Articolo 31 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 30Articolo 32
Versione
23 maggio 1958
Art. 31.
Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

maresciallo di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo o secondo comma dell'art. 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 29 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958