TAR
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00256 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00370/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 370 del 2025, proposto da
Coroxal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco
Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28;
contro il Comune di Rovato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 00370/2025 REG.RIC.
della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Brescia, piazza Paolo
VI 29;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 8656 del 16.1.2025 (doc. 2) con cui la Provincia di Brescia -
Settore sviluppo Industriale e Paesaggio – dichiarava irricevibile/inammissibile la domanda di autorizzazione di modifica dell'impianto produttivo IPPC assentito alla società ricorrente con AIA provinciale n. 2859/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. La società Coroxal S.r.l. è proprietaria di diverse aree situate nel Comune di
Rovato, ed è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2859/2020, rilasciata dalla Provincia di Brescia il 4 dicembre 2020, che consente lo svolgimento dell'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici o chimici con vasche aventi volume superiore a 30 m³, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
In data 30 dicembre 2021 la società ha presentato al Comune di Rovato un'istanza
Sportello Unico Attività Produttive - SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, N. 00370/2025 REG.RIC.
finalizzata alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in adiacenza al capannone produttivo esistente.
1.2. Il procedimento SUAP è stato avviato con deliberazione della giunta comunale n.
90 del 21 aprile 2022, comportando la verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica - VAS, e si è concluso positivamente con deliberazione 11 luglio 2024, n. 27, del locale consiglio comunale, con cui è stata approvata la variante urbanistica risultante dalla conferenza di servizi del 3 maggio 2024 e il relativo progetto SUAP in variante alla strumentazione urbanistica generale; inoltre, il piano delle regole comunale è stato aggiornato e le aree interessate sono state classificate in zona D1 – produttiva, artigianale e industriale.
1.3. In data 3 gennaio 2025 la società ha presentato alla Provincia e al Comune un'istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, al fine di inserire nel nuovo capannone un impianto di verniciatura a cascata, destinato alla finitura dei pezzi provenienti dal processo di ossidazione anodica; contestualmente ha presentato un'istanza di Valutazione Ambientale Preliminare – VAP, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché una richiesta di modifica della concessione allo scarico per soli fini idraulici al Consorzio di Bonifica competente.
1.4. La Provincia ha dichiarato improcedibile e inammissibile la VAP e la domanda di modifica con comunicazione del 16 gennaio 2025, affermando che l'intervento non avrebbe potuto essere autorizzato mediante procedura semplificata di modifica non sostanziale, ma avrebbe richiesto un nuovo procedimento SUAP in variante al PGT: i pareri acquisiti nella precedente procedura SUAP, sia in sede di VAS sia in fase di approvazione progettuale, avrebbero riguardato un intervento edilizio specifico ritenuto difforme rispetto a quello oggetto della nuova istanza.
1.5. Coroxal, ritenendo che le modifiche proposte non avessero rilevanza urbanistica tale da richiedere una nuova variante urbanistica o una nuova procedura di VAS, ha chiesto l'annullamento d'ufficio del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della N. 00370/2025 REG.RIC.
l. 241/1990: in assenza di riscontro, ha quindi promosso il presente giudizio, ritenendo illegittima la comunicazione provinciale del 16 gennaio 2025.
2.1.1. La Provincia ha anzitutto eccepito che il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dopo il deposito del ricorso, il Comune di Rovato ha infatti avviato un nuovo procedimento di VAS, attualmente prossimo alla conclusione, che supererebbe il diniego impugnato e priverebbe di interesse il presente ricorso, proposto avverso il precedente diniego della variante, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell'istanza di rinvio depositata il 19.12.2025, anche considerato che la Provincia, con nota del
13.12.2025 (doc. 17), ha espresso parere di esclusione dalla VAS.
2.1.2. Orbene, parte ricorrente non ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito: ha bensì richiesto un rinvio – assai laconicamente peraltro, sicché il rinvio non può essere concesso, visto l'art. 73, comma 1 bis c.p.a. – ritenendo probabile, ma ancora non certo, che il nuovo procedimento potrà avere un esito satisfattivo: e, in effetti, seppure sia vero che, ex art. 35 c.p.a., l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione possa essere rilevata anche d'ufficio, e dunque pure in contrasto con le tesi difensive delle parti, in specie ne manca l'attuale evidenza.
2.2.1. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile, nella parte in cui impugna l'atto recante l'archiviazione della VAP, giacché lo stesso non avrebbe natura provvedimentale ma costituirebbe una mera indicazione preliminare circa la procedura di valutazione ambientale ritenuta necessaria dall'autorità competente per la prosecuzione dell'istanza autorizzativa, senza effetti lesivi, o preclusioni alla presentazione dell'istanza, trattandosi di valutazione facoltativa.
2.2.2. L'eccezione è infondata.
Invero, ex art. 6 del d.lgs. 152/2006 il proponente può chiedere una valutazione preliminare quando ritenga assenti impatti ambientali significativi: l'autorità N. 00370/2025 REG.RIC.
competente comunica le proprie conclusioni entro trenta giorni, indicando se il progetto debba essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA oppure non rientri nelle categorie previste.
Orbene, se ne deve concludere che l'atto con cui si è dichiarata improcedibile e inammissibile l'istanza di VAP costituisca un vero e proprio provvedimento, il quale conclude un procedimento avviato su istanza di parte, lesivo per l'istante per il suo esito sfavorevole, in quanto ritiene insussistente il necessario presupposto della natura non sostanziale della modifica.
Non muta tale conclusione l'obiezione della Provincia, secondo la quale la ricorrente, di fronte all'arresto procedimentale così intervenuto, potrebbe comunque proporre istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, perché tale istanza comporterebbe per la ricorrente la necessità di “affrontare un oneroso supplemento istruttorio suscettibile, in caso di verifica positiva, di sfociare in un nuovo e ancor più oneroso procedimento di V.I.A.”, sicché la ricorrente deve avere la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione sull'istanza di VAP che produce un tale effetto per essa pregiudizievole (così C.d.S. IV, 13 dicembre 2024, n. 10044, appunto a proposito dell'ammissibilità dell'impugnazione di una VAP che concluda per la necessità di verifica di assoggettabilità a VIA).
3.1. Il primo – e assorbente – motivo di ricorso è rubricato nella violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990, nell'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e nell'eccesso di potere per vizio della procedura e difetto istruttorio.
3.2. Come noto, la disposizione richiamata impone all'Amministrazione procedente l'obbligo di comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al fine di consentirgli di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio e di apportare gli eventuali chiarimenti o elementi integrativi utili ai fini dell'istruttoria. N. 00370/2025 REG.RIC.
3.3. Nel caso di specie, la Provincia di Brescia ha adottato un provvedimento preclusivo, senza previamente instaurare il prescritto dialogo procedimentale con la parte ricorrente, e tale omissione sarebbe in specie particolarmente censurabile, alla luce della delicatezza e della rilevanza degli interessi coinvolti, anche sotto il profilo economico-produttivo e occupazionale.
3.4. Né vi sarebbe dubbio che la disposizione trovi applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, non rinvenendosi nel d.lgs.
152/2006 disposizioni incompatibili con tale garanzia partecipativa, né potendosi configurare alcuna incompatibilità strutturale o funzionale con l'architettura del procedimento ambientale, il quale resta pienamente soggetto alle regole generali di cui alla l. 241/1990, fatte salve norme speciali.
3.5. Ebbene, nel caso in esame – caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa e dall'incidenza su interessi plurimi e qualificati – l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi avrebbe impedito la formazione di un'istruttoria completa, pregiudicando la parte istante.
4.1. Fermo restando, come già osservato, che la decisione assunta dalla Provincia sull'istanza di VAP costituisce un provvedimento, se ne deve concludere che il motivo
è fondato.
4.2. Per vero, la Provincia ha altresì obiettato che l'art. 6, IX comma, del d.lgs.
152/2006 non prevede il preavviso di diniego, ma fissa un termine molto contenuto
(30 giorni) per l'emissione della VAP, che mal si concilierebbe con la comunicazione del preavviso di rigetto.
4.3. Questa obiezione non ha pregio, perché il preavviso di rigetto è previsto in generale dall'art. 10 bis l. 241/1990 per tutti i procedimenti a istanza di parte, e quindi non occorre una specifica disposizione affinché esso si applichi alla VAP; inoltre, il preavviso di rigetto è perfettamente compatibile col termine di 30 giorni fissato dal citato art. 6, IX comma, del d.lgs. 152/2006, tenuto conto anche del fatto che detto N. 00370/2025 REG.RIC.
preavviso ha un effetto sospensivo sul termine di conclusione del procedimento, ai sensi del citato art. 10 bis.
4.4. In conclusione, il ricorso avverso il provvedimento 16.1.2025 prot. 8656, con cui la Provincia di Brescia - Settore sviluppo industriale e paesaggio ha dichiarato irricevibile/inammissibile l'istanza di VAP va accolto e il provvedimento deve essere annullato, con assorbimento delle ulteriori censure.
5. L'enunciata probabilità di prossima, autonoma e favorevole determinazione rende inopportuno fissare un termine sollecitatorio per la rinnovazione del procedimento, e giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, secondo quanto precisato in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00370/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00256 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00370/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 370 del 2025, proposto da
Coroxal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco
Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28;
contro il Comune di Rovato, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 00370/2025 REG.RIC.
della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Brescia, piazza Paolo
VI 29;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 8656 del 16.1.2025 (doc. 2) con cui la Provincia di Brescia -
Settore sviluppo Industriale e Paesaggio – dichiarava irricevibile/inammissibile la domanda di autorizzazione di modifica dell'impianto produttivo IPPC assentito alla società ricorrente con AIA provinciale n. 2859/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. La società Coroxal S.r.l. è proprietaria di diverse aree situate nel Comune di
Rovato, ed è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2859/2020, rilasciata dalla Provincia di Brescia il 4 dicembre 2020, che consente lo svolgimento dell'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici o chimici con vasche aventi volume superiore a 30 m³, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
In data 30 dicembre 2021 la società ha presentato al Comune di Rovato un'istanza
Sportello Unico Attività Produttive - SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, N. 00370/2025 REG.RIC.
finalizzata alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in adiacenza al capannone produttivo esistente.
1.2. Il procedimento SUAP è stato avviato con deliberazione della giunta comunale n.
90 del 21 aprile 2022, comportando la verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica - VAS, e si è concluso positivamente con deliberazione 11 luglio 2024, n. 27, del locale consiglio comunale, con cui è stata approvata la variante urbanistica risultante dalla conferenza di servizi del 3 maggio 2024 e il relativo progetto SUAP in variante alla strumentazione urbanistica generale; inoltre, il piano delle regole comunale è stato aggiornato e le aree interessate sono state classificate in zona D1 – produttiva, artigianale e industriale.
1.3. In data 3 gennaio 2025 la società ha presentato alla Provincia e al Comune un'istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, al fine di inserire nel nuovo capannone un impianto di verniciatura a cascata, destinato alla finitura dei pezzi provenienti dal processo di ossidazione anodica; contestualmente ha presentato un'istanza di Valutazione Ambientale Preliminare – VAP, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché una richiesta di modifica della concessione allo scarico per soli fini idraulici al Consorzio di Bonifica competente.
1.4. La Provincia ha dichiarato improcedibile e inammissibile la VAP e la domanda di modifica con comunicazione del 16 gennaio 2025, affermando che l'intervento non avrebbe potuto essere autorizzato mediante procedura semplificata di modifica non sostanziale, ma avrebbe richiesto un nuovo procedimento SUAP in variante al PGT: i pareri acquisiti nella precedente procedura SUAP, sia in sede di VAS sia in fase di approvazione progettuale, avrebbero riguardato un intervento edilizio specifico ritenuto difforme rispetto a quello oggetto della nuova istanza.
1.5. Coroxal, ritenendo che le modifiche proposte non avessero rilevanza urbanistica tale da richiedere una nuova variante urbanistica o una nuova procedura di VAS, ha chiesto l'annullamento d'ufficio del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della N. 00370/2025 REG.RIC.
l. 241/1990: in assenza di riscontro, ha quindi promosso il presente giudizio, ritenendo illegittima la comunicazione provinciale del 16 gennaio 2025.
2.1.1. La Provincia ha anzitutto eccepito che il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dopo il deposito del ricorso, il Comune di Rovato ha infatti avviato un nuovo procedimento di VAS, attualmente prossimo alla conclusione, che supererebbe il diniego impugnato e priverebbe di interesse il presente ricorso, proposto avverso il precedente diniego della variante, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti nell'istanza di rinvio depositata il 19.12.2025, anche considerato che la Provincia, con nota del
13.12.2025 (doc. 17), ha espresso parere di esclusione dalla VAS.
2.1.2. Orbene, parte ricorrente non ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito: ha bensì richiesto un rinvio – assai laconicamente peraltro, sicché il rinvio non può essere concesso, visto l'art. 73, comma 1 bis c.p.a. – ritenendo probabile, ma ancora non certo, che il nuovo procedimento potrà avere un esito satisfattivo: e, in effetti, seppure sia vero che, ex art. 35 c.p.a., l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione possa essere rilevata anche d'ufficio, e dunque pure in contrasto con le tesi difensive delle parti, in specie ne manca l'attuale evidenza.
2.2.1. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile, nella parte in cui impugna l'atto recante l'archiviazione della VAP, giacché lo stesso non avrebbe natura provvedimentale ma costituirebbe una mera indicazione preliminare circa la procedura di valutazione ambientale ritenuta necessaria dall'autorità competente per la prosecuzione dell'istanza autorizzativa, senza effetti lesivi, o preclusioni alla presentazione dell'istanza, trattandosi di valutazione facoltativa.
2.2.2. L'eccezione è infondata.
Invero, ex art. 6 del d.lgs. 152/2006 il proponente può chiedere una valutazione preliminare quando ritenga assenti impatti ambientali significativi: l'autorità N. 00370/2025 REG.RIC.
competente comunica le proprie conclusioni entro trenta giorni, indicando se il progetto debba essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA oppure non rientri nelle categorie previste.
Orbene, se ne deve concludere che l'atto con cui si è dichiarata improcedibile e inammissibile l'istanza di VAP costituisca un vero e proprio provvedimento, il quale conclude un procedimento avviato su istanza di parte, lesivo per l'istante per il suo esito sfavorevole, in quanto ritiene insussistente il necessario presupposto della natura non sostanziale della modifica.
Non muta tale conclusione l'obiezione della Provincia, secondo la quale la ricorrente, di fronte all'arresto procedimentale così intervenuto, potrebbe comunque proporre istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, perché tale istanza comporterebbe per la ricorrente la necessità di “affrontare un oneroso supplemento istruttorio suscettibile, in caso di verifica positiva, di sfociare in un nuovo e ancor più oneroso procedimento di V.I.A.”, sicché la ricorrente deve avere la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione sull'istanza di VAP che produce un tale effetto per essa pregiudizievole (così C.d.S. IV, 13 dicembre 2024, n. 10044, appunto a proposito dell'ammissibilità dell'impugnazione di una VAP che concluda per la necessità di verifica di assoggettabilità a VIA).
3.1. Il primo – e assorbente – motivo di ricorso è rubricato nella violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990, nell'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e nell'eccesso di potere per vizio della procedura e difetto istruttorio.
3.2. Come noto, la disposizione richiamata impone all'Amministrazione procedente l'obbligo di comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al fine di consentirgli di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio e di apportare gli eventuali chiarimenti o elementi integrativi utili ai fini dell'istruttoria. N. 00370/2025 REG.RIC.
3.3. Nel caso di specie, la Provincia di Brescia ha adottato un provvedimento preclusivo, senza previamente instaurare il prescritto dialogo procedimentale con la parte ricorrente, e tale omissione sarebbe in specie particolarmente censurabile, alla luce della delicatezza e della rilevanza degli interessi coinvolti, anche sotto il profilo economico-produttivo e occupazionale.
3.4. Né vi sarebbe dubbio che la disposizione trovi applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, non rinvenendosi nel d.lgs.
152/2006 disposizioni incompatibili con tale garanzia partecipativa, né potendosi configurare alcuna incompatibilità strutturale o funzionale con l'architettura del procedimento ambientale, il quale resta pienamente soggetto alle regole generali di cui alla l. 241/1990, fatte salve norme speciali.
3.5. Ebbene, nel caso in esame – caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa e dall'incidenza su interessi plurimi e qualificati – l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi avrebbe impedito la formazione di un'istruttoria completa, pregiudicando la parte istante.
4.1. Fermo restando, come già osservato, che la decisione assunta dalla Provincia sull'istanza di VAP costituisce un provvedimento, se ne deve concludere che il motivo
è fondato.
4.2. Per vero, la Provincia ha altresì obiettato che l'art. 6, IX comma, del d.lgs.
152/2006 non prevede il preavviso di diniego, ma fissa un termine molto contenuto
(30 giorni) per l'emissione della VAP, che mal si concilierebbe con la comunicazione del preavviso di rigetto.
4.3. Questa obiezione non ha pregio, perché il preavviso di rigetto è previsto in generale dall'art. 10 bis l. 241/1990 per tutti i procedimenti a istanza di parte, e quindi non occorre una specifica disposizione affinché esso si applichi alla VAP; inoltre, il preavviso di rigetto è perfettamente compatibile col termine di 30 giorni fissato dal citato art. 6, IX comma, del d.lgs. 152/2006, tenuto conto anche del fatto che detto N. 00370/2025 REG.RIC.
preavviso ha un effetto sospensivo sul termine di conclusione del procedimento, ai sensi del citato art. 10 bis.
4.4. In conclusione, il ricorso avverso il provvedimento 16.1.2025 prot. 8656, con cui la Provincia di Brescia - Settore sviluppo industriale e paesaggio ha dichiarato irricevibile/inammissibile l'istanza di VAP va accolto e il provvedimento deve essere annullato, con assorbimento delle ulteriori censure.
5. L'enunciata probabilità di prossima, autonoma e favorevole determinazione rende inopportuno fissare un termine sollecitatorio per la rinnovazione del procedimento, e giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, secondo quanto precisato in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00370/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO