TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 256
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990, omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, eccesso di potere per vizio della procedura e difetto istruttorio

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'omissione della comunicazione dei motivi ostativi ha impedito la formazione di un'istruttoria completa e ha pregiudicato la parte istante. Ha altresì rigettato l'eccezione della Provincia secondo cui l'art. 6, IX comma, del d.lgs. 152/2006 non prevederebbe il preavviso di diniego, ritenendo tale comunicazione compatibile con i termini procedimentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 256
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 256
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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