CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 587 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili LLanno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mandarino e Giovanni Giovanelli per procura allegata al ricorso in appello;
- appellante -
E
, con sede legale in , alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Galietta ed Emma Tortora per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in San Sostene (Cz) alla via Alessandro Controparte_2
ON snc;
rappresentata e difesa LLavv. Coiro Fernando per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1326/2025, pubblicata il 11/04/2025. 1 FATTI DI CAUSA
All'esito di una gara a trattativa privata e della sua aggiudicazione, in data 11.1.2007
l'Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 e imprenditrice individuale Parte_1 esercente l'attività con la denominazione “Caffetteria Bistrot”, stipularono un
“contratto di appalto a trattativa privata di affidamento dei locali per l'attivazione e la gestione del bar/tavola calda presso il P.O. “Umberto I” di Nocera Inf. (SA)” per la durata di 8 anni, rinnovabile salvo disdetta, e per un canone annuo di € 81.000,00 da adeguare agli indici Istat.
Ciò premesso, agì in giudizio nei confronti LLSL innanzi al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore, al quale chiese di dichiarare che il contratto si era rinnovato tacitamente per altri 8 anni, con scadenza al 11.1.2023 per mancata disdetta.
L , costituitasi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Parte_2 stante la natura concessoria del rapporto con cui una p.a. affida ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all'interno di un complesso immobiliare di proprietà demaniale, da cui consegue che le controversie in tema di rinnovi taciti di contratti pubblici affidati all'esito di procedure ad evidenza pubblica sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo. Eccepì la nullità della clausola contrattuale che prevede il rinnovo tacito del contratto e spiegò domanda riconvenzionale per la condanna di previa disapplicazione della clausola contrattuale di Parte_1 rinnovo del contratto perché nulla, al rilascio degli immobili detenuti senza titolo con annessi impianti.
La causa (alla quale venne riunita un'altra causa proposta da per Parte_1 la condanna LLSL al risarcimento dei danni per aver concesso in godimento un'area di 101 mq, anziché di 118 mq) venne decisa dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 355/2024, pubblicata il 15.2.2024, che dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sia in relazione alla domanda di accertamento proposta da
[...]
sia in relazione alla domanda riconvenzionale LLSL, spettando tale Parte_1 giurisdizione al giudice amministrativo (e rigettò la domanda risarcitoria proposta da
. Nella motivazione, il Tribunale qualificò il rapporto instaurato Parte_1 con il contratto stipulato in data 11.1.2007 come avente natura di concessione amministrativa, stante il carattere pubblico del bene (appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico) e del servizio affidato, e in quanto tale
2 sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative, ex art. 133, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo (approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), estesa a tutte le posizioni soggettive oggetto delle controversie circa l'esistenza del rapporto di concessione, la sua durata e la sua rinnovazione. Rilevò che entrambe le domande (quella attrice di accertamento della rinnovazione del contratto e quella riconvenzionale di condanna al rilascio, previo accertamento della cessazione del rapporto) introducono una controversia in merito alla durata di un rapporto concessorio.
La sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d'appello con sentenza n.
150/2025, pubblicata il 6.5.2025, che rigettò l'appello.
Alla luce della sentenza che affermava la natura concessoria del rapporto, l
[...]
emise un provvedimento amministrativo (determina n. 23067 del 29.5.2024) Pt_2 con il quale, avvalendosi del potere di autotutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile attribuito alla P.A. LLart. 823, comma 2, c.c., ingiunse a Pt_1 il rilascio del complesso aziendale bar caffetteria ristoro presente all'interno
[...] del presidio ospedaliero Umberto I.
Il giudizio di primo grado
Constatato che non aveva impugnato il provvedimento Parte_1 amministrativo di autotutela, notificato a mezzo pec in data 31.5.2024, innanzi al giudice amministrativo, né aveva ottemperato all'ingiunzione di rilascio, impedendo la consegna del complesso aziendale alla nuova aggiudicataria Controparte_2
[...
l in data 21.10.2024 depositava un “ricorso per Controparte_1 rilascio di immobile detenuto senza titolo con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.”, chiedendo al Tribunale di Nocera Inferiore, “ai sensi degli artt. 447 bis 415 e 700
c.p.c.”, di accogliere anticipatamente la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., ordinando a il rilascio del complesso aziendale, e di accogliere la domanda di Parte_1 merito avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione, anche in virtù della inoppugnabilità e definitività del provvedimento amministrativo di sgombero, di illegittimità della detenzione LLimmobile da parte di e di Parte_1 condanna della medesima al rilascio del complesso aziendale.
3 Con decreto emesso inaudita altera parte in data 4.11.2024 nel sub procedimento
3779-1/2024, il giudice monocratico ordinava a il rilascio del Parte_1 complesso aziendale.
costituitasi in data 29.3.2025, rispondeva che il provvedimento Parte_1 di autotutela era illegittimo, stante la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti e la pendenza della controversia in punto di giurisdizione, avendo proposto appello avverso la sentenza n. 355/2024 che aveva devoluto la giurisdizione al giudice amministrativo;
che solo in base ad un giudicato sulla giurisdizione la P.A avrebbe potuto ricorrere alla autotutela di tipo esecutivo;
che non ha pertanto pregio l'eccezione che il provvedimento amministrativo del 29.5.2024 non sia stato impugnato, ma contestato con la lettera pec del 3.6.2024; che il giudicato interno ai fini della regolamentazione della vicenda processuale a favore della giustizia amministrativa fa sì che la misura reale resa dal giudice ordinario sia travolta ed assorbita dal giudicato interno ad emettere un provvedimento cautelare al G.A. Concludeva per la revoca del decreto emesso inaudita altera parte per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il decreto cautelare veniva confermato con ordinanza del 11.4.2025. Nel giudizio di merito veniva fissata l'udienza del 9.4.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte, e con ordinanza del 9.4.2025 il giudice monocratico si riservava, depositando la sentenza in data 11.4.2025.
La sentenza impugnata
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Nocera Inferiore dichiara l'illegittimità della detenzione da parte di in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale “Caffetteria Bistrot”, LLimmobile sito in Nocera Inferiore alla via
AL De CO n. 1, all'interno del presidio ospedaliero Umberto I (capo a). Per
l'effetto, condanna al rilascio LLimmobile (capo b) e al rimborso Parte_1 delle spese processuali in favore LLSL (capo c), compensando le spese nei confronti di r.l. (capo d). Controparte_2
Il giudice di primo grado supera l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, osservando che, per giurisprudenza consolidata, in caso di cessazione del rapporto concessorio e in mancanza di contestazione circa l'attualità del rapporto stesso, la Pubblica Amministrazione ben può agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere il rilascio del bene occupato senza titolo;
che nel caso di specie, la concessione
4 stipulata in data 11.1.2007 è pacificamente scaduta nel 2015, senza alcuna proroga o rinnovo tacito, vietato espressamente dalla lex specialis;
che la resistente ha continuato a occupare i locali pur in assenza di titolo, a fronte di un provvedimento amministrativo di rilascio (det. n. 23067/2024) non impugnato nei termini e pertanto divenuto definitivo;
che non può ritenersi che la contestazione via pec del provvedimento di sgombero equivalga a una valida impugnazione, come sostenuto dalla resistente;
che neppure risulta riassunto presso il Tar il precedente giudizio in cui era stato sollevato il difetto di giurisdizione, sicché alcun giudicato può dirsi formatosi in favore della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il primo giudice ritiene fondata l'azione proposta LLSL, esponendo che l ha documentato la cessazione del rapporto (essendo scaduto il Parte_2 contratto di appalto stipulato nel 2007 per la gestione del servizio di bar e tavola calda),
l'adozione del provvedimento di rilascio (il provvedimento amministrativo n. 23067 del 29.5.2024, notificato e non impugnato) e la successiva mancata riconsegna dei locali;
che sussiste, dunque, la condizione per l'esercizio LLazione ordinaria di rilascio ex art. 823, comma 2, c.c. secondo cui “l'autorità amministrativa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso”; che l'ordinanza cautelare di rilascio LLimmobile è stata attuata in data 19.2.2025, come da verbale LLufficiale giudiziario che ha immesso nel possesso l'SL.
L'appello propone appello avverso la sentenza, riproponendo le medesime Parte_1 difese svolte in primo grado, a cui aggiunge la deduzione di nullità della sentenza per incompatibilità della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. nella versione post-riforma
Cartabia, con la discussione prevista nel rito lavoro.
L'appellante confuta gli argomenti utilizzati a sostegno della soluzione favorevole all'applicabilità LLart. 127-ter alle controversie soggette al rito del lavoro, che ritiene, invece, incompatibile il principio di oralità che presiede al rito speciale e con i corollari della immediatezza e concentrazione, che assegnano un ruolo centrale all'udienza svolta in presenza, non sostituita ma piuttosto soppressa a favore dello scambio di note scritte, tant'è che il D.L.vo n. 164/2024 ha aggiunto, al secondo comma LLart. 127- ter, l'ulteriore previsione a mente della quale “l'udienza non può essere sostituita
5 quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”, con ciò sbarrando le porte all'accesso della trattazione scritta nell'udienza ex art. 420
c.p.c.
Osserva, infine, che la sentenza impugnata “ha travalicato le delibazioni di primo grado n. 355/2024 e la n. 150/2025 confermata ai giudici i Controparte_3 quali hanno aderito ad una eccezione sollevata da parte LLodierna resistente- appellata della competenza a favore del GA”. Parte_2
La risposta delle appellate
L , costituitasi, eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 LLappello per difetto di interesse ad agire, sostenendo l'assenza di un titolo che legittimi la alla detenzione LLimmobile in forza del giudicato formatosi sulla Per_1 sentenza 150/2025 della Corte d'Appello di Salerno e della inoppugnabilità della determina n. 23067 del 29.5.2024, da cui risulta definitivamente accertato il carattere abusivo della sua detenzione. Aggiunge che dal 2009 non ha Parte_1 corrisposto alcunché all , risultando allo stato debitrice della ingente Parte_2 somma di € 330.553,52; che la verifica presso gli Uffici previdenziali e assicurativi rivela un pesante stato di decozione pari ad € 558.088,16 nei confronti LLInps ed €
17.671,26 nei confronti LLInail;
Quanto al motivo di impugnazione inerente alla nullità della sentenza per lo svolgimento del processo LLudienza di discussione con trattazione scritta, con conseguente “omissione della discussione”, risponde che il “correttivo” della riforma
(D.L.vo n. 164/2024) ha integrato la disciplina relativa alla c.d. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dirimendo il dubbio sorto in ordine alla compatibilità tra la trattazione “cartolare” e l'udienza di discussione, la quale può essere dal giudice
“sostituita” dal deposito delle note scritte se non sopravviene una opposizione anche di una sola parte;
che la non si è opposta alla “sostituzione” LLudienza a Pt_1 mezzo trattazione scritta;
che, in ogni caso, le Sezioni Unite, anche con riferimento all'art. 127-ter c.p.c. ante modifica del 2024, hanno affermato che la trattazione scritta è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione;
che la sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre
6 alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale (Cass., sez. unite, 30.6.2025, n. 17603).
Osserva, poi, l'appellata che, stante la natura concessoria del rapporto, la P.A. può ricorrere ai sensi LLart. 823, comma 2, c.c. tanto all'autotutela amministrativa quanto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà o del possesso (Cass. sez. unite, 24.8.2007, n.
17954); che nemmeno può sostenersi la giurisdizione amministrativa in merito alla presente controversia, poiché a differenza del precedente giudizio l non Parte_2 domanda al giudice ordinario “di accertare l'attuale sussistenza o meno di un rapporto concessorio intercorrente tra le parti coinvolte nel presente giudizio”, bensì di prendere atto della decadenza dal rapporto concessorio come già definitivamente acclarato nel provvedimento amministrativo autoritativo e conseguentemente ordinare il rilascio LLimmobile;
che l'occupazione da parte LLappellante è da considerarsi sine titulo dal momento in cui il contratto è scaduto in data 11.1.2015; che in ogni caso, seppure per assurdo dovesse ritenersi che il contratto si sia rinnovato nel 2015 per altri otto anni, comunque sarebbe giunto a scadenza in data 11.1.2023.
La costituitasi, risponde che l'abusività della Controparte_2 detenzione degli spazi da parte della appellante è stata già dichiarata ed accertata anche a mezzo provvedimento amministrativo autoritativo n. 23067 del 29.5.2024; che tale provvedimento è stato ritualmente notificato a mezzo pec in data 31.5.2024, sicché in mancanza di tempestiva impugnazione innanzi al competente giudice amministrativo nel termine di decadenza di legge è divenuto definitivo ed inoppugnabile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_2 resa nel dispositivo della sentenza letto in udienza.
[...]
La ha depositato telematicamente la sua comparsa di Controparte_2 risposta alle ore 00.29 del giorno d'udienza (25.11.2025) e la sua costituzione è stata accettata alle ore 09.20. Il difensore costituito non è, poi, comparso all'udienza di discussione e non ha delegato un sostituto. Cosicché la sua costituzione è stata riscontrata solo dopo la deliberazione della sentenza. Non essendo intervenuto nell'udienza pubblica di discussione e avendo proposto nella comparsa di risposta conclusioni conformi al dispositivo (rigetto LLappello), si può procedere alla correzione LLerronea dichiarazione di contumacia, che non ha comportato alcun
7 pregiudizio allo svolgimento LLattività difensiva e alla decisione adottata (Cass.,
27.2.2020, n. 5408; Cass., 6.5.2013, n. 10503).
Il motivo di nullità della sentenza di primo grado per violazione LLart. 420 c.p.c., che regola l'udienza di discussione delle controversie ex art. 409 c.p.c., richiamato LLart. 447-bis c.p.c. per le controversie in materia di locazione, è infondato.
Gli art. 127-ter e 128 c.p.c., nel testo modificato dal decreto correttivo (D.L.vo n. n.
164 del 2024) ed applicabili ratione temporis, trattandosi di un procedimento introdotto in primo grado (con ricorso depositato il 21.10.2024) successivamente al 28.2.2023, prevedono che anche l'udienza pubblica in cui si discute la causa può essere sostituita con la trattazione scritta, ai sensi LLart. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga
(art. 128), nel qual caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica
(art. 127-ter, comma 2, c.p.c.). Inoltre, il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.).
Le modifiche apportate dal c.d. correttivo superano sul piano del diritto positivo gli argomenti, riproposti LLappellante, ostativi alla sostituzione LLudienza di discussione nelle controversie di lavoro, improntata LLart. 420 c.p.c. ai canoni LLoralità e LLimmediatezza, con la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. Ne consegue che la trattazione scritta LLudienza di discussione, disposta con decreto del
3.4.2025, non configura alcuna nullità per inosservanza di forma degli atti del processo prescritta dalla legge.
Nel merito, la sostanza delle ragioni svolte nel ricorso in appello può riassumersi nel seguente modo: il provvedimento amministrativo (la determina dell n. Parte_2
23067 del 29.5.2024) che ha ingiunto all'appellante il rilascio del complesso aziendale
è illegittimo e lede il suo diritto personale di godimento LLimmobile in base al contratto di locazione del 11.1.2007 e comunque, se tale contratto deve invece ritenersi una concessione amministrativa, l'azione di rilascio non spetta al giudice ordinario ma alla giustizia amministrativa come già deciso nel precedente giudizio. L'SL appellata sostiene, invece, che la natura concessoria del rapporto è stata accertata tra le parti dalla sentenza della Corte d'appello n. 150/2025, che ha confermato la sentenza n. 355/2024
e che, pertanto, la legittimità del provvedimento in autotutela non impugnato dinanzi al
8 giudice amministrativo conferisce all'azione proposta la natura di azione di rilascio di immobile detenuto sine titulo, rientrante nella giurisdizione ordinaria.
Come è noto, la pubblica amministrazione può ricorrere allo strumento del contratto di locazione o della concessione amministrativa per conferire al privato il godimento di un bene pubblico. Nel primo caso, esercita i poteri di autonomia privata che appartengono a tutti i soggetti giuridici, privati e pubblici, e pone in essere un contratto di diritto privato regolato dalla disciplina comune. Nel secondo caso, esercita un potere pubblico per il perseguimento di finalità pubbliche e, nell'ambito del rapporto, si trova in una posizione particolare e privilegiata rispetto al privato, poiché dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto accessorio (la concessione-contratto), anche di pubblici poteri, ivi compresi i poteri di autotutela. La distinzione tra le due figure, al di là della loro formale denominazione, dipende dalla loro reale portata. In particolare, l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio indisponibile segna la destinazione a fini di interesse pubblico, con la conseguente qualificazione amministrativa e concessoria del contratto di conferimento in uso al privato, come anche il trasferimento al concessionario di funzioni pubbliche nell'esercizio LLattività. Al contrario, l'appartenenza del bene al patrimonio disponibile ed il conferimento di un mero godimento per l'esercizio di un'attività privata, senza attribuzione di poteri pubblicistici, è carattere proprio dello strumento contrattuale di diritto privato, che implica la qualificazione di locazione del godimento oneroso, con conseguente esclusione di poteri autoritativi (di autotutela) LLente proprietario nei confronti del conduttore e l'applicazione al rapporto della disciplina comune in tema di locazione di immobili.
Nel caso di specie, l'appellante non contesta l'appartenenza LLimmobile al patrimonio indisponibile, da cui consegue la qualificazione del contratto come concessione amministrativa, così come esattamente ritenuto dalla sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n. 355/2024 emessa tra le stesse parti, confermata dalla sentenza della Corte d'appello n. 150/2025 che, anche se non ha efficacia di giudicato esterno (per essere stata impugnata con ricorso per cassazione, secondo quanto dichiarato dal difensore LLappellante all'udienza del 25.11.2025), condivide la qualificazione di concessione amministrativa del rapporto.
9 La natura del rapporto esclude che il provvedimento amministrativo di rilascio (la determina n. 23067) possa ritenersi adottato LLSL in carenza di potere e in lesione del diritto soggettivo del conduttore al godimento del bene locato. Si tratta, viceversa, LLesercizio di un potere autoritativo conferito espressamente LLart. 823, comma 2,
c.c. per l'autotutela dei beni che fanno parte del demanio, applicabile anche ai beni del patrimonio indisponibile. L'SL ha ritenuto di esercitare il suo potere di autotutela, anziché ricorre all'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza di accertamento della cessazione della concessione ammnistrativa e di condanna al rilascio, onde conseguire l'immediata tutela del vantato diritto alla restituzione del complesso aziendale.
Stante la natura concessoria (e non locativa) del godimento del bene pubblico, il provvedimento amministrativo in autotutela (esercizio di un potere espressamente previsto a tutela dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili) non può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, né per ottenere il suo annullamento (anche perché la giurisdizione del giudice ordinario incontra un limite insuperabile, espressione del principio di divisione dei poteri, rappresentato dal divieto di revoca o modifica di provvedimenti amministrativi, sancito LLart. 4 della fondamentale legge
20 marzo 1865 n. 2248 , All. E), né per ottenere la sua disapplicazione e l'accertamento del diritto al mantenimento del godimento. Il privato può solo impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo per il suo annullamento, quale che sia la consistenza della situazione giuridica che si assume lesa dal provvedimento (diritto soggettivo o interesse legittimo), stante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici (art. 133, comma 1, lett. b, del D.L.vo 2 luglio
2010, n. 104 - codice del processo amministrativo -).
La domanda proposta LLSL (la condanna di condanna di alla Parte_1 restituzione del complesso aziendale detenuto sine titulo, stante la cessazione della concessione amministrativa del bene e l'adozione del provvedimento in autotutela) non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non avendo ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo di immediato rilascio.
Si discute, da parte LLappellante, della legittimità LLesercizio di un potere autoritativo, in una situazione in cui la natura del rapporto è quella di concessione amministrativa, per cui qualsiasi contestazione in merito alla legittimità del
10 provvedimento adottato nell'esercizio di un potere autoritativo di autotutela espressamente conferito dalla legge all'amministrazione concedente può essere fatta valere esclusivamente attraverso un'azione di annullamento proposta al giudice amministrativo. Non avendo impugnato il provvedimento in sede di giustizia amministrativa, non può far valere le sue contestazioni nel giudizio Parte_1 ordinario proposto LLSL per ottenere la condanna alla restituzione del bene dopo l'accertamento, con efficacia di giudicato, della natura concessoria del rapporto e l'adozione del provvedimento, non impugnato, emesso in autotutela.
Né può ritenersi che la domanda di condanna al rilascio del complesso aziendale sia la medesima già proposta in via riconvenzionale nell'altro giudizio, che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha riservato al giudice amministrativo. Nella precedente domanda l'SL si era avvalsa della tutela giurisdizione per ottenere l'accertamento della cessazione del rapporto concessorio e la condanna alla restituzione del bene. Di fronte all'accertamento della natura concessoria del rapporto e alla negazione della propria giurisdizione da parte del giudice ordinario si è posta all'SL
l'alternativa, riconosciuta LLart. 823, comma 2, c.c., di proseguire la strada della tutela giurisdizionale, riproponendo la sua domanda al giudice amministrativo, o invece, percorrere la strada LLautotutela amministrativa. Avendo optato per la seconda, la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento emesso in autotutela consente all'SL di proporre dinanzi al giudice ordinario l'azione di condanna al rilascio del complesso aziendale per detenzione sine titulo, senza possibilità da parte di di mettere in discussione in Parte_1 questa sede l'esercizio del potere autoritativo.
In definitiva, l'appello deve rigettato.
Stante il rigetto LLappello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche in questa sede il regolamento delle spese tra e l' segue il principio di soccombenza, di Parte_1 Parte_2 cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste LLart. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore LLSL, che si
11 liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile modesto) e della richiesta LLSL di riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e c.p.a., essendo patrocinata dalla sua Avvocatura interna. Non si fa luogo ad alcun rimborso nei confronti della costituitasi il giorno Controparte_2 LLudienza di discussione senza comparire in udienza.
Il rigetto integrale LLimpugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte LLappellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 587/2025, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore LL , che liquida in € 4.500,00 Controparte_1 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari e degli oneri riflessi per l'SL come per legge.
Dà atto, a norma LLart 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte LLappellante, LLulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 587 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili LLanno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mandarino e Giovanni Giovanelli per procura allegata al ricorso in appello;
- appellante -
E
, con sede legale in , alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Galietta ed Emma Tortora per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
con sede legale in San Sostene (Cz) alla via Alessandro Controparte_2
ON snc;
rappresentata e difesa LLavv. Coiro Fernando per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1326/2025, pubblicata il 11/04/2025. 1 FATTI DI CAUSA
All'esito di una gara a trattativa privata e della sua aggiudicazione, in data 11.1.2007
l'Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 e imprenditrice individuale Parte_1 esercente l'attività con la denominazione “Caffetteria Bistrot”, stipularono un
“contratto di appalto a trattativa privata di affidamento dei locali per l'attivazione e la gestione del bar/tavola calda presso il P.O. “Umberto I” di Nocera Inf. (SA)” per la durata di 8 anni, rinnovabile salvo disdetta, e per un canone annuo di € 81.000,00 da adeguare agli indici Istat.
Ciò premesso, agì in giudizio nei confronti LLSL innanzi al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore, al quale chiese di dichiarare che il contratto si era rinnovato tacitamente per altri 8 anni, con scadenza al 11.1.2023 per mancata disdetta.
L , costituitasi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Parte_2 stante la natura concessoria del rapporto con cui una p.a. affida ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all'interno di un complesso immobiliare di proprietà demaniale, da cui consegue che le controversie in tema di rinnovi taciti di contratti pubblici affidati all'esito di procedure ad evidenza pubblica sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo. Eccepì la nullità della clausola contrattuale che prevede il rinnovo tacito del contratto e spiegò domanda riconvenzionale per la condanna di previa disapplicazione della clausola contrattuale di Parte_1 rinnovo del contratto perché nulla, al rilascio degli immobili detenuti senza titolo con annessi impianti.
La causa (alla quale venne riunita un'altra causa proposta da per Parte_1 la condanna LLSL al risarcimento dei danni per aver concesso in godimento un'area di 101 mq, anziché di 118 mq) venne decisa dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 355/2024, pubblicata il 15.2.2024, che dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sia in relazione alla domanda di accertamento proposta da
[...]
sia in relazione alla domanda riconvenzionale LLSL, spettando tale Parte_1 giurisdizione al giudice amministrativo (e rigettò la domanda risarcitoria proposta da
. Nella motivazione, il Tribunale qualificò il rapporto instaurato Parte_1 con il contratto stipulato in data 11.1.2007 come avente natura di concessione amministrativa, stante il carattere pubblico del bene (appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente pubblico) e del servizio affidato, e in quanto tale
2 sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative, ex art. 133, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo (approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), estesa a tutte le posizioni soggettive oggetto delle controversie circa l'esistenza del rapporto di concessione, la sua durata e la sua rinnovazione. Rilevò che entrambe le domande (quella attrice di accertamento della rinnovazione del contratto e quella riconvenzionale di condanna al rilascio, previo accertamento della cessazione del rapporto) introducono una controversia in merito alla durata di un rapporto concessorio.
La sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d'appello con sentenza n.
150/2025, pubblicata il 6.5.2025, che rigettò l'appello.
Alla luce della sentenza che affermava la natura concessoria del rapporto, l
[...]
emise un provvedimento amministrativo (determina n. 23067 del 29.5.2024) Pt_2 con il quale, avvalendosi del potere di autotutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile attribuito alla P.A. LLart. 823, comma 2, c.c., ingiunse a Pt_1 il rilascio del complesso aziendale bar caffetteria ristoro presente all'interno
[...] del presidio ospedaliero Umberto I.
Il giudizio di primo grado
Constatato che non aveva impugnato il provvedimento Parte_1 amministrativo di autotutela, notificato a mezzo pec in data 31.5.2024, innanzi al giudice amministrativo, né aveva ottemperato all'ingiunzione di rilascio, impedendo la consegna del complesso aziendale alla nuova aggiudicataria Controparte_2
[...
l in data 21.10.2024 depositava un “ricorso per Controparte_1 rilascio di immobile detenuto senza titolo con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.”, chiedendo al Tribunale di Nocera Inferiore, “ai sensi degli artt. 447 bis 415 e 700
c.p.c.”, di accogliere anticipatamente la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., ordinando a il rilascio del complesso aziendale, e di accogliere la domanda di Parte_1 merito avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione, anche in virtù della inoppugnabilità e definitività del provvedimento amministrativo di sgombero, di illegittimità della detenzione LLimmobile da parte di e di Parte_1 condanna della medesima al rilascio del complesso aziendale.
3 Con decreto emesso inaudita altera parte in data 4.11.2024 nel sub procedimento
3779-1/2024, il giudice monocratico ordinava a il rilascio del Parte_1 complesso aziendale.
costituitasi in data 29.3.2025, rispondeva che il provvedimento Parte_1 di autotutela era illegittimo, stante la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti e la pendenza della controversia in punto di giurisdizione, avendo proposto appello avverso la sentenza n. 355/2024 che aveva devoluto la giurisdizione al giudice amministrativo;
che solo in base ad un giudicato sulla giurisdizione la P.A avrebbe potuto ricorrere alla autotutela di tipo esecutivo;
che non ha pertanto pregio l'eccezione che il provvedimento amministrativo del 29.5.2024 non sia stato impugnato, ma contestato con la lettera pec del 3.6.2024; che il giudicato interno ai fini della regolamentazione della vicenda processuale a favore della giustizia amministrativa fa sì che la misura reale resa dal giudice ordinario sia travolta ed assorbita dal giudicato interno ad emettere un provvedimento cautelare al G.A. Concludeva per la revoca del decreto emesso inaudita altera parte per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il decreto cautelare veniva confermato con ordinanza del 11.4.2025. Nel giudizio di merito veniva fissata l'udienza del 9.4.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte, e con ordinanza del 9.4.2025 il giudice monocratico si riservava, depositando la sentenza in data 11.4.2025.
La sentenza impugnata
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Nocera Inferiore dichiara l'illegittimità della detenzione da parte di in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale “Caffetteria Bistrot”, LLimmobile sito in Nocera Inferiore alla via
AL De CO n. 1, all'interno del presidio ospedaliero Umberto I (capo a). Per
l'effetto, condanna al rilascio LLimmobile (capo b) e al rimborso Parte_1 delle spese processuali in favore LLSL (capo c), compensando le spese nei confronti di r.l. (capo d). Controparte_2
Il giudice di primo grado supera l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, osservando che, per giurisprudenza consolidata, in caso di cessazione del rapporto concessorio e in mancanza di contestazione circa l'attualità del rapporto stesso, la Pubblica Amministrazione ben può agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere il rilascio del bene occupato senza titolo;
che nel caso di specie, la concessione
4 stipulata in data 11.1.2007 è pacificamente scaduta nel 2015, senza alcuna proroga o rinnovo tacito, vietato espressamente dalla lex specialis;
che la resistente ha continuato a occupare i locali pur in assenza di titolo, a fronte di un provvedimento amministrativo di rilascio (det. n. 23067/2024) non impugnato nei termini e pertanto divenuto definitivo;
che non può ritenersi che la contestazione via pec del provvedimento di sgombero equivalga a una valida impugnazione, come sostenuto dalla resistente;
che neppure risulta riassunto presso il Tar il precedente giudizio in cui era stato sollevato il difetto di giurisdizione, sicché alcun giudicato può dirsi formatosi in favore della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il primo giudice ritiene fondata l'azione proposta LLSL, esponendo che l ha documentato la cessazione del rapporto (essendo scaduto il Parte_2 contratto di appalto stipulato nel 2007 per la gestione del servizio di bar e tavola calda),
l'adozione del provvedimento di rilascio (il provvedimento amministrativo n. 23067 del 29.5.2024, notificato e non impugnato) e la successiva mancata riconsegna dei locali;
che sussiste, dunque, la condizione per l'esercizio LLazione ordinaria di rilascio ex art. 823, comma 2, c.c. secondo cui “l'autorità amministrativa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso”; che l'ordinanza cautelare di rilascio LLimmobile è stata attuata in data 19.2.2025, come da verbale LLufficiale giudiziario che ha immesso nel possesso l'SL.
L'appello propone appello avverso la sentenza, riproponendo le medesime Parte_1 difese svolte in primo grado, a cui aggiunge la deduzione di nullità della sentenza per incompatibilità della trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. nella versione post-riforma
Cartabia, con la discussione prevista nel rito lavoro.
L'appellante confuta gli argomenti utilizzati a sostegno della soluzione favorevole all'applicabilità LLart. 127-ter alle controversie soggette al rito del lavoro, che ritiene, invece, incompatibile il principio di oralità che presiede al rito speciale e con i corollari della immediatezza e concentrazione, che assegnano un ruolo centrale all'udienza svolta in presenza, non sostituita ma piuttosto soppressa a favore dello scambio di note scritte, tant'è che il D.L.vo n. 164/2024 ha aggiunto, al secondo comma LLart. 127- ter, l'ulteriore previsione a mente della quale “l'udienza non può essere sostituita
5 quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”, con ciò sbarrando le porte all'accesso della trattazione scritta nell'udienza ex art. 420
c.p.c.
Osserva, infine, che la sentenza impugnata “ha travalicato le delibazioni di primo grado n. 355/2024 e la n. 150/2025 confermata ai giudici i Controparte_3 quali hanno aderito ad una eccezione sollevata da parte LLodierna resistente- appellata della competenza a favore del GA”. Parte_2
La risposta delle appellate
L , costituitasi, eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 LLappello per difetto di interesse ad agire, sostenendo l'assenza di un titolo che legittimi la alla detenzione LLimmobile in forza del giudicato formatosi sulla Per_1 sentenza 150/2025 della Corte d'Appello di Salerno e della inoppugnabilità della determina n. 23067 del 29.5.2024, da cui risulta definitivamente accertato il carattere abusivo della sua detenzione. Aggiunge che dal 2009 non ha Parte_1 corrisposto alcunché all , risultando allo stato debitrice della ingente Parte_2 somma di € 330.553,52; che la verifica presso gli Uffici previdenziali e assicurativi rivela un pesante stato di decozione pari ad € 558.088,16 nei confronti LLInps ed €
17.671,26 nei confronti LLInail;
Quanto al motivo di impugnazione inerente alla nullità della sentenza per lo svolgimento del processo LLudienza di discussione con trattazione scritta, con conseguente “omissione della discussione”, risponde che il “correttivo” della riforma
(D.L.vo n. 164/2024) ha integrato la disciplina relativa alla c.d. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dirimendo il dubbio sorto in ordine alla compatibilità tra la trattazione “cartolare” e l'udienza di discussione, la quale può essere dal giudice
“sostituita” dal deposito delle note scritte se non sopravviene una opposizione anche di una sola parte;
che la non si è opposta alla “sostituzione” LLudienza a Pt_1 mezzo trattazione scritta;
che, in ogni caso, le Sezioni Unite, anche con riferimento all'art. 127-ter c.p.c. ante modifica del 2024, hanno affermato che la trattazione scritta è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l'intera udienza di discussione;
che la sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre
6 alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale (Cass., sez. unite, 30.6.2025, n. 17603).
Osserva, poi, l'appellata che, stante la natura concessoria del rapporto, la P.A. può ricorrere ai sensi LLart. 823, comma 2, c.c. tanto all'autotutela amministrativa quanto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà o del possesso (Cass. sez. unite, 24.8.2007, n.
17954); che nemmeno può sostenersi la giurisdizione amministrativa in merito alla presente controversia, poiché a differenza del precedente giudizio l non Parte_2 domanda al giudice ordinario “di accertare l'attuale sussistenza o meno di un rapporto concessorio intercorrente tra le parti coinvolte nel presente giudizio”, bensì di prendere atto della decadenza dal rapporto concessorio come già definitivamente acclarato nel provvedimento amministrativo autoritativo e conseguentemente ordinare il rilascio LLimmobile;
che l'occupazione da parte LLappellante è da considerarsi sine titulo dal momento in cui il contratto è scaduto in data 11.1.2015; che in ogni caso, seppure per assurdo dovesse ritenersi che il contratto si sia rinnovato nel 2015 per altri otto anni, comunque sarebbe giunto a scadenza in data 11.1.2023.
La costituitasi, risponde che l'abusività della Controparte_2 detenzione degli spazi da parte della appellante è stata già dichiarata ed accertata anche a mezzo provvedimento amministrativo autoritativo n. 23067 del 29.5.2024; che tale provvedimento è stato ritualmente notificato a mezzo pec in data 31.5.2024, sicché in mancanza di tempestiva impugnazione innanzi al competente giudice amministrativo nel termine di decadenza di legge è divenuto definitivo ed inoppugnabile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_2 resa nel dispositivo della sentenza letto in udienza.
[...]
La ha depositato telematicamente la sua comparsa di Controparte_2 risposta alle ore 00.29 del giorno d'udienza (25.11.2025) e la sua costituzione è stata accettata alle ore 09.20. Il difensore costituito non è, poi, comparso all'udienza di discussione e non ha delegato un sostituto. Cosicché la sua costituzione è stata riscontrata solo dopo la deliberazione della sentenza. Non essendo intervenuto nell'udienza pubblica di discussione e avendo proposto nella comparsa di risposta conclusioni conformi al dispositivo (rigetto LLappello), si può procedere alla correzione LLerronea dichiarazione di contumacia, che non ha comportato alcun
7 pregiudizio allo svolgimento LLattività difensiva e alla decisione adottata (Cass.,
27.2.2020, n. 5408; Cass., 6.5.2013, n. 10503).
Il motivo di nullità della sentenza di primo grado per violazione LLart. 420 c.p.c., che regola l'udienza di discussione delle controversie ex art. 409 c.p.c., richiamato LLart. 447-bis c.p.c. per le controversie in materia di locazione, è infondato.
Gli art. 127-ter e 128 c.p.c., nel testo modificato dal decreto correttivo (D.L.vo n. n.
164 del 2024) ed applicabili ratione temporis, trattandosi di un procedimento introdotto in primo grado (con ricorso depositato il 21.10.2024) successivamente al 28.2.2023, prevedono che anche l'udienza pubblica in cui si discute la causa può essere sostituita con la trattazione scritta, ai sensi LLart. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga
(art. 128), nel qual caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica
(art. 127-ter, comma 2, c.p.c.). Inoltre, il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (art. 127-ter, comma 5, c.p.c.).
Le modifiche apportate dal c.d. correttivo superano sul piano del diritto positivo gli argomenti, riproposti LLappellante, ostativi alla sostituzione LLudienza di discussione nelle controversie di lavoro, improntata LLart. 420 c.p.c. ai canoni LLoralità e LLimmediatezza, con la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. Ne consegue che la trattazione scritta LLudienza di discussione, disposta con decreto del
3.4.2025, non configura alcuna nullità per inosservanza di forma degli atti del processo prescritta dalla legge.
Nel merito, la sostanza delle ragioni svolte nel ricorso in appello può riassumersi nel seguente modo: il provvedimento amministrativo (la determina dell n. Parte_2
23067 del 29.5.2024) che ha ingiunto all'appellante il rilascio del complesso aziendale
è illegittimo e lede il suo diritto personale di godimento LLimmobile in base al contratto di locazione del 11.1.2007 e comunque, se tale contratto deve invece ritenersi una concessione amministrativa, l'azione di rilascio non spetta al giudice ordinario ma alla giustizia amministrativa come già deciso nel precedente giudizio. L'SL appellata sostiene, invece, che la natura concessoria del rapporto è stata accertata tra le parti dalla sentenza della Corte d'appello n. 150/2025, che ha confermato la sentenza n. 355/2024
e che, pertanto, la legittimità del provvedimento in autotutela non impugnato dinanzi al
8 giudice amministrativo conferisce all'azione proposta la natura di azione di rilascio di immobile detenuto sine titulo, rientrante nella giurisdizione ordinaria.
Come è noto, la pubblica amministrazione può ricorrere allo strumento del contratto di locazione o della concessione amministrativa per conferire al privato il godimento di un bene pubblico. Nel primo caso, esercita i poteri di autonomia privata che appartengono a tutti i soggetti giuridici, privati e pubblici, e pone in essere un contratto di diritto privato regolato dalla disciplina comune. Nel secondo caso, esercita un potere pubblico per il perseguimento di finalità pubbliche e, nell'ambito del rapporto, si trova in una posizione particolare e privilegiata rispetto al privato, poiché dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto accessorio (la concessione-contratto), anche di pubblici poteri, ivi compresi i poteri di autotutela. La distinzione tra le due figure, al di là della loro formale denominazione, dipende dalla loro reale portata. In particolare, l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio indisponibile segna la destinazione a fini di interesse pubblico, con la conseguente qualificazione amministrativa e concessoria del contratto di conferimento in uso al privato, come anche il trasferimento al concessionario di funzioni pubbliche nell'esercizio LLattività. Al contrario, l'appartenenza del bene al patrimonio disponibile ed il conferimento di un mero godimento per l'esercizio di un'attività privata, senza attribuzione di poteri pubblicistici, è carattere proprio dello strumento contrattuale di diritto privato, che implica la qualificazione di locazione del godimento oneroso, con conseguente esclusione di poteri autoritativi (di autotutela) LLente proprietario nei confronti del conduttore e l'applicazione al rapporto della disciplina comune in tema di locazione di immobili.
Nel caso di specie, l'appellante non contesta l'appartenenza LLimmobile al patrimonio indisponibile, da cui consegue la qualificazione del contratto come concessione amministrativa, così come esattamente ritenuto dalla sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n. 355/2024 emessa tra le stesse parti, confermata dalla sentenza della Corte d'appello n. 150/2025 che, anche se non ha efficacia di giudicato esterno (per essere stata impugnata con ricorso per cassazione, secondo quanto dichiarato dal difensore LLappellante all'udienza del 25.11.2025), condivide la qualificazione di concessione amministrativa del rapporto.
9 La natura del rapporto esclude che il provvedimento amministrativo di rilascio (la determina n. 23067) possa ritenersi adottato LLSL in carenza di potere e in lesione del diritto soggettivo del conduttore al godimento del bene locato. Si tratta, viceversa, LLesercizio di un potere autoritativo conferito espressamente LLart. 823, comma 2,
c.c. per l'autotutela dei beni che fanno parte del demanio, applicabile anche ai beni del patrimonio indisponibile. L'SL ha ritenuto di esercitare il suo potere di autotutela, anziché ricorre all'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza di accertamento della cessazione della concessione ammnistrativa e di condanna al rilascio, onde conseguire l'immediata tutela del vantato diritto alla restituzione del complesso aziendale.
Stante la natura concessoria (e non locativa) del godimento del bene pubblico, il provvedimento amministrativo in autotutela (esercizio di un potere espressamente previsto a tutela dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili) non può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, né per ottenere il suo annullamento (anche perché la giurisdizione del giudice ordinario incontra un limite insuperabile, espressione del principio di divisione dei poteri, rappresentato dal divieto di revoca o modifica di provvedimenti amministrativi, sancito LLart. 4 della fondamentale legge
20 marzo 1865 n. 2248 , All. E), né per ottenere la sua disapplicazione e l'accertamento del diritto al mantenimento del godimento. Il privato può solo impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo per il suo annullamento, quale che sia la consistenza della situazione giuridica che si assume lesa dal provvedimento (diritto soggettivo o interesse legittimo), stante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici (art. 133, comma 1, lett. b, del D.L.vo 2 luglio
2010, n. 104 - codice del processo amministrativo -).
La domanda proposta LLSL (la condanna di condanna di alla Parte_1 restituzione del complesso aziendale detenuto sine titulo, stante la cessazione della concessione amministrativa del bene e l'adozione del provvedimento in autotutela) non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non avendo ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo di immediato rilascio.
Si discute, da parte LLappellante, della legittimità LLesercizio di un potere autoritativo, in una situazione in cui la natura del rapporto è quella di concessione amministrativa, per cui qualsiasi contestazione in merito alla legittimità del
10 provvedimento adottato nell'esercizio di un potere autoritativo di autotutela espressamente conferito dalla legge all'amministrazione concedente può essere fatta valere esclusivamente attraverso un'azione di annullamento proposta al giudice amministrativo. Non avendo impugnato il provvedimento in sede di giustizia amministrativa, non può far valere le sue contestazioni nel giudizio Parte_1 ordinario proposto LLSL per ottenere la condanna alla restituzione del bene dopo l'accertamento, con efficacia di giudicato, della natura concessoria del rapporto e l'adozione del provvedimento, non impugnato, emesso in autotutela.
Né può ritenersi che la domanda di condanna al rilascio del complesso aziendale sia la medesima già proposta in via riconvenzionale nell'altro giudizio, che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha riservato al giudice amministrativo. Nella precedente domanda l'SL si era avvalsa della tutela giurisdizione per ottenere l'accertamento della cessazione del rapporto concessorio e la condanna alla restituzione del bene. Di fronte all'accertamento della natura concessoria del rapporto e alla negazione della propria giurisdizione da parte del giudice ordinario si è posta all'SL
l'alternativa, riconosciuta LLart. 823, comma 2, c.c., di proseguire la strada della tutela giurisdizionale, riproponendo la sua domanda al giudice amministrativo, o invece, percorrere la strada LLautotutela amministrativa. Avendo optato per la seconda, la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento emesso in autotutela consente all'SL di proporre dinanzi al giudice ordinario l'azione di condanna al rilascio del complesso aziendale per detenzione sine titulo, senza possibilità da parte di di mettere in discussione in Parte_1 questa sede l'esercizio del potere autoritativo.
In definitiva, l'appello deve rigettato.
Stante il rigetto LLappello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche in questa sede il regolamento delle spese tra e l' segue il principio di soccombenza, di Parte_1 Parte_2 cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste LLart. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore LLSL, che si
11 liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile modesto) e della richiesta LLSL di riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e c.p.a., essendo patrocinata dalla sua Avvocatura interna. Non si fa luogo ad alcun rimborso nei confronti della costituitasi il giorno Controparte_2 LLudienza di discussione senza comparire in udienza.
Il rigetto integrale LLimpugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte LLappellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 587/2025, così provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore LL , che liquida in € 4.500,00 Controparte_1 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari e degli oneri riflessi per l'SL come per legge.
Dà atto, a norma LLart 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte LLappellante, LLulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
12