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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice DR UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2822/2023 R.G. avente ad oggetto “contratto di somministrazione”
PROMOSSO DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Bizzarri e dall'avv. Lorenzo Allegri
– OPPONENTE–
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
– OPPOSTA–
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “
2.1 NEL MERITO: IN TESI:
2.1.a ACCERTARE E DICHIARARE che la
[...]
nulla deve alla per il servizio di fornitura di gas attivato in data CP_2 Controparte_3
01/10/2021 così come chiesto per tutti i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto;
e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo portante il N.R.G. 2157/2023 emesso
dall'intestato Tribunale in data 02/10/2023, in quanto radicalmente infondato ed illegittimo.
2.2. IN IPOTESI
SUBORDINATA, E SALVO Nella denegata ipotesi che il giudicante dovesse ritenere comunque Pt_2
dovuto un corrispettivo a per la fornitura del servizio di gas naturale:
2.2.a ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE che l'importo di €. 92.947,59= di cui all'ingiunzione di pagamento risulta eccessivo ed
illegittimo perché non corrisponde ai consumi reali ed effettivi dell'utente 2.2.b. e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo portante il N.R.G. 2157/2023 emesso
dall'intestato Tribunale in data 02/10/2023 con conseguente riduzione ad equità dell'eventuale compenso dovuto
a . Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali”. Controparte_1
Per parte opposta: “Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di Euro 85.831,28. Nel merito, in via subordinata: 2
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di del minore Controparte_1
importo di Euro 85.831,28 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre
e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso
forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 889/2023 emesso in data 2.10.2023 (R.G. n. 2157/2023) dall'intestato Tribunale,
con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 92.947,59, Controparte_1
oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale relativa all'utenza posta in Pieve Santo Stefano (AR), via Zona Industriale Dagnano.
L'opponente ha esposto di aver dismesso, nel mese di febbraio 2023, la fornitura di gas naturale,
chiedendo in data 15.2.2023 la chiusura del contatore. Ha evidenziato che, alla lettura di chiusura, il contatore segnava un consumo complessivo di 931.932 mc, inferiore ai consumi indicati nelle fatture che già da agosto 2022 riportavano letture superiori (932.633 mc). CP_1
Ha pertanto contestato la correttezza delle fatturazioni, sostenendo di aver già corrisposto il costo della materia prima consumata con il pagamento delle fatture di giugno e luglio 2022 (bonifico di €
11.167,29 effettuato nel dicembre 2022), poiché la lettura al 31.7.2022, pari a 929.507 mc, era di poco inferiore a quella rilevata al momento della dismissione, pari a 931.932 mc.
Pertanto, le fatture successive ad agosto 2022 si riferirebbero a consumi non reali e non fruiti dall'utente, essendo la differenza eventualmente dovuta di entità minima rispetto alla somma richiesta.
2. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 25.1.2024, verificata la ritualità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia della parte opposta e ha confermato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 3.4.2024.
3. Nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., parte opponente ha allegato e documentato che: - in data 6.2.2024, (alla quale nel settembre 2023 era stato ceduto il ramo d'azienda Parte_3
3 operante a Pieve Santo Stefano), interessata alla riattivazione del contatore, aveva contattato il distributore;
- il distributore, mediante proprio operatore, effettuava sopralluogo il 9.2.2024, redigendo l'ordine di lavoro n. 2024-0018; - nel predetto verbale si attestava che il contatore, matricola n. 8313557,
marca SacofGas, alla data del 7.3.2023 segnava un consumo di mc 931.932; - che tale dato era identico a quello rilevato al momento della chiusura nel febbraio 2023.
4. Si è costituita in giudizio, in data 20.3.2024 (e dunque quando era spirato anche il termine per la seconda memoria istruttoria), contestando integralmente le domande svolte Controparte_1
dall'opponente e chiedendone il rigetto.
Ha evidenziato che le fatture si basano sui dati di consumo trasmessi dal distributore, unico soggetto legittimato alla lettura e certificazione dei consumi. Ha precisato che, a seguito delle contestazioni dell'opponente, ha sollecitato il distributore per verificare la correttezza delle misurazioni e ha riconosciuto una differenza a favore del cliente pari a € 7.116,31, per la quale è stata emessa nota di credito, riducendo il credito complessivo a € 85.831,28. Ha inoltre dedotto che, in base alla normativa di settore e alla giurisprudenza, il contatore costituisce strumento di contabilizzazione accettato dalle parti e che grava sull'utente l'onere di provare l'eventuale malfunzionamento o l'eccessività dei consumi, onere non assolto da Parte_1
Ha quindi insistito per la conferma del decreto ingiuntivo per il minor importo sopra indicato,
chiedendo anche la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p
5. All'esito della prima udienza, il giudice ha disposto la revoca della dichiarazione di contumacia della parte opposta, dichiarando l'inammissibilità per tardività della documentazione dalla medesima prodotta, con la sola eccezione del fascicolo monitorio già parte del processo. Contestualmente, ha rigettato l'istanza volta a ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto,
rinviando la causa per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusionali sino a quindici giorni prima.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali.
All'udienza del 4.12.2025, sulle conclusioni delle parti come sopra indicate, udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è
investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e
4 sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i princìpi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto solo da un punto di vista formale;
in termini sostanziali invece è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel caso di specie, posto che il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria consiste in un contratto di somministrazione di gas, oltre alla prova dell'avvenuta stipula del contratto, la somministrante è
onerata della prova dell'avvenuta erogazione del bene in relazione alla quale sono state emesse le fatture.
Come noto, infatti, il diritto del somministrante a ottenere il pagamento del corrispettivo pecuniario risulta avvinto da un nesso sinallagmatico alla fruizione, da parte dell'utente, del servizio di fornitura,
fruizione convenzionalmente correlata all'emissione di fatture da parte della società fornitrice sulla scorta della misurazione di consumi contabilizzata mediante contatore.
In materia, il principio per cui la fattura commerciale, essendo atto unilaterale, non costituisce prova del rapporto o delle prestazioni contestate, potendo valere solo come indizio nel giudizio di opposizione (Cass. n. 299/2016; Cass. n. 9542/2018; Cass. n. 19944/2023), deve coordinarsi con il valore di attendibilità riconosciuto al sistema di lettura a contatore, che è assistito da una presunzione semplice di veridicità, suscettibile di essere smentita da parte dell'utente con qualsiasi mezzo di prova della non rispondenza del consumo reale a quello indicato nella fattura. Ciò in quanto l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può
risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella
bolletta (Cass. n. 6959/2024; Cass. n. 10313/04). Tale riparto degli oneri probatori costituisce un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello
strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili
dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze" (Cass. n. 6959/2024).
Ne deriva che, all'interno dei contratti di somministrazione in cui il consumo è contabilizzato con
5 sistema a contatore, in caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore e la correttezza delle letture. Solo una volta assolto tale onere, incombe sul somministrato dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitarla con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non alterassero il normale funzionamento del misuratore o determinassero un incremento dei consumi (Cass. n. 17401/2024; Cass. n. 28984/2023; Cass. n.
297/2020; Cass. n. 13605/2019).
7. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Le fatture poste a base del monitorio si riferiscono al periodo agosto 2022-marzo 2023.
Parte opponente ha contestato la correttezza delle fatturazioni, deducendo che i consumi risultanti dal contatore sono inferiori rispetto a quelli addebitati da CP_1
Parte opponente ha dedotto che, alla data di chiusura del contatore, il consumo effettivo risultava pari a 931.932 mc;
al riguardo ha prodotto una fotografia (doc. 3) che, per quanto priva di data, risulta attendibile, siccome corroborata da quanto rilevato dal distributore in occasione del sopralluogo del
9.2.2024 (doc. 7), che conferma il medesimo dato al momento della chiusura del contatore.
Quanto all'argomentazione di parte opposta relativa valore probatorio delle certificazioni dei consumi trasmesse dalle società di distribuzione, deve effettivamente riconoscersi che, in linea di principio, la qualità di concessionario di pubblico servizio del distributore comporta che i documenti dallo stesso formati sono dotati di fede privilegiata e, sotto il profilo dell'onere probatorio, sono sorretti da speciale attendibilità in quanto redatti e firmati da personale che nello svolgimento della sua attività è
incaricato di pubblico servizio (Cass. n. 7075/2020).
Nel presente giudizio, tuttavia, non ha depositato alcuna certificazione dei consumi dell'utenza CP_1
dell'opponente registrati dal distributore territorialmente competente, sicché tale presunzione non può operare. Al contrario, come già evidenziato, è stata parte opponente a produrre il documento
redatto dal distributore in data 9.2.2024, che attesta il consumo invariato di 931.932 mc (doc. 7
opponente), confermando la prospettazione di Parte_1
Le fatture poste a base del monitorio, sin da quella del mese di settembre 2022, prendono invece le mosse da un consumo superiore rispetto a quello risultante dalla lettura del contatore (932.633 mc); ne consegue, in difetto di prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla opposta, l'insussistenza del
6 relativo credito.
Per quanto attiene alla fattura del mese di agosto 2022 (importo € 1475,44), un importo, ancorché
inferiore a quello richiesto, risulta effettivamente dovuto (come peraltro riconosciuto dalla stessa
[...]
nel proprio atto di opposizione). Pt_1
La fattura in questione riferisce di un consumo di partenza pari a 929.507 mc e di un consumo finale pari a 932.633 mc (quantità 3126 mc); in realtà, essendo il consumo finale 931.932 mc, la quantità
consumata è pari a 2425 mc.
Deve pertanto procedersi al relativo ricalcolo dell'importo dovuto, prendendo le mosse da quanto riportato nella fattura e di seguito riportato.
7
Essendo il prezzo unitario pari ad 0,26940239, l'importo dovuto per il consumo di 2425 mc è € 653,30,
oltre alla quota fissa di euro 13,00, per un totale di € 666,30.
Per quanto riguarda le spese di trasporto e gestione del contatore, risulta una quota fissa di € 34,20, a cui deve essere aggiunta la quota energia pari a € 335,60 (2425x0,13839249), per un totale di € 369,80.
Per quanto riguarda la spesa per oneri di sistema, essa deve essere ricalcolata in € 19,21 (secondo il seguente calcolo: 2425x0,00882=21,39 per quota energia, a cui deve essere sottratto l'importo di quota fissa che è pari a – 2,18).
Devono infine essere calcolate le imposte:
- accisa sul gas: € 30,31 (2425x0,012498);
- addizionale enti locali: € 14,55 (2425x0,006).
Ne risulta un totale imponibile di € 1100,17, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 5%, per un totale di €
1155,18.
L'importo complessivo dovuto dall'opponente e relativo ad una parte di quello indicato nella fattura di agosto 2022 risulta pari ad € 1155,18.
Null'altro risulta dovuto da parte opponente.
8 In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
parte opponente deve essere condannata a pagare l'importo effettivamente dovuto.
8. Considerata la sproporzione tra l'importo ingiunto (ridotto in maniera del tutto insufficiente in corso di causa da parte opposta) e quanto effettivamente dovuto (pari a circa 1/80 dell'importo originariamente richiesto), le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti (e ciò in quanto non è possibile condannare al pagamento delle spese, siccome vittoriosa, ancorché in CP_1
misura significativamente inferiore a quanto richiesto: Cass. SSUU 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 889/2023 emesso da questo Tribunale in data 2.10.2023;
- condanna al pagamento, nei confronti di della somma di € Parte_1 Controparte_1
1155,18, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
DR UR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice DR UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2822/2023 R.G. avente ad oggetto “contratto di somministrazione”
PROMOSSO DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Bizzarri e dall'avv. Lorenzo Allegri
– OPPONENTE–
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
– OPPOSTA–
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “
2.1 NEL MERITO: IN TESI:
2.1.a ACCERTARE E DICHIARARE che la
[...]
nulla deve alla per il servizio di fornitura di gas attivato in data CP_2 Controparte_3
01/10/2021 così come chiesto per tutti i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto;
e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo portante il N.R.G. 2157/2023 emesso
dall'intestato Tribunale in data 02/10/2023, in quanto radicalmente infondato ed illegittimo.
2.2. IN IPOTESI
SUBORDINATA, E SALVO Nella denegata ipotesi che il giudicante dovesse ritenere comunque Pt_2
dovuto un corrispettivo a per la fornitura del servizio di gas naturale:
2.2.a ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE che l'importo di €. 92.947,59= di cui all'ingiunzione di pagamento risulta eccessivo ed
illegittimo perché non corrisponde ai consumi reali ed effettivi dell'utente 2.2.b. e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo portante il N.R.G. 2157/2023 emesso
dall'intestato Tribunale in data 02/10/2023 con conseguente riduzione ad equità dell'eventuale compenso dovuto
a . Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali”. Controparte_1
Per parte opposta: “Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo di Euro 85.831,28. Nel merito, in via subordinata: 2
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di del minore Controparte_1
importo di Euro 85.831,28 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre
e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso
forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 889/2023 emesso in data 2.10.2023 (R.G. n. 2157/2023) dall'intestato Tribunale,
con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 92.947,59, Controparte_1
oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas naturale relativa all'utenza posta in Pieve Santo Stefano (AR), via Zona Industriale Dagnano.
L'opponente ha esposto di aver dismesso, nel mese di febbraio 2023, la fornitura di gas naturale,
chiedendo in data 15.2.2023 la chiusura del contatore. Ha evidenziato che, alla lettura di chiusura, il contatore segnava un consumo complessivo di 931.932 mc, inferiore ai consumi indicati nelle fatture che già da agosto 2022 riportavano letture superiori (932.633 mc). CP_1
Ha pertanto contestato la correttezza delle fatturazioni, sostenendo di aver già corrisposto il costo della materia prima consumata con il pagamento delle fatture di giugno e luglio 2022 (bonifico di €
11.167,29 effettuato nel dicembre 2022), poiché la lettura al 31.7.2022, pari a 929.507 mc, era di poco inferiore a quella rilevata al momento della dismissione, pari a 931.932 mc.
Pertanto, le fatture successive ad agosto 2022 si riferirebbero a consumi non reali e non fruiti dall'utente, essendo la differenza eventualmente dovuta di entità minima rispetto alla somma richiesta.
2. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 25.1.2024, verificata la ritualità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia della parte opposta e ha confermato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 3.4.2024.
3. Nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., parte opponente ha allegato e documentato che: - in data 6.2.2024, (alla quale nel settembre 2023 era stato ceduto il ramo d'azienda Parte_3
3 operante a Pieve Santo Stefano), interessata alla riattivazione del contatore, aveva contattato il distributore;
- il distributore, mediante proprio operatore, effettuava sopralluogo il 9.2.2024, redigendo l'ordine di lavoro n. 2024-0018; - nel predetto verbale si attestava che il contatore, matricola n. 8313557,
marca SacofGas, alla data del 7.3.2023 segnava un consumo di mc 931.932; - che tale dato era identico a quello rilevato al momento della chiusura nel febbraio 2023.
4. Si è costituita in giudizio, in data 20.3.2024 (e dunque quando era spirato anche il termine per la seconda memoria istruttoria), contestando integralmente le domande svolte Controparte_1
dall'opponente e chiedendone il rigetto.
Ha evidenziato che le fatture si basano sui dati di consumo trasmessi dal distributore, unico soggetto legittimato alla lettura e certificazione dei consumi. Ha precisato che, a seguito delle contestazioni dell'opponente, ha sollecitato il distributore per verificare la correttezza delle misurazioni e ha riconosciuto una differenza a favore del cliente pari a € 7.116,31, per la quale è stata emessa nota di credito, riducendo il credito complessivo a € 85.831,28. Ha inoltre dedotto che, in base alla normativa di settore e alla giurisprudenza, il contatore costituisce strumento di contabilizzazione accettato dalle parti e che grava sull'utente l'onere di provare l'eventuale malfunzionamento o l'eccessività dei consumi, onere non assolto da Parte_1
Ha quindi insistito per la conferma del decreto ingiuntivo per il minor importo sopra indicato,
chiedendo anche la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p
5. All'esito della prima udienza, il giudice ha disposto la revoca della dichiarazione di contumacia della parte opposta, dichiarando l'inammissibilità per tardività della documentazione dalla medesima prodotta, con la sola eccezione del fascicolo monitorio già parte del processo. Contestualmente, ha rigettato l'istanza volta a ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto,
rinviando la causa per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusionali sino a quindici giorni prima.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali.
All'udienza del 4.12.2025, sulle conclusioni delle parti come sopra indicate, udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è
investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e
4 sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i princìpi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto solo da un punto di vista formale;
in termini sostanziali invece è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel caso di specie, posto che il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria consiste in un contratto di somministrazione di gas, oltre alla prova dell'avvenuta stipula del contratto, la somministrante è
onerata della prova dell'avvenuta erogazione del bene in relazione alla quale sono state emesse le fatture.
Come noto, infatti, il diritto del somministrante a ottenere il pagamento del corrispettivo pecuniario risulta avvinto da un nesso sinallagmatico alla fruizione, da parte dell'utente, del servizio di fornitura,
fruizione convenzionalmente correlata all'emissione di fatture da parte della società fornitrice sulla scorta della misurazione di consumi contabilizzata mediante contatore.
In materia, il principio per cui la fattura commerciale, essendo atto unilaterale, non costituisce prova del rapporto o delle prestazioni contestate, potendo valere solo come indizio nel giudizio di opposizione (Cass. n. 299/2016; Cass. n. 9542/2018; Cass. n. 19944/2023), deve coordinarsi con il valore di attendibilità riconosciuto al sistema di lettura a contatore, che è assistito da una presunzione semplice di veridicità, suscettibile di essere smentita da parte dell'utente con qualsiasi mezzo di prova della non rispondenza del consumo reale a quello indicato nella fattura. Ciò in quanto l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può
risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella
bolletta (Cass. n. 6959/2024; Cass. n. 10313/04). Tale riparto degli oneri probatori costituisce un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello
strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili
dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze" (Cass. n. 6959/2024).
Ne deriva che, all'interno dei contratti di somministrazione in cui il consumo è contabilizzato con
5 sistema a contatore, in caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore e la correttezza delle letture. Solo una volta assolto tale onere, incombe sul somministrato dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitarla con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non alterassero il normale funzionamento del misuratore o determinassero un incremento dei consumi (Cass. n. 17401/2024; Cass. n. 28984/2023; Cass. n.
297/2020; Cass. n. 13605/2019).
7. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Le fatture poste a base del monitorio si riferiscono al periodo agosto 2022-marzo 2023.
Parte opponente ha contestato la correttezza delle fatturazioni, deducendo che i consumi risultanti dal contatore sono inferiori rispetto a quelli addebitati da CP_1
Parte opponente ha dedotto che, alla data di chiusura del contatore, il consumo effettivo risultava pari a 931.932 mc;
al riguardo ha prodotto una fotografia (doc. 3) che, per quanto priva di data, risulta attendibile, siccome corroborata da quanto rilevato dal distributore in occasione del sopralluogo del
9.2.2024 (doc. 7), che conferma il medesimo dato al momento della chiusura del contatore.
Quanto all'argomentazione di parte opposta relativa valore probatorio delle certificazioni dei consumi trasmesse dalle società di distribuzione, deve effettivamente riconoscersi che, in linea di principio, la qualità di concessionario di pubblico servizio del distributore comporta che i documenti dallo stesso formati sono dotati di fede privilegiata e, sotto il profilo dell'onere probatorio, sono sorretti da speciale attendibilità in quanto redatti e firmati da personale che nello svolgimento della sua attività è
incaricato di pubblico servizio (Cass. n. 7075/2020).
Nel presente giudizio, tuttavia, non ha depositato alcuna certificazione dei consumi dell'utenza CP_1
dell'opponente registrati dal distributore territorialmente competente, sicché tale presunzione non può operare. Al contrario, come già evidenziato, è stata parte opponente a produrre il documento
redatto dal distributore in data 9.2.2024, che attesta il consumo invariato di 931.932 mc (doc. 7
opponente), confermando la prospettazione di Parte_1
Le fatture poste a base del monitorio, sin da quella del mese di settembre 2022, prendono invece le mosse da un consumo superiore rispetto a quello risultante dalla lettura del contatore (932.633 mc); ne consegue, in difetto di prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla opposta, l'insussistenza del
6 relativo credito.
Per quanto attiene alla fattura del mese di agosto 2022 (importo € 1475,44), un importo, ancorché
inferiore a quello richiesto, risulta effettivamente dovuto (come peraltro riconosciuto dalla stessa
[...]
nel proprio atto di opposizione). Pt_1
La fattura in questione riferisce di un consumo di partenza pari a 929.507 mc e di un consumo finale pari a 932.633 mc (quantità 3126 mc); in realtà, essendo il consumo finale 931.932 mc, la quantità
consumata è pari a 2425 mc.
Deve pertanto procedersi al relativo ricalcolo dell'importo dovuto, prendendo le mosse da quanto riportato nella fattura e di seguito riportato.
7
Essendo il prezzo unitario pari ad 0,26940239, l'importo dovuto per il consumo di 2425 mc è € 653,30,
oltre alla quota fissa di euro 13,00, per un totale di € 666,30.
Per quanto riguarda le spese di trasporto e gestione del contatore, risulta una quota fissa di € 34,20, a cui deve essere aggiunta la quota energia pari a € 335,60 (2425x0,13839249), per un totale di € 369,80.
Per quanto riguarda la spesa per oneri di sistema, essa deve essere ricalcolata in € 19,21 (secondo il seguente calcolo: 2425x0,00882=21,39 per quota energia, a cui deve essere sottratto l'importo di quota fissa che è pari a – 2,18).
Devono infine essere calcolate le imposte:
- accisa sul gas: € 30,31 (2425x0,012498);
- addizionale enti locali: € 14,55 (2425x0,006).
Ne risulta un totale imponibile di € 1100,17, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 5%, per un totale di €
1155,18.
L'importo complessivo dovuto dall'opponente e relativo ad una parte di quello indicato nella fattura di agosto 2022 risulta pari ad € 1155,18.
Null'altro risulta dovuto da parte opponente.
8 In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
parte opponente deve essere condannata a pagare l'importo effettivamente dovuto.
8. Considerata la sproporzione tra l'importo ingiunto (ridotto in maniera del tutto insufficiente in corso di causa da parte opposta) e quanto effettivamente dovuto (pari a circa 1/80 dell'importo originariamente richiesto), le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti (e ciò in quanto non è possibile condannare al pagamento delle spese, siccome vittoriosa, ancorché in CP_1
misura significativamente inferiore a quanto richiesto: Cass. SSUU 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 889/2023 emesso da questo Tribunale in data 2.10.2023;
- condanna al pagamento, nei confronti di della somma di € Parte_1 Controparte_1
1155,18, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
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