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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1452/2024 Sezione Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 come in atti, dall' Avv.to Gragnaniello Martino preso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dagli CP_1
Avv.ti Nannucci Elisa e Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola (Via Variante 7/bis – Nola). CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.02.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 6567/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione ordinaria di inabilità ex l. 222/1984).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa con riferimento al CP_1
merito della pretesa, chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p. ed opponendosi alla rinnovazione della C.T.U.
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
Giova rammentare, preliminarmente, che, sebbene in ricorso parte istante avanzi la richiesta di riconoscimento dei requisiti per accedere all' assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984, il presente giudizio può avere ad oggetto il solo accertamento dei requisiti per accedere alla pensione ordinaria di inabilità ex l. 222/1984, atteso che, come anche sottolineato dall' convenuto nella memoria difensiva e di costituzione (cfr. pag. 1 CP_2
della memoria difensiva e di costituzione), parte istante era già titolare di assegno ordinario di invalidità fin dall' agosto 2020 e che, a seguito di domanda amministrativa del 16.03.23,
è stata riconosciuta la pensione di vecchiaia, a seguito di trasformazione AOI, dall' aprile
2023 (cfr. estratto conto previdenziale;
estratto pensione;
estratto pagamenti allegati dall' alla memoria difensiva e di costituzione depositata in data 13.03.25). Da ciò deriva CP_1
l'inammissibilità della domanda afferente all'assegno ordinario.
Tanto chiarito, e circoscritto l'esame al solo accertamento dei requisiti per accedere alla pensione ordinaria di inabilità ex l. 222/1984, si rammenta che l' art. 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo Giudicante, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, la domanda è inammissibile.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell' intento di deflazionare l' enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di a.t.p., senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene, invece, necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell' operato del c.t.u..
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell' a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente che la specificità dei motivi serva, anzitutto, ad individuare le statuizioni impugnate e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione - pur sommaria, ma chiara - delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., esaurisce l' obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di a.t.p..
Nel caso di specie, parte opponente formula contestazioni estremamente generiche in quanto si limita a sostenere che la C.T.U. sia superficiale, lacunosa ed inadeguata perché caratterizzata da contraddittorietà diagnostico – valutative, da carenza delle motivazioni medico – legali e da mancanza di fondamentali requisiti medico – legali che dovrebbero caratterizzare gli accertamenti tecnici di ufficio.
Invero, parte opponente ha omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, non evidenziando lacune diagnostiche o contenuti scientificamente errati della perizia.
In effetti, le censure alla C.T.U. non sono altro che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, assolutamente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo. Si rileva che parte istante ha, nelle more della presente fase, versato in atti una serie di certificazioni mediche omettendo di specificarne, sul piano medico-legale, la rilevanza.
Nemmeno si deduce, nelle note di accompagnamento, alcun aggravamento.
Occorre precisare che è principio consolidato quello per cui l' obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti (peraltro, come già rilevato, nemmeno dedotti,) o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell' art. 149 disp. att. cod. proc. civ. – l' omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata – presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che la parte – tenuta a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità – abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o delle nuove infermità, e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l' eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l' art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/2019), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato
(Cass.11908/2021; Cass.18153/2016; Cass. C21151/2010) che la violazione dell' art. 149
d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stata dedotta e provata l' esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373/2023).
Diversamente opinando (ritenendo, cioè, che il giudice debba d' ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell' istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d' ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l' effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell' introduzione del sistema delineato dall' art. 445 bis c.p.c. (Cass. n.
30869/2019).
Appare evidente, dunque, come l' intero ricorso di opposizione si riduca a contestazioni puramente generiche ed apodittiche, non deducendo alcuna specifica argomentazione medico-legale che contraddica i risultati a cui è giunto l' ausiliario del giudice e da cui si evincerebbe la non correttezza della perizia.
Il ricorso, dunque, difetta dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall' art. 445 bis,
c.p.c..
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio avente ad oggetto a.t.p.,
e condivisibilmente con essa, si può affermare che nel caso de quo non sussistano i requisiti sanitari per la concessione della pensione ordinaria di inabilità ex l. 222/1984.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 15.4.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma