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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/02/2026, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1852/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente e Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12712/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Formia - . 04023 Formia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT EX ART 72 B n. 07184202500016386 IMU 2018
- PPT EX ART 72 B n. 07184202500016386 IMU 2019
- PPT EX ART 72 B n. 07184202500016386 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2028/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 09.55
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Rappresentante_1, quale legale rappresentante della società
“Ricorrente_1 srl”, rappresentato e difeso come in atti, impugna atto di pignoramento presso terzi n. 07184202500016386/001, asseritamente mai notificato alla società debitrice e notificato dall'Agenzia delle
Entrate-SS ai terzi debitori presso ES AN PA e Banca_1
per azioni, recante la complessiva somma di € 82.850,53 ed avente ad oggetto le seguenti cartelle e Avvisi esecutivi:
1. cartella n. 07120170113547066000 notificata il 23.01.2018;
2. cartella n. 07120180011643010000 notificata il 12.02.2018;
3. cartella n. 07120190031821561000 notificata il 28.02.2019;
4. cartella n. 07120190072648359000 notificata il 10.5.2019;
5. cartella n. 07120190095083906000 notificata il 26.8.2019;
6. cartella n. 07120200052373736000 notificata il 20.7.2022;
7. cartella n. 07120210027067106000 notificata il 25.5.2022;
8. cartella n. 07120210080108844000 notificata il 17.11.2022;
9. cartella n. 07120210104725641000 notificata il 25.02.2023;
10. cartella n. 07120220090465181000 notificata il 17.11.2022;
11. cartella n. 07120220115486734000 notificata il 08.4.2023;
12. cartella n. 07120220132624210000 notificata il 08.4.2023;
13. cartella n. 07120230040426417000 notificata il 03.5.2023;
14. cartella n. 07120230055117682000 notificata il 17.5.2023; 15. cartella n. 07120230076135884000 notificata il 18.7.2023;
16. cartella n. 07120230078029751000 notificata il 26.7.2023;
17. cartella n. 07120240172136030000 notificata il 29.01.2025;
18. avviso di addebito n. 37120240016509619000 notificato il 12.12.2024;
19. Avviso di accertamento n. 67123999000003691000 notificato il 05.9.2022;
20. Avviso di accertamento n. 67123999000003692000 notificato il 05.9.2022.
Parte ricorrente lamenta (1) la omessa notifica sia dell'atto impugnato che (2) delle prodromiche cartelle, con (3) la conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Ha così concluso: previo accoglimento della istanza di sospensione del ppt ex art. 72-bis dPR 602/73, dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità, l'illegittimità nonché l'inefficacia del provvedimento opposto, relativamente alle somme impugnate, disponendone l'integrale annullamento e di ogni atto presupposto e conseguenziale, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data 30.7.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – SS che ha prodotto gli atti prodromici
(cartelle e precedenti intimazioni di pagamento) e relative notifiche. Ha eccepito che alcune delle sottostanti cartelle non rientrano nella competenza della Corte di giustizia tributaria in quanto aventi ad oggetto violazioni al codice della strada (le cartelle n. 07120190095083906000 e n. 07120200052373736000), ovvero la materia della previdenza obbligatoria (la cartella n. 07120240172136030000 e l'avviso di addebito INPS n.
37120240016509619000). Ha inoltre eccepito che prima del pignoramento opposto, erano intervenute n. 7 intimazioni di pagamento (n. 07120199027422453000, n. 07120199054272866000, n. 07120229004167849000,
n. 07120229022859536000, n. 07120239029499214000, n. 07120249033387910000 e n.
07120259028807033000) notificate a mezzo pec, nonché n. 2 comunicazioni preventive d'iscrizione di ipoteca (n. 07176202000002450000 e n. 07176202500001622000), a valere tutte quali atti interruttivi della prescrizione. Ha così concluso: 1) nel merito dichiarare tutte le domande formulate dall'attore inammissibili, improcedibili, tardive ed infondate;
2) con vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
In data 05.8.2025 si è costituito il Comune di Formia che ha prodotto i prodromici Avvisi di sua competenza
(Avviso di accertamento esecutivo n. 178 del 5.09.2022 prot. 38621/2022 relativo a IMU 2018 e Avviso di accertamento esecutivo n. 142 del 5.09.2022 prot. 38625/2022 relativo a IMU 2019) e le relative notifiche, atti divenuti esecutivi in quanto mai impugnati. Ha così concluso: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla ricorrente;
nel merito: rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla società Ricorrente_1 S.r.l.; dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall'Agenzia delle Entrate SS;
confermare la validità e l'esigibilità dei crediti per IMU regolarmente emessi dal Comune di Formia;
in via subordinata: ogni altro provvedimento di giustizia;
in ogni caso, condannare la parte attrice alla refusione delle spese e compensi di lite come per legge.
In data 05.8.2025 la ricorrente ha depositato memorie difensive con le quali ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio del Comune di Formia e la nullità delle notifiche degli Avvisi effettuate a mezzo pec
(quelle alla società) e a mezzo posta raccomandata (quelle al legale rappresentante), ed ha ulteriormente eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con ordinanza del 06.8.2025 il collegio rigettava l'istanza di sospensiva compensando le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio che le cartelle n. 07120190095083906000 e n. 07120200052373736000 non rientrano nella competenza della Corte di giustizia tributaria in quanto aventi ad oggetto violazioni al codice della strada, così come anche la cartella n. 07120240172136030000, avente ad oggetto somme dovute per omesso versamento dei contributi previdenziali, riguardando tutte materie di competenza del giudice ordinario (non è stato invece prodotto l'avviso di addebito INPS n. 37120240016509619000).
E invero, secondo l'art.1, comma 2, del dPR n. 546 del 1992, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spesa, le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario laddove l'impugnativa concerna sanzioni amministrative che esulino dai tributi, come nel caso delle violazioni al codice della strada e la materia previdenziale, che sono pertanto sottratte alla giurisdizione del predetto giudice.
Quanto alle predette cartelle, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, sulla eccezione della ricorrente, rileva il giudice che la costituzione dell'Ente
Comunale risulta tempestiva, essendo intervenuta nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 23 del d.lgs
31 dicembre 1992, n. 546).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Col primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto impugnato (pignoramento presso terzi).
Il motivo è infondato.
Rileva il collegio che l'atto in oggetto risulta regolarmente notificato alla parte in data 11.6.2025 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica Email_4 corrispondente al numero di partita Iva della ricorrente, secondo le modalità di cui all'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti), secondo cui le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
e inoltre l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La notifica è pertanto perfettamente valida ed efficace.
Per mero tuziorismo, va comunque detto che l'unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullità della notificazione", dispone che
"La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l'art. 156 ("Rilevanza della nullità"), il quale prevede che: "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (primo comma); "può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (secondo comma); "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (terzo comma).
Una prima osservazione può essere già formulata. In tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della " inesistenza", nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.,
l'applicazione del principio dell'assorbimento nei mezzi di gravame (sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n.
11021 del 2014); nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Infatti, il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico;
per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n.
12478 del 2013).
In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto.
Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nell'art. 291, c.p.c. ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce una ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme.
Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto, la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte,
Cass., sez. un., n. 14539 del 2001), opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007,
6470 del 2011).
Nel caso di specie la ricorrente ha provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento, articolando molteplici motivi di ricorso ed evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che lo ha emesso, sicché l'eventuale vizio risulterebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11051 del 09/05/2018).
Col secondo e il terzo motivo di gravame, la ricorrente lamenta la omessa notifica delle prodromiche cartelle con la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Occorre innanzitutto osservare che con l'atto di ricorso la parte lamenta genericamente la omessa notifica degli atti prodromici, senza in alcun modo esplicitare quale sarebbe lo specifico vizio di nullità di ciascuna notifica (in tema, v. in particolare Cass. sez. 5, sentenza n. 8398 del 05/04/2013, secondo cui in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto).
Ad ogni buon conto, dalla produzione documentale della resistente Agenzia risulta che alle cartelle in questione seguirono una serie di successive intimazioni di pagamento, tra cui innanzitutto la Intimazione di pagamento n. 07120249033387910000, richiamata nello stesso atto opposto, recante i medesimi provvedimenti oggetto del successivo pignoramento n. 07184202500016386/001, qui impugnato: detta
Intimazione risulta regolarmente notificata tramite pec alle ore 14:32:41 del giorno 09.7.2024 al suddetto indirizzo di posta elettronica "Email_4", come da ricevuta di avvenuta consegna allegata alle controdeduzioni dell'AdER.
Risultano inoltre emesse le seguenti ulteriori Intimazioni di pagamento, a valere tutte quali atti interruttivi:
1. Intimazione n. 07120199027422453000 (recante, tra le altre, anche la cartella n. 07120170113547066000 e la n. 07120180011643010000) notificata in data 24.7.2019 tramite pec all'indirizzo Email_5";
2. Intimazione n. 07120199054272866000 (recante, tra le altre, anche la cartella n. 07120170113547066000
e la n. 07120180011643010000) notificata in data 26.11.2019 tramite pec all'indirizzo Email_5";
3. Intimazione n. 07120229004167849000 (recante, tra le altre, anche le cartelle n. 07120170113547066000,
n. 07120180011643010000, n. 07120190031821561000, n. 07120190072648359000) notificata in data
24.11.2022 con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del dPR 602/73, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR 600/73, versandosi nell'ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”;
4. Intimazione n. 07120229022859536000 (recante, tra le altre, anche le cartelle n. 07120170113547066000,
n. 7120180011643010000, n. 07120190031821561000 e n. 07120190072648359000) notificata in data
15.4.2023 con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del dPR 602/73, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR 600/73, versandosi nell'ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”;
5. Intimazione n. 07120239029499214000 (recante, tra le altre, la cartella n. 07120210027067106000,
l'Avviso di accertamento esecutivo n. 142 e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 178) notificata in data 26.7.2023 al suddetto indirizzo di posta elettronica "Email_4";
6. Intimazione n. 07120259028807033000 (recante, tra le altre, le cartelle n. 07120170113547066000, n.
07120180011643010000, n. 07120190031821561000, n. 07120190072648359000, n. 07120210027067106000,
n. 07120210080108844000, n. 07120210104725641000, n. 07120220090465181000, n. 07120220115486734000,
n. 07120220132624210000, n. 07120230040426417000, n. 07120230055117682000, n. 07120230076135884000,
n. 07120230078029751000, l'Avviso di accertamento esecutivo n. 142 e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 178) notificata in data 18.6.2025 al suddetto indirizzo di posta elettronica "07591800631@impresa.italia. it";
nonché le seguenti comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria:
1. Comunicazione n. 07176202000002450000 (recante, tra le altre, le cartelle n. 07120170113547066000,
n. 07120180011643010000, n. 07120190031821561000, n. 07120190072648359000) notificata in data 29.02.2020 tramite pec all'indirizzo Email_5";
2. Comunicazione n. 07176202500001622000 (recante, tra le altre, le cartelle n. 07120210027067106000,
n. 07120210080108844000, n. 07120210104725641000, n. 07120220090465181000, n. 07120220115486734000, n. 07120220132624210000, n. 07120230040426417000, n. 07120230055117682000, n. 07120230076135884000,
n. 07120230078029751000, l'Avviso di accertamento esecutivo n. 142 e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 178) notificata in data 19.02.2025 al suddetto indirizzo di posta elettronica 07591800631@impresa.italia. it.
Osserva all'uopo il collegio che l'avvenuta regolare notifica dei predetti atti comporta la definitività delle relative pretese erariali, stante la mancata impugnazione degli stessi.
A tale proposito, si rileva che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto di pignoramento, ovvero anche l'Intimazione di pagamento, quando facciano seguito ad un avviso di accertamento, a una cartella o una precedente Intimazione divenuti definitivi, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essi restano sindacabili in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali dell'ultimo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (tra cui l'omessa notifica della prodromica cartella ovvero l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto non impugnato) non possono essere fatti valere con l'impugnazione del successivo atto, a pena di inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto della serie procedimentale (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011).
Ne deriva che tutte le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria risultano irricevibili nella presente sede, atteso che dette eccezioni avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di impugnazione, prima dell'Avviso, e poi della successiva cartella e dell'ancor successiva Intimazione, in quanto regolarmente notificati (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale la eventuale omessa notifica degli atti emessi prima della notifica dell'atto prodromico definitivo non impugnato).
Appare poi evidente che alcuna prescrizione è maturata tra la data di notifica dei predetti atti interruttivi, e in particolare la precedente Intimazione n. 07120249033387910000 (09.7.2024) e quella del successivo
Pignoramento (11.6.2025).
Con le successive memorie difensive, la ricorrente ha infine eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è inammissibile.
E invero, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014) (Rv. 631568 - 01).
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso: dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle n. 07120190095083906000, n. 07120200052373736000 e n. 07120240172136030000 in favore del giudice ordinario;
rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 4.500,00 oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente e Relatore
MAFFEI FABIO, Giudice
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12712/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Formia - . 04023 Formia LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT EX ART 72 B n. 07184202500016386 IMU 2018
- PPT EX ART 72 B n. 07184202500016386 IMU 2019
- PPT EX ART 72 B n. 07184202500016386 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2028/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 09.55
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Rappresentante_1, quale legale rappresentante della società
“Ricorrente_1 srl”, rappresentato e difeso come in atti, impugna atto di pignoramento presso terzi n. 07184202500016386/001, asseritamente mai notificato alla società debitrice e notificato dall'Agenzia delle
Entrate-SS ai terzi debitori presso ES AN PA e Banca_1
per azioni, recante la complessiva somma di € 82.850,53 ed avente ad oggetto le seguenti cartelle e Avvisi esecutivi:
1. cartella n. 07120170113547066000 notificata il 23.01.2018;
2. cartella n. 07120180011643010000 notificata il 12.02.2018;
3. cartella n. 07120190031821561000 notificata il 28.02.2019;
4. cartella n. 07120190072648359000 notificata il 10.5.2019;
5. cartella n. 07120190095083906000 notificata il 26.8.2019;
6. cartella n. 07120200052373736000 notificata il 20.7.2022;
7. cartella n. 07120210027067106000 notificata il 25.5.2022;
8. cartella n. 07120210080108844000 notificata il 17.11.2022;
9. cartella n. 07120210104725641000 notificata il 25.02.2023;
10. cartella n. 07120220090465181000 notificata il 17.11.2022;
11. cartella n. 07120220115486734000 notificata il 08.4.2023;
12. cartella n. 07120220132624210000 notificata il 08.4.2023;
13. cartella n. 07120230040426417000 notificata il 03.5.2023;
14. cartella n. 07120230055117682000 notificata il 17.5.2023; 15. cartella n. 07120230076135884000 notificata il 18.7.2023;
16. cartella n. 07120230078029751000 notificata il 26.7.2023;
17. cartella n. 07120240172136030000 notificata il 29.01.2025;
18. avviso di addebito n. 37120240016509619000 notificato il 12.12.2024;
19. Avviso di accertamento n. 67123999000003691000 notificato il 05.9.2022;
20. Avviso di accertamento n. 67123999000003692000 notificato il 05.9.2022.
Parte ricorrente lamenta (1) la omessa notifica sia dell'atto impugnato che (2) delle prodromiche cartelle, con (3) la conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Ha così concluso: previo accoglimento della istanza di sospensione del ppt ex art. 72-bis dPR 602/73, dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità, l'illegittimità nonché l'inefficacia del provvedimento opposto, relativamente alle somme impugnate, disponendone l'integrale annullamento e di ogni atto presupposto e conseguenziale, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data 30.7.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – SS che ha prodotto gli atti prodromici
(cartelle e precedenti intimazioni di pagamento) e relative notifiche. Ha eccepito che alcune delle sottostanti cartelle non rientrano nella competenza della Corte di giustizia tributaria in quanto aventi ad oggetto violazioni al codice della strada (le cartelle n. 07120190095083906000 e n. 07120200052373736000), ovvero la materia della previdenza obbligatoria (la cartella n. 07120240172136030000 e l'avviso di addebito INPS n.
37120240016509619000). Ha inoltre eccepito che prima del pignoramento opposto, erano intervenute n. 7 intimazioni di pagamento (n. 07120199027422453000, n. 07120199054272866000, n. 07120229004167849000,
n. 07120229022859536000, n. 07120239029499214000, n. 07120249033387910000 e n.
07120259028807033000) notificate a mezzo pec, nonché n. 2 comunicazioni preventive d'iscrizione di ipoteca (n. 07176202000002450000 e n. 07176202500001622000), a valere tutte quali atti interruttivi della prescrizione. Ha così concluso: 1) nel merito dichiarare tutte le domande formulate dall'attore inammissibili, improcedibili, tardive ed infondate;
2) con vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
In data 05.8.2025 si è costituito il Comune di Formia che ha prodotto i prodromici Avvisi di sua competenza
(Avviso di accertamento esecutivo n. 178 del 5.09.2022 prot. 38621/2022 relativo a IMU 2018 e Avviso di accertamento esecutivo n. 142 del 5.09.2022 prot. 38625/2022 relativo a IMU 2019) e le relative notifiche, atti divenuti esecutivi in quanto mai impugnati. Ha così concluso: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla ricorrente;
nel merito: rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla società Ricorrente_1 S.r.l.; dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall'Agenzia delle Entrate SS;
confermare la validità e l'esigibilità dei crediti per IMU regolarmente emessi dal Comune di Formia;
in via subordinata: ogni altro provvedimento di giustizia;
in ogni caso, condannare la parte attrice alla refusione delle spese e compensi di lite come per legge.
In data 05.8.2025 la ricorrente ha depositato memorie difensive con le quali ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio del Comune di Formia e la nullità delle notifiche degli Avvisi effettuate a mezzo pec
(quelle alla società) e a mezzo posta raccomandata (quelle al legale rappresentante), ed ha ulteriormente eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Con ordinanza del 06.8.2025 il collegio rigettava l'istanza di sospensiva compensando le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio che le cartelle n. 07120190095083906000 e n. 07120200052373736000 non rientrano nella competenza della Corte di giustizia tributaria in quanto aventi ad oggetto violazioni al codice della strada, così come anche la cartella n. 07120240172136030000, avente ad oggetto somme dovute per omesso versamento dei contributi previdenziali, riguardando tutte materie di competenza del giudice ordinario (non è stato invece prodotto l'avviso di addebito INPS n. 37120240016509619000).
E invero, secondo l'art.1, comma 2, del dPR n. 546 del 1992, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spesa, le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario laddove l'impugnativa concerna sanzioni amministrative che esulino dai tributi, come nel caso delle violazioni al codice della strada e la materia previdenziale, che sono pertanto sottratte alla giurisdizione del predetto giudice.
Quanto alle predette cartelle, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, sulla eccezione della ricorrente, rileva il giudice che la costituzione dell'Ente
Comunale risulta tempestiva, essendo intervenuta nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 23 del d.lgs
31 dicembre 1992, n. 546).
Nel merito, il ricorso è infondato.
Col primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto impugnato (pignoramento presso terzi).
Il motivo è infondato.
Rileva il collegio che l'atto in oggetto risulta regolarmente notificato alla parte in data 11.6.2025 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica Email_4 corrispondente al numero di partita Iva della ricorrente, secondo le modalità di cui all'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti), secondo cui le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
e inoltre l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La notifica è pertanto perfettamente valida ed efficace.
Per mero tuziorismo, va comunque detto che l'unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullità della notificazione", dispone che
"La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l'art. 156 ("Rilevanza della nullità"), il quale prevede che: "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (primo comma); "può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (secondo comma); "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (terzo comma).
Una prima osservazione può essere già formulata. In tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della " inesistenza", nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.,
l'applicazione del principio dell'assorbimento nei mezzi di gravame (sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n.
11021 del 2014); nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Infatti, il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico;
per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n.
12478 del 2013).
In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono.
In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto.
Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nell'art. 291, c.p.c. ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce una ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme.
Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto, la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte,
Cass., sez. un., n. 14539 del 2001), opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007,
6470 del 2011).
Nel caso di specie la ricorrente ha provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento, articolando molteplici motivi di ricorso ed evocando correttamente in giudizio l'Agente della riscossione che lo ha emesso, sicché l'eventuale vizio risulterebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11051 del 09/05/2018).
Col secondo e il terzo motivo di gravame, la ricorrente lamenta la omessa notifica delle prodromiche cartelle con la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Occorre innanzitutto osservare che con l'atto di ricorso la parte lamenta genericamente la omessa notifica degli atti prodromici, senza in alcun modo esplicitare quale sarebbe lo specifico vizio di nullità di ciascuna notifica (in tema, v. in particolare Cass. sez. 5, sentenza n. 8398 del 05/04/2013, secondo cui in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto).
Ad ogni buon conto, dalla produzione documentale della resistente Agenzia risulta che alle cartelle in questione seguirono una serie di successive intimazioni di pagamento, tra cui innanzitutto la Intimazione di pagamento n. 07120249033387910000, richiamata nello stesso atto opposto, recante i medesimi provvedimenti oggetto del successivo pignoramento n. 07184202500016386/001, qui impugnato: detta
Intimazione risulta regolarmente notificata tramite pec alle ore 14:32:41 del giorno 09.7.2024 al suddetto indirizzo di posta elettronica "Email_4", come da ricevuta di avvenuta consegna allegata alle controdeduzioni dell'AdER.
Risultano inoltre emesse le seguenti ulteriori Intimazioni di pagamento, a valere tutte quali atti interruttivi:
1. Intimazione n. 07120199027422453000 (recante, tra le altre, anche la cartella n. 07120170113547066000 e la n. 07120180011643010000) notificata in data 24.7.2019 tramite pec all'indirizzo Email_5";
2. Intimazione n. 07120199054272866000 (recante, tra le altre, anche la cartella n. 07120170113547066000
e la n. 07120180011643010000) notificata in data 26.11.2019 tramite pec all'indirizzo Email_5";
3. Intimazione n. 07120229004167849000 (recante, tra le altre, anche le cartelle n. 07120170113547066000,
n. 07120180011643010000, n. 07120190031821561000, n. 07120190072648359000) notificata in data
24.11.2022 con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del dPR 602/73, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR 600/73, versandosi nell'ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”;
4. Intimazione n. 07120229022859536000 (recante, tra le altre, anche le cartelle n. 07120170113547066000,
n. 7120180011643010000, n. 07120190031821561000 e n. 07120190072648359000) notificata in data
15.4.2023 con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 26, comma 4, del dPR 602/73, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR 600/73, versandosi nell'ipotesi della c.d. “irreperibilità assoluta”;
5. Intimazione n. 07120239029499214000 (recante, tra le altre, la cartella n. 07120210027067106000,
l'Avviso di accertamento esecutivo n. 142 e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 178) notificata in data 26.7.2023 al suddetto indirizzo di posta elettronica "Email_4";
6. Intimazione n. 07120259028807033000 (recante, tra le altre, le cartelle n. 07120170113547066000, n.
07120180011643010000, n. 07120190031821561000, n. 07120190072648359000, n. 07120210027067106000,
n. 07120210080108844000, n. 07120210104725641000, n. 07120220090465181000, n. 07120220115486734000,
n. 07120220132624210000, n. 07120230040426417000, n. 07120230055117682000, n. 07120230076135884000,
n. 07120230078029751000, l'Avviso di accertamento esecutivo n. 142 e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 178) notificata in data 18.6.2025 al suddetto indirizzo di posta elettronica "07591800631@impresa.italia. it";
nonché le seguenti comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria:
1. Comunicazione n. 07176202000002450000 (recante, tra le altre, le cartelle n. 07120170113547066000,
n. 07120180011643010000, n. 07120190031821561000, n. 07120190072648359000) notificata in data 29.02.2020 tramite pec all'indirizzo Email_5";
2. Comunicazione n. 07176202500001622000 (recante, tra le altre, le cartelle n. 07120210027067106000,
n. 07120210080108844000, n. 07120210104725641000, n. 07120220090465181000, n. 07120220115486734000, n. 07120220132624210000, n. 07120230040426417000, n. 07120230055117682000, n. 07120230076135884000,
n. 07120230078029751000, l'Avviso di accertamento esecutivo n. 142 e l'Avviso di accertamento esecutivo n. 178) notificata in data 19.02.2025 al suddetto indirizzo di posta elettronica 07591800631@impresa.italia. it.
Osserva all'uopo il collegio che l'avvenuta regolare notifica dei predetti atti comporta la definitività delle relative pretese erariali, stante la mancata impugnazione degli stessi.
A tale proposito, si rileva che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, l'atto di pignoramento, ovvero anche l'Intimazione di pagamento, quando facciano seguito ad un avviso di accertamento, a una cartella o una precedente Intimazione divenuti definitivi, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essi restano sindacabili in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali dell'ultimo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (tra cui l'omessa notifica della prodromica cartella ovvero l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto non impugnato) non possono essere fatti valere con l'impugnazione del successivo atto, a pena di inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto della serie procedimentale (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011).
Ne deriva che tutte le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria risultano irricevibili nella presente sede, atteso che dette eccezioni avrebbero potuto e dovuto essere dedotte in sede di impugnazione, prima dell'Avviso, e poi della successiva cartella e dell'ancor successiva Intimazione, in quanto regolarmente notificati (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale la eventuale omessa notifica degli atti emessi prima della notifica dell'atto prodromico definitivo non impugnato).
Appare poi evidente che alcuna prescrizione è maturata tra la data di notifica dei predetti atti interruttivi, e in particolare la precedente Intimazione n. 07120249033387910000 (09.7.2024) e quella del successivo
Pignoramento (11.6.2025).
Con le successive memorie difensive, la ricorrente ha infine eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è inammissibile.
E invero, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014) (Rv. 631568 - 01).
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso: dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle n. 07120190095083906000, n. 07120200052373736000 e n. 07120240172136030000 in favore del giudice ordinario;
rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 4.500,00 oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.