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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8258 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimoputzu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare i figli, congiuntamente, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
3) I ricorrenti abiteranno in case separate, attualmente come indicate in ricorso ma con possibilità di trasferirsi altrove;
però, per agevolare la frequentazione dei figli da parte di entrambi, almeno sino a quando non saranno tutti maggiorenni, abiteranno in case non distanti tra loro più di 50 km.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il sig. Pt_1 tenga con sé i figli ogni lunedì, mercoledì, venerdì dall'uscita da scuola, accompagnandoli a casa della madre all'ora di cena, nonché, con fine settimana alternati, dal pomeriggio del sabato, accompagnandoli a casa della madre alle ore 21.30 della domenica.
Si precisa che nell'ipotesi in cui il sig. dovesse trasferirsi a vivere in un Pt_1
Comune limitrofo a Quartucciu, residenza dei figli, il lunedì accompagnerà i figli direttamente a scuola.
Pag. 2 di 3 5) Disporre che il sig. paghi un assegno mensile di € 150,00 complessivi a Pt_1 titolo di concorso al mantenimento dei tre figli.
6) La sig.ra avrà diritto a percepire l'intero importo degli assegni familiari CP_1 relativi ai figli, attualmente pari ad € 700,00.
7) Porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute e sostenende per i figli, purché previamente concordate e documentate.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte totalmente dal SSN.
8) Disporre che i coniugi diano l'autorizzazione all'eventuale espatrio dei figli ed al rilascio di ogni documento valido per uscire dal Paese.
9) Disporre che i mobili delle camerette dei figli dei coniugi, presenti attualmente nell'abitazione del sig. , in caso di suo trasferimento altrove, possano Pt_1 essere ritirati dalla sig.ra perché li porti presso la sua abitazione. CP_1
10) Inoltre le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8258 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Alberto Ippolito, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Decimoputzu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare i figli, congiuntamente, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
3) I ricorrenti abiteranno in case separate, attualmente come indicate in ricorso ma con possibilità di trasferirsi altrove;
però, per agevolare la frequentazione dei figli da parte di entrambi, almeno sino a quando non saranno tutti maggiorenni, abiteranno in case non distanti tra loro più di 50 km.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, disporre che il sig. Pt_1 tenga con sé i figli ogni lunedì, mercoledì, venerdì dall'uscita da scuola, accompagnandoli a casa della madre all'ora di cena, nonché, con fine settimana alternati, dal pomeriggio del sabato, accompagnandoli a casa della madre alle ore 21.30 della domenica.
Si precisa che nell'ipotesi in cui il sig. dovesse trasferirsi a vivere in un Pt_1
Comune limitrofo a Quartucciu, residenza dei figli, il lunedì accompagnerà i figli direttamente a scuola.
Pag. 2 di 3 5) Disporre che il sig. paghi un assegno mensile di € 150,00 complessivi a Pt_1 titolo di concorso al mantenimento dei tre figli.
6) La sig.ra avrà diritto a percepire l'intero importo degli assegni familiari CP_1 relativi ai figli, attualmente pari ad € 700,00.
7) Porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute e sostenende per i figli, purché previamente concordate e documentate.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte totalmente dal SSN.
8) Disporre che i coniugi diano l'autorizzazione all'eventuale espatrio dei figli ed al rilascio di ogni documento valido per uscire dal Paese.
9) Disporre che i mobili delle camerette dei figli dei coniugi, presenti attualmente nell'abitazione del sig. , in caso di suo trasferimento altrove, possano Pt_1 essere ritirati dalla sig.ra perché li porti presso la sua abitazione. CP_1
10) Inoltre le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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