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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Terza Civile
N. R.G. 11072/2024
Il Giudice
letti gli atti e sciolta la riserva;
rilevato che alla prima udienza questo giudicante ha sollevato di ufficio questione di competenza;
letta la memoria depositata da parte ricorrente ex art. 101 co. 2 cpc;
visto l'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a tenore del quale “
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro
e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a
15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola
o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”; ritenuto che, dal testuale e chiaro tenore della norma, emerge come la competenza del tribunale in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione sussiste, indipendentemente dalla materia e dal valore della sanzione pecuniaria (e fatte salve tre speciali ipotesi, che non ricorrono nella specie) solo “quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima” ossia che la competenza del tribunale sussiste: 1) quando è applicata la sola sanzione di natura diversa da quella pecuniaria oppure 2) la sanzione di natura diversa è applicata insieme a quella pecuniaria;
che pertanto se vi è stata applicazione della sola sanzione pecuniaria (anche ove ne sia prevista l'applicazione congiunta a sanzione diversa) la competenza a trattare l'opposizione ex art. 6 d.l. n. 150/2011, salvo che per le sanzioni punite con valori superiori a 15.493 euro (ipotesi qui non ricorrente), rientra comunque in quella generale del Giudice di Pace;
che nel caso di specie la sanzione pecuniaria di euro 3.333,33 è stata autonomamente applicata per la violazione dell'art. 1, comma 2 sexies d.l. 21 ottobre 2020 n . 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal d.l. 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 15 (norma che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a 10.000) in virtù di ordinanza del Prefetto emessa il 21.6.2024 notificata in data 24.09.2024, mentre con separato verbale del 30.12.2023, notificato lo stesso giorno, è stata applicata - dalla Stazione Navale GdF, dalla Squadra Mobile della Questura di Bari e dalla
Capitaneria di Porto di Bari, congiuntamente tra loro- la sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave sempre a mente del medesimo art. 1, comma 2 sexies d.l. n . 130 del
2020 citato, oggetto di separata impugnazione proposta innanzi a questo Tribunale con ricorso rubricato al n. 1180/2024 R.G. assegnato ad altro giudice;
che non può condividersi l'assunto di parte opponente per cui l'applicazione non contestuale della sanzione accessoria del fermo amministrativo e della sanzione pecuniaria non risponderebbe ad una scansione procedimentale fissata dalla legge ma unicamente ad una prassi amministrativa, discrezionalmente adottata dall'autorità pubblica competente, in quanto i due provvedimenti sanzionatori sono di competenza e vengono emessi da Autorità tra loro distinte e diverse, ragione per cui alcuna lesione del principio ex art. 25 co. 1 Cost. di precostituzione del giudice può configurarsi;
che pertanto deve ritenersi sussistere la competenza del Giudice di Pace a trattare l'opposizione de quo;
che peraltro la competenza del giudice onorario per l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia di applicazione della sanzione pecuniaria era (correttamente) indicata nella medesima ordinanza- ingiunzione qui opposta;
che suddetta interpretazione non è smentita dalla ordinanza Corte di Cass. n. 710/2025 del
10.1.2025 la quale -in sede di regolamento di competenza- non ha fatto altro che confermare, in un caso opposizione proposta avverso il solo provvedimento di fermo amministrativo dell'imbarcazione (emesso -come in questo caso- ex art. 1, comma 2 bis, lettere d), ed f), e 2 sexies del d.l. n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in l.n.173 del 2020, come modificato dal d.l. n.1 del
2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 2023) che la competenza è del tribunale;
che proprio la sussistenza della competenza di diverse Autorità Giudiziarie non consente di disporre, così richiesto da parte opponente, la riunione di due procedimenti di opposizione separatamente avviati;
che nulla deve disporsi per le spese di lite, essendosi difesa la a mezzo di un proprio CP_1 funzionario;
visti gli art. 38 e 279 cpc
pqm
rigetta la richiesta di riunione del presente proc.n. 11072/2024 col n. 1180/2024 R.G.;
dichiara la propria incompetenza essendo competente il Giudice di Pace;
fissa il termine perentorio di 30 gg per la riassunzione della causa;
nulla per le spese di lite.
Bari, 13.3.2025 Il Giudice
Sergio Cassano
Sezione Terza Civile
N. R.G. 11072/2024
Il Giudice
letti gli atti e sciolta la riserva;
rilevato che alla prima udienza questo giudicante ha sollevato di ufficio questione di competenza;
letta la memoria depositata da parte ricorrente ex art. 101 co. 2 cpc;
visto l'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a tenore del quale “
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro
e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a
15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola
o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”; ritenuto che, dal testuale e chiaro tenore della norma, emerge come la competenza del tribunale in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione sussiste, indipendentemente dalla materia e dal valore della sanzione pecuniaria (e fatte salve tre speciali ipotesi, che non ricorrono nella specie) solo “quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima” ossia che la competenza del tribunale sussiste: 1) quando è applicata la sola sanzione di natura diversa da quella pecuniaria oppure 2) la sanzione di natura diversa è applicata insieme a quella pecuniaria;
che pertanto se vi è stata applicazione della sola sanzione pecuniaria (anche ove ne sia prevista l'applicazione congiunta a sanzione diversa) la competenza a trattare l'opposizione ex art. 6 d.l. n. 150/2011, salvo che per le sanzioni punite con valori superiori a 15.493 euro (ipotesi qui non ricorrente), rientra comunque in quella generale del Giudice di Pace;
che nel caso di specie la sanzione pecuniaria di euro 3.333,33 è stata autonomamente applicata per la violazione dell'art. 1, comma 2 sexies d.l. 21 ottobre 2020 n . 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal d.l. 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 15 (norma che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a 10.000) in virtù di ordinanza del Prefetto emessa il 21.6.2024 notificata in data 24.09.2024, mentre con separato verbale del 30.12.2023, notificato lo stesso giorno, è stata applicata - dalla Stazione Navale GdF, dalla Squadra Mobile della Questura di Bari e dalla
Capitaneria di Porto di Bari, congiuntamente tra loro- la sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave sempre a mente del medesimo art. 1, comma 2 sexies d.l. n . 130 del
2020 citato, oggetto di separata impugnazione proposta innanzi a questo Tribunale con ricorso rubricato al n. 1180/2024 R.G. assegnato ad altro giudice;
che non può condividersi l'assunto di parte opponente per cui l'applicazione non contestuale della sanzione accessoria del fermo amministrativo e della sanzione pecuniaria non risponderebbe ad una scansione procedimentale fissata dalla legge ma unicamente ad una prassi amministrativa, discrezionalmente adottata dall'autorità pubblica competente, in quanto i due provvedimenti sanzionatori sono di competenza e vengono emessi da Autorità tra loro distinte e diverse, ragione per cui alcuna lesione del principio ex art. 25 co. 1 Cost. di precostituzione del giudice può configurarsi;
che pertanto deve ritenersi sussistere la competenza del Giudice di Pace a trattare l'opposizione de quo;
che peraltro la competenza del giudice onorario per l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia di applicazione della sanzione pecuniaria era (correttamente) indicata nella medesima ordinanza- ingiunzione qui opposta;
che suddetta interpretazione non è smentita dalla ordinanza Corte di Cass. n. 710/2025 del
10.1.2025 la quale -in sede di regolamento di competenza- non ha fatto altro che confermare, in un caso opposizione proposta avverso il solo provvedimento di fermo amministrativo dell'imbarcazione (emesso -come in questo caso- ex art. 1, comma 2 bis, lettere d), ed f), e 2 sexies del d.l. n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in l.n.173 del 2020, come modificato dal d.l. n.1 del
2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 2023) che la competenza è del tribunale;
che proprio la sussistenza della competenza di diverse Autorità Giudiziarie non consente di disporre, così richiesto da parte opponente, la riunione di due procedimenti di opposizione separatamente avviati;
che nulla deve disporsi per le spese di lite, essendosi difesa la a mezzo di un proprio CP_1 funzionario;
visti gli art. 38 e 279 cpc
pqm
rigetta la richiesta di riunione del presente proc.n. 11072/2024 col n. 1180/2024 R.G.;
dichiara la propria incompetenza essendo competente il Giudice di Pace;
fissa il termine perentorio di 30 gg per la riassunzione della causa;
nulla per le spese di lite.
Bari, 13.3.2025 Il Giudice
Sergio Cassano