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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RGEN N 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (C.f. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Antonio Messina
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA:
[...]
) P.IVA_1
Avv. Teresa Roberta Carla Cocca
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Le parti, all'udienza del 3/7/2025, concludono come da rispettivi scritti difensivi, chiedendo concedersi i termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis cpc, iscritto in data 23/2/2022, regolarmente notificato a controparte, chiedeva venisse accertata e dichiarata la responsabilità Parte_1
Cont dell' di , in persona del legale rappresentante p.t., in conseguenza del CP_1 sinistro occorso in data 17/7/2019 presso il reparto di radiologia del P.O. M. di Per_1
San Cataldo, istando, al contempo, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali.
Esponeva, il ricorrente, che:
- il giorno 17/7/2019, alle ore 12,00 circa, presso il reparto di radiologia del P.O. '
[...] di San Cataldo, stava eseguendo un esame diagnostico quando il lettino sul quale Per_2 era adagiato si staccava dalla sede, facendolo cadere in terra con addosso lo stesso pianale;
- visitato dai medici del reparto, gli veniva diagnosticato un 'trauma cranico non commotivo, con flc alla regione occipitale, un trauma alla colonna ed al bacino' per cui si rendeva necessario il trasporto d'urgenza, con l'ambulanza, presso il P.O. S. Elia;
- eseguite le ulteriori indagini, veniva accertata anche la 'frattura soma di Th 10 Th 11 senza CP interessamento del muro posteriore' con prognosi di 30 gg. e prescrizione di “.... divieto assoluto di carico e di indossare in posizione seduta ed ortostatica bustino ortopedico tipo camp C-35' (...) di Eseguire tra circa 40 giorni, salvo peggioramento dell'attuale stato neurologico, esame TC rachide dorso-lombare con ricostruzioni MPR ed esame RNM rachide dorso-lombo-sacrale senza mdc anche con fasi STIR (ad ampio campo magnetico)
e successivamente sottoporsi a visita specialistica Neurochirurgica salvo variazioni del quadro neurologico…”;
- a causa del persistere della sintomatologia algica, seguivano ulteriori visite mediche ed esami diagnostici, tra cui RM e TC encefalo.
Aggiungeva, il , di aver tentato vanamente ogni tentativo di bonario componimento Pt_1 con la controparte, promuovendo, senza nessun esito, anche il ricorso ex art.696 bis cpc, nel corso del quale veniva nominato il CTU dr che confermava il rapporto causale Per_3 tra l'evento e i postumi riportati in seguito alla caduta, riconoscendo un danno biologico nella misura del 7%, oltre una ITA di giorni 30 ed una ITP di giorni 30 al 50%.
Introdotto il giudizio di merito, parte ricorrente instava per la condanna dell'
[...]
al risarcimento del danno subito, causalmente imputabile a quest'ultima Controparte_3 per la negligenza e l'omessa manutenzione delle apparecchiature medicali, nella specie del lettino utilizzato il 17/7/2019 per l'esame strumentale eseguito presso il reparto di
Radiologia di San Cataldo, che, ribaltandosi, provocava lesioni alla sua persona.
Cont Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava ogni accusa, adducendo che la caduta del del 17/7/2019 fosse a lui esclusivamente addebitabile, ciò in quanto Pt_1
l'attore “mentre era in attesa del proprio turno, improvvisamente ed inaspettatamente e, comunque, senza alcuna autorizzazione da parte del personale sanitario, si è proiettato sul lettino attiguo all'ingresso della stanza, causandone il ribaltamento, senza che il personale presente potesse impedire il verificarsi dell'evento, proprio per la assoluta imprevedibilità ed incomprensibilità del comportamento del ricorrente”.
Concludeva, in definitiva, per il rigetto di ogni domanda, in subordine per la riduzione del chiesto risarcimento, ritenuto eccessivo e spropositato, invocando anche l'art.1127 c.c.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio libero dell'attore e prova per testi.
La causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., nel rito ante Cartabia, termini venuti a scadere in data 18/9/2025.
OSSERVA
La pretesa risarcitoria dell'attore non risulta fondata per le ragioni che seguono.
INQUADRAMENTO DELL'AZIONE RISARCITORIA - RESPONSABILITA'
DELL' CONVENUTA - INSUSSISTENZA Controparte_4
Parte attrice lamenta l'omessa manutenzione dei presidi medicali utilizzati in occasione delle visite ambulatoriali, inquadrando i fatti nell'alveo dell'art.1218 c.c., ciò con ogni conseguenza in punto di onere della prova.
Solo subordinatamente evoca una responsabilità extracontrattuale.
Cont Di contro, l' sostiene che le regole sul contratto di spedalità non Controparte_1 troverebbero applicazione nella presente fattispecie, stante la diligenza prestata dal personale sanitario in occasione della visita del , che in ogni caso si sarebbe in presenza di Pt_1
Cont infondatezza di ogni pretesa violazione da parte dell' in subjecta materia e che, parimenti, dovrebbe escludersi anche una responsabilità di natura extracontrattuale della struttura in quanto il danno sarebbe ascrivibile allo stesso danneggiato e alla di lui condotta imprevedibile e inevitabile.
Ciò posto, per unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la semplice accettazione del malato presso la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità che comporta, a carico della struttura, l'obbligo di adempiere prestazioni sia principali, di carattere strettamente sanitario, di cura del paziente, sia secondarie, di carattere accessorio (trattasi di prestazioni latu sensu alberghiere, di vitto e alloggio, dell' obbligo contestuale di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e di tutte le adeguate e necessarie attrezzature).
Tale responsabilità ha natura contrattuale, da inquadrare sotto l'art.1218 c.c., spettando, all'attore, in punto di riparto dell'onere della prova, di provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura convenuta, oltre che il nesso di causalità tra l'inadempimento
– da allegare – e il danno lamentato, diretta ed immediata conseguenza del primo, mentre al debitore competerà di dar prova di avere esattamente adempiuto la prestazione dovuta ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile.
“Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è del tutto irrilevante che si tratti di casa di cura privata o di struttura pubblica in quanto a livello normativo sono equivalenti gli obblighi verso il fruitore dei servizi giacché si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla
Costituzione … la responsabilità della Struttura va inquadrata in quella contrattuale, sul rilievo che la accettazione del paziente in Ospedale, per un ricovero o anche solo per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto … nello specifico il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo” (Cass. SS.UU. sentenza n.577 del 2008).
Anche la Legge ha, in definitiva, accolto la responsabilità contrattuale della Parte_2 struttura sanitaria, chiamata a rispondere ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c., sia personalmente, sia in via mediata nell'ipotesi di accertata malpractice medica posta in essere dal personale, dipendente e non, di cui si avvale per l'attività sanitaria/diagnostica.
Passando al caso di specie, nel corso del procedimento sono stati depositati documenti e sentiti testi. È stato anche esperito l'interrogatorio libero dell'attore.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria deve ritenersi certa e non può in alcun modo evocarsi in dubbio la circostanza che il paziente, in data 17/7/2019, si trovava all'interno dell'ospedale di San Cataldo, nel reparto di radiologia, per sottoporsi ad un esame diagnostico della prostata prenotato in precedenza e che - entrato nella sala ecografica, salito sul lettino utilizzato per l'esame, in assenza di infermiere e/o operatore tecnico alcuno - cadeva per terra a causa del ribaltamento del lettino, riportando severe lesioni personali.
Sul punto, è stato sentito il dr medico radiologo presente al momento Per_4 dell'occorso, il quale, chiamato a pronunciarsi sugli articolati di cui alla memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. n.2 di parte attrice, ha dichiarato, per quel che qui interessa:
Sul cap. 3 a Non è vero, il 17 luglio 2019, il Sig. , che doveva sottoporsi ad una Pt_1 ecografia alla prostata, è caduto nell'atto di salire sul lettino in modo “”precipitoso” non consentendo né a me né ai miei collaboratori di aiutarlo, entrando in modo arbitrario, senza neppure essere chiamato, pur essendo il suo turno.
A D.R. Preciso che nel modo di salire sul lettino, questo si è “” ribaltato”. Il lettino si trovava dietro il paravento ed io posizionato dietro la mia scrivania oltre il paravento, ho visto alzarsi il lettino ed i piedi del e la testa di quest'ultimo, che sporgeva in basso Pt_1 dal paravento, impattava sul pavimento.
Lo stesso teste sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione dell' ha Controparte_1 poi dichiarato:
Sul cap.1: Si è vero, confermo quanto detto sopra. Sul cap. 2: Si è vero, il veniva invitato a bere per il riempimento vescicale necessario Pt_1 all'esame.
Sul cap.3: Si è vero, come di prassi doveva chiamare l'infermiera una volta avvertito lo stimolo minzionale.
Sul cap.4: Si è vero, confermo quanto già detto. Preciso che il lettino è distante circa 3 metri dalla porta.
Sul cap.5: si è vero, confermo quanto detto.
Sul cap.6: si è vero, confermo quanto detto.
( per una migliore comprensione del senso della resa testimonianza del teste di parte Cont convenuta, il dr. , si riportano i capitoli chiesti dalla in comparsa a mezzo dello Per_4 stesso ed oggetto di prova :
1) “Vero che nella tarda mattinata del 17.07.2019 il sig. si è Parte_1
presentato presso il reparto di radiologia del P.O. di San Cataldo “ Per_5
per eseguire un esame ecografico della prostata”; 2) “Vero che, ivi
[...]
giunto, veniva invitato dalla infermiera ad assumere un'adeguata quantità di acqua al fine di determinare il riempimento vescicale necessario per il suddetto esame”; 3)
“Vero che contestualmente veniva invitato a chiamare subito l'infermiera una volta avvertito lo stimolo minzionale, al fine di procedere subito all'esame ecografico”; 4)
“Vero che, uscito un paziente e vedendo la porta semiaperta, il Pt_3
improvvisamente e senza alcun preavviso, lamentando una improvvisa impellenza minzionale si proiettava, senza attendere indicazioni da parte del personale medico ed infermieristico, verso il lettino ecografico che si trova a circa 3 metri dalla porta”;
5) “Vero che, in questo modo, provocava il ribaltamento del lettino e cadeva al suolo”; 6) “Vero che il sig. è stato immediatamente soccorso e condotto su Pt_1
barella ad eseguire un esame TC Total Body e, subito dopo, veniva trasportato in ambulanza presso il P.O. “S. Elia” di ”. ) CP_1
Per parte sua, l'attore, nel corso dell'udienza del 28/2/2024, rendendo interrogatorio libero, ha esposto come di seguito i fatti:
“Non ricordo con esattezza quando è avvenuto il sinistro, ma di certo prima del Covid.
Quel giorno mi sono recato in ospedale dovendo effettuare una ecografia alla prostata, su indicazione dell'infermiera iniziai a bere acqua, e quando fui pronto lo dissi alla stessa, che mi invitò a cominciare a prepararmi. Mi sedetti al centro del lettino e quando andai per distendermi il lettino si sollevò dalla parte della testa, cosicché io mi trovai con il capo a terra ed i piedi in aria. Preciso che nessuno mi ha aiutato a distendermi. Io per il colpo sono svenuto. Al mio risveglio ho visto il dottore che mi teneva la testa ed un infermiere che mi sollevava i piedi. Dopo di che sono stato portato a fare una TAC”.
L'esame strumentale, quindi, contrariamente a quanto riferito in citazione, non era ancora iniziato ed è questo un dato importante, che contribuirà al convincimento di questo GU Cont nell'escludere la responsabilità della convenuta avvalorando l'iniziativa autonoma del
: il paziente si stava infatti adagiando, da solo, sul lettino ecografico “Mi sedetti al Pt_1 centro del lettino e quando andai per distendermi il lettino si sollevò dalla parte della testa, cosicché io mi trovai con il capo a terra ed i piedi in aria. Preciso che nessuno mi ha aiutato a distendermi”.
Il teste dr ha dichiarato che il accedeva alla sala ecografica senza Per_4 Pt_1 nessuna indicazione del personale medico, salendo sul lettino dove si sarebbe svolta la visita, lettino che però si ribaltava a causa del fare precipitoso del paziente, tanto che il teste, seduto alla scrivania, oltre il paravento, vedeva alzarsi il lettino ed i piedi del e la testa di Pt_1 quest'ultimo, che sporgeva in basso dal paravento, impattava sul pavimento.
Il deponente ha confermato che al paziente veniva chiesto di bere l'acqua Per_4 necessaria per consentire il buon esito dell'esame strumentale e di dover chiamare “come di prassi” l'infermiera una volta avvertito lo stimolo minzionale.
Ciò in quanto il tipo di esame in questione richiede il completo riempimento vescicale che,
d'altra parte, come logicamente comprensibile, comporta una certa urgenza per il soggetto di urinare il prima possibile, tanto più che il era dichiaratamente pronto per la visita. Pt_1 Dalle dichiarazioni raccolte, dunque, unitamente al materiale probatorio in atti, è possibile osservare che:
- i traumi documentati si collocano alla regione occipitale del cranio, al dorso e al bacino, circostanze sintomatiche di una caduta all'indietro del paziente;
- il riferisce di essere caduto quando stava per distendersi, provocando il Pt_1 sollevamento del lettino ecografico dalla parte alta;
- il repentino ribaltamento del lettino, avvenuto dalla parte di appoggio della testa, che si sollevava, suggerisce uno sbilanciamento della cosa (rectius del lettino) a causa di un errato posizionamento, a monte, della persona che vi interagiva.
Interazione che, come dichiarato dal teste, ma anche dallo stesso , avveniva in Pt_1 maniera autonoma e deliberata, senza l'ausilio e l'assistenza del personale preposto, ancora prima dell'inizio della visita.
In tale scenario, risultano dimostrati l'esistenza di un contratto tra l'attore e il presidio ospedaliero sancataldese, l'evento lesivo della caduta, il nesso di causalità tra questa e le lesioni refertate e valutate anche dal CTU dr Per_3
Risulta allegato, da parte attrice, l'inadempimento della struttura ospedaliera, consistito, a suo dire, nella inadeguatezza degli strumenti medicali messi a disposizione, in particolare l'attore ha lamentato la omessa manutenzione del lettino ecografico, che, ribaltandosi, provocò la sua caduta per terra.
In punto di fatto, però, sulla scorta del materiale probatorio esaminato e raccolto nel corso dell'istruttoria, si ritiene che la caduta sia stata del tutto accidentale, imprevedibile ed inevitabile, in quanto il paziente si adagiava, in maniera autonoma ed erroneamente, sul lettino ecografico che finiva per ribaltarsi, senza attendere l'assistenza del personale preposto. Tanto in considerazione della dinamica narrata personalmente dal e tenuto Pt_1 conto delle lesioni riportate a seguito della caduta.
E' centrale nella ricostruzione operata la risposta di conferma, da parte del teste Cont
, al capitolo n. 4 della comparsa di risposta dell' del seguente tenore : Per_4
4) “Vero che, uscito un paziente e vedendo la porta semiaperta, il Pt_3
improvvisamente e senza alcun preavviso, lamentando una improvvisa impellenza minzionale si proiettava, senza attendere indicazioni da parte del personale medico ed infermieristico, verso il lettino ecografico che si trova a circa 3 metri dalla porta”.
Dal capitolo in commento si ricavano i seguenti elementi fattuali decisivi per escludere Cont la responsabilità della convenuta :
- in primis l'accostamento del al lettino non fu un gesto lento e ponderato, Pt_1 quale avrebbe dovuto richiedersi al paziente;
- non secondariamente il gesto del di posizionarsi sul lettino, fu avventato e Pt_1 dettato dalla esigenza di accelerare l'esame per la percezione di un imminente personale impegno minzionale, elemento fattuale, quest'ultimo, confermato dalla testimonianza resa dal teste , che ha confermato proprio la circostanza Per_4 di una espressa rappresentazione dell'esigenza minzionale da parte del paziente, esigenza, pertanto, storicamente esistente e costituente elemento logico di conferma della proiezione dinamica dell'attore sul lettino stesso e della veridicità di tale assunto
;
- il posizionamento non fu suggerito al dal personale, ma venne deciso Pt_1 arbitrariamente dal paziente che effettuò sul lettino non un'azione di posa dall'alto verso il basso, bensi di vera e propria proiezione dinamica sullo stesso della sua persona, senza attendere l'aiuto dell'infermiera o di qualcuno che potesse accompagnarlo e aiutarlo.
Quanto osservato sconfessa, perciò, la tesi attorea, nel senso che la caduta del non Pt_1
è stata determinata dal cattivo stato di manutenzione del lettino, piuttosto da una deliberata, autonoma, scorretta interazione dell'utente con l'”apparecchio” medicale.
Tale comportamento, ad avviso dello scrivente GU, è idoneo ad escludere una responsabilità contrattuale, in quanto non si apprezza nessuna negligenza e/o inadempimento dell'ospedale per la mancata manutenzione del lettino ecografico che infatti, come detto più volte, si ribaltava a causa dello sbilanciamento creato dal e non perché guasto. Pt_1
Non si apprezza nemmeno un'omissione di cautele da parte del personale dipendente all'uopo preposto, stante l'iniziativa autonoma del . Pt_1
E, ancora, va esclusa una responsabilità extracontrattuale, giacché la caduta del danneggiato, nel contesto sopra descritto, integra il caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità della convenuta PA, dal momento che il , in buono stato di salute, senza patologie, in Pt_1 grado di muoversi autonomamente, adagiandosi da solo sul lettino si sbilanciava in maniera imprevedibile ed inevitabile (cfr. sul punto Cass.36901/2022 “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”.
Sul piano della pretesa responsabilità della convenuta ex art. 2043 cc, infine, il comportamento del danneggiato si atteggia a causa esclusiva del danno, come tale Cont escludente ogni responsabilità extracontrattuale della convenuta in applicazione della previsione ex art. 1227 co. II cc, essendosi in presenza di danni che il danneggiato avrebbe potuto ovviare con l'uso della media diligenza.
Si conferma, pertanto, come causa esclusiva l'accidentalità della caduta, riferibile a fattore estrinseco ed indipendente dall'inadempimento organizzativo della struttura.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In applicazione del principio della soccombenza, parte attrice andrà condannata al pagamento Cont delle spese processuali in favore dell' convenuta, nella misura che verrà liquidata come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività processuale concretamente svolta, secondo i parametri minimi vigenti alla data della decisione in ragione della non complessità e speculare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta le domande avanzate da Parte_1 - Condanna l'attore al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali liquidate in €.2.540,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della C.T.U. svoltasi nel procedimento di
ATP n.1587/2020 R.G..
Caltanissetta, così deciso in data 15/12/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (C.f. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Antonio Messina
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA:
[...]
) P.IVA_1
Avv. Teresa Roberta Carla Cocca
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Le parti, all'udienza del 3/7/2025, concludono come da rispettivi scritti difensivi, chiedendo concedersi i termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis cpc, iscritto in data 23/2/2022, regolarmente notificato a controparte, chiedeva venisse accertata e dichiarata la responsabilità Parte_1
Cont dell' di , in persona del legale rappresentante p.t., in conseguenza del CP_1 sinistro occorso in data 17/7/2019 presso il reparto di radiologia del P.O. M. di Per_1
San Cataldo, istando, al contempo, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali.
Esponeva, il ricorrente, che:
- il giorno 17/7/2019, alle ore 12,00 circa, presso il reparto di radiologia del P.O. '
[...] di San Cataldo, stava eseguendo un esame diagnostico quando il lettino sul quale Per_2 era adagiato si staccava dalla sede, facendolo cadere in terra con addosso lo stesso pianale;
- visitato dai medici del reparto, gli veniva diagnosticato un 'trauma cranico non commotivo, con flc alla regione occipitale, un trauma alla colonna ed al bacino' per cui si rendeva necessario il trasporto d'urgenza, con l'ambulanza, presso il P.O. S. Elia;
- eseguite le ulteriori indagini, veniva accertata anche la 'frattura soma di Th 10 Th 11 senza CP interessamento del muro posteriore' con prognosi di 30 gg. e prescrizione di “.... divieto assoluto di carico e di indossare in posizione seduta ed ortostatica bustino ortopedico tipo camp C-35' (...) di Eseguire tra circa 40 giorni, salvo peggioramento dell'attuale stato neurologico, esame TC rachide dorso-lombare con ricostruzioni MPR ed esame RNM rachide dorso-lombo-sacrale senza mdc anche con fasi STIR (ad ampio campo magnetico)
e successivamente sottoporsi a visita specialistica Neurochirurgica salvo variazioni del quadro neurologico…”;
- a causa del persistere della sintomatologia algica, seguivano ulteriori visite mediche ed esami diagnostici, tra cui RM e TC encefalo.
Aggiungeva, il , di aver tentato vanamente ogni tentativo di bonario componimento Pt_1 con la controparte, promuovendo, senza nessun esito, anche il ricorso ex art.696 bis cpc, nel corso del quale veniva nominato il CTU dr che confermava il rapporto causale Per_3 tra l'evento e i postumi riportati in seguito alla caduta, riconoscendo un danno biologico nella misura del 7%, oltre una ITA di giorni 30 ed una ITP di giorni 30 al 50%.
Introdotto il giudizio di merito, parte ricorrente instava per la condanna dell'
[...]
al risarcimento del danno subito, causalmente imputabile a quest'ultima Controparte_3 per la negligenza e l'omessa manutenzione delle apparecchiature medicali, nella specie del lettino utilizzato il 17/7/2019 per l'esame strumentale eseguito presso il reparto di
Radiologia di San Cataldo, che, ribaltandosi, provocava lesioni alla sua persona.
Cont Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava ogni accusa, adducendo che la caduta del del 17/7/2019 fosse a lui esclusivamente addebitabile, ciò in quanto Pt_1
l'attore “mentre era in attesa del proprio turno, improvvisamente ed inaspettatamente e, comunque, senza alcuna autorizzazione da parte del personale sanitario, si è proiettato sul lettino attiguo all'ingresso della stanza, causandone il ribaltamento, senza che il personale presente potesse impedire il verificarsi dell'evento, proprio per la assoluta imprevedibilità ed incomprensibilità del comportamento del ricorrente”.
Concludeva, in definitiva, per il rigetto di ogni domanda, in subordine per la riduzione del chiesto risarcimento, ritenuto eccessivo e spropositato, invocando anche l'art.1127 c.c.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio libero dell'attore e prova per testi.
La causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c., nel rito ante Cartabia, termini venuti a scadere in data 18/9/2025.
OSSERVA
La pretesa risarcitoria dell'attore non risulta fondata per le ragioni che seguono.
INQUADRAMENTO DELL'AZIONE RISARCITORIA - RESPONSABILITA'
DELL' CONVENUTA - INSUSSISTENZA Controparte_4
Parte attrice lamenta l'omessa manutenzione dei presidi medicali utilizzati in occasione delle visite ambulatoriali, inquadrando i fatti nell'alveo dell'art.1218 c.c., ciò con ogni conseguenza in punto di onere della prova.
Solo subordinatamente evoca una responsabilità extracontrattuale.
Cont Di contro, l' sostiene che le regole sul contratto di spedalità non Controparte_1 troverebbero applicazione nella presente fattispecie, stante la diligenza prestata dal personale sanitario in occasione della visita del , che in ogni caso si sarebbe in presenza di Pt_1
Cont infondatezza di ogni pretesa violazione da parte dell' in subjecta materia e che, parimenti, dovrebbe escludersi anche una responsabilità di natura extracontrattuale della struttura in quanto il danno sarebbe ascrivibile allo stesso danneggiato e alla di lui condotta imprevedibile e inevitabile.
Ciò posto, per unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la semplice accettazione del malato presso la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità che comporta, a carico della struttura, l'obbligo di adempiere prestazioni sia principali, di carattere strettamente sanitario, di cura del paziente, sia secondarie, di carattere accessorio (trattasi di prestazioni latu sensu alberghiere, di vitto e alloggio, dell' obbligo contestuale di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e di tutte le adeguate e necessarie attrezzature).
Tale responsabilità ha natura contrattuale, da inquadrare sotto l'art.1218 c.c., spettando, all'attore, in punto di riparto dell'onere della prova, di provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura convenuta, oltre che il nesso di causalità tra l'inadempimento
– da allegare – e il danno lamentato, diretta ed immediata conseguenza del primo, mentre al debitore competerà di dar prova di avere esattamente adempiuto la prestazione dovuta ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile.
“Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente
è del tutto irrilevante che si tratti di casa di cura privata o di struttura pubblica in quanto a livello normativo sono equivalenti gli obblighi verso il fruitore dei servizi giacché si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla
Costituzione … la responsabilità della Struttura va inquadrata in quella contrattuale, sul rilievo che la accettazione del paziente in Ospedale, per un ricovero o anche solo per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto … nello specifico il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo” (Cass. SS.UU. sentenza n.577 del 2008).
Anche la Legge ha, in definitiva, accolto la responsabilità contrattuale della Parte_2 struttura sanitaria, chiamata a rispondere ai sensi degli artt.1218 e 1228 c.c., sia personalmente, sia in via mediata nell'ipotesi di accertata malpractice medica posta in essere dal personale, dipendente e non, di cui si avvale per l'attività sanitaria/diagnostica.
Passando al caso di specie, nel corso del procedimento sono stati depositati documenti e sentiti testi. È stato anche esperito l'interrogatorio libero dell'attore.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria deve ritenersi certa e non può in alcun modo evocarsi in dubbio la circostanza che il paziente, in data 17/7/2019, si trovava all'interno dell'ospedale di San Cataldo, nel reparto di radiologia, per sottoporsi ad un esame diagnostico della prostata prenotato in precedenza e che - entrato nella sala ecografica, salito sul lettino utilizzato per l'esame, in assenza di infermiere e/o operatore tecnico alcuno - cadeva per terra a causa del ribaltamento del lettino, riportando severe lesioni personali.
Sul punto, è stato sentito il dr medico radiologo presente al momento Per_4 dell'occorso, il quale, chiamato a pronunciarsi sugli articolati di cui alla memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. n.2 di parte attrice, ha dichiarato, per quel che qui interessa:
Sul cap. 3 a Non è vero, il 17 luglio 2019, il Sig. , che doveva sottoporsi ad una Pt_1 ecografia alla prostata, è caduto nell'atto di salire sul lettino in modo “”precipitoso” non consentendo né a me né ai miei collaboratori di aiutarlo, entrando in modo arbitrario, senza neppure essere chiamato, pur essendo il suo turno.
A D.R. Preciso che nel modo di salire sul lettino, questo si è “” ribaltato”. Il lettino si trovava dietro il paravento ed io posizionato dietro la mia scrivania oltre il paravento, ho visto alzarsi il lettino ed i piedi del e la testa di quest'ultimo, che sporgeva in basso Pt_1 dal paravento, impattava sul pavimento.
Lo stesso teste sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione dell' ha Controparte_1 poi dichiarato:
Sul cap.1: Si è vero, confermo quanto detto sopra. Sul cap. 2: Si è vero, il veniva invitato a bere per il riempimento vescicale necessario Pt_1 all'esame.
Sul cap.3: Si è vero, come di prassi doveva chiamare l'infermiera una volta avvertito lo stimolo minzionale.
Sul cap.4: Si è vero, confermo quanto già detto. Preciso che il lettino è distante circa 3 metri dalla porta.
Sul cap.5: si è vero, confermo quanto detto.
Sul cap.6: si è vero, confermo quanto detto.
( per una migliore comprensione del senso della resa testimonianza del teste di parte Cont convenuta, il dr. , si riportano i capitoli chiesti dalla in comparsa a mezzo dello Per_4 stesso ed oggetto di prova :
1) “Vero che nella tarda mattinata del 17.07.2019 il sig. si è Parte_1
presentato presso il reparto di radiologia del P.O. di San Cataldo “ Per_5
per eseguire un esame ecografico della prostata”; 2) “Vero che, ivi
[...]
giunto, veniva invitato dalla infermiera ad assumere un'adeguata quantità di acqua al fine di determinare il riempimento vescicale necessario per il suddetto esame”; 3)
“Vero che contestualmente veniva invitato a chiamare subito l'infermiera una volta avvertito lo stimolo minzionale, al fine di procedere subito all'esame ecografico”; 4)
“Vero che, uscito un paziente e vedendo la porta semiaperta, il Pt_3
improvvisamente e senza alcun preavviso, lamentando una improvvisa impellenza minzionale si proiettava, senza attendere indicazioni da parte del personale medico ed infermieristico, verso il lettino ecografico che si trova a circa 3 metri dalla porta”;
5) “Vero che, in questo modo, provocava il ribaltamento del lettino e cadeva al suolo”; 6) “Vero che il sig. è stato immediatamente soccorso e condotto su Pt_1
barella ad eseguire un esame TC Total Body e, subito dopo, veniva trasportato in ambulanza presso il P.O. “S. Elia” di ”. ) CP_1
Per parte sua, l'attore, nel corso dell'udienza del 28/2/2024, rendendo interrogatorio libero, ha esposto come di seguito i fatti:
“Non ricordo con esattezza quando è avvenuto il sinistro, ma di certo prima del Covid.
Quel giorno mi sono recato in ospedale dovendo effettuare una ecografia alla prostata, su indicazione dell'infermiera iniziai a bere acqua, e quando fui pronto lo dissi alla stessa, che mi invitò a cominciare a prepararmi. Mi sedetti al centro del lettino e quando andai per distendermi il lettino si sollevò dalla parte della testa, cosicché io mi trovai con il capo a terra ed i piedi in aria. Preciso che nessuno mi ha aiutato a distendermi. Io per il colpo sono svenuto. Al mio risveglio ho visto il dottore che mi teneva la testa ed un infermiere che mi sollevava i piedi. Dopo di che sono stato portato a fare una TAC”.
L'esame strumentale, quindi, contrariamente a quanto riferito in citazione, non era ancora iniziato ed è questo un dato importante, che contribuirà al convincimento di questo GU Cont nell'escludere la responsabilità della convenuta avvalorando l'iniziativa autonoma del
: il paziente si stava infatti adagiando, da solo, sul lettino ecografico “Mi sedetti al Pt_1 centro del lettino e quando andai per distendermi il lettino si sollevò dalla parte della testa, cosicché io mi trovai con il capo a terra ed i piedi in aria. Preciso che nessuno mi ha aiutato a distendermi”.
Il teste dr ha dichiarato che il accedeva alla sala ecografica senza Per_4 Pt_1 nessuna indicazione del personale medico, salendo sul lettino dove si sarebbe svolta la visita, lettino che però si ribaltava a causa del fare precipitoso del paziente, tanto che il teste, seduto alla scrivania, oltre il paravento, vedeva alzarsi il lettino ed i piedi del e la testa di Pt_1 quest'ultimo, che sporgeva in basso dal paravento, impattava sul pavimento.
Il deponente ha confermato che al paziente veniva chiesto di bere l'acqua Per_4 necessaria per consentire il buon esito dell'esame strumentale e di dover chiamare “come di prassi” l'infermiera una volta avvertito lo stimolo minzionale.
Ciò in quanto il tipo di esame in questione richiede il completo riempimento vescicale che,
d'altra parte, come logicamente comprensibile, comporta una certa urgenza per il soggetto di urinare il prima possibile, tanto più che il era dichiaratamente pronto per la visita. Pt_1 Dalle dichiarazioni raccolte, dunque, unitamente al materiale probatorio in atti, è possibile osservare che:
- i traumi documentati si collocano alla regione occipitale del cranio, al dorso e al bacino, circostanze sintomatiche di una caduta all'indietro del paziente;
- il riferisce di essere caduto quando stava per distendersi, provocando il Pt_1 sollevamento del lettino ecografico dalla parte alta;
- il repentino ribaltamento del lettino, avvenuto dalla parte di appoggio della testa, che si sollevava, suggerisce uno sbilanciamento della cosa (rectius del lettino) a causa di un errato posizionamento, a monte, della persona che vi interagiva.
Interazione che, come dichiarato dal teste, ma anche dallo stesso , avveniva in Pt_1 maniera autonoma e deliberata, senza l'ausilio e l'assistenza del personale preposto, ancora prima dell'inizio della visita.
In tale scenario, risultano dimostrati l'esistenza di un contratto tra l'attore e il presidio ospedaliero sancataldese, l'evento lesivo della caduta, il nesso di causalità tra questa e le lesioni refertate e valutate anche dal CTU dr Per_3
Risulta allegato, da parte attrice, l'inadempimento della struttura ospedaliera, consistito, a suo dire, nella inadeguatezza degli strumenti medicali messi a disposizione, in particolare l'attore ha lamentato la omessa manutenzione del lettino ecografico, che, ribaltandosi, provocò la sua caduta per terra.
In punto di fatto, però, sulla scorta del materiale probatorio esaminato e raccolto nel corso dell'istruttoria, si ritiene che la caduta sia stata del tutto accidentale, imprevedibile ed inevitabile, in quanto il paziente si adagiava, in maniera autonoma ed erroneamente, sul lettino ecografico che finiva per ribaltarsi, senza attendere l'assistenza del personale preposto. Tanto in considerazione della dinamica narrata personalmente dal e tenuto Pt_1 conto delle lesioni riportate a seguito della caduta.
E' centrale nella ricostruzione operata la risposta di conferma, da parte del teste Cont
, al capitolo n. 4 della comparsa di risposta dell' del seguente tenore : Per_4
4) “Vero che, uscito un paziente e vedendo la porta semiaperta, il Pt_3
improvvisamente e senza alcun preavviso, lamentando una improvvisa impellenza minzionale si proiettava, senza attendere indicazioni da parte del personale medico ed infermieristico, verso il lettino ecografico che si trova a circa 3 metri dalla porta”.
Dal capitolo in commento si ricavano i seguenti elementi fattuali decisivi per escludere Cont la responsabilità della convenuta :
- in primis l'accostamento del al lettino non fu un gesto lento e ponderato, Pt_1 quale avrebbe dovuto richiedersi al paziente;
- non secondariamente il gesto del di posizionarsi sul lettino, fu avventato e Pt_1 dettato dalla esigenza di accelerare l'esame per la percezione di un imminente personale impegno minzionale, elemento fattuale, quest'ultimo, confermato dalla testimonianza resa dal teste , che ha confermato proprio la circostanza Per_4 di una espressa rappresentazione dell'esigenza minzionale da parte del paziente, esigenza, pertanto, storicamente esistente e costituente elemento logico di conferma della proiezione dinamica dell'attore sul lettino stesso e della veridicità di tale assunto
;
- il posizionamento non fu suggerito al dal personale, ma venne deciso Pt_1 arbitrariamente dal paziente che effettuò sul lettino non un'azione di posa dall'alto verso il basso, bensi di vera e propria proiezione dinamica sullo stesso della sua persona, senza attendere l'aiuto dell'infermiera o di qualcuno che potesse accompagnarlo e aiutarlo.
Quanto osservato sconfessa, perciò, la tesi attorea, nel senso che la caduta del non Pt_1
è stata determinata dal cattivo stato di manutenzione del lettino, piuttosto da una deliberata, autonoma, scorretta interazione dell'utente con l'”apparecchio” medicale.
Tale comportamento, ad avviso dello scrivente GU, è idoneo ad escludere una responsabilità contrattuale, in quanto non si apprezza nessuna negligenza e/o inadempimento dell'ospedale per la mancata manutenzione del lettino ecografico che infatti, come detto più volte, si ribaltava a causa dello sbilanciamento creato dal e non perché guasto. Pt_1
Non si apprezza nemmeno un'omissione di cautele da parte del personale dipendente all'uopo preposto, stante l'iniziativa autonoma del . Pt_1
E, ancora, va esclusa una responsabilità extracontrattuale, giacché la caduta del danneggiato, nel contesto sopra descritto, integra il caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità della convenuta PA, dal momento che il , in buono stato di salute, senza patologie, in Pt_1 grado di muoversi autonomamente, adagiandosi da solo sul lettino si sbilanciava in maniera imprevedibile ed inevitabile (cfr. sul punto Cass.36901/2022 “al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”.
Sul piano della pretesa responsabilità della convenuta ex art. 2043 cc, infine, il comportamento del danneggiato si atteggia a causa esclusiva del danno, come tale Cont escludente ogni responsabilità extracontrattuale della convenuta in applicazione della previsione ex art. 1227 co. II cc, essendosi in presenza di danni che il danneggiato avrebbe potuto ovviare con l'uso della media diligenza.
Si conferma, pertanto, come causa esclusiva l'accidentalità della caduta, riferibile a fattore estrinseco ed indipendente dall'inadempimento organizzativo della struttura.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In applicazione del principio della soccombenza, parte attrice andrà condannata al pagamento Cont delle spese processuali in favore dell' convenuta, nella misura che verrà liquidata come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività processuale concretamente svolta, secondo i parametri minimi vigenti alla data della decisione in ragione della non complessità e speculare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta le domande avanzate da Parte_1 - Condanna l'attore al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali liquidate in €.2.540,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della C.T.U. svoltasi nel procedimento di
ATP n.1587/2020 R.G..
Caltanissetta, così deciso in data 15/12/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella