CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa IL PA Presidente dott.ssa LE SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio nonché rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Marini ed elettivamente domiciliato a Mestre, Piazza XXVII Ottobre n.29, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Trevisan ed elettivamente domiciliata a
Mestre, via Giusti n. 11, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grasso ed elettivamente domiciliata a
Roma, via degli Scialoja n. 3, presso lo studio del difensore appellata pagina 1 di 20 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1530/2024 emessa dal Tribunale di
Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
In totale riforma della sentenza impugnata, nel merito, respingersi la domanda proposta in primo grado dalla controparte . In subordine, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della stessa, dichiararsi la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e mantenere indenne la parte convenuta odierna appellante da qualsiasi effetto pregiudizievole della pronuncia nei suoi confronti. In via riconvenzionale, condannarsi la parte appellata CP_1
a pagare all'avv. la somma di € 15.401,88 o quella diversa
[...] Parte_1 che fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla domanda sino al saldo.
Condannarsi la controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, per aver iniziato l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado senza la normale prudenza.
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria, ammettersi il giuramento decisorio della controparte CP_1 sui seguenti capitoli
1) “Giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per la causa civile al Giudice di Pace di
Mestre, in materia di distanze legali contro e come da nota CP_3 CP_4 spese depositata in giudizio e che si rammostra (doc. 24 di primo grado) per la somma di € 1,535 per per diritti e € 1.250 per onorari oltre rimborso spese generali 15% e cassa prev. avv. 4% per un totale di € 3.330,86”;
2) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per l'appello proposto dalla controparte avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Venezia, appello nel quale le spese di lite sono state poste a carico della controparte e da questa CP_4 versate direttamente alla sig.ra , che le ha incassate e trattenute senza CP_1
pagina 2 di 20 pagare il difensore, come liquidate in sentenza per la somma di € 2.664,48 e come da lettera dell'avv. Trevisan con allegato assegno che si rammostra (doc.
30 di primo grado)”;
3) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali la costituzione di parte civile nel processo penale al Giudice di Pace di Venezia per minaccia e ingiuria alla , come CP_3 liquidato nella sentenza che si rammostra (doc. 40 di primo grado) per la somma di € 1.300, oltre rimborso spese generali 15% (€ 195) e cassa prev. avv. 4%
(59,80), per un totale di € 1.554,80”;
4) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per la redazione della denuncia querela verso e per violazione dell'art. 615 bis cod. pen. - interferenze CP_3 CP_4 illecite nella vita privata, l'opposizione alla richiesta di archiviazione e il relativo procedimento avanti il G.I.P. di Venezia, per la somma di € 2.880, (studio della controversia € 810 + fase introduttiva del giudizio 720 + fase decisionale 1.350), oltre a rimborso spese generali 15% (€ 432) e cassa prev. avv. 4% (132,48), per un totale di € 3.444,48”;
5) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per la redazione della denuncia contro
e per falso e il relativo procedimento avanti il G.I.P. di Venezia a CP_3 CP_4 seguito di richiesta di archiviazione non accolta per la somma di € 2.880, (studio della controversia € 810 + fase introduttiva del giudizio 720 + fase decisionale
1.350), oltre al rimborso spese generali 15% (€ 432) e alla cassa prev. avv. 4%
(132,48) per un totale di € 3.444,48”;
6) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per il ricorso al Giudice dell'esecuzione, come da doc. 50 di primo grado che si rammostra, per limitare l'espropriazione forzata a norma dell'art. 483 c.p.c, per la somma di € 715 (fase introduttiva €
430 + fase di trattazione 285), oltre a rimborso spese generali 15% (107,25) e cassa prev. avv.4% (32,89), per un totale di € 855,14”.
Per Controparte_1
pagina 3 di 20 Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia;
- rigettare l'appello proposto dall'avvocato in quanto infondato e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 1530 del Tribunale di Venezia, pubblicata il
29/04/2024, nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dalla signora
; CP_1
- condannare l'avvocato alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore della signora . CP_1
Per Controparte_2
Piaccia a codesto Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- In via principale, nel merito:
Rigettare integralmente l'appello;
- In via subordinata, nel merito:
Accogliere l'appello dell'Avv. nella sola parte attinente la propria Pt_1 responsabilità e rigettare l'appello dell'Avv. nella parte relativa alla Pt_1 inoperatività della polizza, per tutti i motivi esposti in narrativa e nella sentenza di primo grado, dichiarando e confermando la non operatività della polizza di cui al certificato n. BZ9C051705P-LB, e per l'effetto, assolvere Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
BZ9C051705P-LB dalle domande avverso la stessa proposte dall' ; Parte_2
- In via di estremo subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della statuizione sulla responsabilità dell'Avv. anche parziale, in virtù della domanda svolta dalla Pt_1
Sig.ra nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della Polizza CP_1 Pt_1 oppure di accoglimento dell'appello nella parte relativa alla copertura assicurativa, contenere l'obbligazione di manleva di con Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. BZ9C051705P-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all' , (ii) in ragione Parte_2 del massimale, della franchigia e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall' per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione Parte_2
pagina 4 di 20 proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., datato 7 marzo 2020, Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'avvocato affinché il Parte_1
Tribunale, accertato l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con il Pt_1 contratto di prestazione d'opera intellettuale, dichiarasse la risoluzione del contratto, condannando l'avvocato al pagamento di complessivi euro 32.978,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Esponeva l'attrice che l'attività difensiva del aveva avuto inizio con la Pt_1 proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 2545/2008 con la quale il
Tribunale di Venezia, in accoglimento delle domande formulate dagli attori Pt_3
e aveva condannato la convenuta alla
[...] Parte_4 CP_1 demolizione di alcune opere, al risarcimento del danno quantificato in euro
14.000,00, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese processuali.
In sede di gravame il oltre alla riforma della sentenza impugnata, aveva Pt_1 chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata che, tuttavia, la Corte non aveva concesso cosicché la , in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, aveva corrisposto alle controparti la complessiva somma di euro 23.846,59.
All'udienza dell'8 marzo 2011 l'avvocato aveva depositato delle “note di Pt_1 pagamento”, precisato le conclusioni e chiesto la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con la sentenza n. 1926/2011 la Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente l'appello della riducendo il risarcimento del danno, senza CP_1
pagina 5 di 20 tuttavia accogliere la domanda di restituzione delle somme stante l'assenza di prova dell'asserito pagamento.
La sentenza della Corte di appello veniva notificata all'avvocato il quale non Pt_1 proponeva alcuna impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento.
In seguito a ciò il al fine di recuperare le somme pagate in eccedenza dalla Pt_1 propria assistita, dapprima instaurava un procedimento di ingiunzione e, poi, un procedimento di correzione di errore materiale, che si concludevano entrambi con la soccombenza della e con la sua conseguente condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite.
L'avvocato assisteva la anche in una serie di altri procedimenti Pt_1 CP_1 che si concludevano anch'essi con la soccombenza della e la condanna CP_1 alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il rilevando che: Pt_1
- nel verbale di udienza dell'8 marzo 2011 il cancelliere aveva dato atto del deposito delle note di pagamento, sicché il rigetto della domanda non dipendeva da una sua inadempienza ma da un errore della Corte di appello;
- la , per tramite dell'avvocato Trevisan, gli aveva comunicato che non CP_1 intendeva proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello e, in ogni caso, la nel dolersi della mancata impugnazione CP_1 non aveva indicato né il presunto mezzo di impugnazione, né le eventuali possibilità di successo dell'impugnazione;
- tutte le iniziative processuali da lui intraprese erano avvenute d'accordo con la
, come attestato anche dal fatto che ella aveva sempre firmato le CP_1 procure.
Il chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria Pt_1 compagnia assicurativa e concludeva chiedendo, Controparte_2 nel merito, in via principale, il rigetto delle domande avversarie, in via subordinata, la condanna della compagnia assicurativa e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento dei compensi maturati nei vari giudizi in CP_1
pagina 6 di 20 cui la aveva assistita, per un totale complessivo di euro 40.433,26, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della Compagnia assicurativa che si costituiva associandosi alle difese dell'avvocato e rilevando come la Pt_1
non avesse subito alcun danno per il mancato accoglimento della CP_1 domanda di restituzione delle somme, posto che la riforma della sentenza comportava l'automatica restituzione di quando pagato in eccedenza, essendo venuta mena la causa solvendi.
La Compagnia eccepiva inoltre l'assenza di prova del danno asseritamente sofferto dalla ricorrente nonché l'inoperatività della polizza stipulata dal professionista posto che, in primo luogo, il aveva stipulato la polizza Pt_1 quando era già a conoscenza di circostanza idonee e fondare una successiva pretesa risarcitoria e, in secondo luogo, l'avvocato aveva comunicato tardivamente il sinistro.
Il Tribunale disponeva la separazione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per alcuni giudizi (R.G. n. 397/2009, R.G. n.
1216/2012, R.G. n. 2501/2012, R.G. n. 263/2012 Es. ed R.G. n. 200/2015) mentre, per i rimanenti, disponeva la conversione del rito in giudizio ordinario di cognizione.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1530/2024, accertato l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con Pt_1 il contratto d'opera intellettuale, condannava l'avvocato al pagamento dell'importo complessivo di euro 28.978,39, oltre interessi, a titolo di risarcimento danno.
Oltra a ciò, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal stante l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso Pt_1 professionale.
In particolare, il Tribunale, ravvisava la responsabilità del per le seguenti Pt_1 ragioni:
- l'avvocato aveva soltanto affermato e non provato di aver depositato i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle somme, sicché la Corte di appello aveva correttamente rigettato la sua domanda. In ogni caso, se anche pagina 7 di 20 la Corte avesse errato omettendo di esaminare i predetti documenti, il Pt_1 avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento e non proporre un ricorso per ingiunzione e un ricorso per correzione di errore materiale, entrambi con esito negativo;
- il aveva avviato un procedimento per ingiunzione, pur sapendo che la Pt_1 domanda era stata rigettata con sentenza ormai passata in giudicato;
- nel giudizio di esecuzione in forma specifica l'avvocato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi quando era ormai decorso il termine perentorio, cosicché era stata rigettata;
- il aveva proposto un'opposizione al decreto ingiuntivo che aveva Pt_1 liquidato le spese del predetto procedimento sulla base di ragioni infondate e pretestuose, sicché era stata rigettata;
- l'avvocato non aveva assistito la nel pignoramento mobiliare da lei CP_1 subito, non avendo consegnato all'esecutante l'assegno circolare ricevuto dalla e rifiutandosi di consegnarlo all'ufficiale giudiziario o di consentire alla CP_1
di andarlo a prendere presso il suo studio. CP_1
Quanto alla polizza assicurativa, il Tribunale escludeva l'operatività della stessa in considerazione del fatto che, in primo luogo, al momento della sottoscrizione del contratto il aveva già piena contezza della presenza di circostanze che Pt_1 avrebbero potuto dare origine ad una perdita o a una richiesta risarcitoria e, in secondo luogo, l'avvocato aveva avvisato tardivamente la Compagnia assicurativa della richiesta risarcitoria pervenutagli.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal per Pt_1 intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del compenso.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando il Parte_1 provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati e formulando un'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata che, tuttavia, la Corte ha rigettato non sussistendone i presupposti ex art. 283
c.p.c.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
pagina 8 di 20 Si è costituita in giudizio anche chiedendo, in via Controparte_2 principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento dell'appello del limitatamente alla parte attinente alla sua responsabilità confermando Pt_1
l'inoperatività della polizza e, in ulteriore subordine, la limitazione dell'obbligo di manleva di alla quota di responsabilità imputabile all'assicurato. CP_2
All'udienza del 17 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza istruttoria di deferimento di giuramento decisorio formulata dal in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_1
Ritiene il Collegio che l'istanza così formulata non possa essere accolta in considerazione del fatto che è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., ma sottoscritto dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura ad litem, essendo irrilevante che la procura conferita in sede di appello attribuisca all'avvocato facoltà di “deferire e riferire giuramenti” (Cass. n. 17718/2020).
Nel caso in esame l'atto contenente la precisazione delle conclusioni non è stato sottoscritto personalmente da bensì dall'avvocato Leonardo Marini, Parte_1 suo difensore, il quale non era munito di un mandato speciale ma solo dall'ordinaria procura ad litem che gli conferiva il potere di “deferire e riferire giuramenti decisori”, ma che era priva, però, di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere come oggetto di prova (Cass. n. 5971/1984).
Passando ora all'esame dei motivi di appello, con i primi quattro motivi il Pt_1 censura sotto vari profili il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha ravvisato una sua responsabilità professionale per non aver correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale stipulato con la sua assistita . Controparte_1
In particolare, l'odierno appellante si duole del fatto che il Tribunale:
- non abbia valutato le sue difese (primo motivo);
pagina 9 di 20 - abbia ritenuto che nel giudizio avanti la Corte di appello egli non avesse prodotto i documenti comprovanti il pagamento eseguito dalla , CP_1 nonostante tale produzione risultasse dal verbale dell'udienza dell'8 marzo
2011 (secondo motivo);
- abbia ritenuto che egli fosse onerato di impugnare la sentenza della Corte di appello nonostante non avesse mai ricevuto tale incarico dalla sua assistita
(terzo motivo);
- abbia ravvisato una sua responsabilità professionale per aver instaurato due procedimenti di opposizione che hanno avuto esito negativo, quando è noto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale prevede un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, sicché il difensore non garantisce al proprio assistito la vittoria e, in ogni caso, se la domanda viene dichiarata infondata l'alea del giudizio ricade sulla parte e non sul difensore (quarto motivo).
Così riassunte le censure formulate dall'appellante, ritiene il Collegio che i predetti motivi di appello non meritino accoglimento.
Dall'esame del verbale dell'udienza dell'8 marzo 2011 (doc. 2 fascicolo appellante) emerge che l'avvocato ha depositato in giudizio delle “note di Pt_1 pagamento” senza alcuna specificazione in ordine alle date, agli importi, al mittente, al destinatario o alla causa delle stesse.
Non persuade la tesi del secondo cui dal verbale d'udienza risulterebbe Pt_1 inequivocabilmente che la documentazione da lui prodotta siano i pagamenti eseguiti dalla sua assistita, posto che l'estrema genericità dell'espressione “note di pagamento” fa sì che non si possa affermare che il abbia prodotto Pt_1 proprio tale documentazione.
D'altro canto, il non ha provato di aver depositato la predetta Pt_1 documentazione, non avendo prodotto nel presente giudizio alcuna copia dei documenti, dell'indice del fascicolo o di una nota di deposito recanti il timbro di avvenuto deposito da parte del Cancelliere.
Alla luce di quanto detto ritiene il Collegio che l'avvocato non abbia provato Pt_1 di aver depositato in giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati dalla , cosicché deve ravvisarsi una sua responsabilità professionale CP_1
pagina 10 di 20 posto che in conseguenza di ciò la ha subito un danno, consistente nella CP_1 mancata restituzione della differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e il minor risarcimento riconosciuto dalla Corte di appello.
Va inoltre precisato che, come correttamente osservato dal Tribunale, se il Pt_1 fosse stato certo di aver depositato la predetta documentazione, avrebbe dovuto far valere tale vizio con gli opportuni mezzi di impugnazione e non con il procedimento di ingiunzione o di correzione di errore materiale.
Priva di pregio è l'affermazione del secondo cui egli non avrebbe potuto Pt_1 instaurare il giudizio avanti la Corte di cassazione per mancanza della relativa procura, posto che è evidente che il giudizio non è stato instaurato per una sua scelta difensiva: il ha chiaramente ritenuto più opportuno instaurare Pt_1 dapprima un procedimento di ingiunzione e, poi, un procedimento di correzione di errore materiale, entrambi con esito sfavorevole alla . CP_1
È dunque ravvisabile una responsabilità del anche per le iniziative Pt_1 processuali intraprese successivamente alla pronuncia della Corte di appello posto che non vi è alcuna evidenza del fatto che l'avvocato abbia suggerito alla propria assistita di impugnare la sentenza n. 1926/2011 dinanzi alla Corte di cassazione e che la mancata impugnazione sia stata frutto di un accordo con la propria assistita, né vi è alcun elemento dal quale desumere che l'avvocato avesse dissuaso la propria assistita dall'instaurare un procedimento di ingiunzione e un procedimento di correzione di errore materiale il cui esito negativo era agevolmente prevedibile.
Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una sua responsabilità professionale per aver proposto infruttuosamente un'opposizione all'esecuzione (R.G. n. 8830/2013) e un'opposizione agli atti esecutivi (R.G. n. 1569/2012) il cui esito negativo, ad avviso dell'appellante, andava ricondotto unicamente all'alea del giudizio che deve ricadere solo sulla parte e non sul difensore.
A tal proposito si rileva che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, R.G. n.
1569/2012, si è concluso con una sentenza che, dopo aver dichiarato la pagina 11 di 20 cessazione della materia del contendere stante l'estinzione dell'esecuzione, ha accolto le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, con conseguente soccombenza virtuale della e condanna alla rifusione CP_1 delle spese processuali (documenti 16 e 21 fascicolo ). CP_1
Pare dunque evidente che nel giudizio in esame la soccombenza della CP_1 non sia dipesa dall'asserita “alea del giudizio”, bensì dalla condotta negligente dell'avvocato il quale ha introdotto il giudizio quando erano ormai spirati i termini.
Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, R.G. n. 8830/2013
(documenti 25 e 32 fascicolo ), non è condivisibile l'affermazione CP_1 dell'appellante secondo cui non è ravvisabile una sua responsabilità posto che il giudice aveva revocato il decreto opposto e riconosciuto all'opponente una somma inferiore rispetto a quella richiesta. Difatti, se è pur vero che il giudice ha ridotto le somme richieste dalla controparte, è altrettanto vero che l'opposizione è stata rigettata per l'infondatezza delle sue difese, tant'è che l'opponente CP_1
è stata condannata non solo al pagamento delle somme che erano state richieste con il ricorso per ingiunzione (parzialmente ridotte), ma anche alle spese del giudizio di opposizione, sicché la decisione del Tribunale pare condivisibile.
Va inoltre rilevato che prima della pronuncia della predetta sentenza la CP_1 ha subito un procedimento esecutivo mobiliare nel corso del quale il ha Pt_1 tenuto delle condotte idonee a fondare una sua responsabilità professionale.
In particolare, dall'esame del verbale di pignoramento mobiliare (doc. 26 fascicolo
) emerge che l'esecutata ha subito il pignoramento a causa CP_1 CP_1 della condotta dell'avvocato il quale, pur avendo ricevuto dalla propria Pt_1 assistita un assegno finalizzato ad evitare l'esecuzione, non lo ha consegnato al creditore e, una volta contattato dall'Ufficiale giudiziario, non solo si è rifiutandosi di recarsi sul luogo dell'esecuzione per consegnarlo, ma ha anche impedito alla di ritirarlo presso il suo studio. CP_1
Infine, è opportuno precisare che non persuade la tesi del secondo cui la Pt_1
gli avrebbe chiesto di instaurare le predette opposizioni al solo scopo di CP_1 guadagnare tempo per eliminare i manufatti oggetto dell'ordine di demolizione, non essendo stata fornita dal alcuna prova di tale circostanza. Pt_1
pagina 12 di 20 Infondato è anche il quinto motivo di appello con il quale il si duole del fatto Pt_1 che il Tribunale abbia riconosciuto alla il risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale posto che, in primo luogo, tale risarcimento sarebbe escluso per le obbligazioni contrattuali e, in secondo luogo, il danno non risulterebbe provato.
Le censure sono infondate in considerazione del fatto che, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di responsabilità contrattuale (S.U. n.
26972/2008) e, in secondo luogo, nel danno non patrimoniale e, in particolare, nel danno morale che viene in rilievo nel caso di specie, attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al danno in re ipsa (Cass. n. 25164/2020).
Nel caso in esame la ha fornito sufficienti elementi dai quali desumere la CP_1 sussistenza del danno lamentato: in primo luogo risulta provato, in quanto non contestato, che la abbia subito un pignoramento mobiliare a causa della CP_1 condotta del il quale non ha tempestivamente consegnato al creditore Pt_1
l'assegno finalizzato ad evitare l'esecuzione e, in secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta chiaramente che la ha dovuto instaurare CP_1 molteplici giudizi, la maggior parte dei quali si sono conclusi con una sua soccombenza e con la conseguente condanna al pagamento delle spese.
Da tali fatti si può chiaramente desumere la situazione di sofferenza e turbamento soggettivo che le condotte del hanno causato nella , con Pt_1 CP_1 conseguente risarcibilità del relativo danno non patrimoniale.
Con il sesto motivo di appello il censura il provvedimento impugnato Pt_1 laddove il Tribunale ha dichiarato prescritti i crediti da lui vantati a titolo di competenze professionali. Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il termine triennale previsto dall'art. 2956, n. 2, c.c. è un termine di prescrizione presuntiva, e non estintiva, che nel caso di specie non può operare posto che la ha più volte ammesso di non aver adempiuto l'obbligazione. CP_1
pagina 13 di 20 A giudizio del Collegio il motivo è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Da un esame degli atti di causa emerge che:
- nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha eccepito la CP_1 prescrizione del diritto del di ottenere il pagamento dei compensi relativi Pt_1 all'attività svolta nei giudizi rispetto ai quali la ricorrente aveva fatto valere l'inadempimento dell'avvocato, precisando che quest'ultimo, pur avendo ricevuto dei pagamenti che l'assistita non era in grado di dimostrare, non aveva mai richiesto il pagamento del saldo del compenso. Oltre a ciò, la ha precisato che l'unico giudizio rispetto al quale il aveva CP_1 Pt_1 ancora il diritto al pagamento del compenso era il procedimento R.G. n.
200/2015 conclusosi con la sentenza n. 4012/2019 della Corte di appello di
Venezia.
- il si è costituito in giudizio e, in primo luogo, ha contestato l'eccezione di Pt_1 prescrizione presuntiva deducendo che la non aveva mai corrisposto CP_1 il compenso e, in secondo luogo, ha formulato una domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il pagamento non solo dei compensi relativi ai giudizi rispetto ai quali la aveva eccepito il suo inadempimento e la CP_1 prescrizione per l'avvenuto pagamento, ma anche in relazione ad una serie di ulteriori procedimenti mai menzionati dalla nel ricorso ex art. 702 bis CP_1
c.p.c.;
- in conseguenza della domanda riconvenzionale del la , nella Pt_1 CP_1 prima difesa utile, ovvero all'udienza del 4 marzo 2021, ha subito contestato le deduzioni avversarie eccependo di aver pagato integralmente e puntualmente tutte le somme che le erano state di volta in volta richieste dal non solo Pt_1 in relazione ai giudizi rispetto ai quali deduceva l'inadempimento dell'avvocato, ma anche rispetto agli ulteriori procedimenti di cui alla domanda riconvenzionale;
- con ordinanza del 14 giugno 2021 il Tribunale ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per i giudizi rispetto ai quali la aveva eccepito l'inadempimento del CP_1 Pt_1
pagina 14 di 20 disponendo la prosecuzione del giudizio per la domanda di pagamento dei compensi dei giudizi indicati dal per la prima volta in sede di Pt_1 costituzione.
Da tale ricostruzione emerge dunque che le sole domande di pagamento dei compensi oggetto del giudizio di primo grado e, conseguentemente, del presente giudizio, sono quelle relative ai compensi maturati dal nei procedimenti da Pt_1 lui indicati nella comparsa di costituzione.
Rispetto a tali giudizi la ha sempre e solo affermato di aver pagato il CP_1 relativo compenso “integralmente e puntualmente” (verbale 4 marzo 2021) posto che l'affermazione “va evidenziato che l'avv. pur ricevendo dei pagamenti Pt_1 che la signora non è in grado di dimostrare, non ha mai richiesto il CP_1 pagamento del saldo del compenso” è contenuta nel ricorso introduttivo e, dunque, deve ritenersi riferita ai soli compensi le cui domande di pagamento sono state oggetto di separazione.
Alla luce di quanto detto ritiene il Collegio che le domande di pagamento dei compensi avanzate dal si siano ormai prescritte ex art. 2956, n. 2, c.c. Pt_1 atteso che all'epoca della prima richiesta di pagamento (lettera inviata via PEC il
20.1. 2020 - doc. 39 fascicolo appellata) le cause civili e i procedimenti penali per i quali il aveva chiesto il pagamento, si erano conclusi da più di 3 anni. Pt_1
Infondato è anche il settimo motivo di appello con il quale l'appellante si duole de fatto che il Tribunale abbia disatteso le istanze istruttorie finalizzate a provare il mancato pagamento dei corrispettivi.
Rispetto a tale censura si osserva che il ha formulato l'istanza di Pt_1 ammissione dell'interrogatorio formale nella comparsa di costituzione e risposta;
tuttavia, tale istanza non è stata riproposta né nella memoria istruttoria ex art. art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. che, peraltro, non è nemmeno stata depositata, né nella terza memoria istruttoria. Le uniche istanze istruttorie formulare dal sono state avanzate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c. con Pt_1 la quale egli ha chiesto il “rigetto delle richieste istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, la prova contraria indiretta sulle seguenti circostanze...”.
pagina 15 di 20 Il Tribunale, non avendo accolto le istanze istruttore a prova diretta formulate dalla , correttamente non ha accolto nemmeno le istanze a prova CP_1 contraria formulate dal Pt_1
Fondati sono invece l'ottavo e il nono motivo di appello con i quali l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente escluso l'operatività della polizza assicurativa ritenendo che, in primo luogo, egli fosse a conoscenza già in sede di stipula della sussistenza di circostanze che avrebbero potuto dare origine ad una perdita o ad una richiesta risarcitoria e, in secondo luogo, che la sua denuncia fosse tardiva.
Quanto alla conoscenza di circostanze, la clausola contrattuale di riferimento, denominata “esclusioni” (pag. 13 della polizza), ha un contenuto generico sicché deve essere coordinata e integrata con la disciplina degli artt. 1892 e 1893 c.c.
L'art. 1892 c.c. disciplina l'annullamento del contratto di assicurazione nel caso in cui il contraente, agendo con dolo o colpa grave, abbia reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti in relazione a circostanze tali che, se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni.
Da ciò consegue che le dichiarazioni inesatte o reticenti sono causa di annullamento del contratto quando si verificano simultaneamente tre condizioni:
1) la dichiarazione è inesatta o reticente;
2) l'assicurato ha reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
3) la reticenza è stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto (Cass. n. 12086/2015).
Quanto alla prima condizione, non risulta che l'avvocato abbia reso una Pt_1 dichiarazione inesatta o reticente posto che in data 18 giugno 2019, data di stipula del contratto, la non aveva avanzato nei suoi confronti alcuna CP_1 pretesa risarcitoria e che solo il 29 novembre 2019 il era stato notiziato Pt_1 dall'avvocato Trevisan della volontà della di agire nei suoi confronti per CP_1 ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. D'altro canto,
pagina 16 di 20 dall'esame della documentazione agli atti non risulta che la , prima di CP_1 quel momento, avesse mai avanzato alcuna critica nei confronti del né che Pt_1 avesse manifestato la volontà di revocare il mandato.
Quanto al secondo requisito, ovvero al fatto che il abbia reso tali Pt_1 dichiarazioni con dolo o colpa grave, l'assicurazione non ha provato la sussistenza dell'elemento soggettivo non avendo dimostrato il dolo, peraltro neppure allegato, ovvero la coscienza e la volontà del di rendere una dichiarazione inesatta o Pt_1 reticente.
Quanto alla colpa grave, la giurisprudenza ritiene che essa sussista allorquando la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
Neppure tale elemento risulta essere provato in quanto si ribadisce che non vi sono elementi per ritenere che al momento della stipula il fosse Pt_1 consapevole di “circostanze” che avrebbero potuto dare origine a delle pretese nei suoi confronti, anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1926/2011 era stata pronunciata otto anni prima della stipula del contratto di assicurazione, e in tale lasso di tempo il rapporto professionale tra la e il era pacificamente proseguito, non CP_1 Pt_1 essendovi elementi dai quali desumere che l'assistita avesse criticato l'operato dell'avvocato.
Deve pertanto escludersi che il abbia reso eventuali dichiarazioni inesatte o Pt_1 reticenti con grave negligenza, con conseguente esclusione anche della colpa grave.
Va infine precisato che nel caso in esame non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'art. 1893 c.c. non sussistendo alcuna dichiarazione di recesso avanzata da CP_2
Passando ora alla questione relativa alla tardiva denuncia del sinistro, deduce che la polizza assicurativa sarebbe inoperativa posto che la clausola CP_2
“obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento o circostanza” prevede pagina 17 di 20 espressamente che l'assicurato, a “pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo”, deve comunicare all'assicuratore entro 30 giorni qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata e che, nel caso in esame, il aveva avuto Pt_1 conoscenza di tale circostanza già il 29 novembre 2019, mentre la denuncia era pervenuta il 17 giugno 2020.
Preliminarmente si rileva che la clausola in esame è assolutamente generica, non fornendo alcun criterio in base al quale stabilire quando l'assicurato decada parzialmente, e quando totalmente, dal diritto all'indennizzo, sicché è necessario richiamare i principi enunciati dagli artt. 1913 e 1915 c.c. in materia di denuncia del sinistro.
L'art. 1913 c.c. enuncia l'obbligo dell'assicurato di avvisare l'assicuratore del sinistro con la conseguenza che, affinché l'assicurato possa ritersi inadempiente a tale obbligo, è necessario accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo: nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità ex art. 1915, I comma c.c., mentre nel secondo caso l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1915, II comma, c.c.
In entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nel primo caso, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nel secondo caso, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto (Cass. n. 19071/2024).
Nel caso in esame la Compagnia assicurativa non ha nemmeno ipotizzato la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, per cui deve ritenersi non in discussione che si tratti di omissione colposa, essendosi limitata ad affermare che l'assicurato ha tardato nel denunciare il sinistro, tanto che non ha neanche allegato circostanze dalle quali desumere l'intento fraudolento del e la volontà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo di denuncia. Pt_1
Va inoltre rilevato che la previsione di un termine per la denuncia del sinistro ha la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove.
pagina 18 di 20 Nel caso in esame non ha allegato di aver subito alcun pregiudizio dalla CP_2 tardiva denuncia di sinistro sicché non può di certo escludersi l'operatività della polizza per un mero ritardo dell'assicurato.
Infine, è opportuno precisare che è priva di pregio la tesi di secondo cui CP_2 nel caso in esame l'operatività della polizza sarebbe esclusa per la gratuità dell'incarico. A tal proposito ci si limita a richiamare quanto già argomentato in relazione al sesto motivo di appello, ribadendo che la ha corrisposto CP_1 integralmente i compensi professionali richiesti dal in relazione ai giudizi Pt_1 ancora oggetto del presente procedimento.
Alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che la polizza stipulata dal sia Pt_1 pienamente operativa cosicché dovrà essere condannata a manlevare e CP_2 tenere indenne l'assicurato delle somme cui quest'ultimo è stato condannato a pagare in favore della . CP_1
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la sostanziale soccombenza di e sono Parte_1 liquidate in favore di , quanto al primo grado nella misura già Controparte_1 tassata dal Tribunale e quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), secondo parametri medi e senza fase istruttoria non espletata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore dell'appellata e poste a carico del CP_1 Pt_1 dovranno essere rimborsate a quest'ultimo da Controparte_2 nei limiti di polizza.
Alla ritenuta operatività della polizza consegue la condanna di Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in
[...] favore di spese che vengono liquidate nella misura indicata in Parte_1 dispositivo (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), tra minimi e medi tabellari, stante l'effettiva consistenza dell'attività prestata in relazione alla copertura assicurativa, e, quando al presente grado, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1530/2024 del Tribunale di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1530/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, così dispone:
- accoglie la domanda di manleva formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna a tenere indenne l'appellante di Controparte_2 quanto il predetto è stato condannato a pagare dal Tribunale di Venezia con la sentenza impugnata, a titolo di danni, in favore di;
Controparte_1
- condanna a corrispondere all'appellata le spese Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in euro
7.616,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna a tenere indenne di Controparte_2 Parte_1 quanto da questi dovuto a per le spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio;
- condanna a corrispondere a le Controparte_2 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in euro 4.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 24 settembre 2025
La Presidente
IL PA
Il Consigliere estensore
LE SI
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa IL PA Presidente dott.ssa LE SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in proprio nonché rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Marini ed elettivamente domiciliato a Mestre, Piazza XXVII Ottobre n.29, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Trevisan ed elettivamente domiciliata a
Mestre, via Giusti n. 11, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Grasso ed elettivamente domiciliata a
Roma, via degli Scialoja n. 3, presso lo studio del difensore appellata pagina 1 di 20 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1530/2024 emessa dal Tribunale di
Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
In totale riforma della sentenza impugnata, nel merito, respingersi la domanda proposta in primo grado dalla controparte . In subordine, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della stessa, dichiararsi la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e mantenere indenne la parte convenuta odierna appellante da qualsiasi effetto pregiudizievole della pronuncia nei suoi confronti. In via riconvenzionale, condannarsi la parte appellata CP_1
a pagare all'avv. la somma di € 15.401,88 o quella diversa
[...] Parte_1 che fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla domanda sino al saldo.
Condannarsi la controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, per aver iniziato l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado senza la normale prudenza.
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria, ammettersi il giuramento decisorio della controparte CP_1 sui seguenti capitoli
1) “Giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per la causa civile al Giudice di Pace di
Mestre, in materia di distanze legali contro e come da nota CP_3 CP_4 spese depositata in giudizio e che si rammostra (doc. 24 di primo grado) per la somma di € 1,535 per per diritti e € 1.250 per onorari oltre rimborso spese generali 15% e cassa prev. avv. 4% per un totale di € 3.330,86”;
2) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per l'appello proposto dalla controparte avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Venezia, appello nel quale le spese di lite sono state poste a carico della controparte e da questa CP_4 versate direttamente alla sig.ra , che le ha incassate e trattenute senza CP_1
pagina 2 di 20 pagare il difensore, come liquidate in sentenza per la somma di € 2.664,48 e come da lettera dell'avv. Trevisan con allegato assegno che si rammostra (doc.
30 di primo grado)”;
3) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali la costituzione di parte civile nel processo penale al Giudice di Pace di Venezia per minaccia e ingiuria alla , come CP_3 liquidato nella sentenza che si rammostra (doc. 40 di primo grado) per la somma di € 1.300, oltre rimborso spese generali 15% (€ 195) e cassa prev. avv. 4%
(59,80), per un totale di € 1.554,80”;
4) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per la redazione della denuncia querela verso e per violazione dell'art. 615 bis cod. pen. - interferenze CP_3 CP_4 illecite nella vita privata, l'opposizione alla richiesta di archiviazione e il relativo procedimento avanti il G.I.P. di Venezia, per la somma di € 2.880, (studio della controversia € 810 + fase introduttiva del giudizio 720 + fase decisionale 1.350), oltre a rimborso spese generali 15% (€ 432) e cassa prev. avv. 4% (132,48), per un totale di € 3.444,48”;
5) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per la redazione della denuncia contro
e per falso e il relativo procedimento avanti il G.I.P. di Venezia a CP_3 CP_4 seguito di richiesta di archiviazione non accolta per la somma di € 2.880, (studio della controversia € 810 + fase introduttiva del giudizio 720 + fase decisionale
1.350), oltre al rimborso spese generali 15% (€ 432) e alla cassa prev. avv. 4%
(132,48) per un totale di € 3.444,48”;
6) “giuro e giurando affermo o nego di aver pagato all'avv. la Parte_1 parcella delle competenze professionali per il ricorso al Giudice dell'esecuzione, come da doc. 50 di primo grado che si rammostra, per limitare l'espropriazione forzata a norma dell'art. 483 c.p.c, per la somma di € 715 (fase introduttiva €
430 + fase di trattazione 285), oltre a rimborso spese generali 15% (107,25) e cassa prev. avv.4% (32,89), per un totale di € 855,14”.
Per Controparte_1
pagina 3 di 20 Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia;
- rigettare l'appello proposto dall'avvocato in quanto infondato e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 1530 del Tribunale di Venezia, pubblicata il
29/04/2024, nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dalla signora
; CP_1
- condannare l'avvocato alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore della signora . CP_1
Per Controparte_2
Piaccia a codesto Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- In via principale, nel merito:
Rigettare integralmente l'appello;
- In via subordinata, nel merito:
Accogliere l'appello dell'Avv. nella sola parte attinente la propria Pt_1 responsabilità e rigettare l'appello dell'Avv. nella parte relativa alla Pt_1 inoperatività della polizza, per tutti i motivi esposti in narrativa e nella sentenza di primo grado, dichiarando e confermando la non operatività della polizza di cui al certificato n. BZ9C051705P-LB, e per l'effetto, assolvere Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
BZ9C051705P-LB dalle domande avverso la stessa proposte dall' ; Parte_2
- In via di estremo subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della statuizione sulla responsabilità dell'Avv. anche parziale, in virtù della domanda svolta dalla Pt_1
Sig.ra nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della Polizza CP_1 Pt_1 oppure di accoglimento dell'appello nella parte relativa alla copertura assicurativa, contenere l'obbligazione di manleva di con Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. BZ9C051705P-LB (i) nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all' , (ii) in ragione Parte_2 del massimale, della franchigia e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall' per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione Parte_2
pagina 4 di 20 proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., datato 7 marzo 2020, Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'avvocato affinché il Parte_1
Tribunale, accertato l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con il Pt_1 contratto di prestazione d'opera intellettuale, dichiarasse la risoluzione del contratto, condannando l'avvocato al pagamento di complessivi euro 32.978,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Esponeva l'attrice che l'attività difensiva del aveva avuto inizio con la Pt_1 proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 2545/2008 con la quale il
Tribunale di Venezia, in accoglimento delle domande formulate dagli attori Pt_3
e aveva condannato la convenuta alla
[...] Parte_4 CP_1 demolizione di alcune opere, al risarcimento del danno quantificato in euro
14.000,00, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese processuali.
In sede di gravame il oltre alla riforma della sentenza impugnata, aveva Pt_1 chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata che, tuttavia, la Corte non aveva concesso cosicché la , in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, aveva corrisposto alle controparti la complessiva somma di euro 23.846,59.
All'udienza dell'8 marzo 2011 l'avvocato aveva depositato delle “note di Pt_1 pagamento”, precisato le conclusioni e chiesto la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con la sentenza n. 1926/2011 la Corte di appello di Venezia accoglieva parzialmente l'appello della riducendo il risarcimento del danno, senza CP_1
pagina 5 di 20 tuttavia accogliere la domanda di restituzione delle somme stante l'assenza di prova dell'asserito pagamento.
La sentenza della Corte di appello veniva notificata all'avvocato il quale non Pt_1 proponeva alcuna impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento.
In seguito a ciò il al fine di recuperare le somme pagate in eccedenza dalla Pt_1 propria assistita, dapprima instaurava un procedimento di ingiunzione e, poi, un procedimento di correzione di errore materiale, che si concludevano entrambi con la soccombenza della e con la sua conseguente condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite.
L'avvocato assisteva la anche in una serie di altri procedimenti Pt_1 CP_1 che si concludevano anch'essi con la soccombenza della e la condanna CP_1 alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il rilevando che: Pt_1
- nel verbale di udienza dell'8 marzo 2011 il cancelliere aveva dato atto del deposito delle note di pagamento, sicché il rigetto della domanda non dipendeva da una sua inadempienza ma da un errore della Corte di appello;
- la , per tramite dell'avvocato Trevisan, gli aveva comunicato che non CP_1 intendeva proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello e, in ogni caso, la nel dolersi della mancata impugnazione CP_1 non aveva indicato né il presunto mezzo di impugnazione, né le eventuali possibilità di successo dell'impugnazione;
- tutte le iniziative processuali da lui intraprese erano avvenute d'accordo con la
, come attestato anche dal fatto che ella aveva sempre firmato le CP_1 procure.
Il chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria Pt_1 compagnia assicurativa e concludeva chiedendo, Controparte_2 nel merito, in via principale, il rigetto delle domande avversarie, in via subordinata, la condanna della compagnia assicurativa e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento dei compensi maturati nei vari giudizi in CP_1
pagina 6 di 20 cui la aveva assistita, per un totale complessivo di euro 40.433,26, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della Compagnia assicurativa che si costituiva associandosi alle difese dell'avvocato e rilevando come la Pt_1
non avesse subito alcun danno per il mancato accoglimento della CP_1 domanda di restituzione delle somme, posto che la riforma della sentenza comportava l'automatica restituzione di quando pagato in eccedenza, essendo venuta mena la causa solvendi.
La Compagnia eccepiva inoltre l'assenza di prova del danno asseritamente sofferto dalla ricorrente nonché l'inoperatività della polizza stipulata dal professionista posto che, in primo luogo, il aveva stipulato la polizza Pt_1 quando era già a conoscenza di circostanza idonee e fondare una successiva pretesa risarcitoria e, in secondo luogo, l'avvocato aveva comunicato tardivamente il sinistro.
Il Tribunale disponeva la separazione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per alcuni giudizi (R.G. n. 397/2009, R.G. n.
1216/2012, R.G. n. 2501/2012, R.G. n. 263/2012 Es. ed R.G. n. 200/2015) mentre, per i rimanenti, disponeva la conversione del rito in giudizio ordinario di cognizione.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1530/2024, accertato l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con Pt_1 il contratto d'opera intellettuale, condannava l'avvocato al pagamento dell'importo complessivo di euro 28.978,39, oltre interessi, a titolo di risarcimento danno.
Oltra a ciò, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal stante l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso Pt_1 professionale.
In particolare, il Tribunale, ravvisava la responsabilità del per le seguenti Pt_1 ragioni:
- l'avvocato aveva soltanto affermato e non provato di aver depositato i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle somme, sicché la Corte di appello aveva correttamente rigettato la sua domanda. In ogni caso, se anche pagina 7 di 20 la Corte avesse errato omettendo di esaminare i predetti documenti, il Pt_1 avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento e non proporre un ricorso per ingiunzione e un ricorso per correzione di errore materiale, entrambi con esito negativo;
- il aveva avviato un procedimento per ingiunzione, pur sapendo che la Pt_1 domanda era stata rigettata con sentenza ormai passata in giudicato;
- nel giudizio di esecuzione in forma specifica l'avvocato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi quando era ormai decorso il termine perentorio, cosicché era stata rigettata;
- il aveva proposto un'opposizione al decreto ingiuntivo che aveva Pt_1 liquidato le spese del predetto procedimento sulla base di ragioni infondate e pretestuose, sicché era stata rigettata;
- l'avvocato non aveva assistito la nel pignoramento mobiliare da lei CP_1 subito, non avendo consegnato all'esecutante l'assegno circolare ricevuto dalla e rifiutandosi di consegnarlo all'ufficiale giudiziario o di consentire alla CP_1
di andarlo a prendere presso il suo studio. CP_1
Quanto alla polizza assicurativa, il Tribunale escludeva l'operatività della stessa in considerazione del fatto che, in primo luogo, al momento della sottoscrizione del contratto il aveva già piena contezza della presenza di circostanze che Pt_1 avrebbero potuto dare origine ad una perdita o a una richiesta risarcitoria e, in secondo luogo, l'avvocato aveva avvisato tardivamente la Compagnia assicurativa della richiesta risarcitoria pervenutagli.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal per Pt_1 intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del compenso.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando il Parte_1 provvedimento impugnato sulla base dei motivi di seguito illustrati e formulando un'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata che, tuttavia, la Corte ha rigettato non sussistendone i presupposti ex art. 283
c.p.c.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
pagina 8 di 20 Si è costituita in giudizio anche chiedendo, in via Controparte_2 principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento dell'appello del limitatamente alla parte attinente alla sua responsabilità confermando Pt_1
l'inoperatività della polizza e, in ulteriore subordine, la limitazione dell'obbligo di manleva di alla quota di responsabilità imputabile all'assicurato. CP_2
All'udienza del 17 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza istruttoria di deferimento di giuramento decisorio formulata dal in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_1
Ritiene il Collegio che l'istanza così formulata non possa essere accolta in considerazione del fatto che è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., ma sottoscritto dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura ad litem, essendo irrilevante che la procura conferita in sede di appello attribuisca all'avvocato facoltà di “deferire e riferire giuramenti” (Cass. n. 17718/2020).
Nel caso in esame l'atto contenente la precisazione delle conclusioni non è stato sottoscritto personalmente da bensì dall'avvocato Leonardo Marini, Parte_1 suo difensore, il quale non era munito di un mandato speciale ma solo dall'ordinaria procura ad litem che gli conferiva il potere di “deferire e riferire giuramenti decisori”, ma che era priva, però, di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere come oggetto di prova (Cass. n. 5971/1984).
Passando ora all'esame dei motivi di appello, con i primi quattro motivi il Pt_1 censura sotto vari profili il provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha ravvisato una sua responsabilità professionale per non aver correttamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale stipulato con la sua assistita . Controparte_1
In particolare, l'odierno appellante si duole del fatto che il Tribunale:
- non abbia valutato le sue difese (primo motivo);
pagina 9 di 20 - abbia ritenuto che nel giudizio avanti la Corte di appello egli non avesse prodotto i documenti comprovanti il pagamento eseguito dalla , CP_1 nonostante tale produzione risultasse dal verbale dell'udienza dell'8 marzo
2011 (secondo motivo);
- abbia ritenuto che egli fosse onerato di impugnare la sentenza della Corte di appello nonostante non avesse mai ricevuto tale incarico dalla sua assistita
(terzo motivo);
- abbia ravvisato una sua responsabilità professionale per aver instaurato due procedimenti di opposizione che hanno avuto esito negativo, quando è noto che il contratto di prestazione d'opera intellettuale prevede un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, sicché il difensore non garantisce al proprio assistito la vittoria e, in ogni caso, se la domanda viene dichiarata infondata l'alea del giudizio ricade sulla parte e non sul difensore (quarto motivo).
Così riassunte le censure formulate dall'appellante, ritiene il Collegio che i predetti motivi di appello non meritino accoglimento.
Dall'esame del verbale dell'udienza dell'8 marzo 2011 (doc. 2 fascicolo appellante) emerge che l'avvocato ha depositato in giudizio delle “note di Pt_1 pagamento” senza alcuna specificazione in ordine alle date, agli importi, al mittente, al destinatario o alla causa delle stesse.
Non persuade la tesi del secondo cui dal verbale d'udienza risulterebbe Pt_1 inequivocabilmente che la documentazione da lui prodotta siano i pagamenti eseguiti dalla sua assistita, posto che l'estrema genericità dell'espressione “note di pagamento” fa sì che non si possa affermare che il abbia prodotto Pt_1 proprio tale documentazione.
D'altro canto, il non ha provato di aver depositato la predetta Pt_1 documentazione, non avendo prodotto nel presente giudizio alcuna copia dei documenti, dell'indice del fascicolo o di una nota di deposito recanti il timbro di avvenuto deposito da parte del Cancelliere.
Alla luce di quanto detto ritiene il Collegio che l'avvocato non abbia provato Pt_1 di aver depositato in giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati dalla , cosicché deve ravvisarsi una sua responsabilità professionale CP_1
pagina 10 di 20 posto che in conseguenza di ciò la ha subito un danno, consistente nella CP_1 mancata restituzione della differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e il minor risarcimento riconosciuto dalla Corte di appello.
Va inoltre precisato che, come correttamente osservato dal Tribunale, se il Pt_1 fosse stato certo di aver depositato la predetta documentazione, avrebbe dovuto far valere tale vizio con gli opportuni mezzi di impugnazione e non con il procedimento di ingiunzione o di correzione di errore materiale.
Priva di pregio è l'affermazione del secondo cui egli non avrebbe potuto Pt_1 instaurare il giudizio avanti la Corte di cassazione per mancanza della relativa procura, posto che è evidente che il giudizio non è stato instaurato per una sua scelta difensiva: il ha chiaramente ritenuto più opportuno instaurare Pt_1 dapprima un procedimento di ingiunzione e, poi, un procedimento di correzione di errore materiale, entrambi con esito sfavorevole alla . CP_1
È dunque ravvisabile una responsabilità del anche per le iniziative Pt_1 processuali intraprese successivamente alla pronuncia della Corte di appello posto che non vi è alcuna evidenza del fatto che l'avvocato abbia suggerito alla propria assistita di impugnare la sentenza n. 1926/2011 dinanzi alla Corte di cassazione e che la mancata impugnazione sia stata frutto di un accordo con la propria assistita, né vi è alcun elemento dal quale desumere che l'avvocato avesse dissuaso la propria assistita dall'instaurare un procedimento di ingiunzione e un procedimento di correzione di errore materiale il cui esito negativo era agevolmente prevedibile.
Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una sua responsabilità professionale per aver proposto infruttuosamente un'opposizione all'esecuzione (R.G. n. 8830/2013) e un'opposizione agli atti esecutivi (R.G. n. 1569/2012) il cui esito negativo, ad avviso dell'appellante, andava ricondotto unicamente all'alea del giudizio che deve ricadere solo sulla parte e non sul difensore.
A tal proposito si rileva che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, R.G. n.
1569/2012, si è concluso con una sentenza che, dopo aver dichiarato la pagina 11 di 20 cessazione della materia del contendere stante l'estinzione dell'esecuzione, ha accolto le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, con conseguente soccombenza virtuale della e condanna alla rifusione CP_1 delle spese processuali (documenti 16 e 21 fascicolo ). CP_1
Pare dunque evidente che nel giudizio in esame la soccombenza della CP_1 non sia dipesa dall'asserita “alea del giudizio”, bensì dalla condotta negligente dell'avvocato il quale ha introdotto il giudizio quando erano ormai spirati i termini.
Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, R.G. n. 8830/2013
(documenti 25 e 32 fascicolo ), non è condivisibile l'affermazione CP_1 dell'appellante secondo cui non è ravvisabile una sua responsabilità posto che il giudice aveva revocato il decreto opposto e riconosciuto all'opponente una somma inferiore rispetto a quella richiesta. Difatti, se è pur vero che il giudice ha ridotto le somme richieste dalla controparte, è altrettanto vero che l'opposizione è stata rigettata per l'infondatezza delle sue difese, tant'è che l'opponente CP_1
è stata condannata non solo al pagamento delle somme che erano state richieste con il ricorso per ingiunzione (parzialmente ridotte), ma anche alle spese del giudizio di opposizione, sicché la decisione del Tribunale pare condivisibile.
Va inoltre rilevato che prima della pronuncia della predetta sentenza la CP_1 ha subito un procedimento esecutivo mobiliare nel corso del quale il ha Pt_1 tenuto delle condotte idonee a fondare una sua responsabilità professionale.
In particolare, dall'esame del verbale di pignoramento mobiliare (doc. 26 fascicolo
) emerge che l'esecutata ha subito il pignoramento a causa CP_1 CP_1 della condotta dell'avvocato il quale, pur avendo ricevuto dalla propria Pt_1 assistita un assegno finalizzato ad evitare l'esecuzione, non lo ha consegnato al creditore e, una volta contattato dall'Ufficiale giudiziario, non solo si è rifiutandosi di recarsi sul luogo dell'esecuzione per consegnarlo, ma ha anche impedito alla di ritirarlo presso il suo studio. CP_1
Infine, è opportuno precisare che non persuade la tesi del secondo cui la Pt_1
gli avrebbe chiesto di instaurare le predette opposizioni al solo scopo di CP_1 guadagnare tempo per eliminare i manufatti oggetto dell'ordine di demolizione, non essendo stata fornita dal alcuna prova di tale circostanza. Pt_1
pagina 12 di 20 Infondato è anche il quinto motivo di appello con il quale il si duole del fatto Pt_1 che il Tribunale abbia riconosciuto alla il risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale posto che, in primo luogo, tale risarcimento sarebbe escluso per le obbligazioni contrattuali e, in secondo luogo, il danno non risulterebbe provato.
Le censure sono infondate in considerazione del fatto che, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di responsabilità contrattuale (S.U. n.
26972/2008) e, in secondo luogo, nel danno non patrimoniale e, in particolare, nel danno morale che viene in rilievo nel caso di specie, attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al danno in re ipsa (Cass. n. 25164/2020).
Nel caso in esame la ha fornito sufficienti elementi dai quali desumere la CP_1 sussistenza del danno lamentato: in primo luogo risulta provato, in quanto non contestato, che la abbia subito un pignoramento mobiliare a causa della CP_1 condotta del il quale non ha tempestivamente consegnato al creditore Pt_1
l'assegno finalizzato ad evitare l'esecuzione e, in secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta chiaramente che la ha dovuto instaurare CP_1 molteplici giudizi, la maggior parte dei quali si sono conclusi con una sua soccombenza e con la conseguente condanna al pagamento delle spese.
Da tali fatti si può chiaramente desumere la situazione di sofferenza e turbamento soggettivo che le condotte del hanno causato nella , con Pt_1 CP_1 conseguente risarcibilità del relativo danno non patrimoniale.
Con il sesto motivo di appello il censura il provvedimento impugnato Pt_1 laddove il Tribunale ha dichiarato prescritti i crediti da lui vantati a titolo di competenze professionali. Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il termine triennale previsto dall'art. 2956, n. 2, c.c. è un termine di prescrizione presuntiva, e non estintiva, che nel caso di specie non può operare posto che la ha più volte ammesso di non aver adempiuto l'obbligazione. CP_1
pagina 13 di 20 A giudizio del Collegio il motivo è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Da un esame degli atti di causa emerge che:
- nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha eccepito la CP_1 prescrizione del diritto del di ottenere il pagamento dei compensi relativi Pt_1 all'attività svolta nei giudizi rispetto ai quali la ricorrente aveva fatto valere l'inadempimento dell'avvocato, precisando che quest'ultimo, pur avendo ricevuto dei pagamenti che l'assistita non era in grado di dimostrare, non aveva mai richiesto il pagamento del saldo del compenso. Oltre a ciò, la ha precisato che l'unico giudizio rispetto al quale il aveva CP_1 Pt_1 ancora il diritto al pagamento del compenso era il procedimento R.G. n.
200/2015 conclusosi con la sentenza n. 4012/2019 della Corte di appello di
Venezia.
- il si è costituito in giudizio e, in primo luogo, ha contestato l'eccezione di Pt_1 prescrizione presuntiva deducendo che la non aveva mai corrisposto CP_1 il compenso e, in secondo luogo, ha formulato una domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il pagamento non solo dei compensi relativi ai giudizi rispetto ai quali la aveva eccepito il suo inadempimento e la CP_1 prescrizione per l'avvenuto pagamento, ma anche in relazione ad una serie di ulteriori procedimenti mai menzionati dalla nel ricorso ex art. 702 bis CP_1
c.p.c.;
- in conseguenza della domanda riconvenzionale del la , nella Pt_1 CP_1 prima difesa utile, ovvero all'udienza del 4 marzo 2021, ha subito contestato le deduzioni avversarie eccependo di aver pagato integralmente e puntualmente tutte le somme che le erano state di volta in volta richieste dal non solo Pt_1 in relazione ai giudizi rispetto ai quali deduceva l'inadempimento dell'avvocato, ma anche rispetto agli ulteriori procedimenti di cui alla domanda riconvenzionale;
- con ordinanza del 14 giugno 2021 il Tribunale ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per i giudizi rispetto ai quali la aveva eccepito l'inadempimento del CP_1 Pt_1
pagina 14 di 20 disponendo la prosecuzione del giudizio per la domanda di pagamento dei compensi dei giudizi indicati dal per la prima volta in sede di Pt_1 costituzione.
Da tale ricostruzione emerge dunque che le sole domande di pagamento dei compensi oggetto del giudizio di primo grado e, conseguentemente, del presente giudizio, sono quelle relative ai compensi maturati dal nei procedimenti da Pt_1 lui indicati nella comparsa di costituzione.
Rispetto a tali giudizi la ha sempre e solo affermato di aver pagato il CP_1 relativo compenso “integralmente e puntualmente” (verbale 4 marzo 2021) posto che l'affermazione “va evidenziato che l'avv. pur ricevendo dei pagamenti Pt_1 che la signora non è in grado di dimostrare, non ha mai richiesto il CP_1 pagamento del saldo del compenso” è contenuta nel ricorso introduttivo e, dunque, deve ritenersi riferita ai soli compensi le cui domande di pagamento sono state oggetto di separazione.
Alla luce di quanto detto ritiene il Collegio che le domande di pagamento dei compensi avanzate dal si siano ormai prescritte ex art. 2956, n. 2, c.c. Pt_1 atteso che all'epoca della prima richiesta di pagamento (lettera inviata via PEC il
20.1. 2020 - doc. 39 fascicolo appellata) le cause civili e i procedimenti penali per i quali il aveva chiesto il pagamento, si erano conclusi da più di 3 anni. Pt_1
Infondato è anche il settimo motivo di appello con il quale l'appellante si duole de fatto che il Tribunale abbia disatteso le istanze istruttorie finalizzate a provare il mancato pagamento dei corrispettivi.
Rispetto a tale censura si osserva che il ha formulato l'istanza di Pt_1 ammissione dell'interrogatorio formale nella comparsa di costituzione e risposta;
tuttavia, tale istanza non è stata riproposta né nella memoria istruttoria ex art. art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. che, peraltro, non è nemmeno stata depositata, né nella terza memoria istruttoria. Le uniche istanze istruttorie formulare dal sono state avanzate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c. con Pt_1 la quale egli ha chiesto il “rigetto delle richieste istruttorie avversarie e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, la prova contraria indiretta sulle seguenti circostanze...”.
pagina 15 di 20 Il Tribunale, non avendo accolto le istanze istruttore a prova diretta formulate dalla , correttamente non ha accolto nemmeno le istanze a prova CP_1 contraria formulate dal Pt_1
Fondati sono invece l'ottavo e il nono motivo di appello con i quali l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente escluso l'operatività della polizza assicurativa ritenendo che, in primo luogo, egli fosse a conoscenza già in sede di stipula della sussistenza di circostanze che avrebbero potuto dare origine ad una perdita o ad una richiesta risarcitoria e, in secondo luogo, che la sua denuncia fosse tardiva.
Quanto alla conoscenza di circostanze, la clausola contrattuale di riferimento, denominata “esclusioni” (pag. 13 della polizza), ha un contenuto generico sicché deve essere coordinata e integrata con la disciplina degli artt. 1892 e 1893 c.c.
L'art. 1892 c.c. disciplina l'annullamento del contratto di assicurazione nel caso in cui il contraente, agendo con dolo o colpa grave, abbia reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti in relazione a circostanze tali che, se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni.
Da ciò consegue che le dichiarazioni inesatte o reticenti sono causa di annullamento del contratto quando si verificano simultaneamente tre condizioni:
1) la dichiarazione è inesatta o reticente;
2) l'assicurato ha reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
3) la reticenza è stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto (Cass. n. 12086/2015).
Quanto alla prima condizione, non risulta che l'avvocato abbia reso una Pt_1 dichiarazione inesatta o reticente posto che in data 18 giugno 2019, data di stipula del contratto, la non aveva avanzato nei suoi confronti alcuna CP_1 pretesa risarcitoria e che solo il 29 novembre 2019 il era stato notiziato Pt_1 dall'avvocato Trevisan della volontà della di agire nei suoi confronti per CP_1 ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. D'altro canto,
pagina 16 di 20 dall'esame della documentazione agli atti non risulta che la , prima di CP_1 quel momento, avesse mai avanzato alcuna critica nei confronti del né che Pt_1 avesse manifestato la volontà di revocare il mandato.
Quanto al secondo requisito, ovvero al fatto che il abbia reso tali Pt_1 dichiarazioni con dolo o colpa grave, l'assicurazione non ha provato la sussistenza dell'elemento soggettivo non avendo dimostrato il dolo, peraltro neppure allegato, ovvero la coscienza e la volontà del di rendere una dichiarazione inesatta o Pt_1 reticente.
Quanto alla colpa grave, la giurisprudenza ritiene che essa sussista allorquando la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
Neppure tale elemento risulta essere provato in quanto si ribadisce che non vi sono elementi per ritenere che al momento della stipula il fosse Pt_1 consapevole di “circostanze” che avrebbero potuto dare origine a delle pretese nei suoi confronti, anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1926/2011 era stata pronunciata otto anni prima della stipula del contratto di assicurazione, e in tale lasso di tempo il rapporto professionale tra la e il era pacificamente proseguito, non CP_1 Pt_1 essendovi elementi dai quali desumere che l'assistita avesse criticato l'operato dell'avvocato.
Deve pertanto escludersi che il abbia reso eventuali dichiarazioni inesatte o Pt_1 reticenti con grave negligenza, con conseguente esclusione anche della colpa grave.
Va infine precisato che nel caso in esame non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicazione della disciplina dell'art. 1893 c.c. non sussistendo alcuna dichiarazione di recesso avanzata da CP_2
Passando ora alla questione relativa alla tardiva denuncia del sinistro, deduce che la polizza assicurativa sarebbe inoperativa posto che la clausola CP_2
“obblighi delle parti in caso di richiesta di risarcimento o circostanza” prevede pagina 17 di 20 espressamente che l'assicurato, a “pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo”, deve comunicare all'assicuratore entro 30 giorni qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata e che, nel caso in esame, il aveva avuto Pt_1 conoscenza di tale circostanza già il 29 novembre 2019, mentre la denuncia era pervenuta il 17 giugno 2020.
Preliminarmente si rileva che la clausola in esame è assolutamente generica, non fornendo alcun criterio in base al quale stabilire quando l'assicurato decada parzialmente, e quando totalmente, dal diritto all'indennizzo, sicché è necessario richiamare i principi enunciati dagli artt. 1913 e 1915 c.c. in materia di denuncia del sinistro.
L'art. 1913 c.c. enuncia l'obbligo dell'assicurato di avvisare l'assicuratore del sinistro con la conseguenza che, affinché l'assicurato possa ritersi inadempiente a tale obbligo, è necessario accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo: nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità ex art. 1915, I comma c.c., mentre nel secondo caso l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1915, II comma, c.c.
In entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nel primo caso, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nel secondo caso, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto (Cass. n. 19071/2024).
Nel caso in esame la Compagnia assicurativa non ha nemmeno ipotizzato la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, per cui deve ritenersi non in discussione che si tratti di omissione colposa, essendosi limitata ad affermare che l'assicurato ha tardato nel denunciare il sinistro, tanto che non ha neanche allegato circostanze dalle quali desumere l'intento fraudolento del e la volontà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo di denuncia. Pt_1
Va inoltre rilevato che la previsione di un termine per la denuncia del sinistro ha la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove.
pagina 18 di 20 Nel caso in esame non ha allegato di aver subito alcun pregiudizio dalla CP_2 tardiva denuncia di sinistro sicché non può di certo escludersi l'operatività della polizza per un mero ritardo dell'assicurato.
Infine, è opportuno precisare che è priva di pregio la tesi di secondo cui CP_2 nel caso in esame l'operatività della polizza sarebbe esclusa per la gratuità dell'incarico. A tal proposito ci si limita a richiamare quanto già argomentato in relazione al sesto motivo di appello, ribadendo che la ha corrisposto CP_1 integralmente i compensi professionali richiesti dal in relazione ai giudizi Pt_1 ancora oggetto del presente procedimento.
Alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che la polizza stipulata dal sia Pt_1 pienamente operativa cosicché dovrà essere condannata a manlevare e CP_2 tenere indenne l'assicurato delle somme cui quest'ultimo è stato condannato a pagare in favore della . CP_1
In conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la sostanziale soccombenza di e sono Parte_1 liquidate in favore di , quanto al primo grado nella misura già Controparte_1 tassata dal Tribunale e quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), secondo parametri medi e senza fase istruttoria non espletata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore dell'appellata e poste a carico del CP_1 Pt_1 dovranno essere rimborsate a quest'ultimo da Controparte_2 nei limiti di polizza.
Alla ritenuta operatività della polizza consegue la condanna di Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in
[...] favore di spese che vengono liquidate nella misura indicata in Parte_1 dispositivo (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), tra minimi e medi tabellari, stante l'effettiva consistenza dell'attività prestata in relazione alla copertura assicurativa, e, quando al presente grado, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1530/2024 del Tribunale di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1530/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, così dispone:
- accoglie la domanda di manleva formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna a tenere indenne l'appellante di Controparte_2 quanto il predetto è stato condannato a pagare dal Tribunale di Venezia con la sentenza impugnata, a titolo di danni, in favore di;
Controparte_1
- condanna a corrispondere all'appellata le spese Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in euro
7.616,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna a tenere indenne di Controparte_2 Parte_1 quanto da questi dovuto a per le spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio;
- condanna a corrispondere a le Controparte_2 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in euro 4.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 24 settembre 2025
La Presidente
IL PA
Il Consigliere estensore
LE SI
pagina 20 di 20