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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
N.R.G. 4329/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4329/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. DI CICCO ANTONIO;
ATTORE /I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DELLA CORTE MARIA;
CONVENUTO
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord pagi na 1 di 5 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Oggetto: Separazione giudiziale
All'udienza del 29/1/2025 (fissata per la prima comparizione delle parti) le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice relatrice.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/5/2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1
con addebito a quest'ultimo, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, condannare il convenuto a versare alla moglie 400,00 euro al mese a titolo di mantenimento, assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente. In fatto, la ricorrente ha premesso di aver sposato CP_1
con matrimonio concordatario celebrato il 21/09/1991 in SAN
[...]
NO (CE) – Atto N. 17 parte II serie A - anno 1991 - Comune di SAN NO (CE) – e che dall'unione è nata Persona_1
, maggiorenne, coniugata ed economicamente autosufficiente;
[...]
che la casa coniugale, sita in Villa di IA (CE) alla via Giuseppe Verdi,
17 è di proprietà della figlia , concessa in Persona_1
comodato d'uso gratuito alla madre, odierna ricorrente, che attualmente ancora la condivide con il resistente.
Quanto alle ragioni della separazione, ha rappresentato Parte_1
di essersi ammalata di cancro nel 2020 e che, da allora, il marito ha assunto comportamenti contrari alla solidarietà coniugale, trascurandola moralmente e materialmente. Invero, il menage familiare, secondo la prospettazione attorea, ribadita dalla parte personalmente all'udienza di pagi na 2 di 5 comparizione, si è sempre fondato sui redditi da lavoro del marito, il quale consegnava alla moglie circa 200 euro al mese per il suo sostentamento e le spese di casa. Dall'insorgere della grave patologia che l'ha afflitta, però, ha smesso di darle denaro, costringendola a Controparte_1
ricorrere all'aiuto dei familiari, non l'ha supportata nell'affrontare la malattia, ha iniziato ad assentarsi sempre più frequentemente, adducendo ragioni di lavoro non convincenti. I sospetti della moglie si s arebbero poi concretizzati allorché ella, con l'aiuto del fratello e di un investigatore privato, avrebbe accertato la relazione extraconiugale del marito con una donna alla quale si ricongiungeva nei sempre più frequenti spostamenti in
Toscana.
Si è costituito il resistente il quale, pur associandosi alla domanda di separazione, ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito nei suoi confronti, affermando di non aver mai violato i doveri coniugali, di aver sostenuto la moglie nella malattia accompagnandola a visite e terapie e di non aver mai intrattenuto una relazione extraconiugale con la giovane, la quale è stata per lui solo un'amica. Quanto alla casa coniugale, il ricorrente ha dedotto di esserne, al pari della ricorrente, comodatario e , pertanto, si è opposto all'assegnazione alla moglie;
infine, quanto al richiesto mantenimento, ha chiesto il rigetto della domanda, stante la pensione di invalidità percepita dalla ricorrente o, in subordine, il contenimento nella somma minima, in ragione dell'esiguo reddito da lavoro dedotto e documentato per circa 900,00 euro.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in data29/1/2025, sentite le parti, la Giudice relatrice ha formulato la proposta conciliativa, cui entrambe le parti hanno aderito senza riserve, che di seguito si trascrive:
pagi na 3 di 5 “la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito. La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, il resistente verserà 200 euro al mese a titolo di mantenimento, che verranno corrisposti alla ricorrente mediante bonifico entro il 5 di ogni mese. La ricorrente si impegna ad aprire un conto e comunicarne i dati necessari all'accredito. Spese compensate ”.
La Giudice, stante il raggiunto accordo, ritenuta la causa matura, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini, cui le parti hanno dichiarato di rinunciare.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ragione della soluzione concordata del giudizio, stante l'adesione delle parti alla proposta conciliativa della Giudice, ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pagi na 4 di 5 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, CF. nata il 29 settembre Parte_1 CodiceFiscale_3
1968 a San IN (CE), residente in [...] e C.F. Controparte_1
, nato il [...] in [...], C.F._2
residente in [...], alle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti e trascritta in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San IN
(CE) – Atto N. 17 parte II serie A - anno 1991 - Comune di SAN
NO (CE) – la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 1 9/2/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 5 di 5