Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3765 del 2025, proposto da
FO RT e MA Di FR, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Corti e Massimo FO Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell'illegittimità del comportamento serbato dal Comune di Pozzuoli sull'atto di diffida formulato dai ricorrenti in data 27.03.2025/03.04.2025, avendo l'ente comunale omesso di accertare l'inottemperanza all'ordinanza reg. gen. n. 276 dell'11.08.2021 - reg. set. n. 257 dell'11.08.2021, di irrogare la sanzione pecuniaria, di adottare l'ordinanza di acquisizione e di avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 31, comma 5, del dpr 380/2001 e, per l'effetto disporre la demolizione, a spese del responsabile dell'abuso, delle opere abusive realizzate alle unità immobiliari distinte in catasto al foglio 54, part. 18, sub. 67 e 68, ubicate in Pozzuoli alla Via Carmine n. 26, trattandosi di opere in contrasto con il rilevante interesse urbanistico dell'ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli e di AN PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di diffida notificato alla resistente amministrazione comunale in data 27.3.2025 ed assunto al protocollo dell’Ente n. 36639, i sig.ri FO RT e MA Di FR, rimarcando la propria vicinitas in quanto proprietari di unità immobiliari site nello stabile condominiale ubicato in Pozzuoli alla via Carmine 26, ove insiste al piano terra un locale ad uso commerciale di proprietà del sig. PA AN, sollecitavano l’Amministrazione comunale “ a dare pronta esecuzione alla sentenza ” resa da codesto T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 1559 del 26.02.2025, con la qual veniva respinto il ricorso proposto dall’odierno controinteressato sig. PA AN contro il Comune di Pozzuoli, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, emessa a suo carico per gli interventi realizzati senza il prescritto titolo abilitativo alla Via Carmine 26, consistenti nel frazionamento mediante parete in muratura dell’unico locale posto al piano terra in due unità immobiliari, destinate l’una a civile abitazione e l’altra ad attività commerciale (officina) e, per l’effetto, confermata la legittimità della gravata ordinanza. Stante la inerzia serbata dell’Ente comunale nel dare riscontro alla predetta diffida, i sig.ri RT e Di FR adivano, quindi, questo TAR, instando per la declaratoria dell’illegittimità del comportamento silente, e per la demolizione, a spese del responsabile dell'abuso, delle opere abusive realizzate alle unità immobiliari distinte in Catasto al foglio 54, part. 18, sub. 67 e 68, ubicate in Pozzuoli, alla via Carmine n. 26, trattandosi di opere in contrasto con il rilevante interesse urbanistico dell’Ente.
Si costituivano il sig. PA e l’intimato Comune, rilevando la inammissibilità e, comunque, la infondatezza della domanda, rimarcando in particolare la inesistenza dell’allegato silenzio, avendo in data 9.5.25 il Comune riscontrato la diffida.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 22 ottobre 2025.
Il ricorso è inammissibile.
E, invero, siccome allegato e comprovato dal resistente Comune, già in data 9 maggio 2025 la civica Amministrazione aveva fornito espresso riscontro alla istanza-diffida della ricorrente del precedente 27 marzo, espressamente rappresentando la voluntas amministrativa e l’ iter procedimentale che sarebbe stato seguito nella esecuzione della ingiunzione a demolire.
In tale nota, invero, il Comune chiarisce la tempistica della sua azione esecutiva, precisando che la demolizione (e, dunque, l’attuazione dell’ordine primigenio) sarebbe avvenuto, rispettando i criteri e l’ordine cronologico fissato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25.1.2016.
Trattasi di un atto espresso, che invera la volontà dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione il proprio provvedimento demolitorio, secondo le tempistiche dettate dall’ordine cronologico e dei criteri prestabiliti con la citata delibera di Giunta n. 4/2016.
Ogni contrario opinamento della ricorrente – circa la correttezza di tale iter , e dei criteri foggiati nella delibera giuntale – involge, a ben vedere, profili di censura avverso la ridetta nota del 9 maggio 2025 e, indi, vale a vieppiù confermare la inesistenza di qualsivoglia forma di silenzio nella fattispecie che ne occupa.
Di qui la inconfigurabilità in nuce dell’invocato silenzio
E, invero, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura, determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse azionato con la istanza; talchè la domanda giudiziale successivamente presentata, ad onta del riscontro espresso, si appalesa sfornita dapprincipio del suo indefettibile sostrato.
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
L’ottenimento di tale formale manifestazione di volontà in data antecedente la proposizione del ricorso, depriva quest’ultimo ab initio di interesse, votandolo a declaratoria di inammissibilità.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che la definisce, inducono nondimeno a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
SA EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | SA EL |
IL SEGRETARIO