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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2024
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1971/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1 del Popolo, n. 79, presso lo studio dell'avv.to Franca Filippetti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente e
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2 corso del Popolo, n. 47, presso lo studio degli avvocati Luca Leonardi e Marco Fogliano, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
resistente oggetto: separazione conclusioni: le parti all'udienza del 18/03/2025 rassegnavano le conclusioni come da verbale in pari data;
il PM rassegnava le conclusioni in data 27/03/2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte. FATTO E DIRITTO rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 4/12/2024, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente e che dall'unione coniugale era nata
[...]
in data 5/03/2013, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito, nonché, previa Per_1 adozione dei provvedimenti indifferibili in tema di rapporti patrimoniali (mediante il riconoscimento del contributo paterno al mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili e dell'assegno unico, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, nonché del contributo per il proprio mantenimento in misura pari a euro 300,00 mensili), disporsi l'affido condiviso, con collocazione della MI presso la madre, assegnazione in suo favore della casa coniugale e diritto di visita del padre, nonché conferma dei provvedimenti indifferibili di contenuto patrimoniale;
con ordinanza del 6/12/2024, il giudice, ritenuta l'opportunità di assumere informazioni prima della adozione dei chiesti provvedimenti inaudita altera parte, fissava udienza al successivo 17/12/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, all'esito del libero interrogatorio della ricorrente, il giudice, respinta l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c., fissava l'udienza del 18/03/2025, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio;
rilevato che, con comparsa depositata in data 6/02/2025, si è costituito in giudizio il resistente, rappresentando che le parti avevano medio tempore raggiunto un accordo;
considerato che
all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte;
rilevato che, conseguentemente, il giudice delegato a detta udienza ha riservato la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della
[...]
in sede;
Parte_2 rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, tenuto conto del contenuto dei rispettivi scritti difensivi;
ritenuto che
, quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di accordo, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto che
, parimenti condivisibile, appare l'intesa relativa alle condizioni riguardanti la prole, avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore ed alle rispettive condizioni di vita, poiché conforme all'interesse della GL MI;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere in accoglimento delle precisazioni congiunte formulate;
ritenuto che
l'esito della lite giustifichi la compensazione integrale delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il Controparte_1
16/04/1981, e , nata a [...], il [...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio in data 21/05/2011 a Terni (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, n. 11, parte II, serie A);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
-la casa coniugale ubicata in Terni (TR), Vico del Tribunale n. 8 (identificata al NCEU del Comune di Terni al Foglio 116, Part. 135, Sub 16), di proprietà dei genitori della signora e dagli stessi concessa alla GL in comodato d'uso gratuito in forza di Parte_1 contratto del 28.12.2012 (registrato in pari data al n. 7718 Mod. III), resterà assegnata alla medesima;
Per_
-la GL , di anni undici, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la predetta GL si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi le linee Per_ parentali. Le decisioni su questioni di maggior importanza relative alla GL verranno assunte dai genitori concordemente impegnandosi, ciascuno, a consultarsi con l'altro;
pagina 2 di 4 Per_
-la GL resta collocata prevalentemente presso la casa coniugale, sita in Terni (TR), Vico del Tribunale n. 8, già residenza ed abitazione di entrambe;
-si dà atto che i genitori concordano sul fatto che l'inserimento nelle dinamiche familiari di nuovi eventuali compagni dei rispettivi genitori sarà evitato nell'immediato e, comunque sino al raggiungimento del 13° anno di età, posto che dovrà essere graduale per garantire alla bambina la metabolizzazione della separazione dei genitori, senza crearle confusione di ruoli;
-in applicazione dei principi di affido condiviso la GL starà con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche della medesima. nonché lavorative e familiari di entrambi i genitori, i quali espressamente si impegnano a coordinarsi ed a concordare con reciproco spirito collaborativo la loro alternata presenza con la GL, evitando ogni eventuale contrasto. Fermo quanto sopra si stabilisce quanto segue: due pomeriggi a settimana (il lunedì e il giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 21,00, con impegno del padre ad accompagnare e riprendere la bambina quando sarà impegnata in dette giornate nelle attività ludiche ed extrascolastiche. Sino al completamento dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Terni (TR), Strada di Collesecozza n. 39, il padre starà con la GL, oltre ai due giorni infrasettimanali, nella giornata del sabato dalle 9,30 alle 17,00, nonché a domeniche alternate dalle ore 10.30 alle ore 21.00; Per_ una volta terminati i sopra detti lavori di ristrutturazione, il sig. starà con la GL CP_1
a weekend alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21.00. Le parti saranno libere di modificare, previo accordo, le modalità di visita con l'obbligo reciproco di favorire i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
-entrambi i genitori contribuiranno allo sviluppo psicofisico della GL ed alla educazione ed istruzione della stessa, anche partecipando ai colloqui e riunioni inerenti le attività della stessa, accompagnandola a visite mediche;
-per quanto concerne le festività comandate del 1° novembre, 8 dicembre, di Natale, Capodanno, dell'Epifania e della Pasqua, ciascun genitore starà con la propria GL seguendo il criterio dell'alternanza. La MI trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo lo schema dell'alternanza annuale, le festività del 14 Febbraio, 1° Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno Per_ e Ferragosto. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di (5 marzo), i genitori lo potranno festeggiare, sempre compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternativamente a pranzo od a cena;
-durante il periodo estivo, ogni genitore potrà trascorrere con la GL, anche in vacanza, due settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, qualora siano trascorsi fuori città, con comunicazione del luogo di permanenza;
-si dà atto che entrambi i genitori si riservano la facoltà di portare con sé in vacanza la propria GL, durante il periodo invernale, per una settimana dandone un congruo preavviso di almeno quindici giorni all'altro genitore. Detta settimana deve considerarsi aggiuntiva rispetto alle due settimane previste nel periodo estivo;
-si dà atto che i genitori s'impegnano a co – firmare la richiesta del rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, per la GL. S'impegnano, altresì, a co – firmare la richiesta del rilascio del passaporto sempre a vantaggio della GL MI Persona_1
-nel caso in cui la GL MInne dovesse affrontare un viaggio all'estero con l'uno o con l'altro genitore, i coniugi s'impegnano sin d'ora a sottoscrivere reciprocamente la dichiarazione di consenso di espatrio temporaneo autenticata necessaria;
-Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della GL, la somma complessiva di €. 400,00 mensili, rivalutabile annualmente per legge secondo gli indici ISTAT,
pagina 3 di 4 decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il contributo al mantenimento così stabilito verrà versato direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra a decorrere dal Parte_3 mese di febbraio 2025 entro il 5 di ogni mese;
- I genitori, inoltre, provvederanno a pagare, pro quota, il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Terni, sottoscritto in data 27.06.2018 dal Presidente del Tribunale di Terni e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che sottoscritto dalle parti viene allegato all'accordo, e ne costituisce parte integrante, ed a cui vanno aggiunte tutte Pers le spese relative all'animale domestico (gatto ) anch'esse ripartite al 50%; Per_
-l'Assegno Unico per la GL erogato dall continuerà ad essere percepito al 50% tra le CP_2 parti;
-il sig. provvederà al pagamento della retta mensile della mensa della scuola della CP_1 Per_ GL MI , al pagamento dell'abbonamento Netflix. I contratti per le utenze telefoniche Per_ ed internet in essere a nome di inerenti la scheda telefonica in uso a e Controparte_1
l'abbonamento Fastweb saranno cessati e/o volturati a nome di Inoltre si dà Parte_1 atto che i genitori concordano che restano a carico esclusivo del medesimo Controparte_1
i ratei dei finanziamenti da questi accesi durante il rapporto coniugale, inclusi quelli inerenti Per_ spese effettuate a favore della GL;
-il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di CP_1
€. 100,00 mensili, rivalutabile annualmente per legge secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il contributo al mantenimento così stabilito verrà versato direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra a decorrere dal mese di febbraio Parte_3
2025, entro il 5 di ogni mese;
-I coniugi dichiarano di darsi reciprocamente atto di aver regolato prima d'ora ogni rapporto di natura economica di dare ed avere.
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in data 9/04/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1971/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1 del Popolo, n. 79, presso lo studio dell'avv.to Franca Filippetti, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente e
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2 corso del Popolo, n. 47, presso lo studio degli avvocati Luca Leonardi e Marco Fogliano, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
resistente oggetto: separazione conclusioni: le parti all'udienza del 18/03/2025 rassegnavano le conclusioni come da verbale in pari data;
il PM rassegnava le conclusioni in data 27/03/2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte. FATTO E DIRITTO rilevato che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 4/12/2024, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente e che dall'unione coniugale era nata
[...]
in data 5/03/2013, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito, nonché, previa Per_1 adozione dei provvedimenti indifferibili in tema di rapporti patrimoniali (mediante il riconoscimento del contributo paterno al mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili e dell'assegno unico, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, nonché del contributo per il proprio mantenimento in misura pari a euro 300,00 mensili), disporsi l'affido condiviso, con collocazione della MI presso la madre, assegnazione in suo favore della casa coniugale e diritto di visita del padre, nonché conferma dei provvedimenti indifferibili di contenuto patrimoniale;
con ordinanza del 6/12/2024, il giudice, ritenuta l'opportunità di assumere informazioni prima della adozione dei chiesti provvedimenti inaudita altera parte, fissava udienza al successivo 17/12/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, all'esito del libero interrogatorio della ricorrente, il giudice, respinta l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c., fissava l'udienza del 18/03/2025, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio;
rilevato che, con comparsa depositata in data 6/02/2025, si è costituito in giudizio il resistente, rappresentando che le parti avevano medio tempore raggiunto un accordo;
considerato che
all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte;
rilevato che, conseguentemente, il giudice delegato a detta udienza ha riservato la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della
[...]
in sede;
Parte_2 rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, tenuto conto del contenuto dei rispettivi scritti difensivi;
ritenuto che
, quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di accordo, che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto che
, parimenti condivisibile, appare l'intesa relativa alle condizioni riguardanti la prole, avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore ed alle rispettive condizioni di vita, poiché conforme all'interesse della GL MI;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere in accoglimento delle precisazioni congiunte formulate;
ritenuto che
l'esito della lite giustifichi la compensazione integrale delle spese del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il Controparte_1
16/04/1981, e , nata a [...], il [...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio in data 21/05/2011 a Terni (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, n. 11, parte II, serie A);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
-la casa coniugale ubicata in Terni (TR), Vico del Tribunale n. 8 (identificata al NCEU del Comune di Terni al Foglio 116, Part. 135, Sub 16), di proprietà dei genitori della signora e dagli stessi concessa alla GL in comodato d'uso gratuito in forza di Parte_1 contratto del 28.12.2012 (registrato in pari data al n. 7718 Mod. III), resterà assegnata alla medesima;
Per_
-la GL , di anni undici, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la predetta GL si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi le linee Per_ parentali. Le decisioni su questioni di maggior importanza relative alla GL verranno assunte dai genitori concordemente impegnandosi, ciascuno, a consultarsi con l'altro;
pagina 2 di 4 Per_
-la GL resta collocata prevalentemente presso la casa coniugale, sita in Terni (TR), Vico del Tribunale n. 8, già residenza ed abitazione di entrambe;
-si dà atto che i genitori concordano sul fatto che l'inserimento nelle dinamiche familiari di nuovi eventuali compagni dei rispettivi genitori sarà evitato nell'immediato e, comunque sino al raggiungimento del 13° anno di età, posto che dovrà essere graduale per garantire alla bambina la metabolizzazione della separazione dei genitori, senza crearle confusione di ruoli;
-in applicazione dei principi di affido condiviso la GL starà con il padre, compatibilmente con le esigenze scolastiche della medesima. nonché lavorative e familiari di entrambi i genitori, i quali espressamente si impegnano a coordinarsi ed a concordare con reciproco spirito collaborativo la loro alternata presenza con la GL, evitando ogni eventuale contrasto. Fermo quanto sopra si stabilisce quanto segue: due pomeriggi a settimana (il lunedì e il giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 21,00, con impegno del padre ad accompagnare e riprendere la bambina quando sarà impegnata in dette giornate nelle attività ludiche ed extrascolastiche. Sino al completamento dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Terni (TR), Strada di Collesecozza n. 39, il padre starà con la GL, oltre ai due giorni infrasettimanali, nella giornata del sabato dalle 9,30 alle 17,00, nonché a domeniche alternate dalle ore 10.30 alle ore 21.00; Per_ una volta terminati i sopra detti lavori di ristrutturazione, il sig. starà con la GL CP_1
a weekend alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21.00. Le parti saranno libere di modificare, previo accordo, le modalità di visita con l'obbligo reciproco di favorire i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
-entrambi i genitori contribuiranno allo sviluppo psicofisico della GL ed alla educazione ed istruzione della stessa, anche partecipando ai colloqui e riunioni inerenti le attività della stessa, accompagnandola a visite mediche;
-per quanto concerne le festività comandate del 1° novembre, 8 dicembre, di Natale, Capodanno, dell'Epifania e della Pasqua, ciascun genitore starà con la propria GL seguendo il criterio dell'alternanza. La MI trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo lo schema dell'alternanza annuale, le festività del 14 Febbraio, 1° Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno Per_ e Ferragosto. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di (5 marzo), i genitori lo potranno festeggiare, sempre compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternativamente a pranzo od a cena;
-durante il periodo estivo, ogni genitore potrà trascorrere con la GL, anche in vacanza, due settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, qualora siano trascorsi fuori città, con comunicazione del luogo di permanenza;
-si dà atto che entrambi i genitori si riservano la facoltà di portare con sé in vacanza la propria GL, durante il periodo invernale, per una settimana dandone un congruo preavviso di almeno quindici giorni all'altro genitore. Detta settimana deve considerarsi aggiuntiva rispetto alle due settimane previste nel periodo estivo;
-si dà atto che i genitori s'impegnano a co – firmare la richiesta del rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio, per la GL. S'impegnano, altresì, a co – firmare la richiesta del rilascio del passaporto sempre a vantaggio della GL MI Persona_1
-nel caso in cui la GL MInne dovesse affrontare un viaggio all'estero con l'uno o con l'altro genitore, i coniugi s'impegnano sin d'ora a sottoscrivere reciprocamente la dichiarazione di consenso di espatrio temporaneo autenticata necessaria;
-Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della GL, la somma complessiva di €. 400,00 mensili, rivalutabile annualmente per legge secondo gli indici ISTAT,
pagina 3 di 4 decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il contributo al mantenimento così stabilito verrà versato direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra a decorrere dal Parte_3 mese di febbraio 2025 entro il 5 di ogni mese;
- I genitori, inoltre, provvederanno a pagare, pro quota, il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Terni, sottoscritto in data 27.06.2018 dal Presidente del Tribunale di Terni e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che sottoscritto dalle parti viene allegato all'accordo, e ne costituisce parte integrante, ed a cui vanno aggiunte tutte Pers le spese relative all'animale domestico (gatto ) anch'esse ripartite al 50%; Per_
-l'Assegno Unico per la GL erogato dall continuerà ad essere percepito al 50% tra le CP_2 parti;
-il sig. provvederà al pagamento della retta mensile della mensa della scuola della CP_1 Per_ GL MI , al pagamento dell'abbonamento Netflix. I contratti per le utenze telefoniche Per_ ed internet in essere a nome di inerenti la scheda telefonica in uso a e Controparte_1
l'abbonamento Fastweb saranno cessati e/o volturati a nome di Inoltre si dà Parte_1 atto che i genitori concordano che restano a carico esclusivo del medesimo Controparte_1
i ratei dei finanziamenti da questi accesi durante il rapporto coniugale, inclusi quelli inerenti Per_ spese effettuate a favore della GL;
-il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di CP_1
€. 100,00 mensili, rivalutabile annualmente per legge secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il contributo al mantenimento così stabilito verrà versato direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra a decorrere dal mese di febbraio Parte_3
2025, entro il 5 di ogni mese;
-I coniugi dichiarano di darsi reciprocamente atto di aver regolato prima d'ora ogni rapporto di natura economica di dare ed avere.
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in data 9/04/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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