Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
A carico degli enti pubblici legalmente riconosciuti - quale è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, a seguito del R.D. n. 1661 del 1924 - sussiste l'obbligo di provvedere, mediante ritenuta diretta, a prelevare il contributo obbligatorio dagli emolumenti erogati ai sanitari dipendenti, riversandolo all'O.N.A.O.S.I (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani). L'importo della somma da versare viene quantificato in base all'estratto esecutivo del ruolo dei sanitari, il cui invio ha l'effetto di costituire l'ente pubblico debitore dell'intero ammontare nei confronti della menzionata Opera, nonché di legittimare la ritenuta nei confronti dei sanitari iscritti. In conseguenza, senza che sussista alcun rapporto diretto tra contribuente e destinatario, per un verso l'ente pubblico può contestare il ruolo e chiedere lo sgravio delle quote non recuperabili, per altro verso, il sanitario può ricorrere contro il provvedimento di ritenuta, ossia contro l'iscrizione nel ruolo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7014 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore p.t. prof. Adriano Bausola, elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio 3, presso l'avv. prof. Vito Bellini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza orfani Sanitari Italiani, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8 (studio legale Gobbi), preso l'avv. Alarico Mariani marini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n.172 dell'11/28.6.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Relatore Cons. dr. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Vito Bellini per la ricorrente e l'avv. Alarico Marini Marini per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Perugia, investita del gravame proposto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma avverso la sentenza non definitiva, in data 30.10.92/15.3.93, con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato le eccezioni preliminari sollevate avverso la domanda con cui l'O.N.A.O.S.I. rivendicava i contributi obbligatori a decorrere dal 1980, confermava la decisione impugnata con sentenza 11/28.6.97. Esclusa la sussistenza di un litisconsorzio tra l'Università ed i singoli sanitari, perché l'O.N.A.O.S.I. non aveva rapporti diretti con i sanitari obbligati, contribuenti in forza di un meccanismo analogo a quello del sostituto d'imposta, affermata la competenza del foro di Perugia quale luogo di adempimento dell'obbligazione e del giudice ordinano perché la causa non la Corte territoriale rigettava anche l'eccezione di prescrizione, rilevando la sussistenza di una serie di atti interruttivi, costituiti da raccomandate la cui ricezione era in parte documentata dalle risposte ed in parte eccepita senza alcun supporto probatorio da parte dell'Università, a cui incombeva la prova del mancato ricevimento. Spese a carico dell'appellante università.
Contro tale sentenza, notificata il 22.9.97, ha proposto ricorso per Cassazione l'Università Cattolica del Sacro Cuore sollevando, con atto notificato il 14.11.97, quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Si è costituita, con controricorso, l'O.N.A.O.S.I.. Motivi della decisione
Col primo, complesso, motivo del ricorso si deduce la violazione, l'errata interpretazione ed applicazione di legge relativa all'art. 4 legge 306/1901, al dlgs 1058/1917, agli artt. 113 e 114 dpr 616/77,
alla legge 167/91; la violazione dell'art. 442 cpc e dell'art. 102 cpc;
la violazione delle norme processuali in materia di competenza,
di legittimazione passiva e di litisconsorzio necessario;
il difetto di motivazione;
l'insufficienza di motivazione;
la nullità del procedimento.
L'Università contesta la sussistenza dell'obbligo contributivo, sia perché l'O.N.A.O.S.I. per oltre un decennio era rimasta nella situazione di ente destinato allo scioglimento, sia perché, per lo stesso periodo, era mancato l'atto costitutivo dell'obbligo, perché non era stato compilato dagli organi sanitari, reso esecutivo dal Prefetto ed inviato all'Università il ruolo dei medici obbligati che sono quindi i veri legittimati passivi della prestazione, di natura previdenziale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva viene riproposta col secondo motivo di censura, con cui si deduce, ancora, la violazione ed errata applicazione di legge in relazione agli artt. 113 e 114 dpr 616/77 ed alla legge 167/91; il difetto assoluto di motivazione, la nullità del procedimento in funzione del difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'O.N.A.O.S.I., sottratta alla procedura di scioglimento solo dalla legge 167/91, successiva alla notifica dell'atto di citazione (7.5.91). I due motivi dovranno perciò essere esaminati congiuntamente.
Natura delle prestazioni. Quando, nell'allegato B del dpr 616/77, l'O.N.A.O.S.I. fu indicata tra gli enti da sopprimere in quanto esercente, in tutto od in parte, funzioni di beneficenza pubblica, sorse q.l.c. sollevata dalle S.U. con ordinanza 506/80 che la Corte Costituzionale (decisione n. 174/81) respinse, nel rilievo che la distinzione tra assistenza sociale e beneficenza ed assistenza pubbliche, nei termini precisati dalla Corte Cost. n. 139/72, risultava superata dalla ridefinizione della materia operata dall'art. 22 del dpr 616/77. La pronuncia di costituzionalità sottolineava, peraltro, sia la difficoltà di inquadrare l'O.N.A.O.S.I. nello schema dell'assistenza sociale, per la discrezionalità delle prestazioni erogate e le S.U., con sentenza 1283/82 di regolamento di giurisdizione, riconoscevano che, almeno in parte, le funzioni dell'O.N.A.O.S.I. erano riconducibili alla beneficenza pubblica.
Va quindi respinto l'assunto della ricorrente, del resto immotivatamente riproposto, che i contributi a favore dell'O.N.A.O.S.I. rientrino nella previdenza sociale e ricadano quindi, ai sensi dell'art. 442 cpc, nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Legittimazione. attiva. La lettura dell'art. 114 dpr 616/77 chiarisce che la prevista estinzione non è automatica, ma deve essere disposta con apposito decreto, in esito ad una istruttoria che, nel caso, non era ancora conclusa quando intervenne la legge 167/91 che, con unico articolo, escluse dalla soppressione prevista l'O.N.A.O.S.I., indicata nella tabella allegato B del decreto. In tal senso si è già espressa la Cass. 3904/93, rilevando altresì che la sospensione automatica delle contribuzioni non riguarda gli enti contemplati dal primo comma del richiamato art. 114.
La legittimazione attiva è quindi sussistente, mentre la questione di titolarità e di interesse ad agire, che la ricorrente propone, attiene al merito e, per quanto risulta, deve ancora essere esaminata dal tribunale (pronunciatosi solo sulle eccezioni di incompetenza territoriale e funzionale e sul difetto di legittimazione attiva e passiva, rimesse le restanti questioni al definitivo): la mancanza di determinazioni in proposito da parte della Corte territoriale ha quindi la sua ragione nel carattere limitatamente devolutivo dell'appello avverso sentenza non definitiva e non integra il difetto di motivazione denunciato, non avendo il giudice obbligo di motivare su questione che non rientra nel legittimo oggetto del giudizio. Legittimazione passiva. Il convitto, poi opera nazionale, risulta sin dall'origine alimentato da contributi volontari e da contributi obbligatori, sulla cui riscossione la disciplina normativa succedutasi nel tempo ha dettato delle regole che è opportuno brevemente richiamare.
Dispone l'art. 4 della legge 7.7.1901 n. 306, che erige in ente morale il collegio convitto per i figli dei sanitari italiani in Perugia, che: "La riscossione del contributo obbligatorio avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette dal testo unico approvato con regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, ed in base ad elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre dai consigli provinciali sanitari e resi esecutori dal prefetto."
Con rd 18.6.1911 n.726 la norma viene sostituita con una disciplina più dettagliata: "Gli unici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso esecutorio dal prefetto. //Alle Amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendì, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno. //Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza. //Le autorità competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che siano in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie o lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno. //Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia." Il regolamento attuativo, dettato con decreto luogotenenziale 17.5.1917 n. 1058 precisa, all'art. 5, comma 1 e 2, che "L'invio degli estratti ai presidenti delle Deputazioni provinciali, ai sindaci ed al presidenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 costituisce le Provincie, i Comuni e gli enti stessi in debito dello intero ammontare degli estratti medesimi verso Il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia.
Le Amministrazioni interessate dovranno curare il versamento delle somme poste a loro carico nella locale sezione di R. tesoreria, in tempo utile perché questa possa trasmetterle alla presidenza del Collegio-convitto, mediante vaga del tesoro sulla sezione di R. tesoreria di Perugia, nel termine indicato dalla legge". Si aggiunge che: "Contro gli estratti del ruolo le Amministrazioni interessate potranno ricorrere in conformità di quanto è stabilito nell'art.12", norma che prevede le modalità con cui il sanitario contribuente può ricorrere avverso la ritenuta, per indebita iscrizione.
Il rd 27.9.1938 n. 1825, nell'aumentare il contributo obbligatorio a favore del convitto, nel frattempo divenuto "opera pia nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani", sempre corrente in Perugia, ribadisce (art.2) che la riscossione dei contributi obbligatori a carico dei sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli stipendi secondo istruzioni emanande e disposizione conforme detta la legge 31.1.1949 n. 21 (art. 3: "La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta, sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno"). Sussiste quindi, a carico degli enti pubblici legalmente riconosciuti - qualità che spetta alla Università cattolica del Sacro Cuore, a seguito del rd.
2.10.1924 n. 1661- l'obbligo di provvedere, mediante ritenuta diretta, a prelevare il contributo obbligatorio dagli emolumenti erogati ai sanitari dipendenti, riversandolo all'O.N.A.O.S.I.. L'importo della somma da versare viene quantificato in base all'estratto esecutivo del ruolo dei sanitari il cui invio ha un duplice effetto: "costituisce" l'ente pubblico debitore, nel confronti dell'O.N.A.O.S.I., dell'intero ammontare;
legittima la ritenuta nei confronti dei sanitari iscritti. In conseguenza, da un lato l'ente pubblico può contestare il ruolo e chiedere lo sgravio delle quote non recuperabili;
dall'altro, il sanitario può ricorrere contro il provvedimento di ritenuta, ovverosia contro l'iscrizione nel ruolo.
La disciplina, succintamente richiamata, non prevede - per i contributi obbligatori - un rapporto diretto tra contribuente e destinatario, neppure nel caso di inadempienza dell'ente obbligato alle ritenute, che quindi è l'unico legittimato passivo dell'azione con cui l'O.N.A.O.S.I. rivendica i contributi non corrisposti, come del resto è stato già affermato da questa Corte (Cass. 3904/93). L'assunto che le ritenute non sono esigibili perché cessò di essere trasmesso l'elenco dei sanitari dipendenti, reso esecutorio dal prefetto, non attiene alla legittimazione ma al merito, si basa su una questione di fatto - mancata trasmissione degli elenchi - che la controparte contesta e formerà oggetto del giudizio di merito ancora pendente dinanzi al Tribunale che, con la sentenza non definitiva confermata dalla Corte perugina, si è limitato a decidere le questioni di competenza e di legittimazione.
La censura di difetto di motivazione - poiché la contradditorietà è affermata ma non argomentata - non è fondata, dal momento che la Corte territoriale ha esaminato le varie questioni preliminari, anche se con la sommarietà che il ritenuto carattere dilatorio dell'appello giustificava. Il richiamo - a titolo comparativo- del meccanismo del sostituto d'imposta, l'esclusione di un rapporto diretto tra l'O.N.A.O.S.I. ed i sanitari contribuenti - che giustifica sia l'esclusione del litisconsorzio sia l'esclusione del carattere previdenziale della controversia- danno sufficiente ragione delle soluzioni accolte, consentendo infatti alla ricorrente di censurare per specifiche violazioni di legge la sentenza d'appello. Col terzo motivo di censura, si deduce la violazione ed errata applicazione di legge in relazione all'art. 4 della legge 306/1901 ed all'art. 4 legge 725/1911 e successive modifiche ed integrazioni;
violazione ed errata applicazione delle norme sulla competenza per territorio, in particolare degli artt. 19 e 20 cpc;
carenza assoluta e/o insufficienza di motivazione;
contraddittorietà; nullità del procedimento. Si sostiene che locus destinatae solutionis è la tesoreria provinciale dello Stato nel cui territorio rientra la amministrazione che effettua le ritenute con conseguente competenza del foro di Roma, competente anche come forus contracti. E versamento delle somme poste a carico dell'Università nella locale sezione di Tesoreria - secondo quanto prevedono gli artt. 4 legge 725/1911 e 5 rd. 1058/1917 - che provvede quindi a trasmetterla alla
Presidenza del Collegio-convitto, mediante vaglia sulla sezione del tesoro di Perugia, non costituisce una deroga al disposto dell'art. 1182.2 cc dal momento che, collegandosì il versamento alla tesoreria locale ad una modalità di pagamento che non è stata osservata, ove anche le norme richiamate costituissero deroga a quella forma che peraltro, secondo il dm 11217/50, è facoltativa, per effetto dell'inadempimento riprenderebbe comunque vigore la regola del foro del creditore.
Col quarto motivo, si deduce la violazione ed errata applicazione delle disposizioni in materia di onere della prova;
in particolare, violazione dell'art. 2697 cc;
carenza di motivazione;
contraddittorietà in relazione alla ritenuta sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
In considerazione dei particolari doveri che la spedizione di una raccomandata impone all'ufficio postale in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario, sussiste una presunzione (semplice) di ricezione, presunzione che può essere vinta dal controinteressato fornendo la prova di elementi contrari (Cass. 8180/96; 7181/96;
7130/94; 8621/90; 5617/86). La motivazione della sentenza impugnata, sintetica ma sufficiente anche in relazione ai puntuali riferimenti giurisprudenziali, è esente dal vizio di violazione delle norme che regolano l'onere della prova che la ricorrente denuncia, mentre la contraddittorietà si riduce ad una mera affermazione, senza alcuna argomentazione a sostegno.
Conclusivamente, il ricorso va respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in L. 5.125.800= di cui lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999