.664,90 (acconto 2013), detratta la somma già versata di €
6.652,63.
Con il ricorso in opposizione depositato il 16.2.2015, notificato il 2.4.2015, il ha contestato le somme richieste, deducendone l'illegittimo CP_1
addebito in base a consumi presunti, la non debenza del 50% del canone per il servizio idrico (per mancata potabilità dell'acqua somministrata) e la non debenza del 50% del canone per l'inesistente servizio di depurazione.
L'opponente deduce di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione con il pagamento del 50% del canone determinato sulla base dei consumi effettivamente sostenuti nei periodi in contestazione e secondo le tariffe all'epoca vigenti.
3. Si legge nell'avviso impugnato che «La S.V. dovrà provvedere al versamento entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto verrà intrapresa la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639».
L'atto notificato al debitore costituisce dunque un avviso bonario precedente l'avvio della procedura esecutiva che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regio decreto n. 639/1910, inizia con l'ingiunzione dell'ente creditore.
Non avendo l'avviso natura esecutiva, l'azione del debitore va qualificata quale accertamento negativo del credito (Cass. n. 19154/2018).
Il Tribunale ha quindi qualificato correttamente l'azione quale accertamento negativo del credito.
La diversa qualificazione della domanda è, infatti, consentita ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.c. La norma permette al giudice di assegnare ai fatti ed ai rapporti dedotti, nonché all'azione proposta, una diversa qualificazione giuridica (ricercando le norme applicabili alla fattispecie concreta e ponendo a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti) pur nei limiti del petitum e dei fatti introdotti dalle parti (Cass. n.
12534/2024).
4. Ciò puntualizzato, la circostanza che la domanda sia stata proposta con ricorso anziché con citazione, non determina di per sé l'inammissibilità dell'azione.
4 Corte d'Appello
L'appellante non deduce la violazione di un termine perentorio – per la proposizione della domanda – connessa alla necessità di fare riferimento alla data della notifica del ricorso, piuttosto che a quella del ricorso.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
3.- Sulla nullità dell'atto introduttivo
1. L'appellante eccepisce la nullità del ricorso introduttivo poiché notificato in violazione del termine dilatorio di cui all'art. 163-bis c.p.c. Il mancato rispetto del termine, secondo il ha determinato la violazione del diritto di Pt_1
difesa.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità della censura, siccome per la prima volta avanzata in sede di impugnazione.
2. Il motivo è infondato.
Tra la notifica del ricorso introduttivo (2.4.2015) e l'udienza di comparizione
(dal Tribunale fissata il 10.6.2015) è intercorso un termine inferiore a quello di cui all'art. 163-bis c.p.c.
Il però, costituitosi in giudizio, non ha eccepito tale nullità. Pt_1
Pertanto ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Si richiama, a tal proposito, il consolidato principio secondo cui «in tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto;
tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa» (Cass. n.
2673/2021; Cass. n. 10400/2017; Cass. n. 9150/2004).
Non può ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'azione equivalga all'eccezione di cui all'art. 164 comma 3 c.p.c.
L'eccezione d'inammissibilità riguarda infatti l'azione in quanto tale e unitariamente considerata. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per inosservanza del termine a comparire attiene specificamente ad un elemento
5 Corte d'Appello
dell'atto introduttivo. Conseguentemente la prima eccezione non coincide e non equivale alla seconda eccezione.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4.- Sulla formazione del giudicato
1. Con le note di trattazione del 13.11.2024, l'appellato ha eccepito l'intervenuto giudicato su questioni inerenti all'odierno procedimento, formatosi sulle sentenze del Tribunale di Reggio Calabria, n. 1316 del
16.10.2023 e n. 162 dell'8.2.2023, pronunciate tra le stesse parti e non impugnate.
Le sentenze, dopo aver qualificato l'inesatta prestazione del quale Pt_1 consegna di aliud pro alio, hanno accertato la non debenza del 50% del canone per il servizio idrico per mancata potabilità dell'acqua erogata per gli anni
2014, 2015 e 2016.
2. L'eccezione non può essere accolta.
La documentazione prodotta è ammissibile, poiché sopravvenuta in corso di giudizio d'appello e dall'appellato prodotta con la prima difesa utile.
Le sentenze, pur pronunciate tra le stesse parti, non sono però idonee a formare giudicato nella presente controversia in ordine alla non debenza del
50% del canone e alla non potabilità dell'acqua somministrata, siccome riguardanti periodi contrattuali (del 2014, 2015 e 2016) diversi da quello oggetto del presente giudizio (2012 e 2013).
Si tratta di prestazioni, ancorché derivanti dal medesimo contratto a prestazioni continuative e periodiche, autonome rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. La verifica della potabilità dell'acqua in un dato periodo non può fare stato in giudizi attinenti a periodi diversi, ben potendo essere la situazione di fatto oggetto di modifiche nei diversi periodi.
Vi è, dunque, diversità di oggetto tra i procedimenti definiti dalle sentenze prodotte e il presente procedimento, che impedisce di ritenere l'accertamento operato con le sentenze prodotte vincolante nella presente controversia.
5.- Sulla decadenza
6 Corte d'Appello
1. L'appellante critica il rigetto dell'eccezione di decadenza da parte dell'utente dalla garanzia per vizi del bene venduto ex art. 1495 c.c.
Il Tribunale, qualificando l'inesatta prestazione del (consistente nella Pt_1 somministrazione all'utente di acqua priva del requisito della potabilità), quale consegna aliud pro alio, ha escluso l'applicazione della disciplina sui vizi redibitori.
2. Il motivo è infondato.
Il si è contrattualmente obbligato a garantire all'utente, a fronte del Pt_1 pagamento di un canone annuo, «il consumo minimo in un anno della quantità di acqua potabile (…)» (art. 3 del contratto di somministrazione).
La somministrazione d'acqua priva del requisito della potabilità non soggiace alla disciplina dei vizi redibitori, che presuppongono la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito – pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus – scaturente da difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione del bene.
L'inadempimento integra, invece, una consegna aliud pro alio, sussistente ogniqualvolta «la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito, incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione dello stesso, in modo da potersi ritenere che esso appartenga a un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto» » (Cass. n. 28069/2021; Cass. n. 7557/2017).
La non potabilità, inoltre, rende l'acqua somministrata inidonea ad assolvere ad una delle funzioni naturali ed essenziali dell'acqua potabile, oggetto della prestazione prevista in contratto.
In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza, secondo cui «la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto - non costituendo ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, bensì consegna di «aliud pro alio» - legittima l'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.
1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia ex art. 1492 c.c.» (Cass. n.
26897/2023; Cass. n. 4515/1983).
7 Corte d'Appello
6.- Nel merito
1. Il sostiene la legittimità del canone per il Parte_1 servizio idrico, siccome il debitore non ha provato la non potabilità dell'acqua somministrata dal nel periodo interessato dall'avviso impugnato. Pt_1
2. Il motivo è infondato.
Secondo giurisprudenza consolidata, il rapporto di fornitura di acqua potabile va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.
In ragione della natura contrattuale del rapporto trova applicazione l'art. 1460
c.c., secondo cui «nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto».
Occorre accertare se vi sia stato inadempimento dell'ente somministratore.
3. L'obbligo per il di garantire all'utente la somministrazione di acqua Pt_1
potabile trova la sua fonte in disposizioni di legge e nel contratto.
Il d.lgs n. 31/2001, attuativo della Direttiva n. 98/83/CE - nel disciplinare il rapporto di somministrazione idrica - prevede che l'acqua immessa in rete debba essere potabile ed idonea alla preparazione di cibi e bevande.
L'art. 3 del contratto, dal debitore stipulato con il Parte_1 per la propria utenza sita presso il Corso Garibaldi, obbliga l'ente locale – a fronte del pagamento di un canone annuo – a garantire all'utente «il consumo minimo in un anno della quantità di acqua potabile (…)».
4. Trattandosi di un rapporto contrattuale, trovano applicazione i normali criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.
L'utente allega la non potabilità dell'acqua somministratagli per il periodo interessato dall'avviso di pagamento, deducendo la non debenza del 50% del canone per il servizio idrico (l'erogazione di acqua costituisce una voce del servizio idrico integrato).
Tale deduzione integra allegazione di inesatto adempimento.
8 Corte d'Appello
A fronte dell'allegazione di inesatto adempimento formulata dell'utente, era onere del provare di aver esattamente adempiuto tramite Pt_1
l'erogazione all'utente di acqua potabile ed idonea al consumo umano.
Quindi l'assunto del secondo cui l'odierno Parte_1 appellato non ha provato la non potabilità dell'acqua muove da un presupposto errato, vale a dire dal presupposto che l'onere della prova della non potabilità dell'acqua incombe sull'appellato.
5. Il predetto onere probatorio non è stato assolto dal Parte_1
, non essendo stati acquisiti elementi comprovanti la potabilità
[...] dell'acqua somministrata nel periodo in contestazione.
Risultano anzi elementi indicativi della non potabilità dell'acqua somministrata nella zona in cui si trova l'utenza dell'appellato.
Dalla delibera della Commissione straordinaria n. 181 del 29 agosto 2013, risulta che con nota del dirigente dei servizi tecnici del 21 giugno 2013 è stato confermato che sino al mese di novembre 2009 l'acqua distribuita non presentava caratteristiche di potabilità in varie zone, tra cui il Centro città; zona in cui si trova l'utenza dell'odierno appellato.
L'appellante non introduce elementi idonei a superare tali risultanze e le criticità segnalate con l'ordinanza n. 557/2009.
Ulteriori elementi indicativi della non potabilità dell'acqua nel periodo in questione (2012 e 2013) si traggono dalla sentenza n. 162/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, che, in una controversia vertente tra le stesse parti, ha accertato la non potabilità dell'acqua negli anni 2014 e 2015 nella zona in cui si trova il odierno appellato. La predetta sentenza richiama i CP_1
Contr risultati di analisi chimiche effettuate dall' negli anni 2014 e 2015, che ha registrato esiti sfavorevoli in ordine alla potabilità per la presenza di conduttività elevata, sodio, cloruri, solfati e fluoruro in misura superiore ai parametri previsti dal d. lgv. 31/2001.
Ad analogo esito è pervenuta la sentenza n. 1316/2023 del Tribunale di
Reggio Calabria, per la stessa questione oggetto della presente controversia e vertente tra le stesse parti, per gli anni 2015 e 2016.
9 Corte d'Appello
Il quindi non ha fornito adeguata prova di aver Parte_1
somministrato, nel periodo in contestazione, acqua dotata del requisito della potabilità.
6. L'assenza di potabilità dell'acqua somministrata, incidendo sul rapporto sinallagmatico tra le rispettive prestazioni, giustifica il parziale rifiuto della controprestazione consistente nel pagamento del canone per il servizio idrico relativo ai periodi contestati.
In assenza di ulteriori elementi che consentano di determinare con esattezza l'entità della riduzione, deve ritenersi congruo il rifiuto di pagamento del canone in misura pari al 50%.
Pertanto l'appello va rigettato.
7.- Spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali del secondo grado segue la soccombenza, non sussistendo gravi ed eccezionali motivi per la loro compensazione.
Vanno poste quindi interamente a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che si liquidano – in forza del d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia, applicando lo scaglione tra € 5.201 e € 26.000 – in complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge.
8.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1
10 Corte d'Appello
confronti del disattesa ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in € 2.906,00, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, in favore dell'appellato;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 4.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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