TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IN CASAVOLA - Presidente
IA GR - IC
AN CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 106/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SERIO GIUSEPPE, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERIO Parte_2
GIUSEPPE, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Taranto Parte_2
(Ta) in data 16/09/1995, che dalla loro unione era nato il figlio Per_1 in data 20.09.1999, e che in data 24/06/2009 era stata omologata
[...] TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 07/07/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, le parti comparse personalmente hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 24/06/2009.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
16/09/1995 in Taranto (Ta) da , nata a [...] Parte_1
(TA) il 05/09/1973, e , nato a [...] Parte_2 il 08/01/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
(Ta) dell'anno 1995, parte 2, serie A, numero 108;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
IN SA
Il IC est.
AN CA
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IN CASAVOLA - Presidente
IA GR - IC
AN CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 106/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SERIO GIUSEPPE, Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERIO Parte_2
GIUSEPPE, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Taranto Parte_2
(Ta) in data 16/09/1995, che dalla loro unione era nato il figlio Per_1 in data 20.09.1999, e che in data 24/06/2009 era stata omologata
[...] TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 07/07/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, le parti comparse personalmente hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 24/06/2009.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
16/09/1995 in Taranto (Ta) da , nata a [...] Parte_1
(TA) il 05/09/1973, e , nato a [...] Parte_2 il 08/01/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
(Ta) dell'anno 1995, parte 2, serie A, numero 108;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
IN SA
Il IC est.
AN CA
3