Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA Parte_1 C.F._1
PASQUALINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MORETTI STEFANIA e dell'avv. MANGIAROTTI ROBERTA
RESISTENTE
Con l'intervento del
Curatore speciale Avv. CI TT ZA per il minore , Persona_1
nato a [...] il [...]
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi
pagina 1 di 18
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente la dimora del padre, consentendo al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà disgiuntamente responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
- Le decisioni di straordinaria amministrazione, relative ad istruzione, educazione e salute, saranno assunte in via esclusiva dal padre.
c) Disporre che la madre possa tenere seco il minore secondo le modalità ritenute più opportune dal Tribunale o, in subordine, secondo il piano genitoriale proposto dal sig. ON.
d) nulla a carico della Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1 minore, prevedendo esclusivamente il rimborso all'altro genitore delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate - secondo il protocollo in uso avanti il Tribunale di Milano – nella misura del 50%.
Vinte le spese di giudizio”
Conclusioni per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la propria incompetenza territoriale, fissando termine per la riassunzione del giudizio, innanzi al Tribunale di Milano per le motivazioni esposte in premesse;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i
Signori e in data 14.05.2011 in NA de CC (MI); Controparte_1 Parte_1
- Mantenere l'affidamento del minore all'Ente territorialmente Persona_1
competente;
pagina 2 di 18 - Disporre, terminato il periodo di collocamento del minore in Comunità Fiore Rosso di
Mairago, che si indica con la fine del corrente anno scolastico e quindi con l'estate 2024, il rientro dello stesso presso la casa materna;
- Disporre che il padre possa vedere e frequentare il figlio con le modalità che i Servizi Sociali competenti riterranno più opportune;
Part
- Disporre che il padre, Signor contribuisca al mantenimento ordinario del figlio _1
con la somma di euro 600,00 mensili, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio, da concordarsi preventivamente, e da rimborsarsi entro 15 giorni dalla richiesta come da Protocollo Corte
d'Appello di Milano;
- Disporre che l'eventuale assegno unico erogato per il figlio minore venga percepito _1
interamente dalla madre, in quanto genitore collocatario;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Conclusioni per la curatrice speciale del minore
“chiede che sia confermato l'affido all'Ente; quanto al collocamento quantomeno fino alla fine dell'anno scolastico è opportuno che stia in comunità; allo stato non ci sono i presupposti per dire che potrà rientrare dalla madre alla fine dell'anno scolastico;
chiede che venga dato ai
Servizi il potere di decidere il miglior collocamento;
quanto alle visite paterne chiede che venga dato il potere ai servizi di regolamentarne, in ogni caso visite in spazio neutro;
quanto agli incontri con la madre, chiede che sia lasciata la possibilità ai servizi di valutare in base all'andamento degli incontri”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2023 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
; il ricorrente inoltre ha domandato l'affido condiviso del minore con collocamento presso
[...]
di sé, la regolamentazione delle visite materne, nonché la ripartizione delle spese straordinarie del figlio tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
pagina 3 di 18 Nel giudizio così radicato si è costituita , con memoria depositata in data Controparte_1
15.12.2023, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lodi e, nel merito, ha aderito alla domanda di divorzio, domandando la conferma dell'affido di all'Ente con collocamento presso la Comunità Fiore Rosso di Mairago fino all'estate _1
2024; quanto al periodo successivo, la stessa ha chiesto il collocamento del minore presso di sé, con regolamentazione delle visite paterne e fissazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio in € 600,00 al mese.
Con comparsa depositata in data 10.7.2024 si è costituita la curatrice del minore, Avv. CI
TT ZA, nominata con ordinanza di questo Tribunale del 25.6.2024.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in NA Parte_1 Controparte_1 DE CC in data 14.5.2011 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto
Comune al n. 3, parte 2, serie A, anno 2011; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio il 26.5.2013. Persona_1
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
4552/2019 depositata in data 11.5.2019, con la quale è stato disposto l'affido di all'Ente _1
territorialmente competente (“con limitazione della responsabilità genitoriale per entrambe le parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle scelte sanitarie ed alla individuazione della residenza ed alla eventuale individuazione del miglior diverso regime di collocamento del minore”) e il collocamento dello stesso “presso e con la madre presso i nonni materni” (doc. 2 parte ricorrente). CP_1
A seguito dell'appello proposto da avverso l'anzidetta sentenza, la Corte d'Appello Parte_1
di Milano, con sentenza n. 453/2023 depositata in data 9.2.2023, ha disposto “il collocamento etero-familiare temporaneo del minore demandando all'Ente affidatario di Per_2
individuare una comunità di tipo familiare che abbia i requisiti indicati dalla CTU, fino a quando emergeranno – secondo le valutazioni dell'Ente affidatario – le condizioni per il rientro del minore presso la famiglia”, demandando all'Ente affidatario la regolamentazione dei rapporti dei genitori con il minore (doc. 3 parte ricorrente).
Con sentenza non definitiva n. 345/2024, pubblicata il 10.04.2024, il Tribunale di Lodi ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, svolta da parte resistente, e ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 4 di 18 3. Venendo al merito della vicenda, preso atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è stata già pronunciata con la sentenza parziale n. 345/2024, resta da decidere in ordine alle domande relative al minore.
Al fine di decidere in ordine all'affido e al collocamento di occorre ripercorrere, da un _1 lato, le sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano e, dall'altro lato, le relazioni depositate dai Servizi sociali nel corso del presente giudizio.
3.1 Anzitutto occorre dare atto che è stato affidato all'Ente sin dalla fase presidenziale _1
del giudizio di separazione, nel corso della quale è stata disposta una CTU (a firma del dott.
al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti;
affido poi confermato Persona_3 all'esito della CTU (“Rilevato che <<almeno ad oggi e in via provvisoria ed anche attesi gli esiti della ctu>> debba confermarsi un affido al Comune qui da individuarsi nel Comune di
Pozzuolo Martesana (luogo di residenza del padre in Via Taranto n. 16);
-Rilevato in particolare che occorra <
Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza) all'affido del minore ai S.S. anche al fine _1
di istituire un terzo soggetto <
(oltre che il minore medesimo)”; cfr. pag. 8 sentenza separazione, doc. 2 parte _1
ricorrente).
Il Tribunale di Milano, poi, con sentenza n. 455/2019 depositata in data 11.5.2019, tenuto conto delle risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi sociali, ha confermato l'affido di _1 all'Ente sulla base della seguente motivazione: “Nel caso di specie-- non appaiono sussistere le condizioni per disporre un affidamento diverso da quello già ad oggi vigente e disposto in favore dei S.S. comunali residenziali del minore. Del resto l'insanabile ed ancora altissima (e verosimilmente irriducibile in una prognosi emessa nell'attualità) conflittualità in essere tra i genitori e non ancora contenuta, nonostante il tempo trascorso, in limiti più ragionevoli e le oggettive criticità delle relazioni genitoriali appaiono rendere del tutto obbligata e necessitata tale opzione anche più tutelante in favore del comune figlio minore;
ciò apparendo difficile se non impossibile, almeno allo stato, ipotizzare una evoluzione positiva nei rapporti delle parti oggi in causa.” (cfr. pag. 28 sentenza;
doc. 2 parte ricorrente).
pagina 5 di 18 Quanto al collocamento, invece, nella sentenza si legge: “Atteso il recente provvedimento di collocamento residenziale del minore con la madre (nell'abitazione dei nonni materni) CP_1
adottato in conformità con le specifiche e puntuali indicazioni offerte (in epoca assai prossima) dai Servizi Sociali affidatari del comune figlio minore della coppia (e visionate anche le relazioni di ADM e della operatrice del servizio di neuropsichiatria infantile), e non essendo state addotte comprovate attuali, oggettive e concrete ragioni che consentano di rivedere l'attuale regime di collocamento di questo in questa sede dovrà essere confermato” (cfr. pag. 28 sentenza _1
separazione; doc. 2 parte ricorrente).
La Corte d'Appello di Milano, poi, all'esito della prima udienza, preso atto del “perdurante e distruttivo conflitto tra i genitori causa di significativa sofferenza del figlio schiacciato da un grave conflitto di lealtà”, ha dato mandato “agli operatori del Comune di NA DE CC e a quelli del di dare esecuzione al progetto di sostegno educativo e Controparte_2 terapeutico al minore e di sostegno ai genitori” e ha prescritto “Ai genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli operatori dei servizi, di evitare ogni svalutazione reciproca, di attivarsi anche in un percorso di mediazione del loro conflitto” (cfr. pag. 14 sentenza appello;
doc. 3 parte ricorrente).
Nel corso del giudizio di appello è stata nominata l'avv. CI TT ZA quale curatrice speciale del minore ed è stata disposta una nuova CTU sul nucleo familiare (a firma del dott.
. Controparte_3
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 453/2023 depositata in data 9.2.2023, ha confermato l'affido del minore all'Ente: “Dalla CTU emerge che entrambi i genitori non esercitano alcuna critica sulle proprie personali responsabilità rispetto alla situazione ed essendo troppo centrati su se stessi e sul proprio interesse non sono in grado di provare una reale empatia con il bambino, poiché ciò che conta è accreditarsi nell'immagine di essere il buon genitore delegittimando l'altro e coinvolgendo il bambino nella conquista del campo, anche solo misurato in ore di collocamento con sé e per ledere l'altro. In questa situazione avverte il CTU
“si sono perse di vista anche realtà macroscopiche (per giocate su elementi di per sé _1
microscopici: per fare un esempio emblematico, il bambino ha doppio zaino per la scuola, doppio diario, ecc. … i genitori paiono incapaci di rappresentarsi cosa voglia dire per un ragazzino questa condizione di scissione, ma anche – su di un piano più concreto – come si amplifichino le difficoltà scolastiche per chi già in quel contesto ne presenti.”
pagina 6 di 18 Con riferimento alla relazione con il bambino il dr. ha evidenziato la necessità che CP_3 la madre trovi strategie per non favorire ulteriormente ed anzi contrastare l'iperattaccamento del bambino nei suoi confronti, mentre il padre dovrebbe trovarne per essere più attraente per il figlio cercando anche di rendere meno evidente la repulsione e rabbia provate verso la ex moglie.
Con riferimento alla condizione di affetto da disturbo specifico dell'apprendimento _1
(diagnosticato dagli operatori dell' ) pur dotato di intelligenza non deficitaria, il CTU Pt_2 ha rilevato una condizione del minore “molto peggiore rispetto a quella in passato evidenziata dal dott. nel contesto della scorsa CTU.” Il dr. oltre a riportare quanto Per_4 CP_3 riferitogli dagli operatori dell' (condizione reattiva allo stress per la continua Pt_2
esposizione al conflitto dei genitori interiormente rappresentato quale conflitto di fedeltà), ha direttamente rilevato “che ora la condizione di si è fatta più grave: oltre al disturbo di Per_2
iperattività, ai manierismi, alla compromissione emotiva, al Sé svalutato già segnalati dalle
Colleghe, ho colto evidenti segnali di compromissione dell'esame di realtà, limiti nella distinzione tra l'oggettivo ed il soggettivo ( che paiono travalicare quanto prevedibile in un bambino di quell'età)1:in altri termini, possibili indicatori di una regressione in corso, dalle possibili valenze psicotiche.”
In ragione di quanto rilevato il CTU aveva invitato i Servizi a intraprendere una gestione
“stretta” dei genitori, coordinandoli al fine di dare un minimo di coerenza all'esistenza di e di riattivare la psicoterapia che è stata effettivamente riattivata il 22 marzo 2022. _1
Alla luce delle considerazioni riportate il CTU ha escluso che vi siano le condizioni per un ripristino della responsabilità genitoriale dei genitori di ” (cfr. pagg. 22 e 23 sentenza _1
appello; doc. 3 parte ricorrente).
Secondo la Corte d'Appello, dunque, “Nessuno dei due genitori appare infatti forte, consapevole ed attrezzato a fare fronte alle problematiche del figlio e capace di adeguarsi nella relazione con l'altro e nel rapporto con il minore alle indicazioni ricevute – nell'esclusivo interesse del figlio – al fine di preservare l'altra figura genitoriale ed hanno mantenuto entrambi alto il conflitto tra loro, incuranti delle ricadute sul benessere psico-fisico del bambino” (cfr. pag. 27 sentenza appello;
doc. 3 parte ricorrente).
Quanto al collocamento di la Corte d'Appello ha richiamato anzitutto alcuni passaggi _1
della CTU espletata nel corso del giudizio:
pagina 7 di 18 “Quanto al miglior collocamento di e agli interventi più opportuni in suo favore nella _1 relazione del CTU si legge che: “tenuto conto delle risorse presenti sul territorio di riferimento bisogna francamente dire che, data l'essenza e l'agire dei due genitori e il modo in cui è ridotto la prima opzione cui il C.T.U. ha pensato è stata quella di porre il bambino in _1
situazione di protezione (o una casa famiglia o una famiglia affidataria) e da lì ripartire da zero, con limitati e controllati rapporti con i genitori in possibile espansione solo secondo il loro eventuale concreto proporsi in maniera diversa da quella sin qui espressa (sia rispetto a _1
che riguardo a chi esercita la responsabilità genitoriale dello stesso); con la chiara idea -in assenza di miglioramenti- di poter arrivare anche ad escludere l'uno, l'altro od entrambi dalla sua vita. Il secondo pensiero, però, è stato per l'ulteriore traumaticità che il brusco cambiamento potrebbe avere sullo stato del bambino, visti anche i problemi di iperattaccamento alla madre che son più che manifesti. In un bilancio costo-beneficio quella dell'allontanamento non è quindi, al momento, l'opzione di prima scelta. Credo si debba prima tentare, sotto stretto monitoraggio dell'evoluzione del bambino e del comportamento dei genitori, di vedere gli esiti dell'applicare il coordinamento genitoriale unitamente alla terapia e riabilitazione di _1
soluzione in cui il quid novum potrebbe essere la consapevolezza dei genitori che quanto era presente in precedenti decreti ed ordinanze (e non è stato preso sul serio) è divenuta ora la prima scelta, solo temporaneamente sospesa;
la speranza è che questa consapevolezza funga da supporto motivazionale per cambiare (se ne sono capaci) il proprio agire”.
Il CTU ha quindi suggerito che i Servizi vengano incaricati di reperire un contesto di idoneo collocamento per prevedibilmente per lungo termine, attivabile in tempi brevi qualora _1 non si rilevassero cambiamenti dei genitori nell'approccio al figlio ed alle questioni che lo riguardano ovvero se si manifestasse peggioramento dello stato del bambino, conservando ove possibile la permanenza nella scuola in cui il minore è inserito” (cfr. pagg. 23 e 24 sentenza appello;
doc. 3 parte ricorrente).
La Corte, poi, tenuto conto di quanto emerso dalla CTU e dalle relazioni dei Servizi sociali, ha concluso per il collocamento etero-familiare del minore, così motivando:
“Il collocamento presso il padre è una soluzione allo stato non percorribile.
Le significative rigidità del padre che ha interrotto ogni intervento di sostegno messo a disposizione dai Servizi, ancorandosi a valutazioni e prospettive ormai risalenti nel tempo, come la CTU svolta nel 2016, e l'atteggiamento immodificato di chiusura e svalutazione mostrato nei pagina 8 di 18 confronti della figura materna, non consentono di prendere in considerazione allo stato un collocamento presso il padre del bambino, soluzione che non offrirebbe una via di uscita dalla problematica psicologica in cui è coinvolto.
Anche la madre, come emerge sia dalla CTU che dalle relazioni dei Servizi sociali, non è riuscita in alcun modo a modificare la sua incapacità di gestire in condivisione con il padre le esigenze del figlio.
Il CTU ha evidenziato la necessità di bilanciare il pregiudizio per conseguente _1 all'assetto familiare attuale e la traumaticità che il brusco cambiamento potrebbe avere sullo stato del bambino, indicando la scelta di un collocamento etero-familiare (una casa famiglia o una famiglia affidataria) come opzione da percorrere all'esito della valutazione dei percorsi suggeriti dallo stesso consulente.
Ebbene, nel periodo successivo alla CTU e nonostante le chiare indicazioni fornite dallo stesso e il lavoro svolto dai Servizi Sociali e dalle strutture territoriali, deve rilevarsi il fallimento delle opzioni alternative suggerite dal dr. CP_3
L'affido all'Ente non è risultato di per sé sufficiente a garantire al minore una condizione di adeguato benessere psico-fisico.
Come emerso dalle relazioni acquisite i tentativi di mediazione e di coordinamento tra i genitori sono falliti;
i colloqui di sostegno tra gli operatori dei Servizi e i genitori sono stati interrotti per indisponibilità del padre e nonostante il percorso psicologico continuato dalla madre non ci sono stati significativi cambiamenti nell'atteggiamento di quest'ultima rispetto alla salvaguardia dell'altra figura genitoriale e al preservare il figlio dal conseguente conflitto.
Anche la condizione del minore, sebbene i Servizi di NA de CC abbiano rilevato dei progressi nell'apertura rispetto alle relazioni esterne, viene considerata ancora allarmante.
Non vi è dubbio che il minore è stato messo al centro del conflitto genitoriale, stabile ed insuperabile, divenendo vittima di un conflitto di lealtà tra i genitori che oggi, falliti tutti i tentativi di risoluzione attraverso la mediazione dei genitori, richiede necessariamente il collocamento temporaneo del figlio in un ambiente neutro, dove vi siano altri bambini, che consenta di rendere efficaci gli interventi in suo favore e ristabilire una condizione di serenità di nella relazione con le figure genitoriali, sottraendolo dal perdurante e inaccettabile _1 conflitto che vede coinvolto il nucleo familiare ormai da anni.” (cfr. pagg. 27 e 28 sentenza appello;
doc. 3 parte ricorrente).
pagina 9 di 18 3.2 Venendo alle relazioni depositate nel corso del presente giudizio, pare opportuno ripercorrerle seguendo l'ordine cronologico di deposito.
Con relazione del 22.12.2023 i Servizi sociali di NA DE CC hanno dato atto di stare svolgendo un percorso di sostegno alla genitorialità con , avente come Controparte_1 obiettivo “di consentire alla signora lo sviluppo di competenze di gestione del proprio ruolo di madre nella relazione con il figlio e di supporto al suo processo di autonomia”. _1
Con relazione del 22.12.2023 la Comunità Fiore Rosso ha evidenziato che “Per quanto concerne la relazione con le figure genitoriali nel corso dei mesi è stato possibile osservare la disfunzionalità del legame con entrambe e il limite del rapporto con le stesse. Sia la madre che il padre del minore appaiono sinceramente legati a lui e veicolano un significativo affetto nei suoi confronti con scambi affettuosi e disponibilità a coccole. I signori, che vede a settimane _1 alterne per un'ora e sente a settimane alterne con videochiamata, si sono sempre presentati puntuali agli incontri mostrando di partecipare agli stessi con molti regali. La qualità della relazione appare critica per ragioni diverse”.
Quanto alla madre, poi, la Comunità ha rappresentato che “La mamma risulta estremamente vischiosa e piuttosto promiscua nella qualità del legame con I confini sono poco chiari _1
e poco definiti e spesso la signora tende a rapportarsi a con codici inappropriati _1
oscillando tra una modalità gravemente infantilizzante (nomignoli, risatine, vocine, parole tipiche del lessico dei bambini “….hai la febbrina?..hai mangiato la ciccina?...come ti senti amorino?...”) e vicinanza poco lineari, tali da vedere spesso la ricerca di baci sulle labbra, uno scambio occhi con occhi molto intenso, un continuo cercare il contatto delle mani e del corpo e una non allineata ai sui reali bisogni evolutivi […]L'affetto della signora per il figlio è palpabile così come il suo investimento incondizionato su di lui, che risulta fonte di benessere e di gioia, unica fonte forse. Il confine tra madre e figlio non viene agito dalla mamma tanto che la stessa non assume posizioni protettive rispetto a eventuali contenuti complessi, e tende a coinvolgere senza pensare alla necessità di scegliere come ingaggiarlo e attivarlo;
a titolo _1
esemplificativo si riferisce che il padre della signora è mancato da poco e la stessa quando è venuta in visita non ha avvisato nessuno della notizia né si è confrontata con l'educatrice presente rispetto alla comunicazione al figlio. Si è a seguito attivata nell'incontro dicendolo a e mostrando tutta la sua sofferenza emotiva senza grandi filtri e senza assumere una _1
postura protettiva verso di lui. Rispetto alla possibilità di una evoluzione positiva della signora pagina 10 di 18 al momento si fatica ad esprimersi;
per quanto la stessa collabori e sia sempre cortese e compliante, all'apparenza, risulta evidente come fatichi profondamente a tenere su un piano di cambiamento radicale e profondo. La signora davanti alla condivisione di contenuti ed elementi critici nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale si dice concorde salvo rimettere in campo le medesime condotte di sempre o attivarsi per pochissimo con un cambiamento solo formale”.
Per quanto concerne il padre, invece, la Comunità ha riferito che “Il padre appare da subito una figura piuttosto rigida e impostata, che si orienta con una schematicità molto razionale alle dinamiche e tende a proporsi con modalità piuttosto impositive rispetto alla certezza delle proprie idee e dell'avere ragione in quanto detto e nelle chiavi di lettura proposte. Il signor ON rimanda di aver chiesto lui il collocamento del minore data la grave situazione con la madre dello stesso e, partendo da questo assunto, appare nel corso dei mesi sempre estremamente radicato in tale convinzione tanto da proporsi come se non necessitasse di un lavoro profondo di modificazione delle sue condotte relazionali e comportamentali. Nel corso dei mesi davanti ai rimandi delle figure educative lo stesso è parso contrariato e ha mostrato profonda svalutazione ignorando le stesse e proseguendo nella propria posizione. Lo sguardo poco fiducioso verso la Part comunità risulta palese da mesi, e frequenti sono i momenti in cui il signor esplicita il suo disaccordo con modalità che non permettono in alcun modo una dimensione dialogica e di crescita ma si limitano a una dichiarazione di contrarietà molto perentoria con annesse pretese
[…] Non ha recepito alcun suggerimento partendo dal presupposto che il progetto si sbagliato così come i tempi e i modi del suo accesso al figlio. Nell'assumere tali posizioni, e fare
Part determinate richieste, appare assente nel signor la consapevolezza di una cornice giuridica che lo limita e che non è stata dettata da una sua decisione;
il processo di assunzione di responsabilità per l'attuale situazione non appare in corso e la posizione dello stesso è quella di ritenere che il minore sia in comunità esclusivamente per sanare la situazione pregressa con la madre e lo sbilanciamento tra le loro figure ma non per un reale problema tra loro anche alla luce delle sue caratteristiche e le sue modalità relazionali […] Sicuramente rispetto all'avvio delle visite dal momento del collocamento la dimensione affettiva e relazionale è molto più positiva e oggi mostra di gradire il contatto fisico con il padre da cui accetta carezze, _1
abbracci e contatto. Il minore, che nei primi tempi appariva contrariato rispetto agli incontri e dichiarava di non aver piacere a vedere il padre, riferendo di condotte precedenti maltrattanti
(pugno sulla testa, insulti, poca amorevolezza) e poco affettive, oggi partecipa alle visite con pagina 11 di 18 piacere e si mostra sereno quando deve recarsi dal padre. gradisce la vicinanza fisica _1
dello stesso e non la rifiuta, così come sono presenti momenti di risate e complicità mentre guardano le cose portate dal signor ON. al contempo in più occasioni, anche alla sua _1
terapeuta recentemente, ha riferito di essere poco convinto che il padre sia sostanzialmente cambiato e di temere che lo stesso si mostri affettivo e gentile con lui ma perché dentro un contesto monitorato e con la presenza costante di una figura educativa a supporto”.
Con relazione depositata in data 4.4.2024 i Servizi Sociali di NA DE CC hanno dato atto di aver sospeso gli incontri del padre e dei nonni paterni con il minore a seguito di un episodio verificatosi in data 6.3.2022 durante un incontro tra il padre e il figlio, di cui hanno allegato la
Part relazione dell'educatrice presente all'incontro, nella quale si legge: “[…] Il signor fatica molto a fermarsi, continua a insultarmi e a fare gesti maleducati, apparendo poco lucido rispetto alla possibilità di essere contattato e avere uno scambio ragionevole con me;
gli rimando nuovamente come questo non sia l'atteggiamento appropriato e il luogo per parlare di certi argomenti e che sta utilizzando in modo disfunzionale lo spazio di incontro con che _1
avrebbe certamente piacere a trascorrere del tempo con lui sereno e disteso. Il signor ON comincia a dire rivolto a “sei qui senza un vero motivo” aggiungendo che il Decreto è _1
“fasullo” e che le “persone che lavorano attorno a questo sistema sono incompetenti”; afferma poi che l'equipe della Comunità “vuole solo i miei soldi e ti tiene qui a scopo di lucro”. _1
è visibilmente a disagio, comincia a sudare e ha gli occhi lucidi. Lo invito ad andare in bagno e gli rimando che lo avrei raggiunto in breve. […] Raggiungo al bagno, è molto agitato e _1
continua a sudare molto. Gli domando come si sentisse;
mi dice che si sente agitato e ha paura
Part di quello che può succedere. Il signor in quel momento entra in bagno e cerca di avvicinarsi a noi, lo invito a rimanere fuori e dare spazio anche a di calmarsi […] appare _1 _1
molto agitato, lo invito a parlare di quanto provato e mi dico dispiaciuta di quanto successo. Lui appare agitato, ha nuovamente gli occhi ludici e mi rimanda di esser contento fosse finito quest'incontro. Mi dice di non voler rivedere il pd date le modalità di oggi. Domando se gli fosse mai successo di vedere il pd assumere simili modalità; lui risponde affermativamente, riferisce che quando era piccolo spesso urlava e si arrabbiava per le piccole cose apparendo “aggressivo come oggi” e creando in lui paura. Una volta ricorda di averlo sentito fuori dalla casa della md che urlava e sbatteva le porte per entrare di forza;
afferma che erano presenti anche i nonni, i quali avrebbero rotto la finestra per cercare di entrare”.
pagina 12 di 18 Part Con relazione del 12.4.2024 i Servizi sociali di hanno riportato che “Il sig. CP_2 confrontato dal servizio relativamente ad una riflessione sull'impatto negativo che l'alterco fra lui e l'educatrice ha potuto produrre in che ha visto ripresentarsi una scena di _1
conflittualità tipica della relazione fra i suoi genitori, afferma di rendersi conto che il bambino può essersi sentito male, sebbene l'uomo dichiari di essere stato mosso dall'intenzione di mostrare al figlio che le proprie funzioni genitoriali non dovessero essere esautorate dall'atteggiamento dell'educatrice. […] afferma che la pausa relativamente agli incontri con suo figlio può avere un valore positivo: l'uomo infatti riferisce di aver vissuto gli spazi neutri negli ultimi mesi con grande sofferenza e sembra lamentare un vissuto di giudizio da parte delle educatrici che egli riconduce agli atteggiamenti e agli scambi comunicativi che le operatrici avevano con lui;
il sig. ON riporta il vissuto di non essere stato messo nelle condizioni di poter provare ad esercitare nell'ambito degli spazi neutri le proprie competenze genitoriali”.
Con relazione del 14.11.2024 i Servizi Sociali di hanno riferito che CP_2 Parte_1 in data 23.6.2024 ha chiesto “in maniera perentoria l'avvio degli incontri in spazio neutro sul territorio di e che in data 9.7.2024 ha mandato una e-mail al Servizio CP_2 informandolo che “Purtroppo non posso più partecipare ad incontri che non siano programmati il sabato e la domenica”. Il Servizio, dopo aver tentato in più occasioni di contattare Parte_1
senza successo, è riuscito a organizzare con il predetto un incontro da remoto in data 5.11.2024, Part durante il quale “il sig. ha riportato nuovamente il suo scoramento rispetto alla situazione, affermando di “non avere più tempo da perdere” riferendosi ai percorsi di supporto proposti dal servizio. Il sig. ON ha richiesto “incontri liberi con a di sabato” […] _1 CP_2
Il sig. ON ha riportato “riferite che ho un lavoro, una casa, una famiglia e sono pronto a riprendermi mio figlio”, “non mi serve né il supporto alla genitorialità né il sostegno Part psicologico” […] Le scriventi hanno chiesto al sig. se fosse consapevole che gli elementi che stava fornendo non sono in linea con il progetto pensato per e il sig. ON si è detto _1
Part consapevole. Le scriventi hanno potuto notare un profondo scoramento del sig. che appare disilluso e demotivato rispetto alle proposte progettuali avanzate;
frustrazione che sfocia poi in rabbia, che si intuisce possa sottendere una profonda sofferenza emotiva. Il Sig. ON si dichiara stanco dell'iter che riguarda suo figlio da anni”.
Con relazione del 20.11.2024 i Servizi Sociali di NA DE CC hanno riferito che
[...]
, a seguito del decesso della madre, avvenuto a settembre 2024 “ha affrontato Controparte_1
pagina 13 di 18 un periodo di elevata sofferenza in cui ha dichiarato la fatica nel prendersi cura di sé anche nei bisogni primari quali ad esempio mangiare e dormine, sentendo di essere “rimasta sola, non avendo più nessuno””; situazione che ha portato la resistente a chiedere una presa in carico psicologica e il Servizio a proporre una momentanea interruzione degli incontri tra la madre e il figlio “con l'obiettivo che la signora potesse recuperare un minimo di serenità e consentirle di gestire le incombenze burocratiche conseguenti al lutto”.
Il Servizio poi ha riferito di aver incontrato nel mese di ottobre il minore in Comunità e di avere osservato come “stia beneficiando positivamente del contesto comunitario. Il minore ha _1 chiesto di poter aumentare il tempo dell'incontro la mamma, dilatando il tempo di permanenza e non aumentando i giorni di visita;
invece e rispetto alla ripresa degli incontri con il padre, ha confermato di non volere ancora incontrare il papà, ma di desiderare conoscere _1 come sta, cosa fa nel tempo libero, se lavora, e come stanno i nonni paterni”.
I Servizi sociali di NA DE CC, pur riconoscendo che ha avuto un'evoluzione _1
“estremamente positiva” nel contesto etero-familiare (“precedentemente si relazionava con gli adulti per lui significativi prevalentemente con funzionamento teso a non ledere un patto di lealtà con il genitore con il quale stava interagendo con il rischio di non comprendere più la realtà delle situazioni e la legittimità dei suoi vissuti in termini di desideri, paure e soddisfazioni;
nel contesto comunitario […] si sta permettendo di portare avanti un percorso autonomo, _1
sempre più rafforzato nella propria individualità sentendosi libero di esprimersi senza condizionamenti e riconoscendosi come persona prima ancora che nel suo ruolo di figlio”), tuttavia hanno chiesto la conferma del collocamento comunitario del minore, non potendosi ritenere ancora concluso il suo percorso: “il prezioso percorso intrapreso richieda ancora tempo per consolidare quanto solo ora sta emergendo come possibilità per il minore e, alla luce di quanto sopra descritto, ribadisce la necessità che si confermi l'affidamento all'Ente anche in merito al più idoneo collocamento che per il momento sembra essere ancora in una struttura comunitaria eterofamiliare”.
3.3 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, allo stato, deve essere confermato l'affido di _1 all'Ente, conformemente a quanto disposto dapprima dal Tribunale di Milano e poi dalla Corte
d'Appello di Milano nelle sentenza sopra richiamate.
Nel confermare l'affido di all'Ente territorialmente competente (da individuarsi con _1
riferimento alla residenza del minore), devono essere altresì confermate le limitazioni pagina 14 di 18 all'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ossia quelle relative alle decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle scelte sanitarie, alla individuazione della residenza ed alla eventuale individuazione del miglior diverso regime di collocamento del minore, nonché agli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo.
3.4 Per quanto riguarda il collocamento, alla luce di quanto sopra evidenziato e tenuto conto in particolare di quanto rappresentato dai Servizi sociali, deve essere confermato il collocamento etero-familiare di _1
Come noto, l'art. 4 co. 3 della legge n. 184 del 1983 nel fissare in ventiquattro mesi la durata massima del collocamento etero-familiare, consente al Tribunale di prorogare tale periodo
“qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Quanto al profilo nevralgico della durata, trattandosi di una misura che si connota specificamente per la sua temporaneità, il provvedimento di affidamento deve indicare il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Invero, la situazione che giustifica l'affidamento familiare, a norma della L. n.
184 del 1983, artt. 2 e segg. e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità, si differenziano proprio in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale (ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 2), non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta
(Cass. n. 10706 del 4/5/2010; Cass. n. 1837 del 26/1/2011)” (Cass. civ. 11.6.2021 n. 16569; in termini, Cass. civ. 14.2.2022 n. 4797).
Ebbene, nel caso in esame, pur essendo passati ormai due anni dall'ingresso di in _1
Comunità, non ricorrono ancora i presupposti per far rientrare il minore presso l'abitazione di uno dei genitori.
pagina 15 di 18 Anzitutto, deve ritenersi che non sia ancora pronta ad accogliere il figlio Controparte_1 in casa con sé, dovendo ritenersi tutt'ora attuale la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello di
Milano, pur a fronte dei progressi compiuti dalla resistente nel rapporto con _1
Né d'altro canto sussistono i presupposti per collocare il minore dal padre, il quale non solo non ha mai ritenuto di sottoporre a valutazione critica il proprio operato, sottraendosi del tutto ai percorsi propostigli dai Servizi sociali, ma anzi ha continuato a porsi nei confronti del figlio con le stesse modalità che hanno portato nel 2019 il Tribunale di Milano a spostare il collocamento di dal padre alla madre;
modalità che hanno da ultimo fatto sì che abbia chiesto la _1 _1
sospensione degli incontri con il padre.
In considerazione di quanto precede, deve essere confermato il collocamento comunitario di per almeno un ulteriore anno, anche al fine di consentire la conclusione dell'anno _1
scolastico 2024/2025, e comunque per una durata non superiore a 2 anni, con la previsione di valutare entro un anno se permane l'interesse del minore al collocamento in Comunità o se invece lo stesso debba essere ricollocato presso la famiglia (padre o madre), o debba ipotizzarsi un diverso tipo di collocamento etero-familiare (famiglia affidataria).
3.5 Quanto al diritto di visita dei genitori, si demanda all'Ente affidatario di regolamentare i rapporti tra il minore e i genitori secondo le modalità ritenute più opportune.
Sul punto, basti richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “Una volta che sia intervenuto il giudice a composizione del conflitto tra i genitori con un provvedimento motivato, la fissazione delle modalità attraverso le quali trova attuazione l'affido temporaneo etero-familiare - sia nei rapporti del minore con la famiglia affidataria, per tempi e modi dei poteri a questa attribuiti, sia in quelli con la famiglia di origine - può essere delegata dal giudice ai Servizi sociali che, quale organo del territorio, dotato di competenza specifica in materia e che comunque può avvalersi degli altri servizi socio-sanitari (Centri Psico-Sociali (CPS); Unità Operativa Neuropsichiatria
Psicologia Infanzia Adolescenza (UONPIA), ben può provvedere in tal senso” (Cass. civ.
14.2.2022, n. 4797).
4. Le domande di mantenimento formulate dalle parti non possono trovare accoglimento, trovandosi in Comunità sin dall'inizio del presente giudizio. _1
4.1 Ritiene inoltre il Tribunale che nessuna decisione di carattere economico debba essere presa nel rapporto tra l'Ente affidatario e i genitori per il periodo in cui è stato collocato in _1 comunità (collocazione tutt'ora in corso). Se è vero infatti che nell'ipotesi di affido del minore pagina 16 di 18 all'Ente il mantenimento, da anticiparsi a carico dell'Erario, rimane a carico dei genitori, come espressamente previsto dall'art. 25 l. 25.7.1956 n. 888, questo Tribunale ritiene che debba essere rimessa all'Ente l'iniziativa della rivalsa, sia con riferimento all'an che al quantum, sicché nessuna statuizione sul punto può essere pronunciata nella presente sede.
Tale soluzione si impone anche a livello processuale, per il principio fondamentale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che l'eventuale pronuncia in tal senso da parte del Tribunale sarebbe a ben vedere ultra petita, in mancanza di alcuna domanda sul punto.
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che
“nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento etero-familiare presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè - nella specie - dei servizi sociali del Comune di Cervarese S. Croce, il quale non ha proposto una domanda in tal senso, non avendo nemmeno partecipato al giudizio” (Cass. civ.
23583/2022).
4. Le spese di lite tra il ricorrente e la resistente, tenuto conto della natura del giudizio, del contegno processuale delle parti e della conferma del collocamento etero-familiare del minore, devono essere compensate per ½ tra le parti e poste per il restante ½ a carico di parte ricorrente.
4.1 Quando alle spese di lite della curatrice del minore, in applicazione del principio di causalità sotteso all'art. 91 c.p.c., al fine di determinare la parte tenuta a sostenere i costi del curatore speciale, deve individuarsi, ove possibile, il genitore che ha dato causa alla necessità di detta nomina col proprio comportamento illecito, in quanto contrario ai doveri genitoriali.
Nel caso in esame, la nomina della curatrice speciale è causalmente imputabile ad entrambe le parti in egual misura e pertanto le spese di lite della curatrice, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, devono essere poste a carico delle parti, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
pagina 17 di 18 1) dispone l'affido di all'Ente territorialmente competente sulla base del luogo di _1 residenza dello stesso, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, il collocamento, nonché per gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo;
2) dispone che l'Ente affidatario mantenga il collocamento etero-familiare del minore _1
con le modalità sopra individuate;
3) dispone che l'Ente affidatario regolamenti le visite dei genitori con i tempi e le modalità di cui in motivazione e predisponga tutti i supporti ritenuti necessari in favore del minore e dei genitori, con obbligo per gli stessi di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare;
4) compensa per ½ le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna Parte_1
alla refusione del restante ½ delle spese di lite a favore di , che si liquidano Controparte_1 per l'intero (100%) in € 7.616,00 oltre 15% spese generali, IVA e cpa come per legge;
5) condanna e , in solido tra loro, a corrispondere all'avv.ta Parte_1 Controparte_1
CI TT ZA, in qualità di curatrice speciale del minore , la Persona_1 somma di € 6.164,00, oltre 15% spese generali iva e cpa;
6) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di
Milano per l'apertura della vigilanza;
7) dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi sociali di NA DE CC e
CP_2
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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