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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4893/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2025 e presentato dai coniugi
e , con l'avv. RESENTERRA ROBERTA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 29/07/2004 a VALDOBBIADENE (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
12/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20/08/2025,
hanno confermato la volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4893/2025 :
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/07/2004 da
(C.F. ), n. a EN (TV) Parte_1 C.F._1
il 18/01/1968, e (C.F. , n. a Belluno Parte_2 C.F._2
(BL) il 30/12/1966, e trascritto al n.8, Parte I, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VALDOBBIADENE (TV),
alle seguenti condizioni: - confermata l'assegnazione della casa già coniugale, sita a
EN (TV) in strada Barbozza nr. 12/C, alla signora
[...]
che continuerà ad abitarvi e a mantenere la residenza Parte_1
formale assieme ai tre figli, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di tutti e tre i figli e anche successivamente, essendo la casa di proprietà esclusiva della stessa;
la signora si impegna a continuare a Parte_1
versare in via esclusiva le rate del mutuo ipotecario che grava sulla stessa, nonché si impegna, anche dopo il divorzio e per il futuro,
a non utilizzare la casa familiare per instaurare stabili convivenze con altre persone;
entrambi i coniugi confermano che per la ristrutturazione della casa familiare sono intervenuti apporti in denaro e lavoro manuale prestati dal sig. , il quale si Parte_2
impegna a non avanzare pretese economiche di indennizzo, in quanto la sig.ra si è impegnata a sua volta a non cedere Parte_1
a terzi l'immobile, che quindi rimarrà la casa di famiglia per i tre figli della coppia;
il marito dopo la separazione si è trasferito a vivere nell'appartamento sito a Setteville (BL) in via Monfenera 34,
a pochi chilometri di distanza dalla casa familiare;
- la figlia minore resta affidata in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, mantenendo la residenza e collocazione prevalente insieme alla madre presso la casa familiare;
nello spirito della novella di riforma degli artt. 337 bis e segg. c.c. i genitori provvederanno a regolare i rapporti tra loro e la figlia minore adeguandoli di volta in volta alle singole esigenze ed alle necessità della stessa, nello spirito di una fattiva e concreta collaborazione,
volta alla istruzione, alla educazione e alla sua serena crescita;
- in relazione al piano genitoriale relativo alla figlia minore Per_1
le parti confermano l'indipendenza di negli spostamenti Persona_1
per recarsi a scuola con i mezzi pubblici e per rientrare da scuola,
coadiuvata dalla madre che lavorando a EN si fa carico di eventuali altri spostamenti per attività extrascolastiche,
sportive e ludiche;
il padre potrà vedere la figlia quando vorrà e potrà tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, oltre che due settimane durante le vacanze estive e la metà delle vacanze natalizie e pasquali;
padre e figlia potranno accordarsi in altro modo direttamente fra loro, previo avviso alla madre, tenendo in considerazione il volere e le opinioni della figlia avuto riguardo alla sua età e al grado di maturità, nel rispetto del progressivo sviluppo della autonomia e della capacità di autodeterminazione della stessa;
- il sig. continuerà a corrispondere, quale contributo Parte_2
al mantenimento della figlia minore la somma di euro Persona_1
200,00 mensili sul c/c di somma soggetta a Parte_1
rivalutazione Istat annualmente, con prima rivalutazione al
1.1.2026; quale contributo di mantenimento per la figlia Per_2
, non ancora economicamente autosufficiente, il padre si
[...]
impegna a corrispondere direttamente alla figlia sul c/c Per_2
della medesima la somma di euro 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione Istat annualmente, con prima rivalutazione al
1.1.2026;
- l'assegno unico universale per le figlie non economicamente autosufficienti continuerà ad essere richiesto e percepito esclusivamente dalla signora detto assegno Parte_1
ammonta attualmente ad euro 226,50 mensili;
- le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie non economicamente indipendenti e per Persona_2 Persona_1
la cui individuazione e disciplina le parti si richiamano al protocollo adottato presso questo Tribunale, continueranno ad essere suddivise nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
- le parti danno atto di essere autosufficienti sotto il profilo economico;
- le parti prestano reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio, e prestano entrambi l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore Per_1
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALDOBBIADENE
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Susanna Menegazzi