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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 493 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 07.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a RT CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 22/03/1967), rappresentato e difeso dall'avv.
VIZZARI MARIELLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA S. ANNA II TR. TRAV FONDO FALCONE N. 1, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(GEORGIA) il 28/06/1988), rappresentata e difesa dall'avv. GATTUSO
NICOLETTA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA SANT'ANNA II TRONC. FONDO FALCONE 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 23/07/2019, proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 23/07/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 26/02/2025 da RT
, così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e RT
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 80, parte 1, anno 2019, alla seguente condizione:
“-I Sigg.ri e dichiarano di non aver nulla reciprocamente Parte_3 Parte_2
a pretendere l'uno dall'altro e di aver già compiutamente regolato e definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale dipendente dal matrimonio, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
5 della l. n. 898/1970, connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 493 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 07.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a RT CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 22/03/1967), rappresentato e difeso dall'avv.
VIZZARI MARIELLA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA S. ANNA II TR. TRAV FONDO FALCONE N. 1, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(GEORGIA) il 28/06/1988), rappresentata e difesa dall'avv. GATTUSO
NICOLETTA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, VIA SANT'ANNA II TRONC. FONDO FALCONE 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 23/07/2019, proponendo contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 10.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 23/07/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 26/02/2025 da RT
, così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e RT
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 80, parte 1, anno 2019, alla seguente condizione:
“-I Sigg.ri e dichiarano di non aver nulla reciprocamente Parte_3 Parte_2
a pretendere l'uno dall'altro e di aver già compiutamente regolato e definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale dipendente dal matrimonio, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
5 della l. n. 898/1970, connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna