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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa Daniela Ruggeri, all'udienza a trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc del
10/01/2025, ha pronunziato, depositando telematicamente il dispositivo e la contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.3936/2023 e n.369/2022 RG vertenti
TRA
nato il [...] a [...], CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per procura a Parte_2
margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FOTI CP_1
MICHELA giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 luglio 2015, Persona_1
elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura
CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità legge 222/84
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2023 parte ricorrente esponeva che aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa ma che, disposta ctu medico legale, non era stata accertata, in capo al ricorrente, una invalidità superiore ai due terzi.
Parte ricorrente aveva mosso dei rilievi critici alla bozza della ctu e in data 19.06.2023 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e CP_ condannarsi l' al pagamento dei ratei con decorrenza di legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 8.02.2024 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c. iscritto al n.369/2022 RG, veniva disposto la rinnovazione della CTU.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Depositata la ctu, in data odierna veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L.77/2020, e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa.
Nel caso di specie le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Il c.t.u. ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il sig. è affetto da infermità, analiticamente descritte Parte_1
nella relazione, ed in particolare da “Lieve ectasia prevalente dell'aorta ascendente (diam. AP seni di Valsalva 39 mm, GST 35 mm, tratto tubulare 43 mm a 4.5 cm dal piano valvolare) Valvola aortica tricuspide, continente, non stenotica”. E non era stata accertata, in capo al ricorrente, una invalidità superiore ai due terzi.
Le conclusioni cui giunge il c.t.u. sono coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Il CTU ha anche risposto in modo adeguato alle osservazioni sollevate da parte ricorrente.
Tali conclusioni, peraltro sostanzialmente conformi a quelle cui era pervenuto il c.t.u. nominato nella fase sommaria e rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente e dalla compiuta risposta ai rilievi dati nella presente fase di merito, renda superflua la rinnovazione della consulenza tecnica.
Per quanto sopra, il ricorso proposto dal sig. va respinto. Parte_1
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art.152 disp. Att. C.p.c. come modificato dall'art.42 del d.l. n.269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77del d.lgs.n. 115/2002.
Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso ex 445 Parte_1
CP_ bis cpc e con ricorso depositato in data 17/07/2023, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 13/01/2025 Il Gop
Daniela Ruggeri