Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 165
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensiva

    La richiesta di sospensiva è stata rigettata in quanto non sono stati disposti provvedimenti di autotutela che annullassero la cartella.

  • Accolto
    Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della cartella

    La Corte accoglie il ricorso in punto di annullamento della cartella per inesistenza del debito tributario, in quanto la cartella impugnata è stata pagata dal coobbligato solidale e la motivazione della cartella è insufficiente, inducendo in errore la contribuente.

  • Accolto
    Non dovuto della somma

    La Corte accoglie il ricorso in punto di annullamento della cartella per inesistenza del debito tributario, dichiarando di fatto non dovuta la somma.

  • Altro
    Richiesta di rimborso

    La Corte non si pronuncia esplicitamente su questa domanda, ma l'accoglimento del ricorso per annullamento della cartella implica che non vi sia nulla da rimborsare in quanto il debito è stato estinto dal coobbligato.

  • Rigettato
    Rigetto richiesta di sospensiva

    La richiesta di sospensiva della ricorrente è stata rigettata.

  • Rigettato
    Difetto di contraddittorio

    La Corte non accoglie questa eccezione, procedendo all'esame del merito del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte rigetta questa eccezione, ritenendo che l'Agente della Riscossione sia parte resistente nel giudizio, sebbene la motivazione della cartella sia di sua competenza.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    La Corte rigetta questa richiesta, accogliendo il ricorso della contribuente.

  • Rigettato
    Estromissione dal giudizio

    La Corte rigetta questa richiesta, condannando l'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese.

  • Altro
    Cessata materia del contendere

    La Corte prende atto che il debito è stato estinto dal coobbligato, ma non dichiara la cessata materia del contendere nei confronti della ricorrente in assenza di annullamento della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 165
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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