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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12904 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 72085/2021
BBLICA ITAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 72085 per gli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
el.te dom.ta in Roma, alla via Crescenzio nata in [...] il [...] CF Parte 1 C.F. 1 presso lo studio dell'Avv.to Andrea Belardinelli (Fax. P.IVA 1 20
-
Email 1 - CF. C.F. 2 () in virtù di procura apposta in calce al presente atto e al libello introduttivo
APPELLANTE
E
CP 1 (C.F. P.IVA 2 ), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sitzia (C.F. C.F. 3Francesca pec: Aurora
Email 3 CP 2 oma.it) dell'Avvocatura di Roma Capitale e presso la stessa domiciliata Email 2 negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in CP 1 Via del Tempio di Giove, n. 21 in virtù di procura generale alle liti, per atto del Notaio Persona 1 di CP 1 del 23 febbraio 2022, Repertorio n. 21680, Raccolta n. 11519
APPELLATA
E
Controparte_3 con sede legale in CP 1 Via G. Grezar 14, Ente Pubblico
Economico istituito con Decreto Legge n. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge
225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1 luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società iscritto Controparte_4 al n. 1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A., codice fiscale e P.IVA 3 - Agente della Riscossione per tutti gli ambiti nazionali ad esclusione della Regione Partita Iva in persona del dott. CP 5 nella sua qualità di Responsabile degli Atti Introduttivi del Siciliana-
,
Giudizio Lazio e di procuratore speciale in forza dell'allegata procura speciale a rogito del Notaio Per 2
[...] di CP 1 rep. N. 175858 raccolta nr 11458 del 1/10/2021, conferitogli dal Presidente del Comitato di
Gestione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carrea (C.F.:
C.F. 4 ) del foro di Milano per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 02-41406397 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 4
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20201/2021 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 depositata il 13.9.2021, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
insiste per l'accoglimento delle doglianze spiegate nell'atto di appello e, inoltre, rende edotto il giudice del gravame che la cartella 1252015000654818000 è stata già annullata con sentenza del giudice di pace di
Viterbo n. 86/2021 ora passata in giudicato che si deposita. Vorrà pertanto l'adita Giustizia condannare parte convenuta al pagamento di ben 5 gradi di giudizio da liquidarsi come note spese depositata. Spese di giudizio da liquidarsi in favore della parte.
Conclusioni appellata Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il presente appello confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario.
Conclusioni appellata CP 7
[...] e previo stralcio di tutto quanto tardivamente depositato da parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c., la sig.ra Pt 1 impugnava avanti al Giudice di Pace di CP_1 "la comunicazione preliminare dell'avvio delle procedure esecutive cautelari n. 12520169002182342000" con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 598,00 più accessori a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. commesse nel 2010 e nel 2011.
L'opponente impugnava la predetta comunicazione per i seguenti motivi:
1) OMESSA NOTIFICA VAV E CARTELLA ESATTORIALE.
Assumeva l'opponente di non aver mai ricevuto la notifica del titolo ovvero della cartella esattoriale dell'atto Con presupposto ossia dei
2) PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Stante la mancata notifica del titolo e degli atti presupposti, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione. 3) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI.
In ogni caso eccepiva l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'inizianda azione esecutiva.
,Controparte_3 la quale eccepiva la tardività dell'opposizione, ritenendo che nel caso di Si costituiva specie doveva proporsi opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, eccepiva che la notifica della cartella di pagamento era avvenuta regolarmente i sensi dell'art. 140
c.p.c. come da relata allegata del 18.5.2016, con conseguente interruzione della prescrizione. In ogni caso rilevava che era stato regolarmente notificato il preavviso di fermo il 2.2.2019, anch'esso con effetto interruttivo. Si affermava estranea alla notifica dei VAV, di competenza dell'ente creditore. Si costituiva CP 1 , la quale eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto doveva essere qualificata ex art.617 c.p.c. Nel merito riteneva provata la regolare notifica dei VAV ed eccepiva il difetto di legittimazione quanto alla notifica della cartella esattoriale.
il Giudice di Pace con ordinanza dichiarava la propria incompetenza e la causa veniva riassunta innanzi al
Tribunale che sollevava conflitto di competenza.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10676/20, dichiarava la competenza per materia del G.d.P. di Roma innanzi al quale la causa veniva riassunta.
Il G.d.P. di Roma, con la sentenza n. 20201/21 qui impugnata, rigettava l'opposizione, accertava e dichiarava la ritualità della notifica della cartella n. 12520150009654818/000 sottesa alla comunicazione opposta, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 mentre le compensava tra l'opponente e CP 1
Con l'odierno appello, la Sig.ra Parte 1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di
Pace, per aver erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale in contestazione, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza la signora Pt 1 proponeva appello per i seguenti motivi:
1. Nullità della notifica ex art.140 c.p.c., in quanto non vi era certezza che il luogo di notifica fosse quello di residenza del destinatario. Invero, a dire dell'appellante, l'atto era stato notificato in luogo diverso da quello di residenza;
Non vi era prova che fosse avvenuta effettivamente l'affissione alla porta dell'abitazione 2.
dell'appellante, né l'indirizzo a cui era stata spedita la raccomandata. 3. La sentenza impugnata pertanto era viziata nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione ritenendo valida la notifica ex art.140 c.p.c. della cartella esattoriale.
,Si costituiva CP 1 la quale impugnava e contestava ogni avversa censura e pretesa in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i seguenti motivi: 1)
INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER ASSENZA DI INTERESSE EX ART. 100 C.P.C. AD IMPUGNARE
AUTONOMAMENTE LA COMUNICAZIONE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE
CAUTELARI.
Deduceva l'appellante che la signora Pt 1 tramite la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, chiedeva l'annullamento della cartella succitata e dei sottesi verbali, sostenendo di essere venuta a conoscenza degli stessi mediante la sola comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive cautelari del 7.10.2016. L'atto impugnato quindi, di cui chiedeva l'espunzione dal mondo giuridico, era direttamente la suddetta comunicazione e solo indirettamente la cartella di pagamento e i verbali sottesi. Eccepiva, che l'impugnazione della comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive cautelari, effettuata semplicemente con posta ordinaria ai sensi dell'art. 1 comma 544 della legge 24 del 3 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), non era ammissibile in via autonoma.
Precisava infatti che la stessa non aveva valenza di atto esecutivo ed era assimilabile ad una diffida o messa in mora, ovvero a un atto interruttivo della prescrizione.
Aggiungeva l'appellata che l'atto impugnato aveva chiara natura meramente informativa e come tale, era inidonea a incidere sulla sfera giuridica del destinatario. Invero l'avviso suddetto era rivolto segnatamente a consentire al cittadino di evitare l'incremento dei costi derivante dall'azione esecutiva e ad interrompere la prescrizione. Dunque, assumeva che il predetto avviso non poteva essere inquadrato come un atto esecutivo autonomamente lesivo ed in quanto tale impugnabile, bensì come mero atto che aveva la funzione di sollecitare il pagamento a favore dell'Amministrazione creditrice. La legge di Stabilità 2013 (legge n.
228/2012), infatti, ai sensi della quale era stata inviata la comunicazione, aveva previsto la possibilità di sospendere la riscossione delle somme dovute all'Erario direttamente con CP 4 Tale disciplina ha dato
.
forza di legge all'iniziativa attivata da CP 4 nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consente ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a CP 4 per chiedere la sospensione della riscossione. In base alla suddetta legge, dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva sono tenuti a sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Il comma 538 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di Con un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: • da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
• da provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
da sospensione amministrativa (dell'ente
.
creditore) o giudiziale da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
•
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
• da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
aveva solo un intento bonario, e la sig.ra La comunicazione impugnata dunque, secondo CP 1
Pt 1, piuttosto che proporre un giudizio, avrebbe potuto chiedere e ottenere la sospensione della riscossione delle somme al ricorrere dei presupposti. Pertanto, riteneva inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., l'opposizione proposta, in quanto l'atto impugnato aveva natura puramente informativa ed era inidonea ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario della stessa e non comportava alcun pregiudizio.
Sul punto citava una pronuncia della Suprema Corte, nella quale aveva chiarito il principio secondo il quale anche l'avviso bonario é suscettibile di impugnazione immediata dinanzi al giudice tributario, rientrando nel novero degli atti suscettibili di impugnativa ai sensi della previsione di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,
"deve essere limitato al solo avviso bonario concernente pretese di natura strettamente tributaria e non può però essere esteso alla diversa ipotesi in cui, come nella fattispecie, l'avviso in questione abbia ad oggetto crediti non tributari, la cui cognizione sia di norma devoluta, come nel caso delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, al giudice ordinario".
Precisava l'appellata che la giustificazione della diversa soluzione per gli atti concernenti pretese tributarie, si giustificava alla luce della diversa regola, ormai pacifica in giurisprudenza, per cui (cfr. da ultimo Cass. n.
1230/2020) in tema di contenzioso tributario, per cui la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (cfr. Cass. n. 2144/2020).
In mancanza della notifica di un vero e proprio atto impositivo, pertanto, non sussiste in capo all'opponente un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione della comunicazione preliminare, che non
è un atto autonomo del procedimento di riscossione, non è ricompreso nella sequela degli atti esecutivi previsti dal c.p.c. e non attesta la notifica (più o meno regolare) della cartella di pagamento.
2) CORRETTA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SOTTESA ALLA COMUNICAZIONE PRELIMINARE.
Premesso che l'appellata riteneva corretta la decisione del giudice di primo grado, eccepiva l'inammissibilità nei confronti di CP_1 delle censure mosse in relazione agli ipotizzati vizi della cartella di pagamento, considerato che tale documento era stato posto in essere da un soggetto legato all'Ente, per espressa previsione di legge, da una concessione amministrativa. Il rapporto che si instaura tra il soggetto incaricato della riscossione e il debitore è disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973 che agli artt. 10 e 45 prevede che al concessionario viene "affidato in concessione il servizio di riscossione" pertanto "procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione". [...]
'Controparte_3 è un soggetto che esercita pubbliche funzioni in virtù di un rapporto concessionario e, pertanto, gli atti dallo stesso adottati in tale veste sono atti propri del concessionario che svolge in piena autonomia e indipendenza, essendo unico dominus dell'esecuzione coattiva, essendo responsabile della fase di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di CP 1
Pertanto, ribadiva che l'Amministrazione Capitolina non era responsabile di quanto lamentato da parte appellante in merito alla notificazione della cartella esattoriale opposta, trattandosi di un atto proprio del concessionario, adottato da questo nell'esplicazione delle sue funzioni pubblicistiche.
In ogni caso precisava che nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accolto, anche solo parzialmente,
l'appello proposto dalla Sig.ra Parte 1 le spese di giudizio non dovevano essere poste a carico di [...]
CP 1.
4) REGOLARE NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
Con Quanto all'eccezione di omessa notifica dei riteneva che la stessa fosse stata correttamente valutata tardiva, considerata la rituale notifica della cartella impugnata che aveva fatto decorrere i termini per impugnare i verbali sottesi. In ogni caso CP 1 aveva puntualmente dimostrato, nel primo grado del presente giudizio, la corretta notifica dei verbali n. 13110372061 e n. 13110373399 sottesi alla comunicazione e alla cartella.
5) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
L'appellata riteneva inoltre che il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione, rilevata la rituale notifica della cartella impugnata.
6) MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO.
Relativamente alla censura inerente alla maggiorazione per ritardato pagamento, l'appellata riteneva che la stessa fosse assorbita dalla dimostrazione svolta in ordine alla corretta notifica della cartella di pagamento e dei verbali sottesi. Inoltre, rappresentava che l'art. 206 C.d.S. stabilisce che "la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della legge 689/81". La suddetta norma richiama dunque l'art. 27 nel suo complesso, applicabile sia per le somme dovute in seguito a ordinanza di ingiunzione, sia per le somme da corrispondere nelle ipotesi di verbale di accertamento non opposto;
tale articolo prevede che "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni".
Si costituiva Controparte_6 la quale assumeva che la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato la ritualità della notifica della presupposta cartella di pagamento, presupposta all'atto impugnato, con il conseguente necessario rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, nonché inammissibilità per tardività delle censure di merito, nonché di quelle relative alla notifica degli atti presupposti.
In ordine al motivo di appello concernente l'irrituale notifica della cartella, l'appellata rappresentava che la stessa era stata correttamente notificata, come risultava dalla produzione della relata di notificazione. Dalla disamina della relata emergeva che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione era stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante: 1) deposito dell'atto presso la casa comunale;
2) affissione di un avviso di tale deposito alla porta (scegliere una delle seguenti opzioni: dell'abitazione/ufficio/azienda) del destinatario;
3) invio al destinatario della prescritta raccomandata
"informativa", con avviso di ricevimento.
Controparte si doleva della mancata attestazione delle vane ricerche svolte dal notificatore antecedentemente allo svolgimento della notifica per irreperibilità.
Al riguardo, chiariva che per quanto concerneva l'attestazione di irreperibilità compiuta dal messo notificatore\ufficiale di riscossione, la stessa si fondava proprio sul presupposto della sua qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui compie l'atto. Sicchè, nel caso di specie, il notificatore, una volta accertata la irreperibilità del destinatario, aveva proceduto ad effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dando poi successiva comunicazione al destinatario, come dalla documentazione che produceva in atti attestante il procedimento di notifica seguito nel caso dell'atto in questa sede opposto. Il rito previsto dall'articolo 140 cpc, trova, infatti, applicazione quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non sia stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Dovendosi, viceversa, applicare la disciplina di cui all'articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, soltanto qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente, risultato trasferito in luogo sconosciuto (in senso conforme: Cassazione 4 maggio
2009, n. 10177). Né, è corretto ipotizzare che il messo notificatore avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche prima di procedere ai sensi dell'articolo 140 cpc;
infatti, "quando il notificatore si sia recato presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione o il luogo in cui egli svolge la propria attività, in caso di mancato rinvenimento in loco di soggetto idoneo a ricevere l'atto, può senz'altro procedere alla notificazione ex art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 citato, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il notificatario (omissis) lascia supporre che il destinatario stesso (o persona in grado di informarlo) verranno a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata".
Ulteriori ricerche si potrebbero rendere necessarie unicamente nel caso in cui il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito in luogo diverso (Cassazione 9 febbraio 2007, n. 2919).
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata a questo giudice l'8.8.2022 e trattenuta in decisione con ordinanza del 4.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 20201/21 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
,Nel caso di specie, si rileva che l'opposizione esperita in primo grado dalla signora Pt_1 aveva ad oggetto una mera comunicazione preliminare, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ma consistente in un atto meramente informativo, non costituente né un'intimazione di pagamento vera e propria, né un preavviso di fermo e quindi non costituiva un atto esecutivo, né un atto preliminare all'esecuzione e quindi pregiudizievole.
Non è dunque ammissibile, per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che, in quanto condizione dell'azione, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass. 11204/2017; Cass. SS.UU. 25278/2006).
L'appellante assumeva di essere venuto a conoscenza della cartella esattoriale, solo con la notifica di questo Con atto. Dunque, contestava che la cartella esattoriale non le fosse mai stata notificata, così come i
Con l'opposizione decisa con la sentenza oggetto di gravame, l'opponente, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito.
Ebbene, anche qualora si volesse ritenere che l'opponente avesse agito per impedire l'azione di riscossione del credito fondato su un titolo nullo o inesistente, anche in questa ipotesi la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Infatti, nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale, in asserita mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Prendendo in esame l'indirizzo della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2617/2023), secondo cui sussiste l'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, solo se vi sia un pregiudizio effettivo, come la notifica di un'intimazione di pagamento o di un pignoramento in corso, oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella, va però osservato che in quest'ultimo caso, vi è già una tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella, per contestare la non notifica della cartella stessa, ovvero il preavviso di fermo che nel caso di specie è stato regolarmente notificato alla
Pt 1 i 2.2.2019.
Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione.
Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale tra la data dell'accertamento della violazione e la data in cui l'appellato è venuto a conoscenza della sua posizione debitoria, non avendo impugnato un atto concretamente pregiudizievole, ma soprattutto avendo chiesto dichiararsi illegittima l'inizianda azione esecutiva, atteso che non vi era alcuna azione esecutiva ancora iniziata.
La stessa appellante l'ha definita infatti COMUNICAZIONE PRELIMINARE, perché così intitolata e nel corpo della missiva, pari ad un mero atto di messa in mora, si precisava che detta comunicazione aveva la funzione di dare contezza al debitore nel dettaglio della somma dovuta, salvo poi a procedere alla riscossione, previa comunicazione degli atti di riscossione veri e propri, come il preavviso di fermo amministrativo, l'atto di pignoramento ecc..) Invero, ai fini dell'esatta qualificazione della domanda ex art.615 c.p.c., la Suprema Corte ha specificato che qualora l'opponente contesti l'omessa notifica della cartella di pagamento al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, come nel caso di specie, per l'inutile decorso del termine quinquennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, l'opponente non si limita a denunciare l'omessa notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento, nel qual caso va presentata l'opposizione ex art. 7 DLvo 150/11 nei 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, bensì un fatto successivo sopravvenuto alla formazione del titolo e dunque eccepisce in realtà l'estinzione della pretesa creditoria, di tal che trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass. ordinanza n.30094/19).
In sostanza, la Corte di Cassazione in materia di cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al C.d.S., ha stabilito che il tipo di opposizione dipende dall'OGGETTO DELLA
CONTESTAZIONE.
Pertanto, corretta era la qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma l'atto impugnato non costituiva un atto concretamente pregiudizievole, essendo tale il preavviso di fermo, che già le era stato notificato al momento della riassunzione dell'opposizione e avverso il quale doveva essere proposta la domanda.
L'appello deve essere quindi deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi al momento della proposizione della domanda, alcun atto prodromico alla esecuzione.
Per i motivi esposti in ragione, va ritenuto assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo, ivi compreso il giudicato esterno invocato e la richiesta di liquidare in questa sede le spese dei 5 gradi di giudizio.
Tuttavia, riguardo alle spese di lite, i contrasti giurisprudenziali anche sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di
Pace di CP 1 n. 20201/21 così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire da parte di Parte 1 in relazione alla proposta opposizione;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
-sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato ai sensi del'art. 113 comma 1 quater DPR 115/02.
Roma, così decisa il 22.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
BBLICA ITAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 72085 per gli affari contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
el.te dom.ta in Roma, alla via Crescenzio nata in [...] il [...] CF Parte 1 C.F. 1 presso lo studio dell'Avv.to Andrea Belardinelli (Fax. P.IVA 1 20
-
Email 1 - CF. C.F. 2 () in virtù di procura apposta in calce al presente atto e al libello introduttivo
APPELLANTE
E
CP 1 (C.F. P.IVA 2 ), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sitzia (C.F. C.F. 3Francesca pec: Aurora
Email 3 CP 2 oma.it) dell'Avvocatura di Roma Capitale e presso la stessa domiciliata Email 2 negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in CP 1 Via del Tempio di Giove, n. 21 in virtù di procura generale alle liti, per atto del Notaio Persona 1 di CP 1 del 23 febbraio 2022, Repertorio n. 21680, Raccolta n. 11519
APPELLATA
E
Controparte_3 con sede legale in CP 1 Via G. Grezar 14, Ente Pubblico
Economico istituito con Decreto Legge n. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge
225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1 luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società iscritto Controparte_4 al n. 1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A., codice fiscale e P.IVA 3 - Agente della Riscossione per tutti gli ambiti nazionali ad esclusione della Regione Partita Iva in persona del dott. CP 5 nella sua qualità di Responsabile degli Atti Introduttivi del Siciliana-
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Giudizio Lazio e di procuratore speciale in forza dell'allegata procura speciale a rogito del Notaio Per 2
[...] di CP 1 rep. N. 175858 raccolta nr 11458 del 1/10/2021, conferitogli dal Presidente del Comitato di
Gestione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carrea (C.F.:
C.F. 4 ) del foro di Milano per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 02-41406397 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 4
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20201/2021 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 depositata il 13.9.2021, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
insiste per l'accoglimento delle doglianze spiegate nell'atto di appello e, inoltre, rende edotto il giudice del gravame che la cartella 1252015000654818000 è stata già annullata con sentenza del giudice di pace di
Viterbo n. 86/2021 ora passata in giudicato che si deposita. Vorrà pertanto l'adita Giustizia condannare parte convenuta al pagamento di ben 5 gradi di giudizio da liquidarsi come note spese depositata. Spese di giudizio da liquidarsi in favore della parte.
Conclusioni appellata Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il presente appello confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario.
Conclusioni appellata CP 7
[...] e previo stralcio di tutto quanto tardivamente depositato da parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c., la sig.ra Pt 1 impugnava avanti al Giudice di Pace di CP_1 "la comunicazione preliminare dell'avvio delle procedure esecutive cautelari n. 12520169002182342000" con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 598,00 più accessori a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. commesse nel 2010 e nel 2011.
L'opponente impugnava la predetta comunicazione per i seguenti motivi:
1) OMESSA NOTIFICA VAV E CARTELLA ESATTORIALE.
Assumeva l'opponente di non aver mai ricevuto la notifica del titolo ovvero della cartella esattoriale dell'atto Con presupposto ossia dei
2) PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Stante la mancata notifica del titolo e degli atti presupposti, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione. 3) ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI.
In ogni caso eccepiva l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'inizianda azione esecutiva.
,Controparte_3 la quale eccepiva la tardività dell'opposizione, ritenendo che nel caso di Si costituiva specie doveva proporsi opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, eccepiva che la notifica della cartella di pagamento era avvenuta regolarmente i sensi dell'art. 140
c.p.c. come da relata allegata del 18.5.2016, con conseguente interruzione della prescrizione. In ogni caso rilevava che era stato regolarmente notificato il preavviso di fermo il 2.2.2019, anch'esso con effetto interruttivo. Si affermava estranea alla notifica dei VAV, di competenza dell'ente creditore. Si costituiva CP 1 , la quale eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto doveva essere qualificata ex art.617 c.p.c. Nel merito riteneva provata la regolare notifica dei VAV ed eccepiva il difetto di legittimazione quanto alla notifica della cartella esattoriale.
il Giudice di Pace con ordinanza dichiarava la propria incompetenza e la causa veniva riassunta innanzi al
Tribunale che sollevava conflitto di competenza.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10676/20, dichiarava la competenza per materia del G.d.P. di Roma innanzi al quale la causa veniva riassunta.
Il G.d.P. di Roma, con la sentenza n. 20201/21 qui impugnata, rigettava l'opposizione, accertava e dichiarava la ritualità della notifica della cartella n. 12520150009654818/000 sottesa alla comunicazione opposta, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3 mentre le compensava tra l'opponente e CP 1
Con l'odierno appello, la Sig.ra Parte 1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di
Pace, per aver erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale in contestazione, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza la signora Pt 1 proponeva appello per i seguenti motivi:
1. Nullità della notifica ex art.140 c.p.c., in quanto non vi era certezza che il luogo di notifica fosse quello di residenza del destinatario. Invero, a dire dell'appellante, l'atto era stato notificato in luogo diverso da quello di residenza;
Non vi era prova che fosse avvenuta effettivamente l'affissione alla porta dell'abitazione 2.
dell'appellante, né l'indirizzo a cui era stata spedita la raccomandata. 3. La sentenza impugnata pertanto era viziata nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione ritenendo valida la notifica ex art.140 c.p.c. della cartella esattoriale.
,Si costituiva CP 1 la quale impugnava e contestava ogni avversa censura e pretesa in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i seguenti motivi: 1)
INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER ASSENZA DI INTERESSE EX ART. 100 C.P.C. AD IMPUGNARE
AUTONOMAMENTE LA COMUNICAZIONE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE
CAUTELARI.
Deduceva l'appellante che la signora Pt 1 tramite la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, chiedeva l'annullamento della cartella succitata e dei sottesi verbali, sostenendo di essere venuta a conoscenza degli stessi mediante la sola comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive cautelari del 7.10.2016. L'atto impugnato quindi, di cui chiedeva l'espunzione dal mondo giuridico, era direttamente la suddetta comunicazione e solo indirettamente la cartella di pagamento e i verbali sottesi. Eccepiva, che l'impugnazione della comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive cautelari, effettuata semplicemente con posta ordinaria ai sensi dell'art. 1 comma 544 della legge 24 del 3 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), non era ammissibile in via autonoma.
Precisava infatti che la stessa non aveva valenza di atto esecutivo ed era assimilabile ad una diffida o messa in mora, ovvero a un atto interruttivo della prescrizione.
Aggiungeva l'appellata che l'atto impugnato aveva chiara natura meramente informativa e come tale, era inidonea a incidere sulla sfera giuridica del destinatario. Invero l'avviso suddetto era rivolto segnatamente a consentire al cittadino di evitare l'incremento dei costi derivante dall'azione esecutiva e ad interrompere la prescrizione. Dunque, assumeva che il predetto avviso non poteva essere inquadrato come un atto esecutivo autonomamente lesivo ed in quanto tale impugnabile, bensì come mero atto che aveva la funzione di sollecitare il pagamento a favore dell'Amministrazione creditrice. La legge di Stabilità 2013 (legge n.
228/2012), infatti, ai sensi della quale era stata inviata la comunicazione, aveva previsto la possibilità di sospendere la riscossione delle somme dovute all'Erario direttamente con CP 4 Tale disciplina ha dato
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forza di legge all'iniziativa attivata da CP 4 nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consente ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a CP 4 per chiedere la sospensione della riscossione. In base alla suddetta legge, dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva sono tenuti a sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Il comma 538 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di Con un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: • da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
• da provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
da sospensione amministrativa (dell'ente
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creditore) o giudiziale da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
•
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
• da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
aveva solo un intento bonario, e la sig.ra La comunicazione impugnata dunque, secondo CP 1
Pt 1, piuttosto che proporre un giudizio, avrebbe potuto chiedere e ottenere la sospensione della riscossione delle somme al ricorrere dei presupposti. Pertanto, riteneva inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., l'opposizione proposta, in quanto l'atto impugnato aveva natura puramente informativa ed era inidonea ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario della stessa e non comportava alcun pregiudizio.
Sul punto citava una pronuncia della Suprema Corte, nella quale aveva chiarito il principio secondo il quale anche l'avviso bonario é suscettibile di impugnazione immediata dinanzi al giudice tributario, rientrando nel novero degli atti suscettibili di impugnativa ai sensi della previsione di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,
"deve essere limitato al solo avviso bonario concernente pretese di natura strettamente tributaria e non può però essere esteso alla diversa ipotesi in cui, come nella fattispecie, l'avviso in questione abbia ad oggetto crediti non tributari, la cui cognizione sia di norma devoluta, come nel caso delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, al giudice ordinario".
Precisava l'appellata che la giustificazione della diversa soluzione per gli atti concernenti pretese tributarie, si giustificava alla luce della diversa regola, ormai pacifica in giurisprudenza, per cui (cfr. da ultimo Cass. n.
1230/2020) in tema di contenzioso tributario, per cui la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (cfr. Cass. n. 2144/2020).
In mancanza della notifica di un vero e proprio atto impositivo, pertanto, non sussiste in capo all'opponente un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. all'impugnazione della comunicazione preliminare, che non
è un atto autonomo del procedimento di riscossione, non è ricompreso nella sequela degli atti esecutivi previsti dal c.p.c. e non attesta la notifica (più o meno regolare) della cartella di pagamento.
2) CORRETTA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SOTTESA ALLA COMUNICAZIONE PRELIMINARE.
Premesso che l'appellata riteneva corretta la decisione del giudice di primo grado, eccepiva l'inammissibilità nei confronti di CP_1 delle censure mosse in relazione agli ipotizzati vizi della cartella di pagamento, considerato che tale documento era stato posto in essere da un soggetto legato all'Ente, per espressa previsione di legge, da una concessione amministrativa. Il rapporto che si instaura tra il soggetto incaricato della riscossione e il debitore è disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973 che agli artt. 10 e 45 prevede che al concessionario viene "affidato in concessione il servizio di riscossione" pertanto "procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione". [...]
'Controparte_3 è un soggetto che esercita pubbliche funzioni in virtù di un rapporto concessionario e, pertanto, gli atti dallo stesso adottati in tale veste sono atti propri del concessionario che svolge in piena autonomia e indipendenza, essendo unico dominus dell'esecuzione coattiva, essendo responsabile della fase di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di CP 1
Pertanto, ribadiva che l'Amministrazione Capitolina non era responsabile di quanto lamentato da parte appellante in merito alla notificazione della cartella esattoriale opposta, trattandosi di un atto proprio del concessionario, adottato da questo nell'esplicazione delle sue funzioni pubblicistiche.
In ogni caso precisava che nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accolto, anche solo parzialmente,
l'appello proposto dalla Sig.ra Parte 1 le spese di giudizio non dovevano essere poste a carico di [...]
CP 1.
4) REGOLARE NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
Con Quanto all'eccezione di omessa notifica dei riteneva che la stessa fosse stata correttamente valutata tardiva, considerata la rituale notifica della cartella impugnata che aveva fatto decorrere i termini per impugnare i verbali sottesi. In ogni caso CP 1 aveva puntualmente dimostrato, nel primo grado del presente giudizio, la corretta notifica dei verbali n. 13110372061 e n. 13110373399 sottesi alla comunicazione e alla cartella.
5) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
L'appellata riteneva inoltre che il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione, rilevata la rituale notifica della cartella impugnata.
6) MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO.
Relativamente alla censura inerente alla maggiorazione per ritardato pagamento, l'appellata riteneva che la stessa fosse assorbita dalla dimostrazione svolta in ordine alla corretta notifica della cartella di pagamento e dei verbali sottesi. Inoltre, rappresentava che l'art. 206 C.d.S. stabilisce che "la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della legge 689/81". La suddetta norma richiama dunque l'art. 27 nel suo complesso, applicabile sia per le somme dovute in seguito a ordinanza di ingiunzione, sia per le somme da corrispondere nelle ipotesi di verbale di accertamento non opposto;
tale articolo prevede che "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni".
Si costituiva Controparte_6 la quale assumeva che la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato la ritualità della notifica della presupposta cartella di pagamento, presupposta all'atto impugnato, con il conseguente necessario rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, nonché inammissibilità per tardività delle censure di merito, nonché di quelle relative alla notifica degli atti presupposti.
In ordine al motivo di appello concernente l'irrituale notifica della cartella, l'appellata rappresentava che la stessa era stata correttamente notificata, come risultava dalla produzione della relata di notificazione. Dalla disamina della relata emergeva che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione era stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante: 1) deposito dell'atto presso la casa comunale;
2) affissione di un avviso di tale deposito alla porta (scegliere una delle seguenti opzioni: dell'abitazione/ufficio/azienda) del destinatario;
3) invio al destinatario della prescritta raccomandata
"informativa", con avviso di ricevimento.
Controparte si doleva della mancata attestazione delle vane ricerche svolte dal notificatore antecedentemente allo svolgimento della notifica per irreperibilità.
Al riguardo, chiariva che per quanto concerneva l'attestazione di irreperibilità compiuta dal messo notificatore\ufficiale di riscossione, la stessa si fondava proprio sul presupposto della sua qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui compie l'atto. Sicchè, nel caso di specie, il notificatore, una volta accertata la irreperibilità del destinatario, aveva proceduto ad effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dando poi successiva comunicazione al destinatario, come dalla documentazione che produceva in atti attestante il procedimento di notifica seguito nel caso dell'atto in questa sede opposto. Il rito previsto dall'articolo 140 cpc, trova, infatti, applicazione quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non sia stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Dovendosi, viceversa, applicare la disciplina di cui all'articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, soltanto qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente, risultato trasferito in luogo sconosciuto (in senso conforme: Cassazione 4 maggio
2009, n. 10177). Né, è corretto ipotizzare che il messo notificatore avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche prima di procedere ai sensi dell'articolo 140 cpc;
infatti, "quando il notificatore si sia recato presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione o il luogo in cui egli svolge la propria attività, in caso di mancato rinvenimento in loco di soggetto idoneo a ricevere l'atto, può senz'altro procedere alla notificazione ex art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 citato, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il notificatario (omissis) lascia supporre che il destinatario stesso (o persona in grado di informarlo) verranno a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata".
Ulteriori ricerche si potrebbero rendere necessarie unicamente nel caso in cui il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito in luogo diverso (Cassazione 9 febbraio 2007, n. 2919).
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata a questo giudice l'8.8.2022 e trattenuta in decisione con ordinanza del 4.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 20201/21 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
,Nel caso di specie, si rileva che l'opposizione esperita in primo grado dalla signora Pt_1 aveva ad oggetto una mera comunicazione preliminare, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ma consistente in un atto meramente informativo, non costituente né un'intimazione di pagamento vera e propria, né un preavviso di fermo e quindi non costituiva un atto esecutivo, né un atto preliminare all'esecuzione e quindi pregiudizievole.
Non è dunque ammissibile, per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che, in quanto condizione dell'azione, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass. 11204/2017; Cass. SS.UU. 25278/2006).
L'appellante assumeva di essere venuto a conoscenza della cartella esattoriale, solo con la notifica di questo Con atto. Dunque, contestava che la cartella esattoriale non le fosse mai stata notificata, così come i
Con l'opposizione decisa con la sentenza oggetto di gravame, l'opponente, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito.
Ebbene, anche qualora si volesse ritenere che l'opponente avesse agito per impedire l'azione di riscossione del credito fondato su un titolo nullo o inesistente, anche in questa ipotesi la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Infatti, nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale, in asserita mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Prendendo in esame l'indirizzo della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2617/2023), secondo cui sussiste l'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, solo se vi sia un pregiudizio effettivo, come la notifica di un'intimazione di pagamento o di un pignoramento in corso, oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella, va però osservato che in quest'ultimo caso, vi è già una tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella, per contestare la non notifica della cartella stessa, ovvero il preavviso di fermo che nel caso di specie è stato regolarmente notificato alla
Pt 1 i 2.2.2019.
Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione.
Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale tra la data dell'accertamento della violazione e la data in cui l'appellato è venuto a conoscenza della sua posizione debitoria, non avendo impugnato un atto concretamente pregiudizievole, ma soprattutto avendo chiesto dichiararsi illegittima l'inizianda azione esecutiva, atteso che non vi era alcuna azione esecutiva ancora iniziata.
La stessa appellante l'ha definita infatti COMUNICAZIONE PRELIMINARE, perché così intitolata e nel corpo della missiva, pari ad un mero atto di messa in mora, si precisava che detta comunicazione aveva la funzione di dare contezza al debitore nel dettaglio della somma dovuta, salvo poi a procedere alla riscossione, previa comunicazione degli atti di riscossione veri e propri, come il preavviso di fermo amministrativo, l'atto di pignoramento ecc..) Invero, ai fini dell'esatta qualificazione della domanda ex art.615 c.p.c., la Suprema Corte ha specificato che qualora l'opponente contesti l'omessa notifica della cartella di pagamento al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, come nel caso di specie, per l'inutile decorso del termine quinquennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, l'opponente non si limita a denunciare l'omessa notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento, nel qual caso va presentata l'opposizione ex art. 7 DLvo 150/11 nei 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, bensì un fatto successivo sopravvenuto alla formazione del titolo e dunque eccepisce in realtà l'estinzione della pretesa creditoria, di tal che trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass. ordinanza n.30094/19).
In sostanza, la Corte di Cassazione in materia di cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al C.d.S., ha stabilito che il tipo di opposizione dipende dall'OGGETTO DELLA
CONTESTAZIONE.
Pertanto, corretta era la qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma l'atto impugnato non costituiva un atto concretamente pregiudizievole, essendo tale il preavviso di fermo, che già le era stato notificato al momento della riassunzione dell'opposizione e avverso il quale doveva essere proposta la domanda.
L'appello deve essere quindi deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi al momento della proposizione della domanda, alcun atto prodromico alla esecuzione.
Per i motivi esposti in ragione, va ritenuto assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo, ivi compreso il giudicato esterno invocato e la richiesta di liquidare in questa sede le spese dei 5 gradi di giudizio.
Tuttavia, riguardo alle spese di lite, i contrasti giurisprudenziali anche sul punto, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di
Pace di CP 1 n. 20201/21 così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire da parte di Parte 1 in relazione alla proposta opposizione;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
-sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato ai sensi del'art. 113 comma 1 quater DPR 115/02.
Roma, così decisa il 22.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco