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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 509/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, presso lo studio delle Avv.sse ACCARDO FRANCESCA e
ACCARDO MARGHERITA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito – pagamento assegno ordinario di invalidità. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato titolare di assegno ordinario di invalidità n. 15036761 cat.
IO, con decorrenza dal gennaio 1994 e divenuto definitivo dopo la seconda conferma;
dedotto che a partire dal 29.7.94 veniva immesso in qualità di lavoratore socialmente utile nel Comune di Grotteria e che, in conseguenza,
l' gli corrispondeva il sussidio di disoccupazione previsto dalla Legge CP_1
n.451/94 per tale categoria di lavoratori;
dedotto che con missiva del 19.12.03, l' gli rappresentava che il sussidio era incompatibile con CP_1
l'assegno ordinario di invalidità e che, pertanto, il pagamento della prestazione pensionistica veniva sospeso, con contestazione di un indebito pari ad € 44.084,91 (ratei percepiti da luglio 1994 a dicembre 2003); dedotta l'irripetibilità della somma corrisposta ai sensi della normativa di settore applicabile;
evidenziato che a distanza di sette anni dalla prima comunicazione, nel luglio 2010, l comunicava l'inizio del recupero CP_1 dell'indebito con trattenute sul sussidio di disoccupazione pari a € 106,00 mensili, con recupero complessivo di € 1.932,00; allegato inoltre che essendo l'assegno ordinario in suo godimento divenuto definitivo dopo la terza conferma, il medesimo doveva essere ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del 2015, data a partire dalla quale l'erogazione del sussidio è venuta meno per essere stato il ricorrente assunto dal Parte_2 con contratti a termine, periodicamente rinnovati;
concludeva chiedendo
“Voglia l'On.le Tribunale adito, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito contestato, nonché l'assoluta intangibilità delle prestazioni a sostegno del reddito (art. 545 c.p.c.), condannare l' Controparte_2
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande e domicilio presso l'Agenzia Territoriale di Locri, C.so Matteotti,48, alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 1.932,00 illegittimamente trattenuto, nonché a ripristinargli l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'1/1/15, data a partire dalla quale egli non ha più percepito il sussidio di disoccupazione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto.
Pag. 2 di 7 Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, la stessa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Con una prima domanda il ricorrente propone un'azione di accertamento negativo dell'indebito contestatogli dall' . CP_1
In particolare, risulta dagli atti di causa che l' , come anche chiarito in CP_1 sede di memoria di costituzione, con missiva del 19.12.2003, ha chiesto in ripetizione i ratei corrisposti al ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità n. 15036761 per il periodo dall'1.7.94 al 31.12.03, in quanto tale prestazione risultava incompatibile con la percezione da parte del ricorrente per il medesimo periodo dell'indennità prevista dalla legge 451/94 a favore degli LSU.
È incontestato tra le parti che le due prestazioni sono incompatibili. In ogni caso, al riguardo si osserva che l'incompatibilità tra le prestazioni è stabilita espressamente per legge. In primo luogo, il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 ha generalmente previsto che “i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.
Con riferimento a tali ipotesi, analogicamente rilevanti nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. n. 5544/2010,) che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione, che ha luogo a fronte dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché di calcolo, che ha luogo secondo le norme della medesima, e nella sua conversione “ex lege”
Pag. 3 di 7 in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento.
Di analogo segno è la successiva giurisprudenza (Cass. n. 8239/2010) secondo cui il divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, riguarda anche l'assegno ordinario d'invalidità, in quanto l'elemento costitutivo del relativo diritto - l'«incollocazione» - presuppone uno stato di disoccupazione per difficoltà di mercato, e tutela tale evenienza al pari dell'indennità di disoccupazione, che ha l'analoga funzione di sopperire alle conseguenze derivanti dalla non collocazione dovuta a difficoltà di mercato. (Cass. n. 8634/2014; Cass. n. 9808/2012).
Tra i due trattamenti in godimento al ricorrente sussisteva incontrovertibilmente una radicale incompatibilità stabilità dalla normativa applicabile.
Appare opportuno a questo punto evidenziare che proprio il D.L. n. 299/1994, convertito con mod. dalla L. 451/1994, intervenuto anche sulla disciplina dei lavori socialmente utili, con gli artt. 2, c. 5 e 12 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di optare tra i trattamenti di mobilità e i trattamenti con essi incompatibili.
In particolare, con l'art. 2, c. 5 D.L. 299/1994 è stato aggiunto all'art. 6, c. 7 D.L. 148/1993, sopra citato, il seguente inciso “All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
Con l'art. 12, c. 2, D.L. 299/1994 è stata invece introdotta una disciplina transitoria del seguente tenore: “I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
Pag. 4 di 7 legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo”.
Il divieto di cumulo è stato dunque espressamente previsto nella prima normativa che ha fornito un riassetto organico della materia dei lavori socialmente utili, con la disposizione di cui all'art. 8 c. 5 D.lgs. 469/97, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva”.
1.2 Orbene, il ricorrente sostiene l'irripetibilità dell'indebito in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 l. 88/89 e 13 l. 412/91.
Ritiene il giudicante che tale normativa, per quanto in ipotesi applicabile alla fattispecie in esame, relativa alla ripetizione di indebito previdenziale, risulti inconferente a fronte della percezione di prestazioni tra loro incompatibili ex lege.
Al riguardo si ritiene difatti di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nell'ipotesi «di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili» si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale «bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cod.civ.» (Cass. nr. 15759 del 2019; v. anche in motiv. Cass. n.4600 del 2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite” (cfr. Cass. 11026/2022). È evidente difatti che in ipotesi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, risulti del tutto irrilevante il principio di affidamento del pensionato.
Alla luce di quanto sopra non può che essere rigettata la domanda relativa all'accertamento negativo dell'indebito.
Pag. 5 di 7 2. È altresì infondata ogni doglianza sollevata dal ricorrente relativa alla pretesa non tangibilità dell'indennità di disoccupazione in considerazione del suo carattere alimentare. A tal proposito si rammenta (v. Cass. n. 206/2016) che, come è noto, in tema di indebito previdenziale, l salvo CP_1 il diritto di avvalersi della (autonoma) azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ. tramite gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ben può in ogni caso recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione (ovvero su altre prestazioni previdenziali quali l'indennità di disoccupazione) - col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera finanche con riguardo agli arretrati di pensione o indennità (in termini anche Cass. 5 giugno 2003 n. 9001) i quali possono dunque essere anch'essi oggetto di tale compensazione.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'attività di recupero intrapresa dall' CP_1
è legittima.
3. Da ultimo non può trovare accoglimento la domanda relativa al
“ripristino” dell'AOI in favore del ricorrente, a partire dall'1.1.15, data da cui lo stesso non avrebbe più percepito il sussidio di disoccupazione.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente non ha allegato né in alcun modo provato la sussistenza dei requisiti legittimanti la percezione della prestazione rivendicata, venendo così meno all'onere sullo stesso gravante.
Il ricorrente si è limitato a sostenere che l'AOI in godimento fosse divenuto definitivo a seguito di tre conferme, circostanza rimasta anch'essa del tutto sfornita di prova.
In ogni caso, appare evidente che la domanda risulterebbe improponibile, non risultando che il ricorrente, successivamente al gennaio 2015, abbia mai avanzato domanda amministrativa all'ente per il ripristino dell'AOI in godimento fino al 2003.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non è stato depositato in atti alcun atto da cui emerga che l'erogazione dell'AOI sia stata oggetto di sospensione.
Non risulta difatti che il ricorrente abbia mai esercitato un'opzione per la corresponsione del trattamento riservato ai lavoratori socialmente utili,
Pag. 6 di 7 unica ipotesi in cui la legge prevede la possibilità della sospensione dell'ulteriore prestazione previdenziale in godimento.
Per tali motivi, non si può che ritenere che il ricorrente, non avendo mai esercitato la relativa opzione, fosse decaduto dal godimento dell'AOI, rispetto al quale si sarebbe dovuto attivare previamente in via amministrativa al fine di ottenerne il ripristino.
Per tutti i motivi di cui sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
4. Nulla per le spese, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 509/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, presso lo studio delle Avv.sse ACCARDO FRANCESCA e
ACCARDO MARGHERITA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito – pagamento assegno ordinario di invalidità. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato titolare di assegno ordinario di invalidità n. 15036761 cat.
IO, con decorrenza dal gennaio 1994 e divenuto definitivo dopo la seconda conferma;
dedotto che a partire dal 29.7.94 veniva immesso in qualità di lavoratore socialmente utile nel Comune di Grotteria e che, in conseguenza,
l' gli corrispondeva il sussidio di disoccupazione previsto dalla Legge CP_1
n.451/94 per tale categoria di lavoratori;
dedotto che con missiva del 19.12.03, l' gli rappresentava che il sussidio era incompatibile con CP_1
l'assegno ordinario di invalidità e che, pertanto, il pagamento della prestazione pensionistica veniva sospeso, con contestazione di un indebito pari ad € 44.084,91 (ratei percepiti da luglio 1994 a dicembre 2003); dedotta l'irripetibilità della somma corrisposta ai sensi della normativa di settore applicabile;
evidenziato che a distanza di sette anni dalla prima comunicazione, nel luglio 2010, l comunicava l'inizio del recupero CP_1 dell'indebito con trattenute sul sussidio di disoccupazione pari a € 106,00 mensili, con recupero complessivo di € 1.932,00; allegato inoltre che essendo l'assegno ordinario in suo godimento divenuto definitivo dopo la terza conferma, il medesimo doveva essere ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del 2015, data a partire dalla quale l'erogazione del sussidio è venuta meno per essere stato il ricorrente assunto dal Parte_2 con contratti a termine, periodicamente rinnovati;
concludeva chiedendo
“Voglia l'On.le Tribunale adito, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito contestato, nonché l'assoluta intangibilità delle prestazioni a sostegno del reddito (art. 545 c.p.c.), condannare l' Controparte_2
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande e domicilio presso l'Agenzia Territoriale di Locri, C.so Matteotti,48, alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 1.932,00 illegittimamente trattenuto, nonché a ripristinargli l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dall'1/1/15, data a partire dalla quale egli non ha più percepito il sussidio di disoccupazione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto.
Pag. 2 di 7 Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, la stessa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Con una prima domanda il ricorrente propone un'azione di accertamento negativo dell'indebito contestatogli dall' . CP_1
In particolare, risulta dagli atti di causa che l' , come anche chiarito in CP_1 sede di memoria di costituzione, con missiva del 19.12.2003, ha chiesto in ripetizione i ratei corrisposti al ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità n. 15036761 per il periodo dall'1.7.94 al 31.12.03, in quanto tale prestazione risultava incompatibile con la percezione da parte del ricorrente per il medesimo periodo dell'indennità prevista dalla legge 451/94 a favore degli LSU.
È incontestato tra le parti che le due prestazioni sono incompatibili. In ogni caso, al riguardo si osserva che l'incompatibilità tra le prestazioni è stabilita espressamente per legge. In primo luogo, il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 ha generalmente previsto che “i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”.
Con riferimento a tali ipotesi, analogicamente rilevanti nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. n. 5544/2010,) che il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione, che ha luogo a fronte dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché di calcolo, che ha luogo secondo le norme della medesima, e nella sua conversione “ex lege”
Pag. 3 di 7 in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento.
Di analogo segno è la successiva giurisprudenza (Cass. n. 8239/2010) secondo cui il divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, riguarda anche l'assegno ordinario d'invalidità, in quanto l'elemento costitutivo del relativo diritto - l'«incollocazione» - presuppone uno stato di disoccupazione per difficoltà di mercato, e tutela tale evenienza al pari dell'indennità di disoccupazione, che ha l'analoga funzione di sopperire alle conseguenze derivanti dalla non collocazione dovuta a difficoltà di mercato. (Cass. n. 8634/2014; Cass. n. 9808/2012).
Tra i due trattamenti in godimento al ricorrente sussisteva incontrovertibilmente una radicale incompatibilità stabilità dalla normativa applicabile.
Appare opportuno a questo punto evidenziare che proprio il D.L. n. 299/1994, convertito con mod. dalla L. 451/1994, intervenuto anche sulla disciplina dei lavori socialmente utili, con gli artt. 2, c. 5 e 12 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di optare tra i trattamenti di mobilità e i trattamenti con essi incompatibili.
In particolare, con l'art. 2, c. 5 D.L. 299/1994 è stato aggiunto all'art. 6, c. 7 D.L. 148/1993, sopra citato, il seguente inciso “All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.
Con l'art. 12, c. 2, D.L. 299/1994 è stata invece introdotta una disciplina transitoria del seguente tenore: “I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
Pag. 4 di 7 legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo”.
Il divieto di cumulo è stato dunque espressamente previsto nella prima normativa che ha fornito un riassetto organico della materia dei lavori socialmente utili, con la disposizione di cui all'art. 8 c. 5 D.lgs. 469/97, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva”.
1.2 Orbene, il ricorrente sostiene l'irripetibilità dell'indebito in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 l. 88/89 e 13 l. 412/91.
Ritiene il giudicante che tale normativa, per quanto in ipotesi applicabile alla fattispecie in esame, relativa alla ripetizione di indebito previdenziale, risulti inconferente a fronte della percezione di prestazioni tra loro incompatibili ex lege.
Al riguardo si ritiene difatti di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nell'ipotesi «di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili» si applica non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale e/o assistenziale «bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cod.civ.» (Cass. nr. 15759 del 2019; v. anche in motiv. Cass. n.4600 del 2021) con ogni conseguenza in termini di recupero delle somme indebitamente percepite” (cfr. Cass. 11026/2022). È evidente difatti che in ipotesi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, risulti del tutto irrilevante il principio di affidamento del pensionato.
Alla luce di quanto sopra non può che essere rigettata la domanda relativa all'accertamento negativo dell'indebito.
Pag. 5 di 7 2. È altresì infondata ogni doglianza sollevata dal ricorrente relativa alla pretesa non tangibilità dell'indennità di disoccupazione in considerazione del suo carattere alimentare. A tal proposito si rammenta (v. Cass. n. 206/2016) che, come è noto, in tema di indebito previdenziale, l salvo CP_1 il diritto di avvalersi della (autonoma) azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ. tramite gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ben può in ogni caso recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione (ovvero su altre prestazioni previdenziali quali l'indennità di disoccupazione) - col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera finanche con riguardo agli arretrati di pensione o indennità (in termini anche Cass. 5 giugno 2003 n. 9001) i quali possono dunque essere anch'essi oggetto di tale compensazione.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'attività di recupero intrapresa dall' CP_1
è legittima.
3. Da ultimo non può trovare accoglimento la domanda relativa al
“ripristino” dell'AOI in favore del ricorrente, a partire dall'1.1.15, data da cui lo stesso non avrebbe più percepito il sussidio di disoccupazione.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente non ha allegato né in alcun modo provato la sussistenza dei requisiti legittimanti la percezione della prestazione rivendicata, venendo così meno all'onere sullo stesso gravante.
Il ricorrente si è limitato a sostenere che l'AOI in godimento fosse divenuto definitivo a seguito di tre conferme, circostanza rimasta anch'essa del tutto sfornita di prova.
In ogni caso, appare evidente che la domanda risulterebbe improponibile, non risultando che il ricorrente, successivamente al gennaio 2015, abbia mai avanzato domanda amministrativa all'ente per il ripristino dell'AOI in godimento fino al 2003.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non è stato depositato in atti alcun atto da cui emerga che l'erogazione dell'AOI sia stata oggetto di sospensione.
Non risulta difatti che il ricorrente abbia mai esercitato un'opzione per la corresponsione del trattamento riservato ai lavoratori socialmente utili,
Pag. 6 di 7 unica ipotesi in cui la legge prevede la possibilità della sospensione dell'ulteriore prestazione previdenziale in godimento.
Per tali motivi, non si può che ritenere che il ricorrente, non avendo mai esercitato la relativa opzione, fosse decaduto dal godimento dell'AOI, rispetto al quale si sarebbe dovuto attivare previamente in via amministrativa al fine di ottenerne il ripristino.
Per tutti i motivi di cui sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
4. Nulla per le spese, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7