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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/09/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
AR
RESISTENTE
Oggi 25/09/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. GANCI FABIO
- per la parte resistente l'Avv. VINCIGUERRA ANTONIO
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Entrambi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. R.G. 2110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2110/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliata presso i difensori.
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona AR P.IVA_1 del rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott. CP_2
Antonio Vinciguerra, funzionari amministrativi in servizio presso l
[...]
con sede in alla Via Controparte_3 CP_3
Grigna, n. 13, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni.
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 08.08.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
al fine di sentir accogliere le seguenti domande: AR
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; AR
2 per l'effetto, condannare il , in favore di parte AR ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.786,17 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il AR
, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso
[...]
e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi di cui alla presente memoria;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto e provato, escluso, in ogni caso, il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria”
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25.09.2024 .il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il thema decidendum della causa attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunti con contratto a termine e, nello specifico, con riferimento all'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, rispetto a quanto statuito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001 (e poi confermata dai successivi CCNL di settore). L'art. 7, in particolare, afferma che:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle
3 scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto:
«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4) e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 5).
I contratti collettivi succedutisi nel tempo si sono poi limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria.
Ciò premesso, la norma eurounitaria che viene in questione nella fattispecie in esame è la clausola 4 dell'Accordo quadro citato così stabilisce:
“Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
A riguardo dell'interpretazione di detta norma e del rapporto tra essa e l'art. 7, comma 1, del CCNL citato, questo Giudice richiama, ritenendola esaustiva e da condividere, la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27/07/2018 (conf. Cass. n. 6293 del 5/03/2020).
In essa si legge:
“5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
5 caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
6 chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
[le sottolineature sono poste dal Giudice].
Nel caso di specie, la ricorrente ha instaurato con l'Amministrazione resistente un rapporto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 dal 06.05.21 al 08.06.2021: per 34 giorni e per l'a.s. 2021/2022 dal 16.09.2021 al 08.06.2022 per 264 giorni.
Ora, non sono emerse ragioni oggettive ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro tale da giustificare la diversità di trattamento dei supplenti temporanei rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con Persona_2 la sentenza n.444 del 22.12.2010 - ha, infatti, affermato che la nozione Persona_3 di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro:
“57 … dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
58 Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Il convenuto ha dedotto una differente prestazione di servizio dei CP_1 supplenti brevi e saltuari rispetto a quella dei soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 in quanto, a differenza di quest'ultimi, non partecipano ad alcune specifiche attività che contribuiscono ai “processi innovatori” e al “miglioramento del servizio scolastico”.
Ciò costituirebbe una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, tale da giustificare una diversità di trattamento. 7 La mancata partecipazione ad attività omologhe a quelle indicate dal CP_1 in riferimento ai docenti che godono della RDP, per quanto siano significative e importanti attività, non appare essere una idonea “ragione oggettiva” che possa giustificare la disparità di trattamento.
Si osserva, infatti, che gli elementi precisi e concreti che possono giustificare la disparità di trattamento possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche dei contratti stessi, si pensi, ad esempio, all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia del tutto inutile.
Ma nessuna di tali circostanze si ritiene che ricorra nel caso di specie in cui le mansioni svolte da un docente non sono mai mansioni assolutamente semplici e ripetitive, ma analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto, e in cui la ricorrente, ha insegnato in virtù di supplenze temporanee che si sono susseguite con continuità nel tempo.
Riguardo al quantum, parte ricorrente ha elaborato a pag. 7 del ricorso un proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti ammonta ad € 5,82 giornalieri dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021 ed a € 6,15 a partire dal 1° gennaio 2022. Contr Su tali presupposti ha evidenziato che la somma dovuta dal dal 06.05.2021 al 31.12.2021, ammonterebbe a € 820,62 (€ 5,82 x 141 giorni) e dal 01.01.2022 al 08.06.2022 ad € 965,55 (€ 6,15 x 157 giorni per un totale di € 1.786,1.
Il conteggio sulla scorta dei suddetti parametri risulta immune da vizi e non Contr oggetto di specifiche contestazioni da parte del .
In conclusione, il va condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di complessivi euro 1.786,10 in recezione del menzionato conteggio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
3.La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in CP_1 dispositivo tenuto conto del carattere seriale delle questioni trattate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di credito di al riconoscimento del Parte_1 trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e successivi CCNL di settore, quantificato con le modalità stabilite
8 dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine descritti in ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.786,10, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
AR
RESISTENTE
Oggi 25/09/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. GANCI FABIO
- per la parte resistente l'Avv. VINCIGUERRA ANTONIO
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Entrambi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 N. R.G. 2110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2110/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliata presso i difensori.
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona AR P.IVA_1 del rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott. CP_2
Antonio Vinciguerra, funzionari amministrativi in servizio presso l
[...]
con sede in alla Via Controparte_3 CP_3
Grigna, n. 13, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni.
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 08.08.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
al fine di sentir accogliere le seguenti domande: AR
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; AR
2 per l'effetto, condannare il , in favore di parte AR ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.786,17 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”.
Si è costituto ritualmente in giudizio il AR
, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso
[...]
e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi di cui alla presente memoria;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto e provato, escluso, in ogni caso, il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria”
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25.09.2024 .il Giudice ha invitato la parte costituita alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il thema decidendum della causa attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunti con contratto a termine e, nello specifico, con riferimento all'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, rispetto a quanto statuito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001 (e poi confermata dai successivi CCNL di settore). L'art. 7, in particolare, afferma che:
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle
3 scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto:
«in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4) e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 5).
I contratti collettivi succedutisi nel tempo si sono poi limitati a modificare gli importi della R.P.D. lasciando inalterata per il resto la disciplina originaria.
Ciò premesso, la norma eurounitaria che viene in questione nella fattispecie in esame è la clausola 4 dell'Accordo quadro citato così stabilisce:
“Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
A riguardo dell'interpretazione di detta norma e del rapporto tra essa e l'art. 7, comma 1, del CCNL citato, questo Giudice richiama, ritenendola esaustiva e da condividere, la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27/07/2018 (conf. Cass. n. 6293 del 5/03/2020).
In essa si legge:
“5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
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8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
5 caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
6 chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
[le sottolineature sono poste dal Giudice].
Nel caso di specie, la ricorrente ha instaurato con l'Amministrazione resistente un rapporto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 dal 06.05.21 al 08.06.2021: per 34 giorni e per l'a.s. 2021/2022 dal 16.09.2021 al 08.06.2022 per 264 giorni.
Ora, non sono emerse ragioni oggettive ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro tale da giustificare la diversità di trattamento dei supplenti temporanei rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con Persona_2 la sentenza n.444 del 22.12.2010 - ha, infatti, affermato che la nozione Persona_3 di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro:
“57 … dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
58 Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
Il convenuto ha dedotto una differente prestazione di servizio dei CP_1 supplenti brevi e saltuari rispetto a quella dei soggetti indicati dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 in quanto, a differenza di quest'ultimi, non partecipano ad alcune specifiche attività che contribuiscono ai “processi innovatori” e al “miglioramento del servizio scolastico”.
Ciò costituirebbe una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, tale da giustificare una diversità di trattamento. 7 La mancata partecipazione ad attività omologhe a quelle indicate dal CP_1 in riferimento ai docenti che godono della RDP, per quanto siano significative e importanti attività, non appare essere una idonea “ragione oggettiva” che possa giustificare la disparità di trattamento.
Si osserva, infatti, che gli elementi precisi e concreti che possono giustificare la disparità di trattamento possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche dei contratti stessi, si pensi, ad esempio, all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia del tutto inutile.
Ma nessuna di tali circostanze si ritiene che ricorra nel caso di specie in cui le mansioni svolte da un docente non sono mai mansioni assolutamente semplici e ripetitive, ma analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto, e in cui la ricorrente, ha insegnato in virtù di supplenze temporanee che si sono susseguite con continuità nel tempo.
Riguardo al quantum, parte ricorrente ha elaborato a pag. 7 del ricorso un proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti ammonta ad € 5,82 giornalieri dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021 ed a € 6,15 a partire dal 1° gennaio 2022. Contr Su tali presupposti ha evidenziato che la somma dovuta dal dal 06.05.2021 al 31.12.2021, ammonterebbe a € 820,62 (€ 5,82 x 141 giorni) e dal 01.01.2022 al 08.06.2022 ad € 965,55 (€ 6,15 x 157 giorni per un totale di € 1.786,1.
Il conteggio sulla scorta dei suddetti parametri risulta immune da vizi e non Contr oggetto di specifiche contestazioni da parte del .
In conclusione, il va condannato al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di complessivi euro 1.786,10 in recezione del menzionato conteggio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
3.La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in CP_1 dispositivo tenuto conto del carattere seriale delle questioni trattate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di credito di al riconoscimento del Parte_1 trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e successivi CCNL di settore, quantificato con le modalità stabilite
8 dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine descritti in ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.786,10, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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