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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BARCELLONA P.G.
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Nella causa iscritta al n. 983/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI ZO e Avv. MARCO GUERRIERI, come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima ditta, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA STELLA FAZIO come da procura in atti. convenuto,
All'udienza del 17.10.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 1437/2018.
E' presente l'Avv. Fazio per parte convenuta.
E' presente l'Avv. Mazzone per parte attrice.
L'Avv. Mazzone si riporta alle note difensive ed insiste nella rinnovazione della perizia.
L'Avv. Fazio precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate, contesta quanto dedotto da controparte e si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU e insiste in quanto richiesto nelle suddette note e chiede la decisione.
IL GOP
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
IL GOP
Alle ore 15,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 983/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI ZO e Avv. MARCO GUERRIERI, come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima ditta, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA STELLA FAZIO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale che fa parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. , premesso che il Parte_1
31.08.2013, in Lipari mentre era alla guida di un quad marca Sanyang targato DJ33971, preso a noleggio dalla ditta , verso le ore 16, mentre percorreva un tratto CP_1
rettilineo e a forte pendenza, nonostante la moderata velocità, perdeva il controllo del mezzo e andava a collidere contro il muretto in pietra lavica posto sul lato destro della carreggiata, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
accertare per i motivi di cui in premessa, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso al sig. in data 31.08.2013; Parte_1
- conseguentemente, condannare il sig. quale titolare della omonima ditta a CP_1
corrispondere al sig. il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi all'esito del Parte_1
sinistro occorso a quest'ultimo in data 31/08/2013, nella misura risultante all'esito della espletanda istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
il tutto nel limite massimo di € 52.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma, data prova dell'esperimento della negoziazione assistita, il giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto
. CP_1
Dopo il mancato esperimento dell'interrogatorio formale per l'assenza del convenuto, l'istruttoria proseguiva con l'assunzione dei tresti ammessi, anche tramite prova delegata.
Il 31.10.2023 si costituiva il convenuto , il quale contestando le CP_1
domande dell'attore, così concludeva:
1)Respingere o comunque dichiarare inammissibili e/o improponibili, oltre che infondate, le domande dell'attore e per l'effetto rigettarle per le causali spiegate nelle eccezioni processuali e di merito che qui si richiamano per brevità.
2) Rigettare la richiesta di C.T.U. medico – legale, non ricorrendo i presupposti per l'ammissione
e rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, anche per economia processuale.
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, ex art. 93 c.p.c..
Con ordinanza del 6.03.2024 il giudice disponeva ctu cinematica al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione e dai testimoni già escussi.
Depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
*****
Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, inammissibili. Nella presente causa si discute di un sinistro che ha visto coinvolto l'attore Pt_1
, alla guida di un mezzo di trasporto noleggiati.
[...]
Come è noto, il contratto di noleggio è un contratto atipico non espressamente regolato dal codice civile, con il quale una parte, noleggiatore, mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte, noleggiante, la quale se ne serve per un periodo di tempo stabilito a fronte del pagamento di un corrispettivo. In questo caso l'oggetto del contratto consiste in un mezzo di trasporto, che è stato utilizzato dal noleggiante per le proprie esigenze.
Nel nolo c.d. “a freddo” il noleggiatore fornisce solamente il bene e non anche l'operatore addetto all'uso o dei servizi finalizzato all'utilizzo dello stesso.
Parte attrice ha denunciato il cattivo stato di manutenzione del bene di trasporto concesso a noleggio, dotato di pneumatici usurati e pertanto inidonei all'uso del veicolo, chiedendo di conseguenza il risarcimento del danno subito.
Nel caso di specie, per accertare ogni tipo di responsabilità, più che la prova testimoniale, vertente sull'effettivo accadimento del fatto e sulla dinamica dello stesso, appara dirimente l'esito della CTU cinematica disposto da questo giudice.
Infatti, le conclusioni cui giunge il Consulente, che lo scrivente apprezza e condivide, riconoscendone il pregio tecnico, chiariscono i motivi del sinistro.
Inizialmente, sono stati eseguiti i rilievi sul luogo del sinistro e, considerata il tempo trascorso, il CTU ha ritenuto di attenersi al rilievo ed alla documentazione dei Carabinieri della Stazione di Vulcano, al fine della ricostruzione peraltro confermati dal
[...]
Controparte_2
Lo stesso perito ha provveduto anche alla misurazione del grado di pendenza della strada con l'orizzontale, attraverso i device portatili, che hanno rilevato un angolo di 5° circa per una pendenza del 8.7%. È stata ricostruita la triangolazione rilevata dai
Carabinieri nel loro fascicolo del 1.9.2013 e si è confermato che le misure del sito coincidono, grazie anche al raffronto con la documentazione fotografica ancora del fascicolo dei Carabinieri.
Dopo attente rilevazioni e confronti tra i dati tecnici e le risultanze istruttorie, il CTU è giunto alle seguenti conclusioni: .
“Lo scrivente dal sopralluogo effettuato sul luogo del sinistro, visti gli atti del fascicolo, in particolar modo il verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Vulcano del 1.9.2013, i verbali dei testi e tutte le osservazioni fatte dalle parti durante il sopralluogo del 14.12.2024 e le note successive, può determinare che: vi è compatibilità tra quanto descritto dai testimoni e la dinamica del sinistro occorso;
vi è compatibilità di danni nella dinamica del sinistro ricostruita dai Carabinieri, nel loro verbale del
01.9.2013, che viene confermata dallo scrivente;
il sig. percorrendo un forte tratto in pendenza discendente, per cause non note, perdeva il controllo Pt_1
del mezzo, andando ad urtare contro il muro di cinta, e, a causa dell'urto, lo stesso sig. e la sig.ra Pt_1
venivano disarcionati dal mezzo, il quale ribaltandosi usciva dall'urto ad una velocita di circa Per_1
32,81 km/h; il mezzo dopo l'urto con il muro di cinta si è ribaltato piu volte, come comprovato dai danni rilevati dai
Carabinieri, nel verbale di sequestro del mezzo, non piu marciante dopo il sinistro;
che il mezzo era stato noleggiato alle ore 11.15 dello stesso giorno e l'incidente è avvenuto alle ore 16.00 circa dello stesso giorno;
che i Carabinieri non hanno rilevato sull'asfalto presenza di brecciolino o altro materiale che possa avere causato una perdita di controllo del mezzo, un effetto galleggiante o altro, ed hanno dichiarato la condizione della strada buona;
che i Carabinieri non hanno rilevato sull'asfalto segni di frenata e di sbandata ante urto o di un'azione frenante dichiarata dal conducente sig. nel verbale di denuncia dei Carabinieri del 6.11.2013; Pt_1
che l'usura degli pneumatici non ha inciso, nelle cause del sinistro, e, ad avviso dello scrivente, anche con pneumatici nuovi il sinistro non si sarebbe evitato;
che un eventuale azione frenante effettuata dal sig. è avvenuta su strada senza anomalie con forte Pt_1
pendenza discendente;
che non si può conoscere il perchè il sig. abbia dovuto esercitare un'azione frenante, non rilevate da Pt_1
Carabinieri, durante la conduzione del mezzo noleggiato;
che i Carabinieri non hanno contestato violazione al Codice della Strada, per le condotte di guida, al sig. ed allo stesso tempo non hanno elevato alcuna sanzione al noleggiatore relativamente al mezzo Pt_1
coinvolto nel sinistro. Il passaggio rilevante contenuto nell'elebaroto peritale consiste nel fatto che gli pneumatici del mezzo noleggiato, pur presentando segni di usura, non hanno potuto determinare il sinistro.
Emerge dagli atti di causa dunque che si è trattato di un sinistro autonomo, che il mezzo noleggiato era a norma, che a differenza di quanto dichiarato da parte attrice non vi è alcun segno di frenata.
Ogni contestazione effettuata da parte attrice ha trovato risposte nell'eleborato peritale del
CTU che, come sopra già specificato si apprezza e si condivide.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda di parte attrice, non riconoscendo alcuna responsabilità in capo alla ditta di OM AO.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico dell'attore, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22, tenuto conto del decisum e della complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1437/2018 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice.
Condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio che si Parte_1
liquidano in € 3.809,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA, in favore dell'Avv. Maria Stella Fazio, procuratore antistatario.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di CTU liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 17.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Nella causa iscritta al n. 983/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI ZO e Avv. MARCO GUERRIERI, come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima ditta, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA STELLA FAZIO come da procura in atti. convenuto,
All'udienza del 17.10.2025, dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria Rita Cuzzola, viene chiamata la causa portante n. 1437/2018.
E' presente l'Avv. Fazio per parte convenuta.
E' presente l'Avv. Mazzone per parte attrice.
L'Avv. Mazzone si riporta alle note difensive ed insiste nella rinnovazione della perizia.
L'Avv. Fazio precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate, contesta quanto dedotto da controparte e si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU e insiste in quanto richiesto nelle suddette note e chiede la decisione.
IL GOP
Esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
IL GOP
Alle ore 15,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 983/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI ZO e Avv. MARCO GUERRIERI, come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima ditta, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA STELLA FAZIO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale che fa parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. , premesso che il Parte_1
31.08.2013, in Lipari mentre era alla guida di un quad marca Sanyang targato DJ33971, preso a noleggio dalla ditta , verso le ore 16, mentre percorreva un tratto CP_1
rettilineo e a forte pendenza, nonostante la moderata velocità, perdeva il controllo del mezzo e andava a collidere contro il muretto in pietra lavica posto sul lato destro della carreggiata, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
accertare per i motivi di cui in premessa, la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso al sig. in data 31.08.2013; Parte_1
- conseguentemente, condannare il sig. quale titolare della omonima ditta a CP_1
corrispondere al sig. il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi all'esito del Parte_1
sinistro occorso a quest'ultimo in data 31/08/2013, nella misura risultante all'esito della espletanda istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
il tutto nel limite massimo di € 52.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma, data prova dell'esperimento della negoziazione assistita, il giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto
. CP_1
Dopo il mancato esperimento dell'interrogatorio formale per l'assenza del convenuto, l'istruttoria proseguiva con l'assunzione dei tresti ammessi, anche tramite prova delegata.
Il 31.10.2023 si costituiva il convenuto , il quale contestando le CP_1
domande dell'attore, così concludeva:
1)Respingere o comunque dichiarare inammissibili e/o improponibili, oltre che infondate, le domande dell'attore e per l'effetto rigettarle per le causali spiegate nelle eccezioni processuali e di merito che qui si richiamano per brevità.
2) Rigettare la richiesta di C.T.U. medico – legale, non ricorrendo i presupposti per l'ammissione
e rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, anche per economia processuale.
3) Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, ex art. 93 c.p.c..
Con ordinanza del 6.03.2024 il giudice disponeva ctu cinematica al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione e dai testimoni già escussi.
Depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
*****
Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, inammissibili. Nella presente causa si discute di un sinistro che ha visto coinvolto l'attore Pt_1
, alla guida di un mezzo di trasporto noleggiati.
[...]
Come è noto, il contratto di noleggio è un contratto atipico non espressamente regolato dal codice civile, con il quale una parte, noleggiatore, mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte, noleggiante, la quale se ne serve per un periodo di tempo stabilito a fronte del pagamento di un corrispettivo. In questo caso l'oggetto del contratto consiste in un mezzo di trasporto, che è stato utilizzato dal noleggiante per le proprie esigenze.
Nel nolo c.d. “a freddo” il noleggiatore fornisce solamente il bene e non anche l'operatore addetto all'uso o dei servizi finalizzato all'utilizzo dello stesso.
Parte attrice ha denunciato il cattivo stato di manutenzione del bene di trasporto concesso a noleggio, dotato di pneumatici usurati e pertanto inidonei all'uso del veicolo, chiedendo di conseguenza il risarcimento del danno subito.
Nel caso di specie, per accertare ogni tipo di responsabilità, più che la prova testimoniale, vertente sull'effettivo accadimento del fatto e sulla dinamica dello stesso, appara dirimente l'esito della CTU cinematica disposto da questo giudice.
Infatti, le conclusioni cui giunge il Consulente, che lo scrivente apprezza e condivide, riconoscendone il pregio tecnico, chiariscono i motivi del sinistro.
Inizialmente, sono stati eseguiti i rilievi sul luogo del sinistro e, considerata il tempo trascorso, il CTU ha ritenuto di attenersi al rilievo ed alla documentazione dei Carabinieri della Stazione di Vulcano, al fine della ricostruzione peraltro confermati dal
[...]
Controparte_2
Lo stesso perito ha provveduto anche alla misurazione del grado di pendenza della strada con l'orizzontale, attraverso i device portatili, che hanno rilevato un angolo di 5° circa per una pendenza del 8.7%. È stata ricostruita la triangolazione rilevata dai
Carabinieri nel loro fascicolo del 1.9.2013 e si è confermato che le misure del sito coincidono, grazie anche al raffronto con la documentazione fotografica ancora del fascicolo dei Carabinieri.
Dopo attente rilevazioni e confronti tra i dati tecnici e le risultanze istruttorie, il CTU è giunto alle seguenti conclusioni: .
“Lo scrivente dal sopralluogo effettuato sul luogo del sinistro, visti gli atti del fascicolo, in particolar modo il verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Vulcano del 1.9.2013, i verbali dei testi e tutte le osservazioni fatte dalle parti durante il sopralluogo del 14.12.2024 e le note successive, può determinare che: vi è compatibilità tra quanto descritto dai testimoni e la dinamica del sinistro occorso;
vi è compatibilità di danni nella dinamica del sinistro ricostruita dai Carabinieri, nel loro verbale del
01.9.2013, che viene confermata dallo scrivente;
il sig. percorrendo un forte tratto in pendenza discendente, per cause non note, perdeva il controllo Pt_1
del mezzo, andando ad urtare contro il muro di cinta, e, a causa dell'urto, lo stesso sig. e la sig.ra Pt_1
venivano disarcionati dal mezzo, il quale ribaltandosi usciva dall'urto ad una velocita di circa Per_1
32,81 km/h; il mezzo dopo l'urto con il muro di cinta si è ribaltato piu volte, come comprovato dai danni rilevati dai
Carabinieri, nel verbale di sequestro del mezzo, non piu marciante dopo il sinistro;
che il mezzo era stato noleggiato alle ore 11.15 dello stesso giorno e l'incidente è avvenuto alle ore 16.00 circa dello stesso giorno;
che i Carabinieri non hanno rilevato sull'asfalto presenza di brecciolino o altro materiale che possa avere causato una perdita di controllo del mezzo, un effetto galleggiante o altro, ed hanno dichiarato la condizione della strada buona;
che i Carabinieri non hanno rilevato sull'asfalto segni di frenata e di sbandata ante urto o di un'azione frenante dichiarata dal conducente sig. nel verbale di denuncia dei Carabinieri del 6.11.2013; Pt_1
che l'usura degli pneumatici non ha inciso, nelle cause del sinistro, e, ad avviso dello scrivente, anche con pneumatici nuovi il sinistro non si sarebbe evitato;
che un eventuale azione frenante effettuata dal sig. è avvenuta su strada senza anomalie con forte Pt_1
pendenza discendente;
che non si può conoscere il perchè il sig. abbia dovuto esercitare un'azione frenante, non rilevate da Pt_1
Carabinieri, durante la conduzione del mezzo noleggiato;
che i Carabinieri non hanno contestato violazione al Codice della Strada, per le condotte di guida, al sig. ed allo stesso tempo non hanno elevato alcuna sanzione al noleggiatore relativamente al mezzo Pt_1
coinvolto nel sinistro. Il passaggio rilevante contenuto nell'elebaroto peritale consiste nel fatto che gli pneumatici del mezzo noleggiato, pur presentando segni di usura, non hanno potuto determinare il sinistro.
Emerge dagli atti di causa dunque che si è trattato di un sinistro autonomo, che il mezzo noleggiato era a norma, che a differenza di quanto dichiarato da parte attrice non vi è alcun segno di frenata.
Ogni contestazione effettuata da parte attrice ha trovato risposte nell'eleborato peritale del
CTU che, come sopra già specificato si apprezza e si condivide.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda di parte attrice, non riconoscendo alcuna responsabilità in capo alla ditta di OM AO.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico dell'attore, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22, tenuto conto del decisum e della complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1437/2018 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta le domande di parte attrice.
Condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio che si Parte_1
liquidano in € 3.809,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA, in favore dell'Avv. Maria Stella Fazio, procuratore antistatario.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di CTU liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 17.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)