Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2579/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2579/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04.12.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31.08.1957 (c.f.: ) e (PZ) nato a [...] il C.F._2 Parte_3
17.06.1986 (c.f.: ), nella loro qualità di eredi di C.F._3 [...]
(c.f.: ), elettivamente domiciliati in via Persona_1 CodiceFiscale_4
Nicola Sole n. 73, in Potenza, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Santangelo che li rappresenta e li difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
, c.f. , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1 regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMURO
FAUSTINA, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, in Potenza alla Via Vincenzo
Verrastro n. 4;
-CONVENUTA-
OGGETTO: revoca contributi pubblici;
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno agito in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio, nella loro qualità di eredi di (deceduta in Persona_1 data 18.12.2018), titolare dell'omonima ditta, per sentir accogliere, nei confronti della
, le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Annullare/ disapplicare la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del
Controparte_2
n. 00238 datata 04.04.2017, notificata a mezzo posta in data 25 maggio 2017,
[...] avente ad oggetto” Ex. Reg. CE n. 2078/1992- Misura F “Ritiro ventennale dei
Seminativi dalla Produzione”- decadenza totale Parte_4
,- statuente la decadenza totale delle domande di aiuto/pagamento percepite
[...] in riferimento alle annualità dal 1997 al 2000 e per gli anni 2005,2006,2007,2009,2010”,
-nonché di recuperare gli aiuti indebitamente percepiti, per un importo pari ad €
35.345,95” e di non poter accogliere la richiesta di applicazione della dgr 368/2013.
-Accertare e dichiarare comunque il giusto diritto della defunta sig.ra
[...]
al percepimento degli aiuti comunitari in riferimento alle annualità Persona_1 dal 1997 al 2000 e per gli anni 2005,2006,2007,2009,2010” e conseguentemente che gli attori nella loro qualità di eredi della sig.ra nulla Persona_1 sono tenuti a restituire alla;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare che la sig.ra aveva diritto Persona_1 ad essere ammessa al recesso dagli impegni assunti senza recupero da parte dell'Ente dei contributi già erogati, ai sensi della DGR n. 368/2013 per l'effetto e per CP_1
l'effetto Annullare/ disapplicare la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del
Dipartimento Politiche Controparte_2
n. 00238 datata 04.04.2017, notificata a mezzo posta in data 25 maggio 2017
[...]
e conseguentemente che gli attori nella loro qualità di eredi della sig.ra
[...]
nulla sono tenuti a restituire alla;
Persona_1 Controparte_1
- Dichiarare, comunque, la prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 1 Regolamento Ue del
Consiglio nr. 2988/95 o comunque ex art. 2946 cc, del diritto della a Controparte_1 procedere al recupero di tutte le somme percepite dalla sig.ra Persona_1
per i titoli di cui in narrativa.
[...]
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 2 - In via subordinata dichiarare comunque la prescrizione ex art 2946 cc del diritto della
a procedere al recupero delle somme percepite dalla sig.ra Controparte_1 [...]
per i titoli di cui in narrativa prima del 25 maggio 2007, Persona_1 tenendo conto che il provvedimento Regionale è stato notificato in data 25 maggio 2017.
Il giudizio è stato riassunto dagli eredi dinanzi all'intestato Tribunale dopo che il TAR
Basilicata, inizialmente adito dalla de cuius Persona_1 dichiarava, con sentenza n. 402/2017 il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Gli istanti, in particolare, hanno dedotto, in via preliminare, la “prescrizione delle somme indicate nella già impugnata Determinazione Dirigenziale del Dirigente del
Controparte_2
n. 00238 datata 04.04.2017, avente ad oggetto” Ex. Reg. CE n. 2078/1992-
[...]
Misura F “Ritiro ventennale dei Seminativi dalla Produzione”richieste in restituzione dalla Regione , (importo pari ad € 35.345,95)” e nel merito, l'illegittimità del CP_1 provvedimento di revoca adottato dalla convenuta per:
- “violazione della disciplina di legge e regolamentare, regolante la materia, nonché carente di qualsiasi prova in ordine agli asseriti inadempimenti imputati alla defunta Sig.ra ”; Per_1
- “violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990” (non emergendo dalla motivazione le ragioni di diritto che hanno determinato la decadenza totale dei contributi comunitari, in quanto si “omette completamente di indicare in base a quale/i disposizione/i discenderebbero gli effetti decadenziali decretati, né tali essenziali informazioni sono contenute nell'allegata nota AGEA di cui il provvedimento impugnato si limita ripetere pedissequamente il contenuto”);
- violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta Regionale n. 368/2013
(con particolare riferimento alla parte in cui, rilevata l'impossibilità di accogliere il recesso esercitato dalla ai sensi della D.G.R. n. 368 del 04/04/2013, Per_1
“riscontrata la mancata presentazione delle domande di conferma impegni ai sensi del Reg. CEE 2078/92 – Mis. F (Ritiro ventennale dei seminativi della produzione) per gli anni 2012-2013”, veniva dichiarata la decadenza totale dal beneficio per interruzione degli impegni assunti”);
- non avere rilevato le motivazioni addotte, con nota del 13.10.2013, a giustificazione della mancata presentazione delle domande di conferma del
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 3 beneficio relativamente alle annualità 2012-2013 e per l'assenza di prova del preteso scostamento tra la superficie dichiarata e quella verificata, contestando l'attendibilità “delle rilevazione svolte con il sistema AGENSIAN”.
In particolare, riportando il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al TAR, hanno osservato che:
- , imprenditrice agricola, proponeva domanda Persona_1 di aiuti comunitari Ex. Reg. CE n. 2078/1992- Misura F “Ritiro ventennale dei
Seminativi dalla Produzione”, adempiendo dall'anno 1997 sino all'anno 2011, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa ivi compreso la presentazione delle domande annuali di conferma degli impegni assunti ai sensi del reg. CE
2078/1992;
- Dall'anno 2012 in poi, a causa dei malanni connessi al sopraggiungere della vecchiaia, di fatto cessava l'attività agricola;
- nell'anno 2013, l'ARBEA con nota prot. n. 2013-0006892 datata 02.10.2013, comunicava alla ricorrente che a seguito della istruttoria era emerso che la stessa non aveva provveduto alla presentazione delle domande relative alle annualità
2012 e 2013;
- La ricorrente riscontrava con nota del 13.10.2013, motivando di aver cessato l'attività agricola, e che per tale ragione non aveva provveduto all'inoltro delle domande. Chiedeva pertanto di essere ammessa al recesso dagli impegni assunti ai sensi della DGR Basilicata n. 368/2014, con le relative conseguenze determinate dalla citata delibera di giunta Regionale (esenzione dalla restituzione delle somme percepite);
- con note del 13 luglio 2016 e del 16.01.2017, l'AGEA comunicava alla ricorrente che la determinazione era quella di dichiarare la decadenza totale dai benefici, e che pertanto avrebbe trasmesso gli atti ai competenti Uffici per i conseguenti provvedimenti;
- con il provvedimento impugnato la decretava la decadenza Controparte_1 totale delle domande di aiuto/pagamento percepite dalla ricorrente in riferimento alle annualità dal 1997 al 2000 e per gli anni 2005,2006,2007,2009,2010, per non avere la ricorrente presentato le domande di conferma degli impegni relative agli anni 2012 e 2013, concludendo che tale inadempimento è idoneo a generare la decadenza totale del beneficio per interruzione degli impegni assunti;
2579/2021 r.g.a.c. Pag.
4 - il provvedimento impugnato accertava, inoltre, con riferimento all'annualità,
2008 domanda n. 84710360813, “uno scostamento del 69,79% tra la superficie richiesta e la superficie determinata”, rilevato mediante il sistema Agensian.
Costituitasi in giudizio, la ha confutato le avverse censure, chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda, attesa la legittimità del provvedimento adottato e la correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.
La causa, istruita documentalmente, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
****************
§1. La pretesa degli attori non può essere accolta per le ragioni di seguito chiarite.
Come illustrato, gli attori hanno agito in giudizio per sentir accertato il proprio diritto soggettivo a trattenere le somme erogate, alla propria de cuius, dall'Amministrazione, in relazione alla domanda iniziale n. 64111677387, Ex. Reg. CE n. 2078/1992- Misura F
“Ritiro ventennale dei Seminativi dalla Produzione”, e successive annualità, proponendo,
a ben vedere, una domanda di accertamento negativo della pretesa restitutoria oggetto della determina dirigenziale in questa sede contestata.
§1.1. Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A., se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse
(cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio sez. V, 05/12/2023, n.18206; T.A.R. , Perugia , sez. I ,
01/03/2024 , n. 137).
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Di recente la Suprema Corte ha chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18/01/2024 , n. 1946).
Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte – in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (cfr. Cass. S.U.
288/1999; 66/2001; 6489/2002; 5617/2003; 15867/2011; 15941/2014; 3057/2016).
§1.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è evidente che la giurisdizione del giudice ordinario si impone ogniqualvolta il provvedimento contestato, ad onta della sua denominazione formale, risulti privo di profili di autoritatività, limitandosi a dare atto del riscontrato inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti con la domanda di impegno;
in tali casi, dunque, il Giudice – ordinario – è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa restitutoria dell'amministrazione piuttosto che sindacare la legittimità formale del provvedimento adottato.
Pertanto, essendo la cognizione del giudice ordinario incentrata sul rapporto e non sull'atto, risultano irrilevanti i vizi formali dell'atto – quale il difetto di motivazione invocato – ove essi non si traducano in una sostanziale illegittimità della pretesa restitutoria dell'amministrazione.
Peraltro, nel caso in esame, alcun difetto di motivazione si riscontra dall'esame dei provvedimenti amministrativi depositati in atti, né può predicarsi un vulnus del diritto di difesa della beneficiaria, la quale ha prontamente replicato alle richieste
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 6 dell'amministrazione, a ben vedere, dunque, sufficientemente argomentate.
§2. Tanto chiarito, passando al merito della vicenda, si evidenzia come il provvedimento di decadenza totale è stato adottato dall'amministrazione convenuta in ragione, principalmente, della mancata presentazione delle domande di conferma di impegno da parte della beneficiaria, oltre che per il rilevato scostamento tra la superficie dichiarata e quella effettiva per l'annualità 2008.
§2.1. Come noto, i contributi in esame trovano fondamento nella normativa sovranazionale (Regolamento CEE n. 2078/92 e successivo Regolamento CE n. 2988/95) che si proponeva, tra l'altro, la finalità di “incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere ambientale” [art. 1 lett. f) reg. 2078/92] prevedendo, all'uopo che il ritiro dei seminativi avesse durata almeno ventennale “per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riservi di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici” [art. 2 lett. f) reg. cit.].
Orbene, ancorché il programma si realizzi attraverso la presentazione di una domanda iniziale e di successive domande di conferma dell'impegno originariamente assunto, è evidente che lo stesso – attesa la sua finalità – debba essere unitariamente considerato nell'arco temporale dei vent'anni in cui si protrae.
§2.2. Gli attori hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della di CP_1
recuperare le somme percepite dalla deducendo: Per_1
- l'inidoneità della determinazione dirigenziale impugnata ad interrompere il termine di prescrizione attesa l'assenza di una formale messa in mora;
- il decorso del termine di prescrizione quadriennale previsto nella materia in esame dall'art. 3 co. 1 del Regolamento CE n. 2988/95, atteso che la beneficiaria ha percepito le ultime somme nel 2010, termine ampiamente decorso già prima dell'adozione della determina regionale;
- in subordine, pur considerando il provvedimento regionale valido atto interruttivo della prescrizione e applicabile alla fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte prima del 25.05.2007 considerando che il provvedimento regionale è stato notificato alla beneficiaria in data 25.05.2017.
§2.3. La fattispecie in esame ha ad oggetto il recupero degli importi erogati a titolo di aiuti comunitari ed è, pertanto, assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione l'ordinario termine decennale
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 7 previsto dall'art. 2946 cod. civ.
Si veda, in proposito, quanto chiarito da Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24040, secondo cui “Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti”.
§2.4. La decorrenza del termine di prescrizione, inoltre, non può essere ancorata alla percezione annuale degli aiuti, come preteso dagli attori, ma deve essere unitariamente collocata al momento della conclusione del programma (come prescritto dall'art. 3 co. 1 del Regolamento CE 2988/1995 a mente del quale “per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma”) ovvero alla data di commissione di irregolarità comportanti la perdita del beneficio (o meglio, dalla loro oggettiva conoscibilità da parte dell'amministrazione).
§2.5. Pertanto, nel caso in esame, in applicazione dei summenzionati principi, deve escludersi che al momento dell'adozione del provvedimento regionale di revoca fosse maturata la prescrizione del diritto dell'amministrazione a ripetere le somme erogate in favore della (provvedimento che, in ogni caso, ha determinato l'interruzione del Per_1
termine di prescrizione come espressamente sancito dall'art. 3 co. 1 del regolamento da ultimo citato secondo cui “La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione”, al pari della precedente nota Arbea prot. n. 2013-0006892 datata 02.10.2013, trattandosi di atto istruttorio evidentemente volto all'accertamento della riscontrata irregolarità).
§2.6. Nel merito, le censure avanzate avverso i provvedimenti amministrativi contestati
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 8 non possono essere condivise.
Il provvedimento di revoca, infatti, è stato adottato dall'amministrazione regionale sulla base di plurime ragioni: lo scostamento – accertato per l'annualità 2008 – tra la superficie dichiarata e quella effettivamente ritirata pari addirittura al 69,79% (circostanza da sola idonea a determinare la perdita dell'intero beneficio); la mancata presentazione delle domande di impegno per le annualità 2001, 2002, 2003, 2004, 2012 e 2013 (cfr. nota dell'UECA – Ufficio erogazioni Comunitarie in Agricoltura della Regione del CP_1
13.06.2016).
Ne discende che la circostanza che la avesse cessato l'attività agricola “da tempo Per_1
e che per tale motivo non aveva provveduto all'inoltro delle domande” (cfr. pag. 21 atto di citazione) non è sufficiente a paralizzare il diritto della alla restituzione delle CP_1
somme.
§2.7. In primo luogo, si evidenzia come la beneficiaria si sia attivata per comunicare l'effettiva cessazione dell'attività agricola (chiedendo al contempo il recesso dagli impegni assunti senza perdita dei benefici già conseguiti, ai sensi della Delibera
Regionale n. 368 del 04.04.2013) solo a seguito degli accertamenti compiuti dalla Arbea
e della nota di chiarimenti inviata.
Trattasi di comportamento quantomeno colposo, non giustificato – come preteso in questa sede – dai “malanni connessi al sopraggiungere della vecchiaia” (pag. 3 atto di citazione), osservandosi che la delibera regionale invocata espressamente prevede l'obbligo di “comunicare formalmente la cessazione totale dall'attività agricola al
Responsabile di Misura entro 30 giorni lavorativi dal momento della cessazione dell'attività unitamente alla comunicazione:
1. Di chiusura della partita iva in agricoltura;
2. di cancellazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della competente Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura;
3. di cancellazione dell'iscrizione all'Inps nella sezione coltivatori diretti o Imprenditore Agricolo
Professionale (I.A.P.);
4. di cancellazione dal registro regionale degli Imprenditori
Agricoli Professionali (I.A.P.);
5. di chiusura, presso il CAA di riferimento, del fascicolo aziendale elettronico”.
Secondo gli istanti la mancata previsione del carattere perentorio del termine (non essendo previsto lo stesso a pena di decadenza), comporterebbe che la sua eventuale violazione non farebbe venir meno il diritto ad accedere alla misura del recesso, senza perdita dei contributi già percepiti, essendo soddisfatti gli ulteriori presupposti previsti
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 9 dal medesimo provvedimento regionale.
§2.8. In disparte la qualificazione del termine (che, si rammenta, non essere un termine processuale, ma un termine previsto dal legislatore regionale per poter richiedere il recesso dall'impegno assunto), ai fini che qui interessano, va evidenziato che non risultano comunque rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla delibera in commento.
La giunta regionale, infatti, in applicazione dell'art. 44 co. 2 del Regolamento CE
1974/2006, stabiliva che “per la prosecuzione del ʺset-asideʺ sottoscritto in base al Reg.
Ce 2078/92, in caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola qualora il beneficiario abbia già rispettato una parte consistente del proprio impegno pari almeno al 60% del tempo, quantificato in 12 anni di rispetto dell'impegno, non si procederà al recupero dei contributi già erogati”.
Ebbene, nel caso in esame, gli attori non hanno affatto provato il rispetto dell'impegno assunto per un periodo di almeno 12 anni atteso che, come evidenziato nella nota UECA del 13.06.2016, richiamata nella determinazione dirigenziale di revoca del 04.04.2017, la mancata presentazione delle domande di conferma dell'impegno non riguarda solamente le annualità 2012 e 2013 (giustificata, secondo la prospettazione di parte, dalla cessazione dell'attività), ma altresì le annualità 2001, 2002, 2003 e 2004, circostanza rispetto la quale gli attori nulla hanno chiarito.
Pertanto, ritenuto tale rilievo assorbente giacché integrante una giusta causa di revoca dei contributi già erogati per mancato rispetto dell'impegno assunto, la pretesa attorea non può che essere rigettata, non ricorrendo nemmeno i presupposti per l'accesso alla misura del recesso e alla conservazione dei benefici già ottenuti ai sensi della delibera regionale invocata (considerando che la prima annualità per la quale la domanda di impegno non è stata rinnovata è quella del 2001, a distanza di soli 4 anni dalla domanda iniziale del
1997).
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda e della modesta attività difensiva svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria non avendo le parti nemmeno depositato memorie nei termini concessi ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 10 altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dagli attori Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
2) condanna Parte_1 Parte_2
, , al pagamento, in favore della , delle spese
[...] Parte_3 Controparte_1
del presente giudizio si liquidano complessivamenete in euro 2.906,00, oltre rimborso
Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 30/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2579/2021 r.g.a.c. Pag. 11