Art. 2. (( 1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ))
Articolo 1Articolo 3
- Legge 10 aprile 1991, n. 121
Articolo 2 della Legge 10 aprile 1991, n. 121
Versione
26 aprile 1991
26 aprile 1991
>
Versione
29 aprile 1993
29 aprile 1993
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1394
- Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 221
- Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 978
- Trib. Trento, sentenza 21/11/2025, n. 44
- Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 703
- Articolo 5 della Legge 12 agosto 1993, n. 301
- Articolo 6 del Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517