Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2025, proposto dal sig. EG Cerino, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Giffoni Sei Casali, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari:
a) del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile del Procedimento del Comune di Giffoni Sei Casali, prot. 8126 dell'1.9.2025, successivamente comunicato, avente ad oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività per lavori di sistemazione aree esterne a fabbricato urbano sito alla via Li Fortunati del Casale Sieti. Applicazione art. 6-bis D.Lgs. n.301/2002 e L. 73/10 Comunicazione di improcedibilità e di inefficacia avvio del procedimento. IF. SCIA 5231/2024” , con cui si è ritenuta improcedibile ed inefficace la S.C.I.A. prot. n. 5231 del 12.06.2024 presentata da esso ricorrente;
b) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi: la richiesta di documentazione integrativa con nota prot. n. 5387 del 17.06.2024; ove esistente, dell'atto con il quale si sarebbe ritenuto i luoghi non conformi agli atti edilizi intervenuti, palesando difformità anche con quanto dichiarato dal richiedente con la dichiarazione sostitutiva; degli eventuali atti (ove diversi dall'atto sub a) con cui si sarebbe stato ritenuto possibile dedurre che per la D.I.A. prot. n. 6381 del 09.08.2005, vi sarebbe stata la necessità di autorizzazione ex art.146 del D.lgs. n. 42/2004 e del nulla osta del Parco Regionale dei Monti Picentini, anche laddove si sia inteso poter riferire tali circostanze al diverso titolo D.I.A. n.5167/2007 in base al quale sono state eseguite le opere.
nonché per l'accertamento dell'avvenuta formazione della SCIA presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. BE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’epigrafato ricorso il dott. EG Cerino ha impugnato l’atto prot. n. con il quale il Comune di Giffoni Sei Casali ha comunicato l’improcedibilità della S.C.I.A. prot, n. 5231 del 12.06.2024 “ in quanto lo stato di fatto dell’immobile oggetto di intervento risulta privo di idoneo titolo che lo legittimi sia dal punto di vista edilizio che paesaggistico” , dichiarandone altresì l’inefficacia , “in quanto subordinata al preventivo rilascio sia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del vigente D.lgs. n. 42/2004 che del nulla osta dell'Ente Parco sia della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997” .
2. La vicenda non è nuova allo scrutinio del Tribunale in quanto già con ricorso definito dalla sentenza n. 899/2018 il dott. Cerino aveva impugnato l’atto di autotutela n. prot. n. 5161/2007 inerente il medesimo fondo e la realizzazione dell’opera principale - un parcheggio privato realizzato all’aperto- inerente in particolare “ la trasformazione dell’area ortiva a posti auto condominiali ... ”. Nello stesso gravame, con atto di motivi aggiunti, parte ricorrente aveva altresì impugnato il provvedimento prot. n. 2790 dell’1.4.2008 con cui il Comune aveva nuovamente disposto l’annullamento in autotutela della stessa DIA, in quanto il primo atto era stato annullato in autotutela a seguito dell’accoglimento, con ordinanza cautelare n. 165/2008 del TAR, del motivo inerente il mancato avviso di avvio del procedimento.
3. Fatto sta che con la richiamata sentenza n. 899/2018 questo Tribunale aveva già accolto quel primo ricorso con motivazioni che giova altresì richiamare in questa sede in quanto utili alla definizione dell’odierna vicenda e segnatamente sul presupposto che nell’occasione, come poi accaduto anche nel procedimento oggi in discussione, il Comune avesse (in quel caso) in autotutela annullato gli effetti della (allora) dichiarazione “ sulla pretesa carenza del parere dell’Ente Parco, ossia, nella sostanza, in un preteso vizio di legittimità del provvedimento tacito che, pur tuttavia, si assume (o, quantomeno, si presuppone) formato ed esistente, tanto da poter essere annullato”. E nell’annullare il provvedimento la sentenza aveva quindi rimarcato che “ il solo vizio di legittimità riscontrato non è sufficiente al disposto autoannullamento, dovendo l’Amministrazione, in sede di autotutela, procedere ad un’autonoma valutazione della fattispecie, dei fatti, dell’interesse pubblico prevalente a fronte della posizione consolidata del privato; tutti elementi che, nel provvedimento impugnato, non è dato rinvenire, e tale carenza inficia la legittimità del provvedimento impugnato. Ne discende la sicura illegittimità del disposto annullamento e l’accoglimento, per dette dirimenti ragioni, del ricorso per motivi aggiunti quanto al suo profilo impugnatorio”.
4. Oggi la medesima vicenda si ripresenta in quanto l’interessato con la SCIA del 12/06/2024 (prot. n. 5231) ha segnalato al Comune l’avvio di lavori di sistemazione della pavimentazione dell’area esterna già adibita a sosta pertinenziale della proprietà condominiale e nello specifico di “ sistemazione di un parcheggio a raso con realizzazione di un impianto di illuminazione solare (n. 4 lampioni in stile con fotovoltaico integrato) e motorizzazione dell’esistente cancello ” (cfr. SCIA all. n.2 in prod. doc. al ricorso).
4.1 Riferisce il ricorrente che poi, con comunicazione prot. 5387 del 24.6.2024, il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente ha disposto il deposito di documentazione integrativa (contratto con l’impresa esecutrice, indicazione pregressi titoli edilizi ecc.), oltre che di ulteriori atti già presenti nel fascicolo comunale. In ogni caso il ricorrente, secondo quanto sostenuto nel ricorso, avrebbe prodotto in data 18.12.2024 (prot. 11002) tutta la documentazione integrativa richiesta.
4.2 Dopo di che in data 9.4.2025 l’Amministrazione procedente ha trasmesso gli atti all’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini per l’acquisizione del “ Sentito ” ai sensi dell’art. 5 DPR 356/1997 senza dare ulteriori notizie fino alla data del 1° settembre 2025 allorquando, dopo circa un anno dall’ultima trasmissione documentale, ha emesso la già richiamata nota recante la valutazione di improcedibilità e inammissibilità della SCIA.
5. Nel motivare l’atto il Comune ha premesso che “... l'area oggetto di intervento risulta essere ricompresa in zona C del Parco Regionale dei Monti Picentini ed in zona ZPS della Rete Natura 2000 e che, pertanto, la S.C.I.A. in questione è subordinata al preventivo rilascio sia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del vigente d.lgs. n. 4212004 che del nulla osta dell'Ente Parco sia della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997” . In forza di quanto premesso nell’atto è stato quindi evidenziato che “ 1. La predetta D.I.A. prot. n. 6381 del 09.08.2005 è stata più volte diffidata e da ultimo annullata con provvedimento prot.n.3842 del 27.04.2087 a firma dell'allora Responsabile dell'Area Edilizia Privata (provvedimento che non risulta impugnato davanti al T.A.R. Campania), per i motivi di cui alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2837 del 26.03.2007, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio” e inoltre che “dalla documentazione agli atti, infatti, non risulta essere mai stato rilasciato, in riferimento alla D.I.A. prot. n. 6381 del 09.08.2005 (annullata e, quindi, inefficace), il titolo abilitativo paesaggistico (autorizzazione ex art.146del D.lgs. n. 42/2004) né, tanto meno, risulta essere stato acquisito il nulla osta del Parco Regionale dei Monti Picentini ” .
6. Il dott. Cerino è insorto avverso l’ennesimo diniego introducendo l’attuale giudizio mediante ricorso affidato ai motivi che seguono : “ I. Violazione di legge (l. n. 241/90 e s.m.i. - d.p.r. n. 380/2001 - dpr n. 31/2017 - L.R.n. 19/2009) - violazione della sentenza del Tar Campania Salerno n. 899/2018 - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria - manifesta ingiustizia - violazione del contraddittorio) - violazione artt. 24 e 97 della Cost.; 2) V iolazione di legge (l. n. 241/90 e s.m.i. - d.p.r. n. 380/2001 - dpr n. 31/2017) - violazione della sentenza del Tar Campania Salerno n. 899/2018 - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria - manifesta ingiustizia - violazione del contraddittorio) - violazione artt. 24 e 97 della Cost.; 3. Violazione di legge (l. n. 241/90 e s.m.i. - d.p.r. n. 380/2001) - violazione della sentenza del Tar Campania Salerno n. 899/2018 - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria - manifesta ingiustizia - violazione del contraddittorio) - Violazione artt. 24 e 97 della Cost.; IV. Violazione di legge (l. n. 241/90 e s.m.i. - d.p.r. n. 380/2001 d.lgs. n. 42/2004, del d.p.r. n. n. 31/2017) - Violazione della sentenza del Tar Campania Salerno n. 899/2018 - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria - manifesta ingiustizia - violazione del contraddittorio) - violazione artt. 24 e 97 della cost.; V. Violazione di legge (l. n. 241/90 e s.m.i. - d.p.r. n. 380/2001 d.lgs. n. 42/2004, del d.p.r. n. n. 31/2017) - Violazione della sen-tenza del Tar Campania Salerno n. 899/2018 - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria - Manifesta ingiustizia - violazione del contraddittorio) - Violazione artt. 24 e 97 della Cost.” .
6.1 In estrema sintesi il ricorrente ha in primo luogo sostenuto in più parti del ricorso che il provvedimento sarebbe stato violativo del precedente giudicato formatosi sulla sentenza n. 899/2018. In seconda battuta si è poi soffermato sull’illegittimità dell’atto impugnato sotto i profili dell’eccesso di potere e del difetto d’istruttoria, con considerazioni diffusamente ribadite con riferimento ai diversi capi dello stesso provvedimento gravato.
7. L’Amministrazione comunale, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio. Si è invece costituito il Ministero della Cultura che, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha chiesto dichiararsi preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo in alcun modo concorso alla formazione dell’atto impugnato.
8. All’udienza odierna, sentita la parte presente come da verbale in atti, il Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata posta in decisione.
9. In primo luogo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura; per il resto, nel merito, il ricorso è manifestamente fondato e ciò consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
10. Premette il Collegio che, rispetto allo specifico andamento della causa, deve ritenersi che l’effetto ampliativo e dunque l’esito positivo della SCIA si fosse ampiamente prodotto ben prima dell’emissione del provvedimento impugnato.
10.1Per addivenire a questa conclusione è utile richiamare il contenuto dispositivo dell’art. 19 TUED in forza del quale: “ 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...”. In materia edilizia, quanto ai termini, il successivo comma 6 bis stabilisce “6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni”. Il comma 4, rilevante nella odierna vicenda stabilisce altresì che “ 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”.
10.1.2 Il richiamato art. 21 nonies, come noto, disciplina l’annullamento in autotutela di atti illegittimi, stabilendo che debba sussistere un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, che si operi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di dodici mesi.
Detto termine può essere superato soltanto in presenza di “ false dichiarazioni ” (definite tali con sentenza penale passata in giudicato) e, secondo la interpretazione più seguita, anche in “ false rappresentazioni dei fatti ”, verificabili direttamente dall’amministrazione procedente che, pertanto, per il loro rilievo, non necessitano del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna (Consiglio di Stato n. 3064/2024).
11. Ciò posto va ora scrutinato se le motivazioni poste dal Comune rientrino in quelle, invero, eccezionali ipotesi al cui cospetto è possibile esercitare poteri come da autotutela; segnatamente va verificato se sussistano i presupposti per l’annullamento in autotutela come indicati all’anzidetto art. 21 nonies.
11.1 Ebbene, si tratta, come evidente, di presupposti nemmeno evocati dall’Amministrazione, la quale, invece anche in questo caso, come nella precedente vicenda conclusa con la sentenza n. 899/2018 ha utilizzato motivi di presunto annullamento che ben avrebbe potuto articolare nei termini di legge.
Tanto, a fortiori , tenendo poi conto che le motivazioni articolate nel provvedimento impugnato hanno tralatiziamente richiamato in parte i medesimi presupposti alla base del precedente e già annullato diniego opposto per altre opere riguardanti lo stesso parcheggio.
12. Quanto sopra già risulta sufficiente ad accogliere il ricorso tenuto conto della costante giurisprudenza la quale, interpretando la ratio della SCIA ha più volte affermato “All’esercizio tardivo di poteri inibitori o repressivi rispetto ad una SCIA vanno del resto applicati “i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riguardo alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in gioco, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al segnalante a seguito del decorso del tempo e della conseguente/consumazione del potere interdittivo” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2106/2016; Salerno, sez. II, n. 1753/2017; n. 224/2018; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 9/2019).
13. Altresì non guasta in proposito soggiungere che “ È illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di SCIA per la realizzazione di un intervento edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo; diversamente opinando, si finirebbe per negare ogni rilevanza alla prescrizione di legge secondo cui l'Amministrazione può e deve inibire i lavori entro trenta giorni e si introdurrebbe nel sistema un elemento di profonda incertezza, rendendo necessario individuare, nel silenzio della legge, quale possa essere il “termine ragionevole” entro il quale l'Amministrazione può annullare senza motivare sull'interesse ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 842/2023).
Del resto il Tribunale a fronte di simili domande giudiziali ha più volte affermato che : “la giurisprudenza interpreta il suindicato disposto normativo in modo rigoroso, nel senso che il decorso del termine di 30 giorni per l'esercizio del potere interdittivo circa i lavori oggetto di SCIA comporti la definitiva consumazione del potere interdittivo stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del segnalante, residuando, in capo all'amministrazione, a fronte di un'attività intrapresa al di fuori del perimetro normativamente consentito, il solo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ” (cfr., ex multis , tra le più recenti TAR Campania, Salerno, sez. II n. 1435/2024, che a sua volta richiama TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 517/2017; TAR Toscana, sez. III, n. 177/2020; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 712/2018; n. 1276/2020; n. 535/2021; Napoli, sez. VIII, n. 7037/2021).
14. Tuttavia, per completezza espositiva e per rafforzare il contenuto conformativo della decisione, il Collegio osserva che, peraltro, le motivazioni addotte dall’Amministrazione a fondamento dell’atto gravato sono altresì erronee e determinano anche la sussistenza a carico dell’atto stesso del lamentato vizio di eccesso di potere per erroneità del presupposto.
Segnatamente, quanto al riferito vincolo paesaggistico, lo stesso è stato ampiamente richiamato nella SCIA. Cosicchè l’Amministrazione, in presenza di quell’esplicito riferimento avrebbe dovuto essa stessa trasmettere gli atti alla Soprintendenza, ove avesse ritenuto che, contrariamente a quanto desunto dall’interessato, per le stesse opere neppure fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
15. Quanto invece alla presunta inefficacia delle precedenti DIA n. 6381 del 09.08.2005, al Collegio basta richiamare la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ente, si tratta proprio delle D.I.A. rispetto alle quali il Comune aveva emesso i provvedimenti inibitori annullati con la sentenza n. 899/2018. Anche in questo caso, dunque, il presupposto da cui ha preso le mosse l’Amministrazione per l’emanazione del provvedimento impugnato risulta fattualmente prima ancora che giuridicamente errato. Tanto conduce a fortiori a ritenere fondate le censure del ricorrente ora in esame, addivenendo inevitabilmente all’annullamento dell’atto impugnato.
16 Le suesposte motivazioni sorreggono ex sé l’accoglimento del ricorso, risultando ampiamente sufficiente a definire il giudizio. Gli ulteriori motivi articolati possono quindi essere assorbiti. Del resto, è principio consolidato quello per cui a fronte di una sentenza resa in forma semplificata resa all’esito della udienza cautelare, l’assorbimento dei motivi costituisce un’ordinaria evenienza.
17. Conclusivamente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato, il ricorso è dunque fondato e va accolto, dal che consegue l’annullamento dell’atto impugnato e l’accertamento del consolidamento degli effetti della SCIA prot. n.5231 del 12.6.2024.
18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, dichiarando altresì il consolidamento degli effetti della SCIA prot. n. 5231 del 12.6.2024.
Condanna il Comune di Giffoni Sei Casali al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente, liquidandole in € 1.800 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO