Articolo 2 della Legge 10 aprile 1991, n. 121
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 aprile 1991
>
Versione
29 aprile 1993
Art. 2. (( 1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ))
Entrata in vigore il 29 aprile 1993