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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1172 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
, (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Potenza alla via G. Rossini n. 12, presso e nello studio dell'avv.
Fernando Russo che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
(C.F.: , rappresentata, in forza di Controparte_1 P.IVA_1
Mandato Speciale da già ), in persona del legale Controparte_2 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Lardo in Via Tommaseo n. 6, 75023, Montalbano Jonico, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta-opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 13/03/2023, , ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 863/2022, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 19/12/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 25.239,70 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di e per essa, quale mandataria, . Controparte_1 Controparte_2 L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso dal
Tribunale territorialmente incompetente.
Deduceva che il contratto di mutuo del 16/05/2014, sottoscritto con , CP_4 all'art. 9 delle condizioni, prevedeva espressamente che per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente fosse quello di Foggia.
Quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze da attribuirsi all'avvocato antistatario.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 22/09/2023 si costituiva in giudizio l'opposta , quale mandataria di chiedendo il Controparte_2 Controparte_1
rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 863/2022; con condanna di
[...]
per lite temeraria ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze. Parte_1
Deduceva l'infondatezza dell'unico motivo posta a base della proposta opposizione relativo all'incompetenza territoriale del giudice adito, poiché l'accordo delle parti attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo qualora, ciò sia stato espressamente stabilito. Nella fattispecie, la volontà dei contraenti non esclude i fori ordinari, ma aggiunge a quelli, il foro convenuto dalle parti.
Infatti, sostiene l'opposta, l'art. 9 del contratto non contempla nessun foro esclusivo, ma un generico accordo indicante il foro di Foggia per l'applicazione e l'interpretazione del contratto.
3) In corso di causa, con ordinanza assunta all'udienza del 26/10/2023 il G.I., considerando che la pretesa azionata risultava comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi idonei a corroborare la pretesa creditoria azionata e che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice del monitorio, non poteva ritenersi meritevole di accoglimento, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa istruita per via documentale, all'udienza del 13/02/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Sull'unico motivo di opposizione formulato dall'opponente, rileva che la competenza territoriale del giudice di Foggia prevista all'art, 9 del contratto di mutuo n. 91316394 è privo di qualsiasi carattere di esclusività ai sensi dell'art. 29 cpc, ove al secondo comma è previsto che “L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito” occorrendo una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass. civ., 14/01/2021, n. 494; Cass. civ., 6/10/2020, n. 21362). Mentre, nell'articolo richiamato, risulta meramente stabilito che “per ogni controversia concernente
l'applicazione e l'interpretazione del contratto il Foro competente è quello di
Foggia” senza alcuna indicazione di esclusività finalizzata ad escludere, concordemente, gli altri Fori. Né può valere a rendere l'esclusività al Foro pattuito, l'aver indicato “per ogni controversia”, poiché detta espressione è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (così Cass. civ.,
25/01/2018, n. 1838; Cass. civ., 14/01/2021, n. 494; Cass. civ. sez. 3, ord.
5/6/2009 n. 13033).
Conformemente, nel riprendere pedissequamente i principi granitici della
Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale di Milano nella pronuncia del
29/09/2020 n. 8965, ha così disposto: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia “stabilita” la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni – in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo “esclusivo” o dell'avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili) – deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (Cass. n. 17449/2007; Cass. n. 2214/2001).
La conseguenza di quanto sopra evidenziato, poiché la competenza territoriale del
Tribunale di Foggia non è individuata in termini esclusivi dalla clausola evocata e non contestata, e considerato che con riguardo a tutti gli altri fori stabiliti dalla legge non sono stati specificamente non contestati, si ritiene che la competenza del Tribunale di Potenza si sia definitivamente radicata.
Infatti, per costante giurisprudenza in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sulla parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio),
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito. (Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza n. 17311 del
3/7/2018). Quindi, a tal uopo si osserva che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito è tenuta ad indicare tutti i possibili fori concorrenti ed alternativi, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
Diversamente, se il convenuto non contesta specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti, l'eccezione deve essere rigettata. Tale principio
è espressione del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, “in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza” (cfr. ex multis, Cass. Civ. ordinanza n. 21253 del 14/10/2011).
Nello specifico parte opponente ha eccepito la competenza del Tribunale di
Potenza ritendo che la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto di finanziamento, attribuisse al Tribunale di Foggia la competenza esclusiva a conoscere delle vicende del contratto, senza tuttavia contestare tutti i possibili fori concorrenti ed alternativi, indicando per ciascuno di essi il diverso giudice competente.
Pertanto, l'eccezione risulta essere infondata e merita il rigetto.
5) Sulla contestazione del quantum debeatur, se ne deve rilevare la mera enunciazione, non essendo né documentata, né in alcun modo argomentata e non risultando nemmeno esposte le ragioni poste a fondamento della predetta contestazione.
6) Pertanto, in conclusione, l'opposizione proposta da parte attrice-opponente, non avendo adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo del diritto per cui è causa, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
7) Sulla domanda per lite temeraria ex art 96 cpc proposta dall'opposta, si evidenzia, preliminarmente, che “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. Civ, sent. n. 3464/17).
Sul punto, infatti, e con specifico riferimento all'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.,
è stato più volte sancito il principio per cui “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma
3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Civ. n. 27534 del 30/12/2014; in senso analogo, Cass. Civ. ord. n. 24546/2014; Cass. Civ. ord. n. 21570/12)” (cfr Cass.
Civ. ord 22120/2016).
Nella fattispecie, si ritiene non sussistere tutti gli elementi per una condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc.
8) Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in virtù del principio della soccombenza, parte attrice-opponente deve essere condannata, a rimborsare le spese processuali del presente giudizio di opposizione come liquidate in dispositivo in favore della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
1172/2023 R.G. promossa da (attore-opponente) contro Parte_1
e quale mandataria (convenuta-opposta), Controparte_1 Controparte_2
nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 863/2022, emesso dal
Tribunale di Potenza in data 21/12/2022, per quanto in parte motiva;
b) Condanna parte attrice opponente, a rimborsare le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 05/06/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante