Articolo 30 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 29Articolo 31
Versione
3 giugno 1985
Art. 30.
Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalita' giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalita' giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio e' trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorita' ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.
Tali enti perdono la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorita' ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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