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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 523 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 domiciliato in , presso l'Avvocatura Comunale di , Piazza Marina n. Pt_1 Pt_1
39, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Palesano
-Appellante - CONTRO
rappresento e difeso dall'avv. Daniele Solli, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in , Via Cavour n. 70 Pt_1
-Appellato- E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Scimè ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Innocenzo XI n. 39
-Appellata-
All'udienza di discussione del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2020 innanzi al Tribunale G.L. di Palermo,
premesso di essere dipendente della (società Controparte_1 CP_2
1 partecipata al 100% del ) con inquadramento dirigenziale e Pt_1 Parte_1 mansioni di Direttore, deduceva di aver svolto incarichi quale RUP dei lavori di realizzazione delle linee tranviarie della nel periodo 06.06.2003- Parte_2
15.11.2011, nonché, dal 01.09.2013, quale progettista e direttore dei lavori di cui al programma di mobilità pubblica sostenibile denominato “Demetra”. Esponeva che:
-relativamente ai compensi per l'attività di RUP, il Consiglio di Amministrazione dell' nella seduta del 13.12.2013, aveva deliberato la spesa CP_2 in suo favore – a titolo di emolumenti - per complessivi € 261.553,00 ma che, nel corso della medesima seduta, avendo egli nelle more assunto il ruolo di Direttore Generale dell aveva chiesto la sospensione del pagamento di tale compenso;
CP_2
-per l'attività svolta in seno al progetto Demetra, il medesimo C.d.A. dell con deliberazione del 09.07.2018, aveva disposto, altresì, il pagamento CP_2 della somma di € 5.809,28 per l'attività di progettista nonché € 4.206,14 per la direzione dei lavori;
-successivamente alla cessazione della carica di Direttore Generale, con missiva del 3 giugno 2016, acquisita da con il prot. n. 11435, aveva chiesto, CP_2 infruttuosamente, il pagamento di quanto dovutogli per l'incarico di RUP delle linee tranviarie;
richiesta reiterata con nota del 07.11.2016; Parte_
-con missiva del 22.9.2011, era stato sollevato dall'incarico di nell'appalto per la realizzazione delle linee tranviarie, a causa della presunta sussistenza di comportamenti “scorretti” nell'esecuzione dei compiti ad esso connessi, evidenziati dal , cui era seguito un formate atto di Pt_1 Parte_1 costituzione in mora in suo danno da parte dell'Amministrazione medesima;
-successivamente alle contestazioni di cui sopra, il aveva inoltrato Pt_1 all' alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, una relazione CP_3 informativa con la quale venivano denunciate presunte anomalie e difformità alle norme sui lavori pubblici nella conduzione dell'appalto;
- era stato, quindi, aperto un procedimento amministrativo innanzi all CP_3 nonché un procedimento penale a suo carico, poi definito con decreto di archiviazione del 11.02.2017, in merito al quale egli aveva richiesto ad -con CP_2 nota del 09.06.2017- il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, sostenendo la legittimità e la correttezza del proprio operato, anche sulla scorta dell'esito favorevole dell'indagine penale, chiedeva al G.L. adito di accertare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dei compensi per le attività svolte in favore di e la consequenziale condanna di CP_2
2 quest'ultima al pagamento della somma di € 261.533,00 per l'attività di RUP, di € 10.015,42 per l'incarico di cui al progetto ed in ultimo, di € 11.029,16 per il CP_4 rimborso delle spese legali sostenute, ex art. 26 C.C.N.L.
Si costitutiva in giudizio deducendo, preliminarmente CP_2
l'incompetenza per materia del Giudice adito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando il legittimo contraddittore nel Parte_1
, in quanto società partecipata al 100% da quest'ultimo “…operante in
[...] regime di "in houseproviding", oggi disciplinato dall'art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175…” e che da Statuto svolge “…per conto e nell'interesse dei propri soci committenti nonché previa redazione e stipula di appositi contratti di servizio, delle attività di cui alle lettere a) e d) dell'art. 4, comma 2 del richiamato Testo Unico…”, che si occupa, in particolare, della progettazione e realizzazione dei sistemi di trasporto.
La resistente sosteneva di aver richiesto al il pagamento dei compensi Pt_1 del ricorrente “…anche tramite l'invio di fattura per la liquidazione dell'emolumento…”, e che l'Amministrazione, sul rilievo di alcune criticità emerse dall'operato del aveva rappresentato “…la non liquidabilità degli CP_1 emolumenti richiesti…”.
Sollecitava, pertanto, l'integrazione del contraddittorio con il quale Pt_1 litisconsorte necessario e, nel caso di accoglimento delle domande promosse dal che venisse accertata la responsabilità dell'Amministrazione comunale per CP_1 aver negato la liquidabilità della fattura da lei redatta e, consequenzialmente, la condanna di quest'ultima al pagamento di quanto dovuto.
Nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale disponeva la chiamata in causa del che si Parte_1 costituiva, con memoria depositata il 22.10.2022, contestando la fondatezza della pretesa azionata dal ritenendola“…priva di giuridico fondamento, posto che CP_1 sussistono le criticità che hanno reso non liquidabile lo stesso incentivo. E ciò a seguito delle violazioni poste in essere dallo stesso nell'espletamento CP_1 dell'incarico e che hanno costituito oggetto di una segnalazione all da parte CP_3 del Comune di Palermo…” e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza, n. 1302/2023, il G.L., disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall - avendo i compensi controversi natura di corrispettivo e, in quanto tali, CP_2 rientranti nella naturale competenza del giudice del lavoro - in parziale accoglimento
3 della domanda, condannava l' al pagamento degli importi di € 261,553,00, di CP_2
€ 10.015,42 e di € 6.344,00, a titolo, rispettivamente, di compensi per l'attività di Parte
per il progetto “Demetra” e per spese legali, disponendo, al contempo, la manleva in favore di quest'ultima, con consequenziale condanna del Parte_1
al pagamento di tali somme in favore dell partecipata.
[...] Pt_4
Osservava, in particolare, il Tribunale che dalle risultanze documentali non era emerso alcun riscontro dell'asserita condotta negligente e inadempiente del CP_1 in termini di responsabilità connessa all'espletamento degli incarichi espletati, rinvenendosi, piuttosto, elementi di segno contrario nella disposta archiviazione del procedimento penale a suo carico per il reato di abuso d'ufficio, e nell'assenza di prova, da parte dei resistenti, dell'esito del procedimento amministrativo innanzi all' e di quello assertivamente proposto innanzi alla Corte di Conti;
CP_3 argomentava che “…a fronte della certa allegazione, da parte del ricorrente, del conferimento del mandato (il titolo) e dell'inadempimento dell'obbligazione della propria datrice di lavoro sarebbe dovuta essere quest'ultima – per CP_2
l'appunto – ad assolvere all'onus probandi neutralizzante l'avversaria pretesa. La qual cosa, con ogni evidenza, non è avvenuta. Anzi, dal compendio documentale in atti emerge la sussistenza di una dichiarazione dalla portata sostanzialmente confessoria in punto di avvenuto riconoscimento dell'effettiva prestazione, da parte dell'Ing. delle obbligazioni dedotte in contratto se è vero, come lo è, che la CP_1 stessa con delibera del proprio CdA del 09.07.2018, ha decretato di CP_2 liquidargli, al superiore titolo, la somma di € 10.069,42…”.
Per la riforma di tale decisione il ha promosso appello, con Parte_1 ricorso depositato il 4 giugno 2023, riproponendo in forma di doglianza le difese svolte nel precedente grado di giudizio.
Hanno resistito sia che l con rispettive Controparte_1 CP_2 memorie di costituzione depositate entrambe il 2 maggio 2025, nelle quali ciascuno ha riproposto le proprie argomentazioni difensive.
All'udienza del 15.05.2025, previa discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
In via preliminare va osservato che non sono stati censurati i capi della sentenza che attengono all'accertato diritto del al pagamento del compenso CP_1 per il progetto nonché al rimborso delle spese legali ex art. 26 C.C.N.L, che, CP_4
4 pertanto, essendo preclusa alla Corte ogni ulteriore valutazione, devono ritenersi coperti da giudicato.
Con il primo motivo il si duole dell'erroneità della Parte_1 pronuncia impugnata laddove il G.L. adito, a fronte di un asserito omesso esame del compendio probatorio agli atti, non avrebbe rilevato alcuna responsabilità in termini di negligenza nell'esecuzione dell'incarico in capo al CP_1
L'Amministrazione sostiene, in proposito, che, all'esito del procedimento di controllo, concluso con la delibera n. 5 del 20.09.2014, l' avrebbe rilevato CP_3 tutta un serie di carenze e negligenze nell'esecuzione dell'attività di RUP imputabili al CP_1
Più nel dettaglio, l'appellante, richiamando la suddetta delibera, deduce:
“…all'esito del procedimento istruttorio di che trattasi, con la delibera n. 5 del 30 settembre 2014 ha accertato e rilevato :- carenze nella definizione del contratto: non risultano infatti adeguatamente definiti tutti gli istituti e tutte le casistiche riscontrabili in corso di esecuzione dei lavori che trovano invece adeguata disciplina nella legge quadro sui lavori pubblici;
un esplicito richiamo alla legge 109/94 s.m.i. avrebbe consentito una migliore gestione di tutte le criticità possibili che si sarebbero potute verificare nella esecuzione del contratto (varianti, riserve, contenziosi, ecc...); - l'ampio ricorso ad onerose consulenze giuridiche di supporto al RUP con affidamenti diretti in difformità ai principi dettati dal comma 6bis dell'art. 7 del Dlgs 165/01; - avvio dei lavori in assenza di un progetto esecutivo completo approvato e che si é proceduto alla loro realizzazione con l'approvazione tecnica per stralci, con conseguente impossibilita di preventivare il valore complessivo dell'opera da realizzare;
tardiva definizione delle problematiche relative allo spostamento dei sottoservizi con conseguenti ritardi nella stipula delle convenzioni tra e di enti gestori, che ha generato sia notevoli rallentamenti CP_2 nella progettazione esecutiva e quindi nella realizzazione di parte delle opere, sia la non adeguata previsione nel quadro economico delle somme a ciò necessarie con possibili maggior costi per il pubblico erario;
- non conforme alle leggi generali di contabilità dello Stato (Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), che trovano applicazione al caso di specie, l'esecuzione di opere in variante o aggiuntive, che richiedono un maggior impegno di spesa rispetto al quadro economico approvato, in assenza di autorizzazione da parte degli Enti finanziatori;
- la presenza di errori progettuali, segnalati dal RUP subentrante, che hanno contribuito all'incremento dei costi complessivi del progetto definitivo posto a base d'appalto che non risultano essere stati tempestivamente contestati ai progettisti;
“- le criticità sopra elencate - che determinano, fra l'altro, un significativo ritardo nella realizzazione dei lavori e 5 della messa in esercizio delle rete tramviaria rispetto ai tempi inizialmente programmati - evidenziano comportamenti dell e del RUP non in linea con la CP_2 legislazione al tempo vigente nonché con i principi generali di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa oggi enunciati all'art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici”...”.
Deduce, altresì, che il “…decreto di archiviazione (richiamato a sostegno della correttezza del proprio operato dal non ha effetti preclusivi in ordine ad CP_1 una successiva, diversa valutazione dei fatti, che comporti la riapertura delle indagini e che neppure preclude, pertanto, che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile, introdotto con la riforma del rito penale…”.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni che si addebitano all'operato del RUP non risultano corroborate dal compendio probatorio offerto dalle parti, dal cui esame non emerge una responsabilità atta ad integrare un inadempimento contrattuale nell'esecuzione dell'incarico da parte del in grado di escludere il diritto di quest'ultimo alla CP_1 percezione degli emolumenti in contestazione.
L con la valutazione espressa nella deliberazione su citata, si è limitata a CP_3 formulare rilievi in termini di “opportunità” nelle scelte operate dal Rup, dai quali, di fatto, non è scaturita alcuna conseguenza civile, erariale o penale.
In particolare l ha precisato che “…Secondo quanto rappresentato CP_3 nell'esposto le numerose criticità discenderebbero, in misura più o meno maggiore, dalla iniziale scelta di di appaltare, e soprattutto condurre, l'opera con CP_2 riferimento al D.lgs 158/95 anziché alla normativa sui lavori pubblici, (al tempo la legge quadro 109/94 e sm.i., come recepita in Regione con L.R. 7/2002), come peraltro indicato nella delibera commissariale n.7 del 24/03/2005 dell'ufficio emergenza traffico del con la quale veniva approvato il progetto Parte_1 definitivo dell'opera. Viene contestato inoltre il ruolo, considerato accentratore e Parte_ monocratico, assunto dal specie nella gestione delle varianti, a causa delle quali l'appalto ha subito ritardi ed un notevole incremento di spesa e che, in parte, secondo i segnalanti sarebbero conseguenti ad una cattiva progettazione nonché gestione delle problematiche dei sottoservizi e dell'appalto in genere…”, attribuendo una responsabilità in capo prima all alla quale sarebbero addebitabili CP_2
l'origine dei ritardi nell'esecuzione dei lavori e gli incrementi di spesa, riverberatisi, a cascata, sull'operato del RUP.
6 Indi, ha osservato che “…non rileva evidenti profili di illegittimità nella scelta di ricondurre l'appalto alla disciplina di cui al D.Lgs. 158/95, nel presupposto che la stazione appaltante abbia valutato che i lavori previsti in appalto, per il loro contenuto specialistico e tecnico direttamente condizionato dalla specificità tecniche dei settori esclusi, non fossero progettabili ed appaltabili separatamente;
rileva carenze nella definizione del contratto: non risultano infatti adeguatamente definiti tutti gli istituti e tutte le casistiche riscontrabili in corso di esecuzione dei lavori che trovano invece adeguata disciplina nella legge quadro sui lavori pubblici;
un esplicito richiamo alla legge 109/94 s.m.i. avrebbe consentito una migliore gestione di tutte le criticità possibili che si sarebbero potute verificare nella esecuzione del contratto (varianti, riserve, contenziosi, ecc...); rileva l'ampio ricorso ad onerose consulenze giuridiche di supporto al RUP con affidamenti diretti in difformità ai principi dettati dal comma 6bis dell'art. 7 del Dlgs 165/01; rileva che i lavori sono stati avviati in assenza di un progetto esecutivo completo approvato e che si é proceduto alla loro realizzazione con l'approvazione tecnica per stralci, con conseguente impossibilità di preventivare il valore complessivo dell'opera da realizzare;
rileva la tardiva definizione delle problematiche relative allo spostamento dei sottoservizi con conseguenti ritardi nella stipula delle convenzioni tra e di CP_2 enti gestori, che ha generato sia notevoli rallentamenti nella progettazione esecutiva e quindi nella realizzazione di parte delle opere, sia la non adeguata previsione nel quadro economico delle somme a ciò necessarie con possibili maggior costi per il pubblico erario;
ritiene non conforme alle leggi generali di contabilità dello Stato (Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), che trovano applicazione al caso di specie, l'esecuzione di opere in variante o aggiuntive, che richiedono un maggior impegno di spesa rispetto al quadro economico approvato, in assenza di autorizzazione da parte degli Enti finanziatori. Rileva inoltre la presenza di errori progettuali, segnalati dal RUP subentrante, che hanno contribuito all'incremento dei costi complessivi del progetto definitivo posto a base d'appalto che non risultano essere stati tempestivamente contestati ai progettisti…”.
Tali rilievi non hanno trovato riscontro nel procedimento penale promosso in danno del che si è concluso con un decreto di archiviazione (su richiesta CP_1
Pubblico Ministero) con il quale è stata esclusa la configurabilità di una responsabilità in capo all'indagato relativamente ad ogni condotta contestatagli - per i reati di cui agli art. 40 e 323 c.p.- avendo il GIP accertato, rispetto ad ogni profilo di addebito ed a fronte di puntuale allegazione difensiva dell'indagato, l'assenza di significativi elementi utili a sostenere l'accusa.
7 In particolare, per quanto concerne gli aumenti di spesa contestati al CP_1 quale conseguenza di una condotta assertivamente negligente ed inadempiente, il GIP sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ha precisato che “…l'ing. con note CP_1
e relazioni del 14 giugno 2007, del 18 gennaio 2008, del 9 luglio 2009, ebbe a rappresentare al Consiglio di Amministrazione dell ed al CP_2 Parte_1 la necessità di una rimodulazione del quadro economico, con ciò dando dimostrazione di essersi attivato per portare a conoscenza degli enti pubblici della necessità di varianti alle opere (e di nuove spese). Le successive varianti che hanno comportato uno sforamento rispetto all'importo previsto nel quadro economico approvato dal Ministero, sono state approvate in un'apposita conferenza di servizi nel marzo 2011. Successivamente alla revoca dell'incarico di r.u.p. dell'ing. CP_1 il progetto esecutivo in variante dal medesimo presentato è stato approvato dal Ministero dei Trasporti, dalla Commissione Regionale Lavori Pubblici e dal
[...]
. Precedentemente, con nota del 18 maggio 2011, l'Assessorato Parte_1 all'Ambiente ed alla Mobilità del Comune, acquisito il parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, invitava a procedere alla rimodulazione del quadro economico del progetto…” (cfr. doc. n.11 produzione . CP_1
Si tratta di accertamenti, utilizzabili in questa sede, che non appaiono smentiti da ulteriori verifiche e/o indagini svolte in danno del CP_1
Non v'è, altresì, alcuna traccia documentale dell'asserito procedimento erariale incoato innanzi la Corte dei Conti emergendo, piuttosto, che il CDA dell' con CP_2 la nota prot. n. 179 a.v./4662 datata 11.12.2019 (in riscontro alla nota del Parte_1
n. 635998/2018) aveva ritenuto che “…in considerazione dell'assoluzione
[...] ottenuta dall'Ing. in sede penale ed in considerazione, altresì, che l'operato CP_1 dello stesso non è suscettibile di accertamento sotto il profilo della responsabilità erariale, essendo la relativa azione caduta in prescrizione, in quanto sono decorsi i cinque anni dalla lettera di messa in mora di codesta Amministrazione Comunale (18.11.2014), si può concludere affermando che è decaduta ogni ragione ostativa alla liquidazione dell'incentivo, in favore dello stesso…”. (cfr. doc. all. n. 25 produzione . CP_1
Conclusivamente a fronte dell'allegazione da parte del del CP_5 conferimento e dell'esecuzione dell'incarico commissionatogli, risulta ingiustificato l'inadempimento dell'obbligazione di erogazione del compenso.
Gli argomenti proposti dall'appellante risultano, altresì, smentiti dal contenuto della deliberazione del 13 dicembre 2013 del CDA dell diretto interlocutore CP_2 Parte del in quanto datore di lavoro – nella quale, con valore confessorio, si legge
8 “…Tutto quanto sopra premesso, ricorrono le condizioni di cui al p.to 4 dell'art. 8 del citato regolamento, secondo il quale, è necessario liquidare la quota parte dell'incentivo professionale relativamente alle attività svolte, sulla base della relazione del RUP subentrante, nei confronti del precedente RUP e del personale tecnico sino alla data della conclusione dell'incarico. Poiché il suddetto personale ha svolto con continuità le prestazioni dalla data della nomina alla data di avvicendamento del RUP (15.12.2011), gli stessi soggetti hanno maturato il diritto alla liquidazione dell'incentivo per il predetto periodo…” (cfr. doc. n.5 produzione
. CP_1
Con il secondo motivo d'appello il censura l'iter logico-giuridico Pt_1 attraverso il quale il Tribunale ha accolto la domanda di “manleva” formulata da lamentando che: “…l nella propria memoria di costituzione aveva CP_2 CP_2 chiesto di “accertare e dichiarare la responsabilità del nell'aver Parte_1 negato la liquidabilità della fattura n. 2017/SP/89”. Tale valutazione non è CP_2 stata effettuata dal primo giudice, sicchè appare priva di giuridico fondamento la condanna del a titolo “di rivalsa”. In altri termini, non è stata accertata una Pt_1 corresponsabilità dell'Amministrazione comunale nella vicenda che ci occupa…”.
La ragione di gravame va disattesa.
L è società partecipata al 100% dal , operante in CP_2 Parte_1 regime di "in houseproviding" che, secondo il suo Statuto, si occupa in nome e per conto dei propri committenti (tra i quali lo stesso della progettazione, Pt_1 organizzazione, realizzazione e gestione del sistema di trasporto di persone e di cose sia pubblici che private, nonché dei servizi relativi alla viabilità ed al traffico.
Risulta che il 21 febbraio 2003 il ha sottoscritto con Parte_1 una convenzione per la realizzazione delle linee tranviarie regolamentandone CP_2 anche l'aspetto giuridico-economico rispetto al quale le spese relative alle attività espletate da vengono ricomprese nelle somme messe a disposizione CP_2 dell'Amministrazione comunale.
Vi si legge “…il presente accordo disciplina i rapporti giuridico-economici tra il e l per la realizzazione delle due linee Parte_1 Controparte_6 tranviarie ( e ) e la Controparte_7 Controparte_8 progettazione e costituzione della terza linea (Michelangelo-Calatafimi) che sarà oggetto di appalto integrato, previo bando di pre-qualificazione delle imprese già pubblicato. In particolare, vengono quivi di seguito elencate le attività che l' CP_2 svolgerà per conto del , come sopra rappresentato, a titolo di Parte_1
“Stazione appaltante”, per le parti che esulano da quanto ricompreso nel progetto 9 approvato e finanziato nelle forme previste (finanziamento del 60% statale e restante 40% mediante mutuo B.E.I.). Dette attività costituiscono presupposto essenziale per la realizzazione dell'opera in questione e che saranno sottoposte al monitoraggio dell'Amministrazione, risultano le seguenti:
1)attività generali per la predisposizione, pubblicazione, selezione, preselezione, aggiudicazione e consegna lavori;
2)attività generali per l'affidamento dell'incarico di consulenza al responsabile del procedimento;
3) eventuale attività di consulenza per la predisposizione degli atti sopra sommariamente indicati, nonché consulenza tecnica e legale per l'intero procedimento, ad integrazione dell'attività svolta dalla struttura del Commissario di Governo, prevista dalla ordinanza n. 3255 del 29.11.02;
4) attività di PCM, durante la fase di realizzazione e sino al collaudo dell'opera finale;
5) attività relative agli incarichi di collaudi, in corso d'opera, e finali, statici e tecnico-amministrativi…”
Orbene, l'appalto, seppur indetto dall è originato da specifiche CP_2 direttive del , che di fatto le ha affidato la realizzazione di un Parte_1 intervento di interesse pubblico, direttamente correlato alla medesima Amministrazione;
il con la summenzionata convenzione si è impegnato, Pt_1 dunque, a garantire alla società le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera, anche secondo le regole civilistiche in materia di appalto.
Sul punto, peraltro, così come già accertato in prima istanza, l'appellante non ha mai di fatto disconosciuto la titolarità passiva assunta con la sottoscrizione della convenzione limitandosi, invero, a contestare la debenza degli emolumenti richiesti dal sulla base di una paventata mala gestio ad oggi indimostrata. CP_1
Dunque, le deduzioni dell'appellante in tema di mancata verifica da parte del G.L. della responsabilità del per aver negato la liquidabilità della fattura Pt_1 inerente il pagamento di quanto dovuto al e per avere, di conseguenza CP_1 accolto la domanda di manleva (“…sicchè appare priva di giuridico fondamento la condanna del a titolo “ di rivalsa”…” ) appaiono, sulla scorta delle Pt_1 argomentazioni di cui sopra, inconferenti.
Conclusivamente, la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10 Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1302/2023 resa il 17 aprile 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di che liquida in € 4.497,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, nonché in favore di in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di compensi professionali, che liquida in € 4.497,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
Così deciso in Palermo, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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