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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11077/2023 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Pietro Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71.
Nello specifico, ha esposto quanto segue:
- di aver proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 6035/2016 R.G. al fine di ottenere l'accertamento dell'invalidità al
100% nonché della necessità di assistenza continua, legittimanti la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento;
- di essere stata riconosciuta dal CTU nominato in tale giudizio invalida al 100% ma senza accompagnamento a decorrere dal 26.06.2017;
- di aver, quindi, presentato dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. e successivo
1 ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., iscritto al n. 14884/2017 R.G., contestando le conclusioni del CTU limitatamente all'accompagnamento;
- di aver ottenuto in data 29.05.2018 sentenza n. 2022/2018 di rigetto dell'opposizione;
- di aver inoltrato in data 16.12.2022 modello AP70 all' per il pagamento della CP_1 pensione di inabilità, ottenendo dall'Istituto in pari data risposta negativa del seguente tenore: “l'Ufficio legale ha chiuso sui nostri archivi il procedimento come sentenza favorevole all'istituto (sentenza post dissenso), non inoltrando alcun ordine di pagamento alla scrivente per l'eventuale Parte_2 liquidazione della prestazione”.
Tanto premesso, ha sottolineato come la sentenza citata non contenesse alcun accertamento circa l'invalidità al 100%, neppure contestata, e come l' fosse, CP_1
pertanto, tenuto al pagamento della prestazione connessa a tale percentuale, derivante dalla consulenza svolta nel giudizio ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo di non aver liquidato e pagato la CP_1
prestazione in quanto il requisito sanitario legittimante la stessa non era stato accertato.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nelle more del presente giudizio, parte ricorrente ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. della sentenza n. 2022/2018, al fine di aggiungere nel dispositivo della stessa l'accertamento del requisito sanitario legittimante la pensione di inabilità come accertato in fase di a.t.p. e non contestato in sede di opposizione.
Con ordinanza del 26.09.2024 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la predetta istanza integrando il dispositivo della predetta pronuncia.
A seguito di tale ordinanza, l' , con note sostitutive dell'udienza del 17.12.2024 ex CP_1
art. 127 ter c.p.c., ha rappresentato: di aver liquidato la prestazione con TE08 del
07.11.2024; di aver comunicato al procuratore di controparte l'esecuzione della sentenza con pec dell'8.11.2024, chiedendo contestualmente per lo sblocco degli arretrati la trasmissione del modello AP70 “… compilato in ogni sua parte, con assunzione di responsabilità firmata dalla sig.ra, documento d'identità e indicazione di
IBAN intestato alla stessa …”; di aver proceduto al pagamento della prima rata con
2 valuta 02.12.2024. Ha chiesto, poi, un rinvio al fine di consentire il pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2025.
Con note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., preso atto del pagamento degli arretrati, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alle spese non avendo CP_1 il Tribunale “modificato la compensazione integrale delle spese statuite nei giudizi di
ATP (RGN 6035/2016) e di opposizione (RGN 14884/2017)”.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
3 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. comunicazione di liquidazione e cedolini in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, non può assumere rilievo nel presente procedimento la mancata correzione della sentenza n. 2022/2018 in ordine al capo sulle spese, avendo la stessa ad oggetto un diverso giudizio nel quale, del resto, il c.t.u. aveva riconosciuto la sussistenza di uno solo dei due requisiti sanitari oggetto di domanda e conclusosi, inoltre, con il rigetto integrale dell'opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Deve, piuttosto, ritenersi che il ritardo nel pagamento non sia imputabile esclusivamente all' , atteso che l'istanza di correzione della sentenza citata è stata inoltrata solo CP_1
nelle more del presente giudizio, dopo oltre cinque anni dal deposito della sentenza stessa.
Per tali ragioni, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Aversa, 26.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11077/2023 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Pietro Ciccarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.09.2023, la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71.
Nello specifico, ha esposto quanto segue:
- di aver proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 6035/2016 R.G. al fine di ottenere l'accertamento dell'invalidità al
100% nonché della necessità di assistenza continua, legittimanti la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento;
- di essere stata riconosciuta dal CTU nominato in tale giudizio invalida al 100% ma senza accompagnamento a decorrere dal 26.06.2017;
- di aver, quindi, presentato dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. e successivo
1 ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., iscritto al n. 14884/2017 R.G., contestando le conclusioni del CTU limitatamente all'accompagnamento;
- di aver ottenuto in data 29.05.2018 sentenza n. 2022/2018 di rigetto dell'opposizione;
- di aver inoltrato in data 16.12.2022 modello AP70 all' per il pagamento della CP_1 pensione di inabilità, ottenendo dall'Istituto in pari data risposta negativa del seguente tenore: “l'Ufficio legale ha chiuso sui nostri archivi il procedimento come sentenza favorevole all'istituto (sentenza post dissenso), non inoltrando alcun ordine di pagamento alla scrivente per l'eventuale Parte_2 liquidazione della prestazione”.
Tanto premesso, ha sottolineato come la sentenza citata non contenesse alcun accertamento circa l'invalidità al 100%, neppure contestata, e come l' fosse, CP_1
pertanto, tenuto al pagamento della prestazione connessa a tale percentuale, derivante dalla consulenza svolta nel giudizio ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio eccependo di non aver liquidato e pagato la CP_1
prestazione in quanto il requisito sanitario legittimante la stessa non era stato accertato.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nelle more del presente giudizio, parte ricorrente ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. della sentenza n. 2022/2018, al fine di aggiungere nel dispositivo della stessa l'accertamento del requisito sanitario legittimante la pensione di inabilità come accertato in fase di a.t.p. e non contestato in sede di opposizione.
Con ordinanza del 26.09.2024 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la predetta istanza integrando il dispositivo della predetta pronuncia.
A seguito di tale ordinanza, l' , con note sostitutive dell'udienza del 17.12.2024 ex CP_1
art. 127 ter c.p.c., ha rappresentato: di aver liquidato la prestazione con TE08 del
07.11.2024; di aver comunicato al procuratore di controparte l'esecuzione della sentenza con pec dell'8.11.2024, chiedendo contestualmente per lo sblocco degli arretrati la trasmissione del modello AP70 “… compilato in ogni sua parte, con assunzione di responsabilità firmata dalla sig.ra, documento d'identità e indicazione di
IBAN intestato alla stessa …”; di aver proceduto al pagamento della prima rata con
2 valuta 02.12.2024. Ha chiesto, poi, un rinvio al fine di consentire il pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2025.
Con note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., preso atto del pagamento degli arretrati, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alle spese non avendo CP_1 il Tribunale “modificato la compensazione integrale delle spese statuite nei giudizi di
ATP (RGN 6035/2016) e di opposizione (RGN 14884/2017)”.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
3 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. comunicazione di liquidazione e cedolini in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, non può assumere rilievo nel presente procedimento la mancata correzione della sentenza n. 2022/2018 in ordine al capo sulle spese, avendo la stessa ad oggetto un diverso giudizio nel quale, del resto, il c.t.u. aveva riconosciuto la sussistenza di uno solo dei due requisiti sanitari oggetto di domanda e conclusosi, inoltre, con il rigetto integrale dell'opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Deve, piuttosto, ritenersi che il ritardo nel pagamento non sia imputabile esclusivamente all' , atteso che l'istanza di correzione della sentenza citata è stata inoltrata solo CP_1
nelle more del presente giudizio, dopo oltre cinque anni dal deposito della sentenza stessa.
Per tali ragioni, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese.
Si comunichi.
Aversa, 26.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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