Versione
2 ottobre 1994
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1 dicembre 1994
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Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e' sostituito dal seguente: "Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.".
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei limiti di cui al comma 1.
3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorita' marittima, le unita' che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.
4. Per consentire l'urgente ampiamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un piu' efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso ((del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto)) , nonche' stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessita' di salvataggio per quelle unita', segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei limiti di cui al comma 1.
3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorita' marittima, le unita' che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.
4. Per consentire l'urgente ampiamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un piu' efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso ((del servizio di guardia costiera delle capitanerie di porto)) , nonche' stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessita' di salvataggio per quelle unita', segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16652Provvedimento: […] che secondo l'art. 9 del d.P.R. n. 1639 del 1968, novellato dall'art. 2 d.l. n. 561 del 1994, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;Leggi di più...
- art. 162-bis cod. pen.·
- sospensione condizionale pena·
- circostanze attenuanti generiche·
- art. 62-bis cod. pen.·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 178 cod. proc. pen.·
- prescrizione reato·
- art. 1231 cod. nav.·
- causa di non punibilità·
- art. 546 cod. proc. pen.·
- art. 131-bis cod. pen.·
- art. 163 cod. pen.·
- art. 129 cod. proc. pen.