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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 4698/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto il 3° comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4698/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4698 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattua- le - appello avverso sentenza n. 1105/2024 emessa dal Giudice di Pace di
S. IA C.V., nel giudizio RG 3233/2023, pubblicata il 06.05.2024, tra
Parte_1 rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Pic- cirillo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difenso- ri;
appellante
e
e , rapp.ti e difesi, come in atti, Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Patrizia Manna e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
01.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 18.06.2024,
[...]
Con
conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1
2
onde ottenere l'annullamento/riforma della sentenza N. CP_2
1105/2024del Giudice di S. IA C.V., con la quale l'odierna appellan- te, era stato condannato al pagamento della somma di € 13.979,48, oltre interessi e spese legali, a titolo di risarcimento danni per l'infortunio su- bito dal minore . Controparte_2
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva:
1. che con atto di cita- zione il sig. , in qualità di esercente la potestà genito- Controparte_1 riale sul figlio minore , conveniva in giudizio la Controparte_2 [...]
per far dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. Controparte_3
2051 c.c., della Polisportiva per il sinistro subito in costanza di gioco dal minore e condannarla al risarcimento delle lesioni;
2. che nel giudizio di primo grado l'appellante rimaneva contumace e, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, il GdP accoglieva la domanda;
3. che il
Giudice di primo grado ha errato nel non verificare la sussistenza della capacità di stare in giudizio del sig. , nella qualità di Controparte_1 genitore del figlio minore , stante il verificarsi dell'ipotesi di cui CP_2 all'art.299 I co. c.p.c., atteso che il sig. è divenuto Controparte_2 maggiorenne dopo soli 12 giorni dalla notifica dell'atto di citazione;
4. che avendo perso il genitore la capacità di stare in giudizio in sua rappre- sentanza già prima dell'iscrizione al ruolo del procedimento, tutti gli atti compiuti successivamente, ivi compresa la sentenza, sono nulli;
5. la nul- lità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria poiché il
Giudice, limitandosi a riportare nella motivazione il contenuto della comparsa conclusionale della parte istante non si è avveduto che le asser- zioni ivi contenute non corrispondevano alle dichiarazioni rese dalla te- stimone in udienza;
6. che sia nella comparsa di parte attorea che in sen- tenza si legge che il teste sig.ra avrebbe affermato che Testimone_1 il campo da gioco non era in perfette condizioni e da tale dichiarazione il
Giudice fa discendere l'intera sua pronuncia di accoglimento della do- manda ex art. 2051 c.c.; 7. che agli atti, non vi è alcuna dimostrazione, finanche presunzione, in relazione alle condizioni di manutenzione della struttura che potessero far emergere la paventata ipotesi di responsabilità oggettiva;
8. che la testimone si è limitata solo a raccontare la dinamica di un fallo di gioco che provoca al figlio una caduta sul suolo;
9. che nemmeno parte istante, allegava, se non in comparsa conclusionale, negli
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atti processuali alcunché sulle condizioni del campo da gioco che avreb- bero causato l'infortunio e le lesioni lamentate dal ragazzo;
10. la nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante, tanto che potrebbe configurarsi la fattispecie delittuosa di cui all'art. 479 cp, stante la mancanza assoluta di trascrizione grafica della presunta dichia- razione del teste circa le condizioni del campo da gioco;
11. che il Giudi- ce di prime cure ha fondato la pronuncia di accertamento della legittima- zione passiva in capo all'odierna appellante su presupposti errati, senza effettuare alcun compiuto esame della documentazione prodotta in atti e che l'attore non ha assolto all'onere probatorio in relazione alla sussi- stenza o meno della legittimazione passiva in capo alla Controparte_4
; 12. che era facilmente deducibile che il luogo in cui era avvenu-
[...] to il sinistro non fosse di proprietà e/o nella disponibilità della Parte_2 va e che la gara facesse parte di un campionato regionale;
Parte_2
13. che il dovere di vigilanza sulle singole strutture doveva gravare sulla società organizzatrice del torneo regionale, ovvero sulla e non CP_5 sull'associazione che, invece, ne aveva solo preso parte;
14. Parte_1 che la domanda andava proposta nei confronti della Federazione Italiana
CO CA ( e/o nei confronti del titolare del campo da gioco CP_5 in cui si è svolta la partita ed avvenuto l'infortunio, ovvero il Comune di
Pozzuoli in quanto il campo sportivo era il Campo Green Sport Agnano;
15. che il Giudice di prime cure ha anche errato nel ritenere raggiunta la prova sul nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo verifi- catosi;
16. che il Giudice di Pace sammaritano è incorso in vizio di ultra- petizione per aver liquidato una somma complessiva di gran lunga supe- riore al valore dato dall'istante in atto di citazione, valore da ricompren- dersi in € 5.000,00 e pronunciandosi oltre la propria competenza ex art.7
c.p.c.; 17. la violazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 nella de- terminazione e liquidazione delle spese e dei compensi di causa;
18. la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: - Preliminarmente si riporta all'istanza di sospensiva, e chiede, anche inaudita altera parte, al Tribunale di so- spendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1105/2024 pubblicata il
06.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere nel
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procedimento Rg n. 3233/2023; - Nel merito, in via preliminare, dichia- rare la nullità della sentenza per carenza assoluta di legittimazione atti- va del sig. . - In subordine, dichiararne la nullità per Controparte_1 omessa, illogica, incoerente e contraddittoria motivazione, nonché per violazione di legge. - In via ulteriormente gradata, riformare integral- mente la stessa, rigettando la domanda proposta in primo grado in quan- to non risultano provati nè la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta appellante nè la relazione tra essa e la res né il nesso di causalità con l'eventus damni. - In linea ancora più gradata, dichiarare parzialmente nulla la sentenza impugnata nella parte in cui è incorsa nel vizio di ultra petizione, per l'effetto, rideterminare le somme eventual- mente dovute dalla entro i limiti della compe- Parte_3 tenza del Giudice di Pace. Parimenti, ridetermini le somme che l'odierna appellante dovrebbe corrispondere come spese e compensi processuali di primo grado. - Condannare parte appellata al pagamento delle spese, di- ritti ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione ai sotto- scritti procuratori.
Si costituivano in giudizio gli appellati adducendo:
1. la nullità dell'appello per violazione dei termini a comparire ex art. 168 cpc, in quanto l'appellante ha citato i comparenti “a costituirsi nel termine di al- meno gg.20 prima della suddetta udienza”;
2. l'infondatezza del gravame nel merito in quanto, in relazione alla carenza di legittimazione attiva del sig. , il mandato rilasciato al difensore costituito dai Controparte_1 genitori del minore, che nel corso del giudizio divenga maggiorenne, è ultrattivo, per cui se il procuratore dei genitori non dichiara l'evento, questi continua a rappresentare in giudizio il genitore divenuto incapace, ai sensi dell'art. 300 cpc;
3. che il Giudice di Prime cure ha fatto buon governo dei principi e delle norme dettate dal codice di rito in materia di risarcimento danno derivante da attività sportiva ritenendo applicabile nel caso de quo l'art. 2051 c.c.; 4. che il tesseramento dell'atleta determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della Parte_2 va, l'obbligo di tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico- fisica sia attraverso la cura degli infortuni e malattie;
5. che trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., il creditore danneggiato è tenuto
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esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalla riconducibilità delle lesioni subite all'attività sportiva svolta nell'ambito dello scopo sociale;
6. che era invece onere della società sportiva dimo- strare che le lesioni erano effetto di una sequenza non imputabile all'attività sportiva;
cosa che la società, seppur rimasta contumace nel giudizio di primo grado non ha mai eccepito;
7. che è pienamente emerso il rapporto di causa effetto tra l'evento dannoso e le lesioni riportate dal sig. , dalla certificazione medica ospedaliera attestante Controparte_2 il trauma con relativa diagnosi e prognosi;
8. che la prova circa le moda- lità di accadimento del sinistro e, pertanto, la prova del nesso causale è ampiamente emersa in sede di escussione dei testi;
9. che non merita ac- coglimento il motivo di gravame relativo alla presunta erronea liquida- zione del danno, attesa la certificazione medica in atti, nonché la ctu espletata, e la Riforma Cartabia ha fissato la competenza per valore del giudice di pace in €.10.000,00; 10. l'infondatezza della richiesta di so- spensione della sentenza di primo grado per insussistenza dei presuppo- sti.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: ● in via pregiudiziale, dichiararsi l'appello proposto dalla Parte_4 lese avverso la sentenza n. 1105/2024 del Giudice di Pace di S. IA
C.V. inammissibile, improponibile nonché manifestamente infondato, per tutto quanto innanzi esposto;
● nel merito rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1105/2024 del Parte_3
Giudice di Pace di S.IA C.V. , confermandosi in toto la stessa poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale nonché per tutti i motivi di cui in narrativa. ● si condanni la parte appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Patrizia MANNA, antistatario.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'appello è fondato.
In via preliminare, va rigettata l'eccepita nullità dell'appello per viola- zione dei termini a comparire, avendo l'appellante rispettato i dettami di cui all'art. 342 cpc.
Invero, come chiarito dalla migliore dottrina processualistica e dalla giu-
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risprudenza, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166” (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) richiamato dall'art. 342 cpc, è senz'altro da escludersi in caso di citazione in appello, dispo- nendo tale norma al secondo comma, così come riformata, che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Nel caso in esame l'atto di appello è stato notificato in data 9 luglio 2024 per la udienza del 28 novembre 2024.
Inoltre, è utile osservare che l'art 347 cpc prescrive che gli appellati “si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, se- condo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Alla luce delle norme richiamate non risulta violato il termine a difesa, né assegnato un termine per la costituzione inferiore a quello di legge.
Peraltro, con la costituzione dell'appellato l'eventuale vizio è stato ogget- to di una sanatoria, potendo l'appellato, in caso di omesso avvertimento o lesione del termine a difesa, solo chiedere un differimento di udienza, ex art 164 c.p.c., cosa non richiesta dalla difesa dei sigg.ri . CP_1
Passando all'esame della res controversa, il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate dalle parti.
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Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere provata la domanda come proposta dall'attore in pri- mo grado, ossia in termini di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tale ambito, ritiene che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinami- smo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragione- vole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causa- le, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produ- zione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Va osservato, inoltre, che il concetto di “custodia” postula la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto con la cosa, essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità del- la stessa. Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorve- glianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifi- che (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529); in secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappre- senti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
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Ne deriva che la prova dell'anomalia della cosa in custodia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scate- nato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la cosa presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da ren- dere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta, come conseguen- za normale della pericolosità della cosa, incombendo sull' attore, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo della doman- da idoneo a radicare il nesso eziologico (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660;
Cass. 13 marzo 2013 n. 6306; Cass. sez. III, n.6677 del 23.3.2011; Cass. sez. III, n.2331 del 16.02.2001); al contrario, è onere del custode dimo- strare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, do- tato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(Cass. 24 gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. 21 ottobre
2005 n. 20359).
Il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente ex art. 1227 comma 1 c.c., sia come fattore escludente del nesso di causa- lità tra cosa e danno e conseguentemente della responsabilità del custode
(Cass. 20 gennaio 2014, n. 999). Pertanto, la sua colpa esclusiva o con- corrente può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass.
5 settembre 2016, n. 17625). Il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando un suo atteggiamento cauto e prudente avrebbe po- tuto evitare il danno e, dunque, quando abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque anomalo della cosa (Cass. 22 giugno 2016,
n.12895).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'analisi del fascicolo di primo
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grado si rileva che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito prova dell'anomalia della cosa in custodia - nel caso di specie trattasi del campo da calcio ove si era svolta la partita di calcio - e del nesso di causalità della stessa con l'evento di danno subito.
Invero, nell'atto di citazione, in cui si fa riferimento espresso all'art 2051
c.c., non vi è alcun riferimento alle condizioni di manutenzione del cam- po da calcio, né tale circostanza risulta essere stata riferita dall'unico te- ste escusso nonché madre dell'attore, , la quale si è li- Testimone_1 mitata a descrivere la dinamica del sinistro nei seguenti termini: Sul capo
2 risponde si è vero era il 2 aprile del 2022 allorquando mio figlio
[...]
Per_
subiva un infortunio sul campo sportivo di calcio sito in Agnano. In particolare ricordo che era durante il secondo tempo di gioco e la squa- dra dove giocava mio figlio incontrava una squadra denominata Francis
Academy. Durante la fase di gioco mio figlio veniva strattonato da un avversario e poi spinto a terra per cui cadeva rovinosamente sul campo di calcio. Sul su capo 4 risponde è vero mio figlio veniva soccorso sul campo da gioco ed io e mio marito lo raggiungevamo negli spogliatoi.
Lo stesso lamentava dolori al fianco ed alla schiena per cui lo portava- mo a casa. Dopo qualche giorno di riposo persistendo il forte dolore al fianco destro ed alla colonna vertebrale io e mio marito abbiamo portato mio figlio presso l'ospedale di caserta dove gli veniva diagnosticata la frattura del processo traverso di destra di L1. A seguito di ciò mio figlio portava un busto steccato per circa 6 mesi. In seguito si è sottoposto a varie terapie”
L'allegazione circa le “non perfette condizioni” del campo da gioco, è stata tardivamente proposta da parte attrice solo con la comparsa conclu- sionale del giudizio di primo grado e, tra l'altro, genericamente dedotta in quanto la parte non ha neppure precisato in cosa consistesse l'anomalia che avrebbe determinato l'infortunio e le lesioni lamentate da CP_2
.
[...]
Per quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno per responsabi- lità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. non può essere accolta.
Peraltro, pur volendo correttamente riqualificare i fatti di causa e la do- manda proposta nell'ottica della responsabilità del sorvegliante, ex art. 2047 e ss. c.c., sarebbe da rilevarsi l'applicabilità, al caso in esame, della
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cd. “scriminante sportiva”.
In tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provoca- to il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamen- to funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza in- compatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sus- siste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzional- mente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'atti- vità sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le ca- ratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel qua- le l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n.
20597; Cass. 30/03/2011 n. 7247).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si rileva che l'infortunio subito dall'odierno appellato è avvenuto nell'ambito del ri- schio consentito per il gioco ed era a questo collegato, atteso che l'azione posta in essere dall'avversario era compatibile con lo sport praticato e non è emersa la volontà del soggetto agente di procurare l'offesa.
Deve dirsi pertanto esclusa l'ingiustizia del danno, e quindi l'antigiuridici- tà del fatto, ex art. 2043 c.c., con conseguente esclusione della responsa- bilità della convenuta.
Ciò posto, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 1105/2024 del Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere va integralmente rifor- mata, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
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Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellante per il presente grado di giudizio, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo. Nulla si dispone per le spese del giudizio di primo grado, stante la mancata costituzione della convenuta che esime dal liquidarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea;
• Nulla dispone per le spese del primo grado di giudizio;
• Condanna l'appellato al versamento in favore Controparte_2 dell'appellante delle spese di lite per il presente giudizio che liquida in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese ge- nerali, oltre IVA e CPA, come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
• Pone le spese di CTU a carico dell'appellato.
Santa IA Capua Vetere, 02.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 4698/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
Visto il 3° comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4698/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4698 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattua- le - appello avverso sentenza n. 1105/2024 emessa dal Giudice di Pace di
S. IA C.V., nel giudizio RG 3233/2023, pubblicata il 06.05.2024, tra
Parte_1 rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Pic- cirillo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difenso- ri;
appellante
e
e , rapp.ti e difesi, come in atti, Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Patrizia Manna e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
01.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 18.06.2024,
[...]
Con
conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1
2
onde ottenere l'annullamento/riforma della sentenza N. CP_2
1105/2024del Giudice di S. IA C.V., con la quale l'odierna appellan- te, era stato condannato al pagamento della somma di € 13.979,48, oltre interessi e spese legali, a titolo di risarcimento danni per l'infortunio su- bito dal minore . Controparte_2
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva:
1. che con atto di cita- zione il sig. , in qualità di esercente la potestà genito- Controparte_1 riale sul figlio minore , conveniva in giudizio la Controparte_2 [...]
per far dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. Controparte_3
2051 c.c., della Polisportiva per il sinistro subito in costanza di gioco dal minore e condannarla al risarcimento delle lesioni;
2. che nel giudizio di primo grado l'appellante rimaneva contumace e, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, il GdP accoglieva la domanda;
3. che il
Giudice di primo grado ha errato nel non verificare la sussistenza della capacità di stare in giudizio del sig. , nella qualità di Controparte_1 genitore del figlio minore , stante il verificarsi dell'ipotesi di cui CP_2 all'art.299 I co. c.p.c., atteso che il sig. è divenuto Controparte_2 maggiorenne dopo soli 12 giorni dalla notifica dell'atto di citazione;
4. che avendo perso il genitore la capacità di stare in giudizio in sua rappre- sentanza già prima dell'iscrizione al ruolo del procedimento, tutti gli atti compiuti successivamente, ivi compresa la sentenza, sono nulli;
5. la nul- lità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria poiché il
Giudice, limitandosi a riportare nella motivazione il contenuto della comparsa conclusionale della parte istante non si è avveduto che le asser- zioni ivi contenute non corrispondevano alle dichiarazioni rese dalla te- stimone in udienza;
6. che sia nella comparsa di parte attorea che in sen- tenza si legge che il teste sig.ra avrebbe affermato che Testimone_1 il campo da gioco non era in perfette condizioni e da tale dichiarazione il
Giudice fa discendere l'intera sua pronuncia di accoglimento della do- manda ex art. 2051 c.c.; 7. che agli atti, non vi è alcuna dimostrazione, finanche presunzione, in relazione alle condizioni di manutenzione della struttura che potessero far emergere la paventata ipotesi di responsabilità oggettiva;
8. che la testimone si è limitata solo a raccontare la dinamica di un fallo di gioco che provoca al figlio una caduta sul suolo;
9. che nemmeno parte istante, allegava, se non in comparsa conclusionale, negli
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atti processuali alcunché sulle condizioni del campo da gioco che avreb- bero causato l'infortunio e le lesioni lamentate dal ragazzo;
10. la nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante, tanto che potrebbe configurarsi la fattispecie delittuosa di cui all'art. 479 cp, stante la mancanza assoluta di trascrizione grafica della presunta dichia- razione del teste circa le condizioni del campo da gioco;
11. che il Giudi- ce di prime cure ha fondato la pronuncia di accertamento della legittima- zione passiva in capo all'odierna appellante su presupposti errati, senza effettuare alcun compiuto esame della documentazione prodotta in atti e che l'attore non ha assolto all'onere probatorio in relazione alla sussi- stenza o meno della legittimazione passiva in capo alla Controparte_4
; 12. che era facilmente deducibile che il luogo in cui era avvenu-
[...] to il sinistro non fosse di proprietà e/o nella disponibilità della Parte_2 va e che la gara facesse parte di un campionato regionale;
Parte_2
13. che il dovere di vigilanza sulle singole strutture doveva gravare sulla società organizzatrice del torneo regionale, ovvero sulla e non CP_5 sull'associazione che, invece, ne aveva solo preso parte;
14. Parte_1 che la domanda andava proposta nei confronti della Federazione Italiana
CO CA ( e/o nei confronti del titolare del campo da gioco CP_5 in cui si è svolta la partita ed avvenuto l'infortunio, ovvero il Comune di
Pozzuoli in quanto il campo sportivo era il Campo Green Sport Agnano;
15. che il Giudice di prime cure ha anche errato nel ritenere raggiunta la prova sul nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo verifi- catosi;
16. che il Giudice di Pace sammaritano è incorso in vizio di ultra- petizione per aver liquidato una somma complessiva di gran lunga supe- riore al valore dato dall'istante in atto di citazione, valore da ricompren- dersi in € 5.000,00 e pronunciandosi oltre la propria competenza ex art.7
c.p.c.; 17. la violazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 nella de- terminazione e liquidazione delle spese e dei compensi di causa;
18. la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: - Preliminarmente si riporta all'istanza di sospensiva, e chiede, anche inaudita altera parte, al Tribunale di so- spendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1105/2024 pubblicata il
06.05.2024 resa dal Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere nel
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procedimento Rg n. 3233/2023; - Nel merito, in via preliminare, dichia- rare la nullità della sentenza per carenza assoluta di legittimazione atti- va del sig. . - In subordine, dichiararne la nullità per Controparte_1 omessa, illogica, incoerente e contraddittoria motivazione, nonché per violazione di legge. - In via ulteriormente gradata, riformare integral- mente la stessa, rigettando la domanda proposta in primo grado in quan- to non risultano provati nè la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta appellante nè la relazione tra essa e la res né il nesso di causalità con l'eventus damni. - In linea ancora più gradata, dichiarare parzialmente nulla la sentenza impugnata nella parte in cui è incorsa nel vizio di ultra petizione, per l'effetto, rideterminare le somme eventual- mente dovute dalla entro i limiti della compe- Parte_3 tenza del Giudice di Pace. Parimenti, ridetermini le somme che l'odierna appellante dovrebbe corrispondere come spese e compensi processuali di primo grado. - Condannare parte appellata al pagamento delle spese, di- ritti ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione ai sotto- scritti procuratori.
Si costituivano in giudizio gli appellati adducendo:
1. la nullità dell'appello per violazione dei termini a comparire ex art. 168 cpc, in quanto l'appellante ha citato i comparenti “a costituirsi nel termine di al- meno gg.20 prima della suddetta udienza”;
2. l'infondatezza del gravame nel merito in quanto, in relazione alla carenza di legittimazione attiva del sig. , il mandato rilasciato al difensore costituito dai Controparte_1 genitori del minore, che nel corso del giudizio divenga maggiorenne, è ultrattivo, per cui se il procuratore dei genitori non dichiara l'evento, questi continua a rappresentare in giudizio il genitore divenuto incapace, ai sensi dell'art. 300 cpc;
3. che il Giudice di Prime cure ha fatto buon governo dei principi e delle norme dettate dal codice di rito in materia di risarcimento danno derivante da attività sportiva ritenendo applicabile nel caso de quo l'art. 2051 c.c.; 4. che il tesseramento dell'atleta determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della Parte_2 va, l'obbligo di tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico- fisica sia attraverso la cura degli infortuni e malattie;
5. che trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., il creditore danneggiato è tenuto
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esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalla riconducibilità delle lesioni subite all'attività sportiva svolta nell'ambito dello scopo sociale;
6. che era invece onere della società sportiva dimo- strare che le lesioni erano effetto di una sequenza non imputabile all'attività sportiva;
cosa che la società, seppur rimasta contumace nel giudizio di primo grado non ha mai eccepito;
7. che è pienamente emerso il rapporto di causa effetto tra l'evento dannoso e le lesioni riportate dal sig. , dalla certificazione medica ospedaliera attestante Controparte_2 il trauma con relativa diagnosi e prognosi;
8. che la prova circa le moda- lità di accadimento del sinistro e, pertanto, la prova del nesso causale è ampiamente emersa in sede di escussione dei testi;
9. che non merita ac- coglimento il motivo di gravame relativo alla presunta erronea liquida- zione del danno, attesa la certificazione medica in atti, nonché la ctu espletata, e la Riforma Cartabia ha fissato la competenza per valore del giudice di pace in €.10.000,00; 10. l'infondatezza della richiesta di so- spensione della sentenza di primo grado per insussistenza dei presuppo- sti.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: ● in via pregiudiziale, dichiararsi l'appello proposto dalla Parte_4 lese avverso la sentenza n. 1105/2024 del Giudice di Pace di S. IA
C.V. inammissibile, improponibile nonché manifestamente infondato, per tutto quanto innanzi esposto;
● nel merito rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1105/2024 del Parte_3
Giudice di Pace di S.IA C.V. , confermandosi in toto la stessa poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale nonché per tutti i motivi di cui in narrativa. ● si condanni la parte appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Patrizia MANNA, antistatario.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'appello è fondato.
In via preliminare, va rigettata l'eccepita nullità dell'appello per viola- zione dei termini a comparire, avendo l'appellante rispettato i dettami di cui all'art. 342 cpc.
Invero, come chiarito dalla migliore dottrina processualistica e dalla giu-
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risprudenza, “l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166” (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) richiamato dall'art. 342 cpc, è senz'altro da escludersi in caso di citazione in appello, dispo- nendo tale norma al secondo comma, così come riformata, che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Nel caso in esame l'atto di appello è stato notificato in data 9 luglio 2024 per la udienza del 28 novembre 2024.
Inoltre, è utile osservare che l'art 347 cpc prescrive che gli appellati “si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, se- condo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Alla luce delle norme richiamate non risulta violato il termine a difesa, né assegnato un termine per la costituzione inferiore a quello di legge.
Peraltro, con la costituzione dell'appellato l'eventuale vizio è stato ogget- to di una sanatoria, potendo l'appellato, in caso di omesso avvertimento o lesione del termine a difesa, solo chiedere un differimento di udienza, ex art 164 c.p.c., cosa non richiesta dalla difesa dei sigg.ri . CP_1
Passando all'esame della res controversa, il Tribunale ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio inter- pretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di so- stituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trat- tare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di eco- nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni pre- liminari di rito prospettate dalle parti.
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Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere provata la domanda come proposta dall'attore in pri- mo grado, ossia in termini di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tale ambito, ritiene che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinami- smo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragione- vole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causa- le, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produ- zione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Va osservato, inoltre, che il concetto di “custodia” postula la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto con la cosa, essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità del- la stessa. Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorve- glianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifi- che (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529); in secondo luogo, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la cosa non rappre- senti una mera occasione dell'evento ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
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Ne deriva che la prova dell'anomalia della cosa in custodia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. 24529/09 cit.).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scate- nato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
in questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la cosa presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da ren- dere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta, come conseguen- za normale della pericolosità della cosa, incombendo sull' attore, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo della doman- da idoneo a radicare il nesso eziologico (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660;
Cass. 13 marzo 2013 n. 6306; Cass. sez. III, n.6677 del 23.3.2011; Cass. sez. III, n.2331 del 16.02.2001); al contrario, è onere del custode dimo- strare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito. Esso deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, do- tato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa. Va inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato
(Cass. 24 gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. 21 ottobre
2005 n. 20359).
Il comportamento del danneggiato può porsi sia come fattore concorrente ex art. 1227 comma 1 c.c., sia come fattore escludente del nesso di causa- lità tra cosa e danno e conseguentemente della responsabilità del custode
(Cass. 20 gennaio 2014, n. 999). Pertanto, la sua colpa esclusiva o con- corrente può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (Cass.
5 settembre 2016, n. 17625). Il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando un suo atteggiamento cauto e prudente avrebbe po- tuto evitare il danno e, dunque, quando abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque anomalo della cosa (Cass. 22 giugno 2016,
n.12895).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'analisi del fascicolo di primo
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grado si rileva che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito prova dell'anomalia della cosa in custodia - nel caso di specie trattasi del campo da calcio ove si era svolta la partita di calcio - e del nesso di causalità della stessa con l'evento di danno subito.
Invero, nell'atto di citazione, in cui si fa riferimento espresso all'art 2051
c.c., non vi è alcun riferimento alle condizioni di manutenzione del cam- po da calcio, né tale circostanza risulta essere stata riferita dall'unico te- ste escusso nonché madre dell'attore, , la quale si è li- Testimone_1 mitata a descrivere la dinamica del sinistro nei seguenti termini: Sul capo
2 risponde si è vero era il 2 aprile del 2022 allorquando mio figlio
[...]
Per_
subiva un infortunio sul campo sportivo di calcio sito in Agnano. In particolare ricordo che era durante il secondo tempo di gioco e la squa- dra dove giocava mio figlio incontrava una squadra denominata Francis
Academy. Durante la fase di gioco mio figlio veniva strattonato da un avversario e poi spinto a terra per cui cadeva rovinosamente sul campo di calcio. Sul su capo 4 risponde è vero mio figlio veniva soccorso sul campo da gioco ed io e mio marito lo raggiungevamo negli spogliatoi.
Lo stesso lamentava dolori al fianco ed alla schiena per cui lo portava- mo a casa. Dopo qualche giorno di riposo persistendo il forte dolore al fianco destro ed alla colonna vertebrale io e mio marito abbiamo portato mio figlio presso l'ospedale di caserta dove gli veniva diagnosticata la frattura del processo traverso di destra di L1. A seguito di ciò mio figlio portava un busto steccato per circa 6 mesi. In seguito si è sottoposto a varie terapie”
L'allegazione circa le “non perfette condizioni” del campo da gioco, è stata tardivamente proposta da parte attrice solo con la comparsa conclu- sionale del giudizio di primo grado e, tra l'altro, genericamente dedotta in quanto la parte non ha neppure precisato in cosa consistesse l'anomalia che avrebbe determinato l'infortunio e le lesioni lamentate da CP_2
.
[...]
Per quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno per responsabi- lità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. non può essere accolta.
Peraltro, pur volendo correttamente riqualificare i fatti di causa e la do- manda proposta nell'ottica della responsabilità del sorvegliante, ex art. 2047 e ss. c.c., sarebbe da rilevarsi l'applicabilità, al caso in esame, della
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cd. “scriminante sportiva”.
In tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provoca- to il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamen- to funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza in- compatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sus- siste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzional- mente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'atti- vità sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le ca- ratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel qua- le l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n.
20597; Cass. 30/03/2011 n. 7247).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si rileva che l'infortunio subito dall'odierno appellato è avvenuto nell'ambito del ri- schio consentito per il gioco ed era a questo collegato, atteso che l'azione posta in essere dall'avversario era compatibile con lo sport praticato e non è emersa la volontà del soggetto agente di procurare l'offesa.
Deve dirsi pertanto esclusa l'ingiustizia del danno, e quindi l'antigiuridici- tà del fatto, ex art. 2043 c.c., con conseguente esclusione della responsa- bilità della convenuta.
Ciò posto, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza n. 1105/2024 del Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere va integralmente rifor- mata, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
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Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellante per il presente grado di giudizio, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo. Nulla si dispone per le spese del giudizio di primo grado, stante la mancata costituzione della convenuta che esime dal liquidarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea;
• Nulla dispone per le spese del primo grado di giudizio;
• Condanna l'appellato al versamento in favore Controparte_2 dell'appellante delle spese di lite per il presente giudizio che liquida in €
1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese ge- nerali, oltre IVA e CPA, come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
• Pone le spese di CTU a carico dell'appellato.
Santa IA Capua Vetere, 02.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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