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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Fabio Doro giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 7075/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 CodiceFiscale_2
in qualità di co-amministratori della società Parte_3
Con gli avv. Roberto Bonardi e Anna Rizzo, anche domiciliatari, del Foro di Verona
Attori contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 con l'avv. Alessio Molinarolli del Foro di Verona, con studio a Bussolengo
pagina 1 di 19 Convenuto
e con l'intervento di
(P.IVA R.E.A. 448602), Controparte_2 P.IVA_1
con l'avv. Roberto Bonardi del Foro di Verona
Causa rimessa in decisione al collegio ex art. 189 c.p.c. con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. datata e comunicata al 6/3/2025
Conclusioni per parte attrice:
Parte attrice non ha depositato nota ex art. 189 n. 1 c.p.c., si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171bis n. 1 c.p.c.: nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità di già co- Controparte_1
amministratore munito di potere gestorio, per aver violato i propri doveri di informazione nei confronti degli odierni attori e co-amministratori nonché aver tenuto una condotta gravemente dannosa e distrattiva, condannare il convenuto al pagamento di € 100.800,00 al sig. ed € 4.200,00 Parte_1
al sig. come specificato in parte motiva, o altra somma maggior o minore Parte_2 spettante pro quota relativamente al valore della “ ” ceduta Parte_4 con atto di cessione di ramo d'azienda con atto del notaio Dott. Rep. N. 18.607 e racc. n. Per_1
13.153, a titolo di reintegro delle somme distratte o altra somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
Conclusioni per parte convenuta:
1) In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto di integrazione della comparsa di costituzione e risposta ex art. 164 c.p.c. del 25.09.2023 di parte convenuta,
l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e con l'atto stesso Parte_2 Pt_1
di integrazione della citazione;
2) In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. e disporre i necessari provvedimenti. In particolare, dichiarare l'atto nullo anche con riguardo all'atto di integrazione della citazione depositato dagli attori per non essere idoneo a sanare la nullità già rilevata dal giudice con provvedimento del
2.08.2023;
pagina 2 di 19 3) Ancora in via pregiudiziale di rito: atteso quanto dedotto e dimostrato con le odierne note circa l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione, effettuato dalla Parte_5
(affittante), accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva da parte
[...]
della stessa relativamente alla richiesta di inibitoria avverso la conduzione Parte_5 dell'attività di ristorazione sotto le insegne de “La Barraca” nonché relativamente alla richiesta di risarcimento danni invocati per la presunta violazione del divieto di concorrenza e per l'asserita commissione di condotte di concorrenza sleale;
4) In via preliminare di merito: accertare la carenza di interesse ad agire degli attori o la cessazione e/o inesistenza della materia del contendere in virtù di intervenuta transazione contenuta nel verbale di assemblea del 18.02.2022 prodotto sub doc. 31 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
5) In via subordinata rispetto alla conclusione sub 4), sempre in via preliminare di merito: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte in narrativa nel paragrafo II della parte “in diritto” della comparsa di costituzione e risposta, la nullità del negozio giuridico contenuto nel verbale di assemblea del 18.02.2022 (doc. 31), comunque qualificato, e/o dichiarare l'annullamento dello stesso per errore e, per l'effetto, in ogni caso condannare la al pagamento in Pt_5 Parte_3
favore del signor della somma di euro 48.373,24 quale residuo del prezzo di Controparte_1
cessione di azienda, nonché l'ulteriore somma di euro 29.531,07 portata dalle fatture nn. 3, 4 e 5 del
2021 emesse dal signor dedotti gli acconti di euro 8.000,00 già corrisposti e la somma di CP_1 euro 5.000,00 pagata in esecuzione dell'accordo, quindi un totale di euro 64.904,31;
6) Ancora nel merito in via preliminare: atteso quanto dedotto e dimostrato con le odierne note circa l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione effettuato dalla Parte_5
(affittante), accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla
[...] società relativamente alla richiesta di inibitoria avverso la conduzione dell'attività di Parte_3 ristorazione sotto le insegne de “La Barraca” nonché relativamente alla richiesta di risarcimento danni invocati per la presunta violazione del divieto di concorrenza e per l'asserita commissione di condotte di concorrenza sleale;
7) Nel merito in via principale: rigettare per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, ivi compreso quanto dedotto nelle presenti note di trattazione in merito ai fatti sopravvenuti, le domande tutte proposte tanto da quanto dai signori e sia con Parte_3 Parte_2 Parte_1
riguardo alle domande risarcitorie conseguente alla promossa azione di responsabilità, sia in relazione pagina 3 di 19 alla domanda inibitoria che, infine, alle richieste risarcitorie collegate alla pretesa violazione del divieto di concorrenza e dell'asserita commissione di condotte di concorrenza sleale;
8) In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rigetto di cui al precedente punto n. 7, accertato comunque il minore importo eventualmente dovuto dal signor dichiarare, quanto alla pretesa risarcitoria connessa CP_1 all'eventuale accoglimento della azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c., la natura solidale della relativa obbligazione in capo anche ai signori e ciascuno in Parte_2 Parte_1 quote uguali a quella spettante al signor e per l'effetto condannare e CP_1 Parte_2
a tenerlo indenne per la propria quota da quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a Pt_1
corrispondere a Parte_3
9) Sempre in via subordinata: in ogni caso di denegato e assolutamente non creduto accoglimento delle domande attoree, compensare quanto eventualmente il signor fosse tenuto a CP_1
corrispondere a con le somme dovute allo stesso dalla società attrice per come richieste Parte_3
in comparsa di costituzione e risposta o accertate comunque in corso di causa anche a seguito della pronuncia sulle domande riconvenzionali formulate;
10) In via riconvenzionale: accertato che il signor ha svolto il ruolo di Controparte_1
amministratore della dalla data di costituzione fino al giorno 8 maggio 2023, Parte_6
nonché accertata la natura onerosa di tale incarico, condannare la a Parte_5 corrispondergli a titolo di compenso per l'attività gestoria la somma di euro 4.000,00 lordi al mese a partire da gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2023 e così la somma complessiva di euro 64.000,00 ovvero quella maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia anche facendo ricorso al criterio equitativo;
11) Sempre in via riconvenzionale: accertare che tra il signor e la società Controparte_1
è intercorso un contratto d'opera, o altrimenti qualificato dall'intestato Tribunale, in Parte_3
esecuzione del quale il convenuto ha svolto prestazioni di facere in favore della Controparte_1 società attrice, attività diversa e ulteriore rispetto a quella di natura gestoria e, per l'effetto, condannare a corrispondere al il relativo corrispettivo determinato nella Parte_3 CP_1
misura di euro 79.213,75 oltre iva se dovuta o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in applicazione del criterio equitativo;
12) Sempre in via riconvenzionale: accertato che il signor ha sostenuto per conto di CP_1
le spese di cui alle fatture 2, 5 e 6 del 2022 emesse dallo stesso convenuto per totali Parte_3
18.286,53 oltre iva al 22% per totali euro 22.309,57, già dedotti gli acconti versati, nonché quella di euro 8.888,09 di cui alla copertura dell'assegno n. 0948801534/05 emesso da Parte_3
pagina 4 di 19 condannare quest'ultima a pagare al signor la somma complessiva di euro Controparte_1
31.197,66;
13) In ogni caso: accertato il contegno processuale degli attori, che hanno agito con mala fede e colpa grave, per tutto quanto esposto, condannare questi ultimi in solido tra loro al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di una somma di denaro a titolo risarcitorio nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
14) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge.
In via istruttoria
Si insiste per le istanze istruttorie articolate da parte convenuta e non ammesse.
Si producono i seguenti documenti sopravvenuti: doc. 97 – contatto affitto d'azienda 12.07.2024.
Conclusioni per parte intervenuta:
La parte non ha depositato nota ex art. 189 n. 1 c.p.c., si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171bis n. 1 c.p.c.: via preliminare e cautelare: previo accertamento della violazione del contrattuale divieto di concorrenza, inibire al sig. CP_1
, nonché ad ogni persona interposta o comunque ad egli collegata,
[...]
l'apertura/gestione/direzione anche de facto dell'attività di ristorazione “La Barraca” corrente in
Villafranca di Verona, via Messedaglia n. 301, determinando, altresì, una somma da pagare per ogni singola violazione successiva all'emissione del richiesto provvedimento. nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità di già co- Controparte_1
amministratore munito di potere gestorio, per aver violato i propri doveri di informazione nonché aver tenuto una condotta gravemente dannosa e distrattiva, condannare il convenuto al pagamento di €
153.000,00 a titolo di reintegro delle somme distratte o altra somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
Altresì, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità di già co- Controparte_1
amministratore per aver violato il divieto di concorrenza previsto contrattualmente, condannare il convenuto al pagamento di € 100.000,00 o minore somma ritenuta in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali oltre interessi e rivalutazione.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con distrazione delle spese a favore del sottoscritto patrocinatore.
pagina 5 di 19
MOTIVI
Con atto di citazione e , dicendosi co-amministratori di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e soci di essa rispettivamente al 48% e al 2% proponevano contro le seguenti
[...] Controparte_1 domande di merito: “nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. Controparte_1
in qualità di già co-amministratore munito di potere gestorio, per aver violato i propri doveri di informazione nei confronti degli odierni attori e co-amministratori nonché aver tenuto una condotta gravemente dannosa e distrattiva, condannare il convenuto al pagamento di € 153.000,00 a titolo di reintegro delle somme distratte o altra somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione. - Altresì, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità Controparte_1
di già co-amministratore per aver violato il divieto di concorrenza previsto contrattualmente, condannare il convenuto al pagamento di € 100.000,00 o minore somma ritenuta in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali oltre interessi e rivalutazione.”
Essi allegavano che:
- la era stata costituita da essi e dal (socio al 50%) il 27/4/2021; Parte_5 CP_1
- e il 28/6/2021 il quale titolare della “Osteria Boccadoro di Marastoni Fabiano” cedeva alla CP_1 società il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione, trattoria, osteria, bar corrente in
Mozzecane, fraz. San Zeno, via Ponte n. 2/A;
- il 7/7/2021 l'assemblea nominava il responsabile della cassa e della gestione dei versamenti CP_1
in contanti;
e il 8/7/2022 lo incaricava quale responsabile della gestione operativa, della sicurezza e delle risorse umane;
- nel corso del 2022 i due rilevarono dalla contabilità discrepanze a varie date tra la disponibilità Pt_2
apparente di cassa (e da ultimo al 31/3/2022 come da progetto di bilancio, euro 154.655,63) e il saldo di conto corrente, ammontante a poche centinaia di euro;
il aveva operato in totale CP_1
autonomia senza dare informazioni ai soci e coamministratori;
diffidato, ometteva di ripristinare la cassa;
nel contempo disertava l'assemblea convocata per il 27/6/2022; aveva anche messo in vendita in proprio beni sociali;
- stanti disfunzionalità dell'assemblea e la mancata approvazione del bilancio e su richiesta al Tribunale, veniva nominato liquidatore nella persona del dr. Persona_2
pagina 6 di 19 - mancava di dare informazioni di sorta ai soci e coamministratori, si disinteressava della CP_1
società e in violazione del divieto di concorrenza pattuito all'atto della cessione del ramo di azienda promuoveva una sua propria e distinta attività (ristorante “La Barraca”) sviando clientela e dipendenti.
Ciò premesso in fatto, e richiamata fra l'altro l'azione ex art. 2476 comma 3 c.c., a p. 9 dell'atto di citazione si affermava: “Tutto ciò premesso, i soci co-amministratori e Parte_1 [...]
hanno subito un grave e diretto danno patrimoniale pari all'ammanco di cassa Parte_2 corrispondente ad € 153.000,00 nonché all'ulteriore danno derivante dalla violazione dell'obbligo di non concorrenza che si ritiene congruo sin d'ora indicare nella misura di € 100.000,00”
Con ulteriore illustrazione, l'atto “ricapitolava” gli illeciti del come segue: CP_1
1) Distrazione somme e beni di spettanza di Risostaria;
2) Violazione dell'obbligo di informare i soci;
3) Gestione indebita degli orari di apertura e chiusura del ristorante;
4) e 5) Storno dei dipendenti verso attività concorrente vietata per patto e allegando che neppure la nomina del liquidatore era in grado di tutelare la posizione dei soci e della società stessa, si chiedeva, prima delle conclusioni di merito, provvedimento cautelare che inibisse la prosecuzione dell'attività in divieto di concorrenza, allegando che la nomina del liquidatore della società, nel frattempo intervenuta per decreto di questa Sezione, non era sufficiente a tutelare la posizione della società e dei soci.
L'atto era iscritto a ruolo il 19/5/2023.
Il 17/7/2023 interveniva la società allegando che il 22/6/2023 l'assemblea della società, Parte_3
a fronte della ricostituzione del capitale sociale fino all'importo di euro 30.000,00 con un sovrapprezzo di Euro 50.000,00 versati da parte del Socio , deliberava la revoca dello stato di Parte_2
liquidazione ed suddetto diveniva unico socio e legale rappresentante della società; Parte_2
proponeva a sua volta la domanda cautelare;
e proponeva a proprio beneficio le medesime domande
(compresa quella per violazione informazioni) già proposte dai soci.
Si costituiva con atto di 96 pagine il CP_1
Questi ricordava che la gestione era stata istituita come plurima e non collegiale. Allegava che nell'attività egli si era occupato principalmente della gestione operativa, mentre Parte_2
della attività amministrativa e di gestione dei pagamenti;
fra e correvano CP_1 Parte_2
regolari comunicazioni sulle chiusure giornaliere dei conti, alle quali invece non si interessava. Pt_1
I due fratelli si occupavano della gestione anche conferendo incarichi ad un terzo fratello, Pt_2
pagina 7 di 19 che spiccava fatture a carico della società. Il ristorante sarebbe stato gestito con un Persona_3
registratore di cassa e una macchina per la ricezione dei pagamenti in contante con rendiresto. I fratelli erano bene consapevoli della non corrispondenza fra cassa e giacenze effettive, che solo da un Pt_2
certo momento in poi, contraddicendo tale consapevolezza, iniziavano ad imputarne il dopo CP_1
avere inizialmente condiviso con lui alcune scelte, quali quella di eseguire pagamenti in contanti “per contenere i costi”. Allegava che le parti avevano composto transattivamente ogni vertenza con verbale di assemblea del 18/2/2022; in data coeva sarebbero stati redatti e sottoscritti anche i verbali del 7 e 8 luglio 2021 conferenti al compiti di cassa ed altro, e la cui sottoscrizione sarebbe stata CP_1
imposta quale condizione per raggiungere la transazione.
Stante comunque il degenerare del rapporto fra i soci, che incideva anche sulla possibilità di approvare il bilancio 2022. il 24/2/2023 egli aveva iscritto a Registro Imprese lo stato di scioglimento, CP_1
ed era stato su ricorso del medesimo che il Tribunale di Venezia, con provvedimento to depositato il
5/5/2023, nominava liquidatore il d r. Persona_2
La conflittualità incideva anche sulla possibilità di condurre regolarmente l'attività, e in particolare a seguito delle dimissioni del dipendente (cuoco) dolendosi di non essere pagato Parte_7 CP_1
né come amministratore né come cuoco, aveva determinato di ridurre l'orario di apertura.
Il 13/5/2023 il liquidatore, redatto inventario, decise la chiusura temporanea dell'esercizio.
Il convenuto confermava la revoca dello stato di liquidazione e il mutamento della compagine e della rappresentanza
Nelle sue difese eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per l'incertezza su quale soggetto fosse beneficiario delle domande risarcitorie, se la società o i soci.
Eccepiva la inammissibilità delle domande perché aventi ad oggetto pretese definite transattivamente;
in subordine eccepiva la nullità della transazione per mancanza di causa, in assenza di reciproche concessioni;
o comunque la nullità dell'atto per mancanza di causa in concreto, se esso non fosse qualificato come transazione ma come atto di rinuncia a credito del convenuto;
o comunque la annullabilità dell'atto in quanto viziato da errore essenziale, avendo il pattuito con la CP_1
convinzione che i soci avrebbero rinunciato alle contestazioni relative alla cassa. In conseguenza di ciò chiedeva condanna al pagamento del credito composto con detto accordo, consistente nelle residue rate di prezzo dell'azienda, e degli importi di fatture nn. 3,4,5 dell'anno 2021, spiccate da per la CP_1
rifusione di spese da lui anticipate a favore della società.
Eccepiva la propria carenza di responsabilità riguardo alla cassa, o in subordine la corresponsabilità dei due altri amministratori, verso i quali chiedeva regresso.
Svolgeva difese su contestazione di ammanchi di beni.
pagina 8 di 19 Contestava la violazione del divieto di concorrenza.
Contestava il danno allegatamente patito dai soci.
Domandava il pagamento del proprio compenso quale amministratore, e inoltre quale prestatore d'opera.
Faceva valere il diritto al rimborso di altre spese sostenute per la società.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 2/8/2023 il giudice istruttore, ritenendo nulla la domanda di risarcimento danni, ritenuta proposta a favore dei soci, assegnava a parte attrice termine perentorio di giorni 30 per integrare tale domanda;
e con decreto del 3/8/2023 assegnava successivo termine alla parte convenuta per integrare le difese.
Con la nota di integrazione della domanda gli attori qualificavano quale danno alla società quello relativo alla differenza fra saldo cassa e disponibilità reali (domanda per euro 153.000); e comunque affermavano essere legittimata la sola società quanto alle domande relative alle distrazioni di cassa (153.000) e violazione del divieto di concorrenza (100.000).
Essi non integravano la domanda risarcitoria relativamente alla violazione dei doveri informativi.
Introducevano tuttavia domanda per il pagamento di euro 108.000 a favore di ed euro Parte_1
4.200,00 a favore di quale detrimento del valore dell'azienda acquisita da Parte_2 Parte_3
nel corso della gestione atteso che nonostante il raggiungimento di notevoli fatturati la società CP_1 aveva perduto il patrimonio e aveva dovuto essere ricapitalizzata.
La difesa del convenuto riteneva non sanata la nullità e comunque inammissibile la domanda da ultimo spiegata sia in quanto nuova sia in quanto esponente un danno che è risarcibile alla sola società, e integrava le sue conclusioni.
Nel frattempo la domanda cautelare di inibitoria era trattata e respinta con ordinanza 27/11/2023.
La causa, goduti i termini di cui all'art. 171ter c.p.c., era istruita per sole prove orali, e viene in decisione dopo che le parti hanno depositato note e comparse e art. 189 c.p.c.
Con la nota di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha documentato che con atto a ministero notaio di Castiglione delle Stiviere in data 12/7/2024 ha affittato il ramo di azienda a Per_4 Parte_3
terzi. Tale circostanza inciderebbe sulla legittimazione della società a fare valere la violazione del divieto di concorrenza. La produzione documentale è ammissibile ed è stata discussa nelle comparse successive delle parti.
pagina 9 di 19 Parte attrice e intervenuta non hanno depositato nota ex art. 189 n. 1 c.p.c., sì che le conclusioni da considerarsi ai fini della decisione sono quelle rispettivamente indicate in memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c.;
esse hanno poi modificato le loro domande con la memoria ex art. 189 n. 2 c.p.c., ma sostanzialmente solo riducendo gli ammontari delle somme richieste da . Parte_3
Preliminarmente, con riguardo all'intervento di Risostaria, questa aveva documentato con il verbale del
22/5/2023 la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale e il divenire di
[...]
unico socio;
ma non la revoca dello stato di liquidazione, peraltro allegata in modo Parte_2 contraddittorio rispetto alla altra allegazione – questa confortata invece dalla visura camerale al 29/6/2023
– per cui l' era invece il nuovo liquidatore. Risostaria del resto si è costituita il Parte_2
17/7/2023 come “ Controparte_3
E' il convenuto che depositando (anche se solo con la memoria del 6/12/2023) visura camerale aggiornata della società ha provato che lo stato di liquidazione è stato revocato il 30/8/2023, atto iscritto al registro delle Imprese il 21/9/2023.
Non risulta espressa delibera dell'assemblea di Risostaria relativamente alla determinazione di intervenire e proporre domande di responsabilità, tuttavia la coincidenza fra legale rappresentante sottoscrivente la procura alle liti e socio unico fa ritenere surrogata la deliberazione dalla iniziativa stessa del socio/liquidatore.
L'indagine interpretativa delle originarie domande degli attori non è agevole. Essi agivano “quali soci e co-amministratori” invocando anche l'art. 2476 comma 3 c.c. (azione surrogatoria del socio) ma senza citare la società, all'epoca dichiaratamente rappresentata dal liquidatore dr. la cui figura era Per_2
però ritenuta non sufficiente garanzia per i soci ed anche per la società: essi peraltro rappresentavano fatti evidentemente forieri di danno alla società (la violazione del patto di non concorrenza, contenuto nell'atto di cessione del ramo di azienda alla società; la distrazione di somme) ed altri chiaramente lesivi delle persone (omissione di informazioni) ma in almeno un passaggio indicavano il danno (nelle due somme esposte di euro 153.000 e 100.000) come patito direttamente in proprio;
concludendo poi per la condanna senza distinzioni di soggetto titolare attivo.
L'istruttore ha ritenuto di vedere nelle doglianze sia domande a favore della società (per fatti distrattivi e violazione del patto di non concorrenza) prendendo atto dell'intervento della società che faceva proprie tali pretese;
sia domande a beneficio proprio dei soci, per violazione dei doveri informativi;
ma ha ritenuto nulla tale ultima domanda con riguardo all'oggetto (esposizione del danno subito), assegnando termine ex art. 164 comma V c.p.c. Gli attori hanno dunque dedotto nella memoria all'uopo destinata, ma senza con essa in alcun modo integrare la espositiva del danno allegatamente ad pagina 10 di 19 essi derivato, quali persone fisiche, dalla contestata mancata informazione;
e mentre hanno affermato la esclusiva legittimazione della società alle domande originarie per distrazioni e divieto di concorrenza, con ciò dunque rinunciando a farle valere sia pure in via surrogatoria, hanno però introdotto domande nuove e radicalmente diverse, fondate sul depauperamento dell'azienda sociale. La domanda di risarcimento non integrata resta dunque nulla, mentre le domande nuove sono tardive e inammissibili
Con riguardo alle domande di , dunque, vanno esaminate innanzitutto le difese del Parte_3
convenuto.
L'eccezione di nullità, concernente le domande originarie degli attori, e attinenti l'incertezza sul soggetto beneficiario, è comunque superata stante l'evoluzione delle domande attoree.
Quanto alla allegata perdita di legittimazione della intervenuta, sia quanto alla domanda di inibitoria, sia quanto alle domande risarcitorie, in forza del sopravvenuto affitto di azienda, va detto innanzitutto che la domanda di inibitoria, ancora contenuta nelle conclusioni di nella sua memoria ex art. Parte_3
171 ter n. 1 c.p.c. , è domanda puramente cautelare, qualificabile ex art. 700 c.p.c., peraltro non correlata ad alcuna corrispondente domanda di merito;
per il che essa, già respinta, non deve essere qui esaminata (è stata peraltro espunta nella tardiva riformulazione delle conclusioni contenuta nella memoria conclusionale comune di attori e intervenuta). Con riguardo al diritto al risarcimento, la sopravvenuta concessione in affitto (non si tratta di cessione dell'azienda) non preclude comunque alla società di chiedere il risarcimento del danno patito anteriormente alla concessione in affitto, fermo che l'art. 2559 c.c. non prevede una successione dell'affittuario nei crediti.
Parte convenuta oppone dunque alle domande risarcitorie di la intervenuta transazione di cui Parte_3
a verbale dell'assemblea (ma i tre soci agivano chiaramente anche quali amministratori) del 18/2/2022.
Nel detto verbale i tre soci richiamano specifici crediti del verso la società, consistenti nel CP_1
residuo prezzo di cessione della sua azienda alla società, e inoltre per rimborsi di spese da lui anticipate per la società, e portati da tre fatture spiccate dalla ditta individuale del Marastoni a carico della società, numerate 3,4,5 del 28/12/2021; i tre soci, operando evidentemente anche quali amministratori e il anche quale creditore in proprio, dichiarano che la società si trovava in quel momento in CP_1
difficoltà a pagare;
e per evitare contenzioso decidono un pagamento a saldo e stralcio di euro
5.000,00. E' del tutto evidente dalla lettera del verbale assembleare che detto patto ha natura propriamente transattiva, avendo con esso accettato un pagamento a saldo e stralcio CP_1
immediato, laddove, fra l'altro, il termine per completare il pagamento del prezzo del ramo di azienda sarebbe scaduto, secondo l'atto di vendita, al 30/6/2026. Né è ipotizzabile, stante la chiarezza delle pagina 11 di 19 premesse, e il rimando alle stesse nella parte compositiva, che il potesse ritenere che con CP_1
detto atto si definissero anche pendenze ulteriori e non richiamate, e potesse dunque versare in errore circa il perimetro così definito.
Pertanto vanno respinte tutte le prospettazioni che parte convenuta formula rispetto alla transazione, sia quella che vorrebbe la transazione essere definitoria di ogni contestazione qui dedotta, sia quelle volte a invalidare tale transazione e a ripristinare i crediti transatti.
Con riguardo alla azione di responsabilità, esercitata da , essa si impernia su due distinte Parte_3
condotte: la violazione del dovere di conservare le risorse sociali (distrazioni) e la violazione del patto di non concorrenza.
Distrazioni.
Tale domanda riguardo a beni sottratti è totalmente generica, sia nella indicazione dei beni che nella allegazione di avvenuta sottrazione, posto che si impernia su un documento che mostrerebbe la offerta in vendita su un sito di una lista di beni da parte di certo . Peraltro la domanda risarcitoria CP_1
originaria, quantificata con evidente riguardo alla sottrazione di cassa (divario fra saldo apparente al
31/3/2022 di oltre euro 154mila circa, e saldo di conto di mille/duemila euro), non espone neppure importi di danno relativamente a beni fisici;
né è dedotta e provata la cessione da parte del convenuto, con apprensione del ricavo, o comunque la uscita dalla disponibilità della società, di singoli individuati beni. Nelle difese del convenuto si afferma che successivamente alla notifica dell'atto di citazione, in sede di inventario, vi furono contestazioni fra i soci relativamente a beni individuati allegatamente mancanti, contestazioni su cui argomenta;
ma parte attrice non ha neppure ripreso a queste circostanze per precisare la propria accusa di sottrazione.
La domanda di distrazione di somme, quanto all'importo di euro 153.000 nella differenza calcolata fra cassa allegatamente esistente al 31/3/2023 e un progetto di bilancio, mai approvato, redatto con riferimento a tale data, non trova conforto in causa. Piuttosto, è dato provato (teste una Per_2
differenza fra cassa contabile e cassa effettiva, per euro 68.286, riscontrata dal liquidatore nel corso della sua attività (maggio 2023)o ; tale dato esprime un oggettivo ammanco dalle casse sociali, non giustificato dalla contabilità.
La società era gestita nella forma della coamministrazione disgiunta da parte dei tre soci. Ciò implica che ciascuno fosse tenuto non solo ad agire correttamente, ma anche a coordinarsi con gli altri, dotati di pagina 12 di 19 pari poteri, solo in tal modo venendo rispettato il dovere di agire informati;
tanto più che l'attività sociale si riduceva alla gestione di un unico ristorante.
Le deleghe formalmente conferite all'amministratore il 7/7/2021 (responsabile della cassa e CP_1
della gestione dei versamenti in contanti) e il 8/7/2021 (responsabile della gestione operativa, della sicurezza e delle risorse umane) lo configurerebbero come delegato alla gestione operativa, anche per gli aspetti di maneggio dei ricavi.
Tuttavia vi sono cospicui elementi di prova, peraltro incontestati, che depongono per una realtà più articolata.
Con la comparsa di risposta ha versato una relazione tecnico informatica realizzata dal dr. CP_1
sullo smartphone dello stesso volta alla estrazione di contenuti, Persona_5 CP_1 particolarmente relativi a scambi whatsapp intercorsi sulla chat di gruppo “RisOstaria CHIUSURE” e con il contatto . Parte_2
I dati risultanti della relazione non sono contestati.
La relazione consta di oltre 500 pagine, e pertanto pertinentemente la parte ritenuta significativa dei contenuti è stata riportata letteralmente e con puntuale commento nella comparsa di costituzione, allo scopo evidente di esporre in modo ragionato la rilevanza del documento;
in ciò parte convenuta ha risposto al dovere processuale, che le incombe, di illustrare le ragioni delle sue produzioni. Ciò ha certamente gravato, ma in modo giustificato, la dimensione della comparsa di risposta: la parte dedicata alle conversazioni di rilievo occupa, non senza ragione, diverse decine di pagine.
Gli scambi evidenziati da parte convenuta mostrano che la gestione del ristorante e le necessità collegate (rapporti con il personale, i fornitori, le banche, il consulente del lavoro) e le scelte riguardanti l' utilizzo concreto del contante di cassa erano pressoché giornalmente discusse fra sul quale gravava in via esclusiva la gestione del ristorante (come anche emerso nel CP_1
testimoniale) e il solo . I due discutevano giorno per giorno le scelte anche minute Parte_2
(l'acquisto delle dotazioni del bagno, 24/8/2021) e i problemi, ingravescenti, del pagamento di utenze
(in buona parte ancora intestate alla ditta individuale del e dei vari fornitori e creditori. CP_1
per esempio teneva i rapporti con il consulente del lavoro ( ) e Persona_6 Per_7
comunque si occupava degli aspetti burocratici della gestione del personale, condividendo però con le scelte di fondo anche in tale ambito (il 28/8/2021 gli detta una dichiarazione da CP_1
consegnare ad un dipendente) ed eseguiva i pagamenti per strumenti bancari, nei confronti di dipendenti, enti e fornitori. Diversamente, quanto alla cassa, la fitta discussione fra i due mostra che i ricavi erano per scelte concordi via via impiegati anch'essi, spesso di mano del per CP_1
pagamenti diretti di fornitori, o anche che venivano distribuiti fra i soci;
tanto che era pacifica fra i due pagina 13 di 19 la sussistenza di un consistente ammanco di cassa. Significative le conversazioni 15/17 gennaio 2022
(dove FabyMk3T è il : CP_1
[15/01/22, 21:59:04 FabyMk3T: Quindi secondo te noi adesso in cassa automatica , dovevamo avere
56,645 euro ..
[15/01/22, 21:59:35] (faccina che ride) Parte_2
[15/01/22, 21:59:43] : Non ci stanno Parte_2
[15/01/22, 22:07:07] FabyMk3T: Hai già fatto un controllo a campione a dicembre… entrate i banca con le chiusure e corrispondeva
[17/01/22, 08:25:26] FabyMk3T: Buongiorno
[17/01/22, 08:27:59] : Buongiorno! Parte_2
[17/01/22, 16:09:43] FabyMk3T: Entro sera serve una soluzione per saldare debiti e partire da 0
[17/01/22, 16:58:09] FabyMk3T: Ordine comunque del giorno è uno : Come pagare tutti i debiti per partire da febbraio e guadagnare mese per mese
[17/01/22, 16:58:41] FabyMk3T: Parliamo di 65k
Da questa conversazione emergono: il depauperamento della cassa (56.465 euro apparenti che chiaramente in quel momento non c'erano, tanto che i due ponevano la questione di come urgentemente saldare i debiti); il problema di come ricavare utili;
la comune conoscenza della situazione e la condivisione delle scelte che la avevano determinata. Emerge anche, dalle conversazioni, l'abitudine di estrarre dalla cassa compensi per i soci:
[13/01/22, 06:51:10] FabyMk3T: Vedi l'hai scritto te … ma non lo rispetti L utile del mese .. che non può essere sempre uguale … ci sono mesi dove si guadagna di più e mesi dove si guadagna meno … se noi rimettessimo 4000 a testa dentro , salderemo maggior parte debito …
e ancora
[30/01/22, 15:46:29] FabyMk3T: Già dato 14000 … quindi ottobre , novembre , dicembre e metà gennaio non ho compenso
La tensione finanziaria determina, più oltre nel tempo, il deteriorarsi dei rapporti fra i due soci, tanto che si discute di chiudere il sodalizio:
[28/10/22, 17:15:22] FabyMk3T: L' ultima volta purtroppo ci siamo fatti prendere dal nervosismo.
Comunque mi fa piacere che tu sia disponibile, provo a ipotizzare 3 soluzioni
1 Compro le tue quote a 40.000€, saldo la tua fattura di 19.000€ circa e la differenza tra L' altra tua fattura di 16500€ circa e la mia fattura di 13.500€ circa…
2 Compre tu le tue mie quote come da accordi già inviati via mail
3 Proseguiamo con la società insieme, ci diamo delle regole di comportamento e troviamo il
pagina 14 di 19 modo di sbloccare la situazione, approvando il bilancio, anche perché se non sblocchiamo la situazione dobbiamo mettere in liquidazione la società ,come mi ha detto qualche giorno fa
, e veder vanificati li sforzi fatti finora CP_4
Significativo che la chiusura del sodalizio sia trattata fra i due come se fossero due soli i soci,
(“compro le tue quote” di contro a “compra tu la mia quota”) dovendosi in ciò intravedere che parlasse anche per il fratello, con lui coeso. Parte_2
Le conversazioni mostrano come i due soci/amministratori concordemente gestivano in modo irregolare la cassa contanti, della quale peraltro inviava nella chat di gruppo, giornalmente, CP_1
gli scontrini di chiusura cassa.
Ciò al di là delle deleghe formali, possibilmente in parte postume come da messaggi del che CP_1
in data 8/2/2022 scrive:
[08/02/22, 19:08:05] : Hai bisogno? Parte_2
[08/02/22, 19:09:49] FabyMk3T: No no tranquillo… tanto non firmo [faccina che ride]
[08/02/22, 19:11:49] FabyMk3T: Ho letto tutto e non firmo se non cambi le date il che che potrebbe riferirsi alla proposta di sottoscrivere in via postuma una o più delle deleghe datate
7 e 8 luglio 2021.
Si osserva che l'ammanco di euro 56mila circa del gennaio 2021 non è distante dall'ammanco di euro
68mila riscontrato poi dal dr. nel maggio 2023. Per_2
Alla luce delle conversazioni come sopra sintetizzate, appare evidente che il denaro della cassa non è stato utilizzato in modo tracciabile, ed in parte non determinabile destinato alle persone dei soci.
Incombe all'amministratore operare secondo diligenza, curando che la entrate della società siano impiegate a profitto di essa. Quando risulti prova di ammanchi la cui destinazione non è chiarita dalla contabilità, spetta all'amministratore provare che le somme sono state destinate ad utilità sociale, in quanto l'azione della società contro l'amministratore è azione contrattuale, che si giova della presunzione di colpa e che vede l'amministratore più vicino alla possibilità di prova. Quanto alla parte, non determinabile, della cassa che è stata appropriata dai soci (senza che vi sia mai stata una delibera relativa al loro compenso) tale parte è appresa tout court senza titolo.
Dell'ammanco rispondono solidalmente i tre amministratori, e dunque sia i due chiaramente implicati nella gestione descritta, sia il terzo, che mai, nel tempo di quasi due anni che va dall'avvio dell'attività all'avvento del liquidatore, risulta avere esercitato i suoi diritti/doveri di informazione e reazione alle irregolarità.
pagina 15 di 19 Pertanto, accogliendo pro parte la domanda risarcitoria di , il convenuto le risarcirà la somma Parte_3
di euro 68.286,00 distratta, importo che, costituendo debito di valore, è da attualizzare mediante rivalutazione monetaria anno per anno secondo gli indici istat dei prezzi al consumo, e con applicazione dell'interesse legale sulle somme via via rivalutate. Con la sentenza tale debito di valore si cristallizza, e dalla data della stessa correranno poi gli interessi di legge sulla somma raggiunta.
Va anche accolta la sua domanda di regresso contro i due ex coamministratori, per quote paritarie.
Quanto alla violazione patto concorrenza, al di là della prova che il convenuto lo avesse o meno violato
(sul che è stata esperita istruttoria sia in sede cautelare che nel merito) resta, quale ragione più liquida della decisione, l'assenza di alcuna prova di danno. Invero, la domanda risarcitoria era stata formulata in modo assai generico, ma deve ritenersi che, secondo logica, la conseguenza lamentata dalla società interveniente (e prima dai due attori, perimenti generici sul punto) dovesse intendersi essere stata una perdita di guadagni. Nulla sul punto è stato provato od offerto di provare, e del resto la gestione, per come illustrato dalle conversazioni sopra esposte e da altre dello stesso tenore, forniva margini assai risicati, e i risultati esposti nei vari progetti di bilancio o situazioni patrimoniali prodotti, e relativi alla fase della gestione dei tre soci, scontano tutti la circostanza per cui la cassa contanti di volta in volta appostata deve considerarsi solo apparente.
Va osservato che alla lettera le domande della società includono fra i doveri violati dal convenuto e generatori di danno la violazione dei doveri informativi, ma si tratta di passaggio chiaramente frutto della mera riproduzione, in sede di intervento a mezzo del medesimo difensore degli attori, delle originarie domande attoree(sul punto rimaste ferme); ripresa assolutamente priva di alcun aggancio, nella espositiva della intervenuta, a diritti informativi propri della società; laddove invece la domanda dei convenuti fondata su tale violazione, se pure nulla relativamente alla indicazione del danno conseguente, era chiaramente fondata, quanto all'illecito, sulla pretesa gestione solitaria del CP_1
che avrebbe omesso di dare informazioni ai due soci e coamministratori.
Il convenuto formula ulteriori domande riconvenzionali, nei confronti della società.
Egli chiede innanzitutto il riconoscimento di un compenso quale amministratore, nel periodo dal gennaio 2022 in poi. Chiede inoltre gli sia riconosciuto un ulteriore compenso quale prestatore d'opera
(o in forza di altro contratto che lascia al tribunale individuare) per l'attività di gestone del ristorante.
pagina 16 di 19 Dalle prove orali e dalle conversazioni sopra commentate (ed altre esemplificate nella comparsa di risposta) ed anche dalle stesse difese delle controparti risulta che egli era il soggetto operativo nell'attività concreta della società, e che svolgeva continuativamente le mansioni richieste dal tipo di attività, principalmente nella preparazione dei cibi.
Ora, se in una società di piccole dimensioni quale era è da considerarsi pertinente alla qualità Parte_3
di amministratore anche lo svolgimento – se così decidono i soggetti sociali – di attività materiali e operative;
e se per conseguenza lo svolgimento di attività operativa può essere valorizzato al fine di quantificare il compenso cui l'amministratore ha diritto (non risulta che l'incarico sia statutariamente gratuito, onde esso deve ritenersi oneroso) non può ritenersi, in assenza di specifica allegazione e prova, che altro rapporto, di prestazione d'opera, si sia instaurato fra il e la società, CP_1
aggiuntivo a quello di amministratore.
Il convenuto, sul punto, ha solo esposto e provato di avere svolto l'attività. Egli, anche se invoca per determinare pagamento dovutogli, i contratti collettivi di lavoro del settore, non allega di avere svolto attività di tipo dipendente (la quale potrebbe trarre remunerazione anche se prestata in via di mero fatto ex art. 2126 c.c. e spetta alla competenza funzionale del giudice del lavoro) ma un rapporto di tipo diverso: quindi sarebbe stato comunque onerato di allegare e provare un accordo dal quale questo rapporto (inteso aggiuntivo a quello di amministratore) sarebbe nato.
Con riguardo alla attività di amministratore, si ritiene che, in considerazione del rilevante impegno proprio dell'attività caratteristica, ricaduta totalmente sulle sue spalle, ma anche della non diligente attività di amministratore in senso stretto (vedansi distrazioni e totale inerzia nella restituzione o recupero) e delle dimensioni e andamento della società, non possa ritenersi congrua una somma a titolo di compenso che superi i 2.000 euro lordi mensili. Tale somma va riconosciuta da gennaio 2022 a aprile 2023, essendo stata infine la attività sociale sospesa dopo la nomina del liquidatore da parte del
Tribunale.
Sono euro 32.000,00.
Infine il convenuto chiede il rimborso di spese anticipate alla società, vuoi per pagamento di utenze o altri servizi di cui la società godeva ma che erano ancora intestati alla sua ditta individuale, che esercitava il medesimo ristorante, vuoi per altri pagamenti di fornitori, fatti a favore della società.
Di tali pagamenti vi è adeguata documentazione (docc. 38, 78, 79, 80, 81, 82, 84 e 87/88) e si tratta peraltro di pagamenti la cui effettività e destinazione a beneficio della società non sono contestati.
L'eccezione puramente formalistica di mancato inserimento in contabilità ha trovato peraltro sufficiente controprova da parte del convenuto.
pagina 17 di 19 Sono euro 31.807,66.
I crediti riconosciuti a carico della società e a favore del convenuto vanno a compensare, dal giorno della coesistenza, il suo debito risarcitorio come sopra indicato, fermo il diritto di regresso.
Si pronuncia dunque come in dispositivo.
Quanto alle spese, il convenuto è stato vittorioso nella subprocedura cautelare e deve vedersi rifondere le relative spese, da liquidare tenendo conto della complessità media, dell'assenza di scritti per la fase decisionale, della istruzione orale svolta, e della pluralità di controparti;
media la complessità
Quanto al merito, il risultato di causa induce a compensare totalmente le spese. Gli attori infatti avevano instaurato legittimamente domanda risarcitoria a beneficio di , poi raccolta da questa Parte_3
e da loro abbandonata, e risultata parzialmente fondata. Fra l'attore e la società il risultato di lite è quasi paritario, e con reciproca soccombenza su ulteriori domande.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la nullità della domanda attorea di risarcimento del danno per violazione del dovere informativo;
2) Dichiara inammissibile la domanda attorea di risarcimento del danno per euro rispettivamente
100.800,00 a favore di e 4.200,00 a favore di;
Parte_1 Parte_2
3) Rigetta l'eccezione di transazione proposta dal convenuto;
4) Rigetta le domande del convenuto, di nullità e annullamento della transazione del 18/2/2022;
5) Condanna il convenuto a rifondere a il danno per euro 68.286,00 oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come in motivazione;
6) Condanna e a tenere indenne il convenuto, per le rispettive quote Parte_1 Parte_2 di 1/3 ciascuno, dell'importo di cui al punto 5);
7) Condanna a pagare al convenuto euro 32.000,00 lordi a titolo di compenso Parte_3
amministratore;
8) Condanna a rimborsare al convenuto euro 31.807,66. Parte_3
9) Compensa dalla data della coesistenza i reciproci debiti di cui ai punti, 5), 7), 8), fra attore e intervenuta;
10) Rigetta le restanti domande del convenuto;
pagina 18 di 19 11) Condanna attori e intervenuta a rifondere al convenuto le spese del procedimento cautelare, per euro
7.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
12) Compensa le spese del merito
Venezia, 16/4/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Fabio Doro giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 7075/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 CodiceFiscale_2
in qualità di co-amministratori della società Parte_3
Con gli avv. Roberto Bonardi e Anna Rizzo, anche domiciliatari, del Foro di Verona
Attori contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 con l'avv. Alessio Molinarolli del Foro di Verona, con studio a Bussolengo
pagina 1 di 19 Convenuto
e con l'intervento di
(P.IVA R.E.A. 448602), Controparte_2 P.IVA_1
con l'avv. Roberto Bonardi del Foro di Verona
Causa rimessa in decisione al collegio ex art. 189 c.p.c. con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. datata e comunicata al 6/3/2025
Conclusioni per parte attrice:
Parte attrice non ha depositato nota ex art. 189 n. 1 c.p.c., si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171bis n. 1 c.p.c.: nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità di già co- Controparte_1
amministratore munito di potere gestorio, per aver violato i propri doveri di informazione nei confronti degli odierni attori e co-amministratori nonché aver tenuto una condotta gravemente dannosa e distrattiva, condannare il convenuto al pagamento di € 100.800,00 al sig. ed € 4.200,00 Parte_1
al sig. come specificato in parte motiva, o altra somma maggior o minore Parte_2 spettante pro quota relativamente al valore della “ ” ceduta Parte_4 con atto di cessione di ramo d'azienda con atto del notaio Dott. Rep. N. 18.607 e racc. n. Per_1
13.153, a titolo di reintegro delle somme distratte o altra somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
Conclusioni per parte convenuta:
1) In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atto di integrazione della comparsa di costituzione e risposta ex art. 164 c.p.c. del 25.09.2023 di parte convenuta,
l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori e con l'atto stesso Parte_2 Pt_1
di integrazione della citazione;
2) In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. e disporre i necessari provvedimenti. In particolare, dichiarare l'atto nullo anche con riguardo all'atto di integrazione della citazione depositato dagli attori per non essere idoneo a sanare la nullità già rilevata dal giudice con provvedimento del
2.08.2023;
pagina 2 di 19 3) Ancora in via pregiudiziale di rito: atteso quanto dedotto e dimostrato con le odierne note circa l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione, effettuato dalla Parte_5
(affittante), accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva da parte
[...]
della stessa relativamente alla richiesta di inibitoria avverso la conduzione Parte_5 dell'attività di ristorazione sotto le insegne de “La Barraca” nonché relativamente alla richiesta di risarcimento danni invocati per la presunta violazione del divieto di concorrenza e per l'asserita commissione di condotte di concorrenza sleale;
4) In via preliminare di merito: accertare la carenza di interesse ad agire degli attori o la cessazione e/o inesistenza della materia del contendere in virtù di intervenuta transazione contenuta nel verbale di assemblea del 18.02.2022 prodotto sub doc. 31 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
5) In via subordinata rispetto alla conclusione sub 4), sempre in via preliminare di merito: accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte in narrativa nel paragrafo II della parte “in diritto” della comparsa di costituzione e risposta, la nullità del negozio giuridico contenuto nel verbale di assemblea del 18.02.2022 (doc. 31), comunque qualificato, e/o dichiarare l'annullamento dello stesso per errore e, per l'effetto, in ogni caso condannare la al pagamento in Pt_5 Parte_3
favore del signor della somma di euro 48.373,24 quale residuo del prezzo di Controparte_1
cessione di azienda, nonché l'ulteriore somma di euro 29.531,07 portata dalle fatture nn. 3, 4 e 5 del
2021 emesse dal signor dedotti gli acconti di euro 8.000,00 già corrisposti e la somma di CP_1 euro 5.000,00 pagata in esecuzione dell'accordo, quindi un totale di euro 64.904,31;
6) Ancora nel merito in via preliminare: atteso quanto dedotto e dimostrato con le odierne note circa l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione effettuato dalla Parte_5
(affittante), accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla
[...] società relativamente alla richiesta di inibitoria avverso la conduzione dell'attività di Parte_3 ristorazione sotto le insegne de “La Barraca” nonché relativamente alla richiesta di risarcimento danni invocati per la presunta violazione del divieto di concorrenza e per l'asserita commissione di condotte di concorrenza sleale;
7) Nel merito in via principale: rigettare per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, ivi compreso quanto dedotto nelle presenti note di trattazione in merito ai fatti sopravvenuti, le domande tutte proposte tanto da quanto dai signori e sia con Parte_3 Parte_2 Parte_1
riguardo alle domande risarcitorie conseguente alla promossa azione di responsabilità, sia in relazione pagina 3 di 19 alla domanda inibitoria che, infine, alle richieste risarcitorie collegate alla pretesa violazione del divieto di concorrenza e dell'asserita commissione di condotte di concorrenza sleale;
8) In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rigetto di cui al precedente punto n. 7, accertato comunque il minore importo eventualmente dovuto dal signor dichiarare, quanto alla pretesa risarcitoria connessa CP_1 all'eventuale accoglimento della azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c., la natura solidale della relativa obbligazione in capo anche ai signori e ciascuno in Parte_2 Parte_1 quote uguali a quella spettante al signor e per l'effetto condannare e CP_1 Parte_2
a tenerlo indenne per la propria quota da quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a Pt_1
corrispondere a Parte_3
9) Sempre in via subordinata: in ogni caso di denegato e assolutamente non creduto accoglimento delle domande attoree, compensare quanto eventualmente il signor fosse tenuto a CP_1
corrispondere a con le somme dovute allo stesso dalla società attrice per come richieste Parte_3
in comparsa di costituzione e risposta o accertate comunque in corso di causa anche a seguito della pronuncia sulle domande riconvenzionali formulate;
10) In via riconvenzionale: accertato che il signor ha svolto il ruolo di Controparte_1
amministratore della dalla data di costituzione fino al giorno 8 maggio 2023, Parte_6
nonché accertata la natura onerosa di tale incarico, condannare la a Parte_5 corrispondergli a titolo di compenso per l'attività gestoria la somma di euro 4.000,00 lordi al mese a partire da gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2023 e così la somma complessiva di euro 64.000,00 ovvero quella maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia anche facendo ricorso al criterio equitativo;
11) Sempre in via riconvenzionale: accertare che tra il signor e la società Controparte_1
è intercorso un contratto d'opera, o altrimenti qualificato dall'intestato Tribunale, in Parte_3
esecuzione del quale il convenuto ha svolto prestazioni di facere in favore della Controparte_1 società attrice, attività diversa e ulteriore rispetto a quella di natura gestoria e, per l'effetto, condannare a corrispondere al il relativo corrispettivo determinato nella Parte_3 CP_1
misura di euro 79.213,75 oltre iva se dovuta o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in applicazione del criterio equitativo;
12) Sempre in via riconvenzionale: accertato che il signor ha sostenuto per conto di CP_1
le spese di cui alle fatture 2, 5 e 6 del 2022 emesse dallo stesso convenuto per totali Parte_3
18.286,53 oltre iva al 22% per totali euro 22.309,57, già dedotti gli acconti versati, nonché quella di euro 8.888,09 di cui alla copertura dell'assegno n. 0948801534/05 emesso da Parte_3
pagina 4 di 19 condannare quest'ultima a pagare al signor la somma complessiva di euro Controparte_1
31.197,66;
13) In ogni caso: accertato il contegno processuale degli attori, che hanno agito con mala fede e colpa grave, per tutto quanto esposto, condannare questi ultimi in solido tra loro al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di una somma di denaro a titolo risarcitorio nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
14) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge.
In via istruttoria
Si insiste per le istanze istruttorie articolate da parte convenuta e non ammesse.
Si producono i seguenti documenti sopravvenuti: doc. 97 – contatto affitto d'azienda 12.07.2024.
Conclusioni per parte intervenuta:
La parte non ha depositato nota ex art. 189 n. 1 c.p.c., si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171bis n. 1 c.p.c.: via preliminare e cautelare: previo accertamento della violazione del contrattuale divieto di concorrenza, inibire al sig. CP_1
, nonché ad ogni persona interposta o comunque ad egli collegata,
[...]
l'apertura/gestione/direzione anche de facto dell'attività di ristorazione “La Barraca” corrente in
Villafranca di Verona, via Messedaglia n. 301, determinando, altresì, una somma da pagare per ogni singola violazione successiva all'emissione del richiesto provvedimento. nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità di già co- Controparte_1
amministratore munito di potere gestorio, per aver violato i propri doveri di informazione nonché aver tenuto una condotta gravemente dannosa e distrattiva, condannare il convenuto al pagamento di €
153.000,00 a titolo di reintegro delle somme distratte o altra somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.
Altresì, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità di già co- Controparte_1
amministratore per aver violato il divieto di concorrenza previsto contrattualmente, condannare il convenuto al pagamento di € 100.000,00 o minore somma ritenuta in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali oltre interessi e rivalutazione.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con distrazione delle spese a favore del sottoscritto patrocinatore.
pagina 5 di 19
MOTIVI
Con atto di citazione e , dicendosi co-amministratori di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e soci di essa rispettivamente al 48% e al 2% proponevano contro le seguenti
[...] Controparte_1 domande di merito: “nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità del sig. Controparte_1
in qualità di già co-amministratore munito di potere gestorio, per aver violato i propri doveri di informazione nei confronti degli odierni attori e co-amministratori nonché aver tenuto una condotta gravemente dannosa e distrattiva, condannare il convenuto al pagamento di € 153.000,00 a titolo di reintegro delle somme distratte o altra somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione. - Altresì, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. in qualità Controparte_1
di già co-amministratore per aver violato il divieto di concorrenza previsto contrattualmente, condannare il convenuto al pagamento di € 100.000,00 o minore somma ritenuta in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali oltre interessi e rivalutazione.”
Essi allegavano che:
- la era stata costituita da essi e dal (socio al 50%) il 27/4/2021; Parte_5 CP_1
- e il 28/6/2021 il quale titolare della “Osteria Boccadoro di Marastoni Fabiano” cedeva alla CP_1 società il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione, trattoria, osteria, bar corrente in
Mozzecane, fraz. San Zeno, via Ponte n. 2/A;
- il 7/7/2021 l'assemblea nominava il responsabile della cassa e della gestione dei versamenti CP_1
in contanti;
e il 8/7/2022 lo incaricava quale responsabile della gestione operativa, della sicurezza e delle risorse umane;
- nel corso del 2022 i due rilevarono dalla contabilità discrepanze a varie date tra la disponibilità Pt_2
apparente di cassa (e da ultimo al 31/3/2022 come da progetto di bilancio, euro 154.655,63) e il saldo di conto corrente, ammontante a poche centinaia di euro;
il aveva operato in totale CP_1
autonomia senza dare informazioni ai soci e coamministratori;
diffidato, ometteva di ripristinare la cassa;
nel contempo disertava l'assemblea convocata per il 27/6/2022; aveva anche messo in vendita in proprio beni sociali;
- stanti disfunzionalità dell'assemblea e la mancata approvazione del bilancio e su richiesta al Tribunale, veniva nominato liquidatore nella persona del dr. Persona_2
pagina 6 di 19 - mancava di dare informazioni di sorta ai soci e coamministratori, si disinteressava della CP_1
società e in violazione del divieto di concorrenza pattuito all'atto della cessione del ramo di azienda promuoveva una sua propria e distinta attività (ristorante “La Barraca”) sviando clientela e dipendenti.
Ciò premesso in fatto, e richiamata fra l'altro l'azione ex art. 2476 comma 3 c.c., a p. 9 dell'atto di citazione si affermava: “Tutto ciò premesso, i soci co-amministratori e Parte_1 [...]
hanno subito un grave e diretto danno patrimoniale pari all'ammanco di cassa Parte_2 corrispondente ad € 153.000,00 nonché all'ulteriore danno derivante dalla violazione dell'obbligo di non concorrenza che si ritiene congruo sin d'ora indicare nella misura di € 100.000,00”
Con ulteriore illustrazione, l'atto “ricapitolava” gli illeciti del come segue: CP_1
1) Distrazione somme e beni di spettanza di Risostaria;
2) Violazione dell'obbligo di informare i soci;
3) Gestione indebita degli orari di apertura e chiusura del ristorante;
4) e 5) Storno dei dipendenti verso attività concorrente vietata per patto e allegando che neppure la nomina del liquidatore era in grado di tutelare la posizione dei soci e della società stessa, si chiedeva, prima delle conclusioni di merito, provvedimento cautelare che inibisse la prosecuzione dell'attività in divieto di concorrenza, allegando che la nomina del liquidatore della società, nel frattempo intervenuta per decreto di questa Sezione, non era sufficiente a tutelare la posizione della società e dei soci.
L'atto era iscritto a ruolo il 19/5/2023.
Il 17/7/2023 interveniva la società allegando che il 22/6/2023 l'assemblea della società, Parte_3
a fronte della ricostituzione del capitale sociale fino all'importo di euro 30.000,00 con un sovrapprezzo di Euro 50.000,00 versati da parte del Socio , deliberava la revoca dello stato di Parte_2
liquidazione ed suddetto diveniva unico socio e legale rappresentante della società; Parte_2
proponeva a sua volta la domanda cautelare;
e proponeva a proprio beneficio le medesime domande
(compresa quella per violazione informazioni) già proposte dai soci.
Si costituiva con atto di 96 pagine il CP_1
Questi ricordava che la gestione era stata istituita come plurima e non collegiale. Allegava che nell'attività egli si era occupato principalmente della gestione operativa, mentre Parte_2
della attività amministrativa e di gestione dei pagamenti;
fra e correvano CP_1 Parte_2
regolari comunicazioni sulle chiusure giornaliere dei conti, alle quali invece non si interessava. Pt_1
I due fratelli si occupavano della gestione anche conferendo incarichi ad un terzo fratello, Pt_2
pagina 7 di 19 che spiccava fatture a carico della società. Il ristorante sarebbe stato gestito con un Persona_3
registratore di cassa e una macchina per la ricezione dei pagamenti in contante con rendiresto. I fratelli erano bene consapevoli della non corrispondenza fra cassa e giacenze effettive, che solo da un Pt_2
certo momento in poi, contraddicendo tale consapevolezza, iniziavano ad imputarne il dopo CP_1
avere inizialmente condiviso con lui alcune scelte, quali quella di eseguire pagamenti in contanti “per contenere i costi”. Allegava che le parti avevano composto transattivamente ogni vertenza con verbale di assemblea del 18/2/2022; in data coeva sarebbero stati redatti e sottoscritti anche i verbali del 7 e 8 luglio 2021 conferenti al compiti di cassa ed altro, e la cui sottoscrizione sarebbe stata CP_1
imposta quale condizione per raggiungere la transazione.
Stante comunque il degenerare del rapporto fra i soci, che incideva anche sulla possibilità di approvare il bilancio 2022. il 24/2/2023 egli aveva iscritto a Registro Imprese lo stato di scioglimento, CP_1
ed era stato su ricorso del medesimo che il Tribunale di Venezia, con provvedimento to depositato il
5/5/2023, nominava liquidatore il d r. Persona_2
La conflittualità incideva anche sulla possibilità di condurre regolarmente l'attività, e in particolare a seguito delle dimissioni del dipendente (cuoco) dolendosi di non essere pagato Parte_7 CP_1
né come amministratore né come cuoco, aveva determinato di ridurre l'orario di apertura.
Il 13/5/2023 il liquidatore, redatto inventario, decise la chiusura temporanea dell'esercizio.
Il convenuto confermava la revoca dello stato di liquidazione e il mutamento della compagine e della rappresentanza
Nelle sue difese eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per l'incertezza su quale soggetto fosse beneficiario delle domande risarcitorie, se la società o i soci.
Eccepiva la inammissibilità delle domande perché aventi ad oggetto pretese definite transattivamente;
in subordine eccepiva la nullità della transazione per mancanza di causa, in assenza di reciproche concessioni;
o comunque la nullità dell'atto per mancanza di causa in concreto, se esso non fosse qualificato come transazione ma come atto di rinuncia a credito del convenuto;
o comunque la annullabilità dell'atto in quanto viziato da errore essenziale, avendo il pattuito con la CP_1
convinzione che i soci avrebbero rinunciato alle contestazioni relative alla cassa. In conseguenza di ciò chiedeva condanna al pagamento del credito composto con detto accordo, consistente nelle residue rate di prezzo dell'azienda, e degli importi di fatture nn. 3,4,5 dell'anno 2021, spiccate da per la CP_1
rifusione di spese da lui anticipate a favore della società.
Eccepiva la propria carenza di responsabilità riguardo alla cassa, o in subordine la corresponsabilità dei due altri amministratori, verso i quali chiedeva regresso.
Svolgeva difese su contestazione di ammanchi di beni.
pagina 8 di 19 Contestava la violazione del divieto di concorrenza.
Contestava il danno allegatamente patito dai soci.
Domandava il pagamento del proprio compenso quale amministratore, e inoltre quale prestatore d'opera.
Faceva valere il diritto al rimborso di altre spese sostenute per la società.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 2/8/2023 il giudice istruttore, ritenendo nulla la domanda di risarcimento danni, ritenuta proposta a favore dei soci, assegnava a parte attrice termine perentorio di giorni 30 per integrare tale domanda;
e con decreto del 3/8/2023 assegnava successivo termine alla parte convenuta per integrare le difese.
Con la nota di integrazione della domanda gli attori qualificavano quale danno alla società quello relativo alla differenza fra saldo cassa e disponibilità reali (domanda per euro 153.000); e comunque affermavano essere legittimata la sola società quanto alle domande relative alle distrazioni di cassa (153.000) e violazione del divieto di concorrenza (100.000).
Essi non integravano la domanda risarcitoria relativamente alla violazione dei doveri informativi.
Introducevano tuttavia domanda per il pagamento di euro 108.000 a favore di ed euro Parte_1
4.200,00 a favore di quale detrimento del valore dell'azienda acquisita da Parte_2 Parte_3
nel corso della gestione atteso che nonostante il raggiungimento di notevoli fatturati la società CP_1 aveva perduto il patrimonio e aveva dovuto essere ricapitalizzata.
La difesa del convenuto riteneva non sanata la nullità e comunque inammissibile la domanda da ultimo spiegata sia in quanto nuova sia in quanto esponente un danno che è risarcibile alla sola società, e integrava le sue conclusioni.
Nel frattempo la domanda cautelare di inibitoria era trattata e respinta con ordinanza 27/11/2023.
La causa, goduti i termini di cui all'art. 171ter c.p.c., era istruita per sole prove orali, e viene in decisione dopo che le parti hanno depositato note e comparse e art. 189 c.p.c.
Con la nota di precisazione delle conclusioni parte convenuta ha documentato che con atto a ministero notaio di Castiglione delle Stiviere in data 12/7/2024 ha affittato il ramo di azienda a Per_4 Parte_3
terzi. Tale circostanza inciderebbe sulla legittimazione della società a fare valere la violazione del divieto di concorrenza. La produzione documentale è ammissibile ed è stata discussa nelle comparse successive delle parti.
pagina 9 di 19 Parte attrice e intervenuta non hanno depositato nota ex art. 189 n. 1 c.p.c., sì che le conclusioni da considerarsi ai fini della decisione sono quelle rispettivamente indicate in memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c.;
esse hanno poi modificato le loro domande con la memoria ex art. 189 n. 2 c.p.c., ma sostanzialmente solo riducendo gli ammontari delle somme richieste da . Parte_3
Preliminarmente, con riguardo all'intervento di Risostaria, questa aveva documentato con il verbale del
22/5/2023 la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale e il divenire di
[...]
unico socio;
ma non la revoca dello stato di liquidazione, peraltro allegata in modo Parte_2 contraddittorio rispetto alla altra allegazione – questa confortata invece dalla visura camerale al 29/6/2023
– per cui l' era invece il nuovo liquidatore. Risostaria del resto si è costituita il Parte_2
17/7/2023 come “ Controparte_3
E' il convenuto che depositando (anche se solo con la memoria del 6/12/2023) visura camerale aggiornata della società ha provato che lo stato di liquidazione è stato revocato il 30/8/2023, atto iscritto al registro delle Imprese il 21/9/2023.
Non risulta espressa delibera dell'assemblea di Risostaria relativamente alla determinazione di intervenire e proporre domande di responsabilità, tuttavia la coincidenza fra legale rappresentante sottoscrivente la procura alle liti e socio unico fa ritenere surrogata la deliberazione dalla iniziativa stessa del socio/liquidatore.
L'indagine interpretativa delle originarie domande degli attori non è agevole. Essi agivano “quali soci e co-amministratori” invocando anche l'art. 2476 comma 3 c.c. (azione surrogatoria del socio) ma senza citare la società, all'epoca dichiaratamente rappresentata dal liquidatore dr. la cui figura era Per_2
però ritenuta non sufficiente garanzia per i soci ed anche per la società: essi peraltro rappresentavano fatti evidentemente forieri di danno alla società (la violazione del patto di non concorrenza, contenuto nell'atto di cessione del ramo di azienda alla società; la distrazione di somme) ed altri chiaramente lesivi delle persone (omissione di informazioni) ma in almeno un passaggio indicavano il danno (nelle due somme esposte di euro 153.000 e 100.000) come patito direttamente in proprio;
concludendo poi per la condanna senza distinzioni di soggetto titolare attivo.
L'istruttore ha ritenuto di vedere nelle doglianze sia domande a favore della società (per fatti distrattivi e violazione del patto di non concorrenza) prendendo atto dell'intervento della società che faceva proprie tali pretese;
sia domande a beneficio proprio dei soci, per violazione dei doveri informativi;
ma ha ritenuto nulla tale ultima domanda con riguardo all'oggetto (esposizione del danno subito), assegnando termine ex art. 164 comma V c.p.c. Gli attori hanno dunque dedotto nella memoria all'uopo destinata, ma senza con essa in alcun modo integrare la espositiva del danno allegatamente ad pagina 10 di 19 essi derivato, quali persone fisiche, dalla contestata mancata informazione;
e mentre hanno affermato la esclusiva legittimazione della società alle domande originarie per distrazioni e divieto di concorrenza, con ciò dunque rinunciando a farle valere sia pure in via surrogatoria, hanno però introdotto domande nuove e radicalmente diverse, fondate sul depauperamento dell'azienda sociale. La domanda di risarcimento non integrata resta dunque nulla, mentre le domande nuove sono tardive e inammissibili
Con riguardo alle domande di , dunque, vanno esaminate innanzitutto le difese del Parte_3
convenuto.
L'eccezione di nullità, concernente le domande originarie degli attori, e attinenti l'incertezza sul soggetto beneficiario, è comunque superata stante l'evoluzione delle domande attoree.
Quanto alla allegata perdita di legittimazione della intervenuta, sia quanto alla domanda di inibitoria, sia quanto alle domande risarcitorie, in forza del sopravvenuto affitto di azienda, va detto innanzitutto che la domanda di inibitoria, ancora contenuta nelle conclusioni di nella sua memoria ex art. Parte_3
171 ter n. 1 c.p.c. , è domanda puramente cautelare, qualificabile ex art. 700 c.p.c., peraltro non correlata ad alcuna corrispondente domanda di merito;
per il che essa, già respinta, non deve essere qui esaminata (è stata peraltro espunta nella tardiva riformulazione delle conclusioni contenuta nella memoria conclusionale comune di attori e intervenuta). Con riguardo al diritto al risarcimento, la sopravvenuta concessione in affitto (non si tratta di cessione dell'azienda) non preclude comunque alla società di chiedere il risarcimento del danno patito anteriormente alla concessione in affitto, fermo che l'art. 2559 c.c. non prevede una successione dell'affittuario nei crediti.
Parte convenuta oppone dunque alle domande risarcitorie di la intervenuta transazione di cui Parte_3
a verbale dell'assemblea (ma i tre soci agivano chiaramente anche quali amministratori) del 18/2/2022.
Nel detto verbale i tre soci richiamano specifici crediti del verso la società, consistenti nel CP_1
residuo prezzo di cessione della sua azienda alla società, e inoltre per rimborsi di spese da lui anticipate per la società, e portati da tre fatture spiccate dalla ditta individuale del Marastoni a carico della società, numerate 3,4,5 del 28/12/2021; i tre soci, operando evidentemente anche quali amministratori e il anche quale creditore in proprio, dichiarano che la società si trovava in quel momento in CP_1
difficoltà a pagare;
e per evitare contenzioso decidono un pagamento a saldo e stralcio di euro
5.000,00. E' del tutto evidente dalla lettera del verbale assembleare che detto patto ha natura propriamente transattiva, avendo con esso accettato un pagamento a saldo e stralcio CP_1
immediato, laddove, fra l'altro, il termine per completare il pagamento del prezzo del ramo di azienda sarebbe scaduto, secondo l'atto di vendita, al 30/6/2026. Né è ipotizzabile, stante la chiarezza delle pagina 11 di 19 premesse, e il rimando alle stesse nella parte compositiva, che il potesse ritenere che con CP_1
detto atto si definissero anche pendenze ulteriori e non richiamate, e potesse dunque versare in errore circa il perimetro così definito.
Pertanto vanno respinte tutte le prospettazioni che parte convenuta formula rispetto alla transazione, sia quella che vorrebbe la transazione essere definitoria di ogni contestazione qui dedotta, sia quelle volte a invalidare tale transazione e a ripristinare i crediti transatti.
Con riguardo alla azione di responsabilità, esercitata da , essa si impernia su due distinte Parte_3
condotte: la violazione del dovere di conservare le risorse sociali (distrazioni) e la violazione del patto di non concorrenza.
Distrazioni.
Tale domanda riguardo a beni sottratti è totalmente generica, sia nella indicazione dei beni che nella allegazione di avvenuta sottrazione, posto che si impernia su un documento che mostrerebbe la offerta in vendita su un sito di una lista di beni da parte di certo . Peraltro la domanda risarcitoria CP_1
originaria, quantificata con evidente riguardo alla sottrazione di cassa (divario fra saldo apparente al
31/3/2022 di oltre euro 154mila circa, e saldo di conto di mille/duemila euro), non espone neppure importi di danno relativamente a beni fisici;
né è dedotta e provata la cessione da parte del convenuto, con apprensione del ricavo, o comunque la uscita dalla disponibilità della società, di singoli individuati beni. Nelle difese del convenuto si afferma che successivamente alla notifica dell'atto di citazione, in sede di inventario, vi furono contestazioni fra i soci relativamente a beni individuati allegatamente mancanti, contestazioni su cui argomenta;
ma parte attrice non ha neppure ripreso a queste circostanze per precisare la propria accusa di sottrazione.
La domanda di distrazione di somme, quanto all'importo di euro 153.000 nella differenza calcolata fra cassa allegatamente esistente al 31/3/2023 e un progetto di bilancio, mai approvato, redatto con riferimento a tale data, non trova conforto in causa. Piuttosto, è dato provato (teste una Per_2
differenza fra cassa contabile e cassa effettiva, per euro 68.286, riscontrata dal liquidatore nel corso della sua attività (maggio 2023)o ; tale dato esprime un oggettivo ammanco dalle casse sociali, non giustificato dalla contabilità.
La società era gestita nella forma della coamministrazione disgiunta da parte dei tre soci. Ciò implica che ciascuno fosse tenuto non solo ad agire correttamente, ma anche a coordinarsi con gli altri, dotati di pagina 12 di 19 pari poteri, solo in tal modo venendo rispettato il dovere di agire informati;
tanto più che l'attività sociale si riduceva alla gestione di un unico ristorante.
Le deleghe formalmente conferite all'amministratore il 7/7/2021 (responsabile della cassa e CP_1
della gestione dei versamenti in contanti) e il 8/7/2021 (responsabile della gestione operativa, della sicurezza e delle risorse umane) lo configurerebbero come delegato alla gestione operativa, anche per gli aspetti di maneggio dei ricavi.
Tuttavia vi sono cospicui elementi di prova, peraltro incontestati, che depongono per una realtà più articolata.
Con la comparsa di risposta ha versato una relazione tecnico informatica realizzata dal dr. CP_1
sullo smartphone dello stesso volta alla estrazione di contenuti, Persona_5 CP_1 particolarmente relativi a scambi whatsapp intercorsi sulla chat di gruppo “RisOstaria CHIUSURE” e con il contatto . Parte_2
I dati risultanti della relazione non sono contestati.
La relazione consta di oltre 500 pagine, e pertanto pertinentemente la parte ritenuta significativa dei contenuti è stata riportata letteralmente e con puntuale commento nella comparsa di costituzione, allo scopo evidente di esporre in modo ragionato la rilevanza del documento;
in ciò parte convenuta ha risposto al dovere processuale, che le incombe, di illustrare le ragioni delle sue produzioni. Ciò ha certamente gravato, ma in modo giustificato, la dimensione della comparsa di risposta: la parte dedicata alle conversazioni di rilievo occupa, non senza ragione, diverse decine di pagine.
Gli scambi evidenziati da parte convenuta mostrano che la gestione del ristorante e le necessità collegate (rapporti con il personale, i fornitori, le banche, il consulente del lavoro) e le scelte riguardanti l' utilizzo concreto del contante di cassa erano pressoché giornalmente discusse fra sul quale gravava in via esclusiva la gestione del ristorante (come anche emerso nel CP_1
testimoniale) e il solo . I due discutevano giorno per giorno le scelte anche minute Parte_2
(l'acquisto delle dotazioni del bagno, 24/8/2021) e i problemi, ingravescenti, del pagamento di utenze
(in buona parte ancora intestate alla ditta individuale del e dei vari fornitori e creditori. CP_1
per esempio teneva i rapporti con il consulente del lavoro ( ) e Persona_6 Per_7
comunque si occupava degli aspetti burocratici della gestione del personale, condividendo però con le scelte di fondo anche in tale ambito (il 28/8/2021 gli detta una dichiarazione da CP_1
consegnare ad un dipendente) ed eseguiva i pagamenti per strumenti bancari, nei confronti di dipendenti, enti e fornitori. Diversamente, quanto alla cassa, la fitta discussione fra i due mostra che i ricavi erano per scelte concordi via via impiegati anch'essi, spesso di mano del per CP_1
pagamenti diretti di fornitori, o anche che venivano distribuiti fra i soci;
tanto che era pacifica fra i due pagina 13 di 19 la sussistenza di un consistente ammanco di cassa. Significative le conversazioni 15/17 gennaio 2022
(dove FabyMk3T è il : CP_1
[15/01/22, 21:59:04 FabyMk3T: Quindi secondo te noi adesso in cassa automatica , dovevamo avere
56,645 euro ..
[15/01/22, 21:59:35] (faccina che ride) Parte_2
[15/01/22, 21:59:43] : Non ci stanno Parte_2
[15/01/22, 22:07:07] FabyMk3T: Hai già fatto un controllo a campione a dicembre… entrate i banca con le chiusure e corrispondeva
[17/01/22, 08:25:26] FabyMk3T: Buongiorno
[17/01/22, 08:27:59] : Buongiorno! Parte_2
[17/01/22, 16:09:43] FabyMk3T: Entro sera serve una soluzione per saldare debiti e partire da 0
[17/01/22, 16:58:09] FabyMk3T: Ordine comunque del giorno è uno : Come pagare tutti i debiti per partire da febbraio e guadagnare mese per mese
[17/01/22, 16:58:41] FabyMk3T: Parliamo di 65k
Da questa conversazione emergono: il depauperamento della cassa (56.465 euro apparenti che chiaramente in quel momento non c'erano, tanto che i due ponevano la questione di come urgentemente saldare i debiti); il problema di come ricavare utili;
la comune conoscenza della situazione e la condivisione delle scelte che la avevano determinata. Emerge anche, dalle conversazioni, l'abitudine di estrarre dalla cassa compensi per i soci:
[13/01/22, 06:51:10] FabyMk3T: Vedi l'hai scritto te … ma non lo rispetti L utile del mese .. che non può essere sempre uguale … ci sono mesi dove si guadagna di più e mesi dove si guadagna meno … se noi rimettessimo 4000 a testa dentro , salderemo maggior parte debito …
e ancora
[30/01/22, 15:46:29] FabyMk3T: Già dato 14000 … quindi ottobre , novembre , dicembre e metà gennaio non ho compenso
La tensione finanziaria determina, più oltre nel tempo, il deteriorarsi dei rapporti fra i due soci, tanto che si discute di chiudere il sodalizio:
[28/10/22, 17:15:22] FabyMk3T: L' ultima volta purtroppo ci siamo fatti prendere dal nervosismo.
Comunque mi fa piacere che tu sia disponibile, provo a ipotizzare 3 soluzioni
1 Compro le tue quote a 40.000€, saldo la tua fattura di 19.000€ circa e la differenza tra L' altra tua fattura di 16500€ circa e la mia fattura di 13.500€ circa…
2 Compre tu le tue mie quote come da accordi già inviati via mail
3 Proseguiamo con la società insieme, ci diamo delle regole di comportamento e troviamo il
pagina 14 di 19 modo di sbloccare la situazione, approvando il bilancio, anche perché se non sblocchiamo la situazione dobbiamo mettere in liquidazione la società ,come mi ha detto qualche giorno fa
, e veder vanificati li sforzi fatti finora CP_4
Significativo che la chiusura del sodalizio sia trattata fra i due come se fossero due soli i soci,
(“compro le tue quote” di contro a “compra tu la mia quota”) dovendosi in ciò intravedere che parlasse anche per il fratello, con lui coeso. Parte_2
Le conversazioni mostrano come i due soci/amministratori concordemente gestivano in modo irregolare la cassa contanti, della quale peraltro inviava nella chat di gruppo, giornalmente, CP_1
gli scontrini di chiusura cassa.
Ciò al di là delle deleghe formali, possibilmente in parte postume come da messaggi del che CP_1
in data 8/2/2022 scrive:
[08/02/22, 19:08:05] : Hai bisogno? Parte_2
[08/02/22, 19:09:49] FabyMk3T: No no tranquillo… tanto non firmo [faccina che ride]
[08/02/22, 19:11:49] FabyMk3T: Ho letto tutto e non firmo se non cambi le date il che che potrebbe riferirsi alla proposta di sottoscrivere in via postuma una o più delle deleghe datate
7 e 8 luglio 2021.
Si osserva che l'ammanco di euro 56mila circa del gennaio 2021 non è distante dall'ammanco di euro
68mila riscontrato poi dal dr. nel maggio 2023. Per_2
Alla luce delle conversazioni come sopra sintetizzate, appare evidente che il denaro della cassa non è stato utilizzato in modo tracciabile, ed in parte non determinabile destinato alle persone dei soci.
Incombe all'amministratore operare secondo diligenza, curando che la entrate della società siano impiegate a profitto di essa. Quando risulti prova di ammanchi la cui destinazione non è chiarita dalla contabilità, spetta all'amministratore provare che le somme sono state destinate ad utilità sociale, in quanto l'azione della società contro l'amministratore è azione contrattuale, che si giova della presunzione di colpa e che vede l'amministratore più vicino alla possibilità di prova. Quanto alla parte, non determinabile, della cassa che è stata appropriata dai soci (senza che vi sia mai stata una delibera relativa al loro compenso) tale parte è appresa tout court senza titolo.
Dell'ammanco rispondono solidalmente i tre amministratori, e dunque sia i due chiaramente implicati nella gestione descritta, sia il terzo, che mai, nel tempo di quasi due anni che va dall'avvio dell'attività all'avvento del liquidatore, risulta avere esercitato i suoi diritti/doveri di informazione e reazione alle irregolarità.
pagina 15 di 19 Pertanto, accogliendo pro parte la domanda risarcitoria di , il convenuto le risarcirà la somma Parte_3
di euro 68.286,00 distratta, importo che, costituendo debito di valore, è da attualizzare mediante rivalutazione monetaria anno per anno secondo gli indici istat dei prezzi al consumo, e con applicazione dell'interesse legale sulle somme via via rivalutate. Con la sentenza tale debito di valore si cristallizza, e dalla data della stessa correranno poi gli interessi di legge sulla somma raggiunta.
Va anche accolta la sua domanda di regresso contro i due ex coamministratori, per quote paritarie.
Quanto alla violazione patto concorrenza, al di là della prova che il convenuto lo avesse o meno violato
(sul che è stata esperita istruttoria sia in sede cautelare che nel merito) resta, quale ragione più liquida della decisione, l'assenza di alcuna prova di danno. Invero, la domanda risarcitoria era stata formulata in modo assai generico, ma deve ritenersi che, secondo logica, la conseguenza lamentata dalla società interveniente (e prima dai due attori, perimenti generici sul punto) dovesse intendersi essere stata una perdita di guadagni. Nulla sul punto è stato provato od offerto di provare, e del resto la gestione, per come illustrato dalle conversazioni sopra esposte e da altre dello stesso tenore, forniva margini assai risicati, e i risultati esposti nei vari progetti di bilancio o situazioni patrimoniali prodotti, e relativi alla fase della gestione dei tre soci, scontano tutti la circostanza per cui la cassa contanti di volta in volta appostata deve considerarsi solo apparente.
Va osservato che alla lettera le domande della società includono fra i doveri violati dal convenuto e generatori di danno la violazione dei doveri informativi, ma si tratta di passaggio chiaramente frutto della mera riproduzione, in sede di intervento a mezzo del medesimo difensore degli attori, delle originarie domande attoree(sul punto rimaste ferme); ripresa assolutamente priva di alcun aggancio, nella espositiva della intervenuta, a diritti informativi propri della società; laddove invece la domanda dei convenuti fondata su tale violazione, se pure nulla relativamente alla indicazione del danno conseguente, era chiaramente fondata, quanto all'illecito, sulla pretesa gestione solitaria del CP_1
che avrebbe omesso di dare informazioni ai due soci e coamministratori.
Il convenuto formula ulteriori domande riconvenzionali, nei confronti della società.
Egli chiede innanzitutto il riconoscimento di un compenso quale amministratore, nel periodo dal gennaio 2022 in poi. Chiede inoltre gli sia riconosciuto un ulteriore compenso quale prestatore d'opera
(o in forza di altro contratto che lascia al tribunale individuare) per l'attività di gestone del ristorante.
pagina 16 di 19 Dalle prove orali e dalle conversazioni sopra commentate (ed altre esemplificate nella comparsa di risposta) ed anche dalle stesse difese delle controparti risulta che egli era il soggetto operativo nell'attività concreta della società, e che svolgeva continuativamente le mansioni richieste dal tipo di attività, principalmente nella preparazione dei cibi.
Ora, se in una società di piccole dimensioni quale era è da considerarsi pertinente alla qualità Parte_3
di amministratore anche lo svolgimento – se così decidono i soggetti sociali – di attività materiali e operative;
e se per conseguenza lo svolgimento di attività operativa può essere valorizzato al fine di quantificare il compenso cui l'amministratore ha diritto (non risulta che l'incarico sia statutariamente gratuito, onde esso deve ritenersi oneroso) non può ritenersi, in assenza di specifica allegazione e prova, che altro rapporto, di prestazione d'opera, si sia instaurato fra il e la società, CP_1
aggiuntivo a quello di amministratore.
Il convenuto, sul punto, ha solo esposto e provato di avere svolto l'attività. Egli, anche se invoca per determinare pagamento dovutogli, i contratti collettivi di lavoro del settore, non allega di avere svolto attività di tipo dipendente (la quale potrebbe trarre remunerazione anche se prestata in via di mero fatto ex art. 2126 c.c. e spetta alla competenza funzionale del giudice del lavoro) ma un rapporto di tipo diverso: quindi sarebbe stato comunque onerato di allegare e provare un accordo dal quale questo rapporto (inteso aggiuntivo a quello di amministratore) sarebbe nato.
Con riguardo alla attività di amministratore, si ritiene che, in considerazione del rilevante impegno proprio dell'attività caratteristica, ricaduta totalmente sulle sue spalle, ma anche della non diligente attività di amministratore in senso stretto (vedansi distrazioni e totale inerzia nella restituzione o recupero) e delle dimensioni e andamento della società, non possa ritenersi congrua una somma a titolo di compenso che superi i 2.000 euro lordi mensili. Tale somma va riconosciuta da gennaio 2022 a aprile 2023, essendo stata infine la attività sociale sospesa dopo la nomina del liquidatore da parte del
Tribunale.
Sono euro 32.000,00.
Infine il convenuto chiede il rimborso di spese anticipate alla società, vuoi per pagamento di utenze o altri servizi di cui la società godeva ma che erano ancora intestati alla sua ditta individuale, che esercitava il medesimo ristorante, vuoi per altri pagamenti di fornitori, fatti a favore della società.
Di tali pagamenti vi è adeguata documentazione (docc. 38, 78, 79, 80, 81, 82, 84 e 87/88) e si tratta peraltro di pagamenti la cui effettività e destinazione a beneficio della società non sono contestati.
L'eccezione puramente formalistica di mancato inserimento in contabilità ha trovato peraltro sufficiente controprova da parte del convenuto.
pagina 17 di 19 Sono euro 31.807,66.
I crediti riconosciuti a carico della società e a favore del convenuto vanno a compensare, dal giorno della coesistenza, il suo debito risarcitorio come sopra indicato, fermo il diritto di regresso.
Si pronuncia dunque come in dispositivo.
Quanto alle spese, il convenuto è stato vittorioso nella subprocedura cautelare e deve vedersi rifondere le relative spese, da liquidare tenendo conto della complessità media, dell'assenza di scritti per la fase decisionale, della istruzione orale svolta, e della pluralità di controparti;
media la complessità
Quanto al merito, il risultato di causa induce a compensare totalmente le spese. Gli attori infatti avevano instaurato legittimamente domanda risarcitoria a beneficio di , poi raccolta da questa Parte_3
e da loro abbandonata, e risultata parzialmente fondata. Fra l'attore e la società il risultato di lite è quasi paritario, e con reciproca soccombenza su ulteriori domande.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la nullità della domanda attorea di risarcimento del danno per violazione del dovere informativo;
2) Dichiara inammissibile la domanda attorea di risarcimento del danno per euro rispettivamente
100.800,00 a favore di e 4.200,00 a favore di;
Parte_1 Parte_2
3) Rigetta l'eccezione di transazione proposta dal convenuto;
4) Rigetta le domande del convenuto, di nullità e annullamento della transazione del 18/2/2022;
5) Condanna il convenuto a rifondere a il danno per euro 68.286,00 oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come in motivazione;
6) Condanna e a tenere indenne il convenuto, per le rispettive quote Parte_1 Parte_2 di 1/3 ciascuno, dell'importo di cui al punto 5);
7) Condanna a pagare al convenuto euro 32.000,00 lordi a titolo di compenso Parte_3
amministratore;
8) Condanna a rimborsare al convenuto euro 31.807,66. Parte_3
9) Compensa dalla data della coesistenza i reciproci debiti di cui ai punti, 5), 7), 8), fra attore e intervenuta;
10) Rigetta le restanti domande del convenuto;
pagina 18 di 19 11) Condanna attori e intervenuta a rifondere al convenuto le spese del procedimento cautelare, per euro
7.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
12) Compensa le spese del merito
Venezia, 16/4/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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