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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 719/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] Parte_1
(Av) il 26.08.1990, C.F. e nato ad [...] C.F._1 Parte_2
PI (Av) il 16.11.1988, c.f. rappresentati e difesi, come da procura in C.F._2
atti, dall'avv. Orlando Renato Cipriano ed elettivamente domiciliati a Sturno (Av) alla Piazza IV
Novembre n. 5;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di omologare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 21.05.2022 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto che a causa di incomprensioni maturate negli anni la convivenza è divenuta intollerabili. Le parti hanno, poi, precisato di essere entrambe disoccupate e di vivere in domicili diversi da circa un anno. Con note scritte depositate per l'udienza del 3.07.2025 le parti si sono riportate alle conclusioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento con compensazione delle spese di lite.
Va disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 719/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] Parte_1
(Av) il 26.08.1990, C.F. e nato ad [...] C.F._1 Parte_2
PI (Av) il 16.11.1988, c.f. rappresentati e difesi, come da procura in C.F._2
atti, dall'avv. Orlando Renato Cipriano ed elettivamente domiciliati a Sturno (Av) alla Piazza IV
Novembre n. 5;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di omologare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 21.05.2022 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto che a causa di incomprensioni maturate negli anni la convivenza è divenuta intollerabili. Le parti hanno, poi, precisato di essere entrambe disoccupate e di vivere in domicili diversi da circa un anno. Con note scritte depositate per l'udienza del 3.07.2025 le parti si sono riportate alle conclusioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento con compensazione delle spese di lite.
Va disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano