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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16794 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 601.2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, esaminati gli atti di causa e le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 601 dei procedimenti dell'anno 2025, vertente:
TRA
nato in [...] il [...], c.f. con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Antonella Consolo del Foro di Roma e dell'Abogado Rosa
Calamiello;
- ricorrente
E
Controparte_1
Libano, rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente
1. cittadino di origine palestinese regolarmente Parte_1 soggiornante in e titolare dello status di rifugiato, ha proposto ricorso CP_1 avverso il provvedimento prot. n. 4/2025 notificato il 3.01.2025 con il quale l' in Libano ha rigettato la domanda di visto per CP_1 CP_1 ricongiungimento con la madre, sig.ra nata in [...] in Parte_2 data 16.11.1965.
1 2. Parte ricorrente deduce l'illegittimità del diniego, posto che l'Amministrazione non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme in materia di ricongiungimento del genitore infrasessantacinquenne del rifugiato, secondo l'interpretazione espressa dalla recente Cassazione.
3. Il , ritualmente convenuto si è costituito per l'udienza di CP_1 comparizione, ribadendo la legittimità dell'operato dell' e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All'udienza del 17.4.2025, tenuta in modalità cartolare, è comparso con note scritte il ricorrente che ha integrato la documentazione, producendo ulteriori rimesse in denaro in favore della madre e ha chiesto la decisione del ricorso, confermando le conclusioni già formulate.
5. All'esito la causa deve ritenersi trattenuta in decisione.
6. Il ricorrente ha dedotto che, dopo aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la madre, alla richiedente è stato notificato un preavviso di rigetto dall'Ambasciata di Beirut in ragione della presenza nel paese di provenienza di altri figli;
che nonostante le precisazioni formulate con le note ex art. 10 bis d.lgs. 241/1990, l'Amministrazione ha emesso il provvedimento oggetto della presente impugnazione, ritenendo non superata la condizione negativa della presenza di altri figli in Libano.
7. Parte ricorrente sostiene che la decisione non tiene conto della disciplina di favore applicabile alle ipotesi, come quella in esame, di ricongiungimento dell'ascendente infrasessantacinquenne del rifugiato, posto che, nonostante la presenza di altri figli della richiedente in Libano, nessuno di loro può materialmente provvedere al sostentamento e all'accudimento della madre, in quanto, privi di redditi propri ed anch'essi sostanzialmente a carico del fratello e della sorella , entrambi Parte_1 Parte_3 residenti in e titolari dello status di rifugiato. CP_1
8. È noto che il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di
2 ingresso o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al
G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.” (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n.
12661 del 2007).
9. Mentre la prima fase ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, la seconda dinanzi alla rappresentanza consolare ha, invece, ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
10. Sotto il profilo della normativa applicabile, nel caso di specie viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del D.lgs. 286 del 1998, posto che è circostanza pacifica e, comunque documentata, che il ricorrente è titolare dello status di rifugiato e che il genitore con il quale chiede il ricongiungimento ha meno di sessantacinque anni. Trova dunque applicazione la prima ipotesi prevista dall'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs.
286/1998, che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza”.
11. Tali norme, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide pienamente, devono essere interpretate ed applicate alla luce del diritto unionale e del favor per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati con i propri ascendenti.
12. Con l'ordinanza n. 20127 del 2021, la Suprema Corte ha infatti chiarito che
In materia di ricongiungimento familiare dello straniero, al quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti nella direttiva
2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, […], dovendosi ritenere che il principio
3 generale del diritto al ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva
2003/86/CE, legate a ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che, in riforma di quella del tribunale, aveva confermato la decisione dell'ambasciata italiana in Pakistan che aveva negato il visto di ingresso in
alla madre sessantunenne, residente in [...], di un rifugiato CP_1 politico sulla base della convivenza della donna con altro figlio, studente ed economicamente non autosufficiente).
13. “Tale interpretazione – che risulta coerente con la previsione della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29, lett. d) TUI, introdotta dal D.Lgs. n. 160 del 2008, a modificazione di quella contenuta nel precedente D.Lgs. n. 5 del 2007 e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto “lo status di rifugiato”, un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore”. “E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di “essere a carico” del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate”. (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 20127 del 14/07/2021).
14. Nel caso che qui interessa, l'Amministrazione, regolarmente costituita, nulla ha dedotto in relazione alla pericolosità dell'ascendente.
15. Quanto alla condizione della vivenza a carico, il ricorrente ha documentalmente provato l'esistenza di continuative rimesse di denaro,
4 non solo in favore della madre, richiedente visto, ma anche -e in più occasioni- di tutti gli altri membri della famiglia, residenti insieme alla madre in Libano, alcuni dei quali nel campo profughi di Ain Al-Hilweh. È stato inoltre documentato che a tali rimesse si aggiungono quelle della sorella del ricorrente, , anch'essa titolare dello status di Parte_3 rifugiata e residente in (cfr. documentazione allegata al ricorso e doc. CP_1
1 e 2 delle note d'udienza).
16. Il numero, la continuità e la consistenza economica di tali rimesse effettuate attraverso i circuiti “Western Union” e “Sandwave SA” documentate a partire dal 2020 (cfr. estratti conto rimesse allegati in atti) inducono a ritenere con certezza che esse rappresentino la principale, se non unica, fonte di sostentamento economico della famiglia del ricorrente, posto che, peraltro, tale circostanza non è neppure seriamente contestata dall'Amministrazione convenuta;
quest'ultima infatti, se da un lato deduce la mancanza dei requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza, tuttavia nella memoria di costituzione afferma che: “Questa , pur avendo appurato il mantenimento CP_1 finanziario della madre da parte del figlio ha constatato che la Pt_1 maggior parte del nucleo familiare si trova in Libano, Paese di residenza”
(cfr. memoria di costituzione pag. 3, 1° cpv).
17. Non v'è dubbio, pertanto, che sia stato documentalmente provato che il nucleo familiare del ricorrente ancora residente in [...], ivi compresa la madre, sia completamente a carico di e che gli altri Pt_1 Parte_1 figli, sebbene residenti in [...], non dispongano di mezzi propri sufficienti per il sostentamento né di sé stessi, né dei genitori.
18. In altri termini, ritiene il Tribunale che, facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali precedentemente citati, la mera presenza di altri figli nel paese di origine non sia idonea a negare di per sé il rilascio del visto in favore dei genitori del rifugiato.
19. Al contrario, ai genitori dello straniero titolare di tale status, deve essere riconosciuto un visto di ingresso per ricongiungimento al figlio, in tutti quei casi in cui i genitori non abbiano possibilità di sostentamento nel proprio
5 paese di provenienza per mancanza di mezzi, non importa se propri o se forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore.
20. Restano, pertanto, del tutto irrilevanti le ulteriori eccezioni formulate dall'amministrazione resistente, sia con riferimento alla mancata prova della disabilità della figlia , sia in ordine all'accudimento da parte Per_1 degli altri figli residenti nello stesso Paese della madre.
21. Il ricorso deve in conclusione essere accolto e le spese di lite vanno poste in capo all'Amministrazione soccombente, tenuto conto dell'esito del giudizio e della circostanza che parte ricorrente aveva già prodotto tutta la documentazione a sostegno della domanda anche in sede di osservazioni al preavviso di rigetto.
P.Q.M.
Il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- Annulla il provvedimento prot. n. 4/2025 -notificato a mani proprie il
3.1.2025- di rigetto di rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
- Ordina al e, Controparte_2 per esso, all' a Beirut, il rilascio immediato in favore di Controparte_1
nata in [...] in data [...] di un visto per il Parte_2 ricongiungimento familiare con il figlio nato in [...] Parte_1 il 1.01.1984;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
la Giudice
dott.ssa Francesca Giacomini
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, esaminati gli atti di causa e le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 601 dei procedimenti dell'anno 2025, vertente:
TRA
nato in [...] il [...], c.f. con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Antonella Consolo del Foro di Roma e dell'Abogado Rosa
Calamiello;
- ricorrente
E
Controparte_1
Libano, rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente
1. cittadino di origine palestinese regolarmente Parte_1 soggiornante in e titolare dello status di rifugiato, ha proposto ricorso CP_1 avverso il provvedimento prot. n. 4/2025 notificato il 3.01.2025 con il quale l' in Libano ha rigettato la domanda di visto per CP_1 CP_1 ricongiungimento con la madre, sig.ra nata in [...] in Parte_2 data 16.11.1965.
1 2. Parte ricorrente deduce l'illegittimità del diniego, posto che l'Amministrazione non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme in materia di ricongiungimento del genitore infrasessantacinquenne del rifugiato, secondo l'interpretazione espressa dalla recente Cassazione.
3. Il , ritualmente convenuto si è costituito per l'udienza di CP_1 comparizione, ribadendo la legittimità dell'operato dell' e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All'udienza del 17.4.2025, tenuta in modalità cartolare, è comparso con note scritte il ricorrente che ha integrato la documentazione, producendo ulteriori rimesse in denaro in favore della madre e ha chiesto la decisione del ricorso, confermando le conclusioni già formulate.
5. All'esito la causa deve ritenersi trattenuta in decisione.
6. Il ricorrente ha dedotto che, dopo aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la madre, alla richiedente è stato notificato un preavviso di rigetto dall'Ambasciata di Beirut in ragione della presenza nel paese di provenienza di altri figli;
che nonostante le precisazioni formulate con le note ex art. 10 bis d.lgs. 241/1990, l'Amministrazione ha emesso il provvedimento oggetto della presente impugnazione, ritenendo non superata la condizione negativa della presenza di altri figli in Libano.
7. Parte ricorrente sostiene che la decisione non tiene conto della disciplina di favore applicabile alle ipotesi, come quella in esame, di ricongiungimento dell'ascendente infrasessantacinquenne del rifugiato, posto che, nonostante la presenza di altri figli della richiedente in Libano, nessuno di loro può materialmente provvedere al sostentamento e all'accudimento della madre, in quanto, privi di redditi propri ed anch'essi sostanzialmente a carico del fratello e della sorella , entrambi Parte_1 Parte_3 residenti in e titolari dello status di rifugiato. CP_1
8. È noto che il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di
2 ingresso o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al
G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.” (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n.
12661 del 2007).
9. Mentre la prima fase ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, la seconda dinanzi alla rappresentanza consolare ha, invece, ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
10. Sotto il profilo della normativa applicabile, nel caso di specie viene in rilievo il combinato disposto degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del D.lgs. 286 del 1998, posto che è circostanza pacifica e, comunque documentata, che il ricorrente è titolare dello status di rifugiato e che il genitore con il quale chiede il ricongiungimento ha meno di sessantacinque anni. Trova dunque applicazione la prima ipotesi prevista dall'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs.
286/1998, che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza”.
11. Tali norme, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide pienamente, devono essere interpretate ed applicate alla luce del diritto unionale e del favor per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati con i propri ascendenti.
12. Con l'ordinanza n. 20127 del 2021, la Suprema Corte ha infatti chiarito che
In materia di ricongiungimento familiare dello straniero, al quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti nella direttiva
2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, […], dovendosi ritenere che il principio
3 generale del diritto al ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva
2003/86/CE, legate a ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che, in riforma di quella del tribunale, aveva confermato la decisione dell'ambasciata italiana in Pakistan che aveva negato il visto di ingresso in
alla madre sessantunenne, residente in [...], di un rifugiato CP_1 politico sulla base della convivenza della donna con altro figlio, studente ed economicamente non autosufficiente).
13. “Tale interpretazione – che risulta coerente con la previsione della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto – sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29, lett. d) TUI, introdotta dal D.Lgs. n. 160 del 2008, a modificazione di quella contenuta nel precedente D.Lgs. n. 5 del 2007 e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto “lo status di rifugiato”, un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore”. “E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di “essere a carico” del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate”. (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 20127 del 14/07/2021).
14. Nel caso che qui interessa, l'Amministrazione, regolarmente costituita, nulla ha dedotto in relazione alla pericolosità dell'ascendente.
15. Quanto alla condizione della vivenza a carico, il ricorrente ha documentalmente provato l'esistenza di continuative rimesse di denaro,
4 non solo in favore della madre, richiedente visto, ma anche -e in più occasioni- di tutti gli altri membri della famiglia, residenti insieme alla madre in Libano, alcuni dei quali nel campo profughi di Ain Al-Hilweh. È stato inoltre documentato che a tali rimesse si aggiungono quelle della sorella del ricorrente, , anch'essa titolare dello status di Parte_3 rifugiata e residente in (cfr. documentazione allegata al ricorso e doc. CP_1
1 e 2 delle note d'udienza).
16. Il numero, la continuità e la consistenza economica di tali rimesse effettuate attraverso i circuiti “Western Union” e “Sandwave SA” documentate a partire dal 2020 (cfr. estratti conto rimesse allegati in atti) inducono a ritenere con certezza che esse rappresentino la principale, se non unica, fonte di sostentamento economico della famiglia del ricorrente, posto che, peraltro, tale circostanza non è neppure seriamente contestata dall'Amministrazione convenuta;
quest'ultima infatti, se da un lato deduce la mancanza dei requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza, tuttavia nella memoria di costituzione afferma che: “Questa , pur avendo appurato il mantenimento CP_1 finanziario della madre da parte del figlio ha constatato che la Pt_1 maggior parte del nucleo familiare si trova in Libano, Paese di residenza”
(cfr. memoria di costituzione pag. 3, 1° cpv).
17. Non v'è dubbio, pertanto, che sia stato documentalmente provato che il nucleo familiare del ricorrente ancora residente in [...], ivi compresa la madre, sia completamente a carico di e che gli altri Pt_1 Parte_1 figli, sebbene residenti in [...], non dispongano di mezzi propri sufficienti per il sostentamento né di sé stessi, né dei genitori.
18. In altri termini, ritiene il Tribunale che, facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali precedentemente citati, la mera presenza di altri figli nel paese di origine non sia idonea a negare di per sé il rilascio del visto in favore dei genitori del rifugiato.
19. Al contrario, ai genitori dello straniero titolare di tale status, deve essere riconosciuto un visto di ingresso per ricongiungimento al figlio, in tutti quei casi in cui i genitori non abbiano possibilità di sostentamento nel proprio
5 paese di provenienza per mancanza di mezzi, non importa se propri o se forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore.
20. Restano, pertanto, del tutto irrilevanti le ulteriori eccezioni formulate dall'amministrazione resistente, sia con riferimento alla mancata prova della disabilità della figlia , sia in ordine all'accudimento da parte Per_1 degli altri figli residenti nello stesso Paese della madre.
21. Il ricorso deve in conclusione essere accolto e le spese di lite vanno poste in capo all'Amministrazione soccombente, tenuto conto dell'esito del giudizio e della circostanza che parte ricorrente aveva già prodotto tutta la documentazione a sostegno della domanda anche in sede di osservazioni al preavviso di rigetto.
P.Q.M.
Il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- Annulla il provvedimento prot. n. 4/2025 -notificato a mani proprie il
3.1.2025- di rigetto di rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
- Ordina al e, Controparte_2 per esso, all' a Beirut, il rilascio immediato in favore di Controparte_1
nata in [...] in data [...] di un visto per il Parte_2 ricongiungimento familiare con il figlio nato in [...] Parte_1 il 1.01.1984;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
la Giudice
dott.ssa Francesca Giacomini
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