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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EG LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 633/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini, 37 40129 Bologna BO
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250012722061001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- in via pregiudiziale, disporre, anche con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 47, 3° comma D.Lgs. 546/92, la provvisoria sospensione della cartella impugnata inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di insussistenza evidente del debito sopra esposti;
- in via principale e nel merito accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto impugnato, quindi dichiarando priva di ogni efficacia giuridica la cartella di pagamento nn. 020 2025 00127220 61 001, dichiarando comunque non dovuta la somma con essa intimata , con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
- in via principale, ma subordinata, dichiarare non dovuta la somma , a qualsiasi titolo, reclamata da Parte avversa a seguito di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente, oltre ad interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo saldo.” Resistente Agenzia Entrate Riscossione: “in via pregiudiziale: - rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente per assoluto difetto dei presupposti di legge;
in via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda per difetto del contraddittorio ex art. 14 D. Lgs. 546/1992, in conseguenza della mancata chiamata in causa degli enti impositori o, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio a carico della ricorrente entro un termine stabilito a pena di decadenza. - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate Riscossione in relazione a tutti i motivi di ricorso;
nel merito, in via principale: - respingere il ricorso e tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di Agenzia entrate-Riscossione in quanto infondato/e in fatto e diritto e comunque non provato/e; - dichiarare l'assenza di “vizi propri” della cartella opposta e posta in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande della ricorrente nei confronti di quest'ultimo in quanto infondate in fatto e diritto;
- riconoscere il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e la totale estraneità ai motivi del contendere e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con spese di lite compensate;
nel merito, in via subordinata: - dichiarare Equitalia Giustizia spa e/o Ministero della Giustizia – Tribunale di Bologna, in persona dei rispettivi l.r.p.t., tenute a manlevare Agenzia entrate-Riscossione dalle spese del giudizio e di ogni altra eventuale somma, in caso di accoglimento del ricorso ponendole integralmente a carico dell'ente creditore o dell'ente impositore o condannando l'ente creditore o l'ente impositore a rimborsarle ad Agenzia entrate-Riscossione in ipotesi di condanna solidale. Con vittoria di spese, se non accolta l'istanza di estromissione dalla lite.” Resistente Equitalia Giustizia: “dichiarare, fermo restando impregiudicati tutti i diritti, la cessata materia del contendere, a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Avv. , in proprio, propone ricorso avverso la cartella di pagamento nn. 020 2025 00127220 61 001 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 15/5/2025 eccependone l'illegittimità. La cartella impugnata è stata emessa per il recupero di crediti giudiziari anno 2022. La ricorrente, rilevando che la somma di ci si chiede il pagamento sarebbe relativa ad un contributo unificato in relazione ad una causa d'appello “RG APP. 24/21 a seguito di sentenza n. 1055/22, di condanna nei Società_1confronti della SRL, per un importo complessivo di €. 269,98” (pag. 1 del ricorso introduttivo). La stessa ricorrente, in quella causa, sarebbe intervenuta quale mera domiciliataria dei Società_1difensori romani dell'appellante srl;
eccepisce, dunque, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria in mancanza di rapporto debitorio, neppure solidale, tra il difensore domiciliatario e l'ente impositore (art 14 e art. 248 del DPR 115/02). Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per chiedere in via pregiudiziale di rito l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Equitalia Giustizia ex art. 14 D.lgs. 546/92; nel merito l'Agenzia eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso che non avrebbero ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento impugnata;
concludendo per il rigetto del ricorso, la comparente chiede di essere manlevata in caso di condanna da Equitalia Giustizia e/o Ministero della Giustizia-Tribunale di Bologna, in caso di accoglimento del ricorso e condanna alle spese. L'Agenzia resistente riferisce di aver ricevuto da Equitalia Giustizia il ruolo esattoriale n. Ricorrente_12025/0002764 nel quale sarebbero indicati come coobbligati solidali, oltre all'Avv. Ricorrente_1 Nominativo_1 Società_2, anche e SA, e di aver provveduto alla corretta notifica delle cartelle nei confronti di tutti i coobbligati. Nessuna responsabilità potrebbe essere imputata all'agente della riscossione in relazione alla correttezza del ruolo ed alla individuazione dei responsabili solidali. Equitalia Giustizia SpA si è costituita in giudizio attraverso il difensore Avv. Difensore_2, chiamata in causa. La comparente precisa che la partita di credito n. 1365/2025, oggetto della cartella impugnata, si riferisce alla causa n. 9838/2020 R.G. Tribunale di BOLOGNA che vedeva come parti processuali Nominativo_1 • Ricorrente_1 ; • Società_2 ; correttamente, pertanto, il ruolo sarebbe stato emesso nei confronti di tutti i coobbligati in solido ed il pagamento richiesto prima in via bonaria nei confronti degli stessi poi attraverso la cartella di pagamento qui impugnata. La cartella di è stata pagata dal debitore in solido Società_2 s.p.a. in data 6/08/2025. con l'estinzione della pretesa per avvenuto pagamento, Equitalia Giustizia, pertanto, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate. La ricorrente, con memoria difensiva tempestivamente deposita in vista dell'udienza di trattazione del ricorso, precisa di aver appreso solo con la costituzione di ADER che il ruolo si riferiva alla causa r.g. 9838/2020 Tribunale di Bologna e non all'avviso di pagamento precedentemente ricevuto e relativo alla causa d'appello r.g. 24/21; in relazione al ruolo di cui alla cartella impugnata, la ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto alcun avviso di pagamento e ribadisce la richiesta di annullamento. La causa è stata discussa in pubblica udienza nella seduta del 5/12/2025 dalla Corte in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto che il debito tributario di cui alla cartella di pagamento impugnata è stato in precedenza assolto dal coobbligato solidale come solidale Società_2 spa come dichiarato dall'ente impositore Equitalia Giustizia. In questa sede non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'odierna ricorrente non essendo stato disposto, in via di autotutela, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Va, pertanto, accolto il ricorso in punto di annullamento della cartella per inesistenza del debito tributario. Quanto al regime delle spese, va evidenziato che la ricorrente è sicuramente stata tratta in errore dalla “sintetica” motivazione dell'atto impugnato nel quale non viene esattamente descritto il ruolo e l'origine dello stesso;
dalla dicitura “Partita: 0EGRM012022002202501365001AP20220215 TRIBUNALE DI BOLOGNA ALTRO - DEL 15/02/2022 PARTITA DI CREDITO 001365/2025” non è possibile desumere neppure la causa civile da cui avrebbe origine il debito tributario né la causale dello stesso. Tale incertezza ha indotto la contribuente a proporre ricorso con motivazioni che nulla hanno a che vedere con l'obbligazione tributaria portata dalla cartella impugnata. La motivazione della cartella di pagamento è senz'altro di competenza dell'Agente della Riscossione che non può limitarsi a riportare il numero del ruolo ma, ad esempio, avrebbe potuto e dovuto indicare quanto mento il numero di r.g. della causa civile - r.g. 9838/2020 Tribunale di Bologna- peraltro correttamente riportata nel foglio notizie relativo alla partita di credito 1365/2025 emesso dal Tribunale di Bologna, e si risolve in un vizio proprio dell'atto impugnato. Le spese di lite, dunque, vanno poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'effettiva attività processuale svolta, nonché di una soccombenza parziale al 50%.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-annulla la cartella di pagamento impugnata;
-condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compensi, oltre CUT e spese generali 15%, IVA e CPA come legge. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EG LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 633/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini, 37 40129 Bologna BO
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020250012722061001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- in via pregiudiziale, disporre, anche con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 47, 3° comma D.Lgs. 546/92, la provvisoria sospensione della cartella impugnata inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di insussistenza evidente del debito sopra esposti;
- in via principale e nel merito accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto impugnato, quindi dichiarando priva di ogni efficacia giuridica la cartella di pagamento nn. 020 2025 00127220 61 001, dichiarando comunque non dovuta la somma con essa intimata , con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
- in via principale, ma subordinata, dichiarare non dovuta la somma , a qualsiasi titolo, reclamata da Parte avversa a seguito di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente, oltre ad interessi maturati, maturandi e rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento sino a quella dell'effettivo saldo.” Resistente Agenzia Entrate Riscossione: “in via pregiudiziale: - rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente per assoluto difetto dei presupposti di legge;
in via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda per difetto del contraddittorio ex art. 14 D. Lgs. 546/1992, in conseguenza della mancata chiamata in causa degli enti impositori o, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio a carico della ricorrente entro un termine stabilito a pena di decadenza. - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate Riscossione in relazione a tutti i motivi di ricorso;
nel merito, in via principale: - respingere il ricorso e tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di Agenzia entrate-Riscossione in quanto infondato/e in fatto e diritto e comunque non provato/e; - dichiarare l'assenza di “vizi propri” della cartella opposta e posta in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande della ricorrente nei confronti di quest'ultimo in quanto infondate in fatto e diritto;
- riconoscere il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e la totale estraneità ai motivi del contendere e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio con spese di lite compensate;
nel merito, in via subordinata: - dichiarare Equitalia Giustizia spa e/o Ministero della Giustizia – Tribunale di Bologna, in persona dei rispettivi l.r.p.t., tenute a manlevare Agenzia entrate-Riscossione dalle spese del giudizio e di ogni altra eventuale somma, in caso di accoglimento del ricorso ponendole integralmente a carico dell'ente creditore o dell'ente impositore o condannando l'ente creditore o l'ente impositore a rimborsarle ad Agenzia entrate-Riscossione in ipotesi di condanna solidale. Con vittoria di spese, se non accolta l'istanza di estromissione dalla lite.” Resistente Equitalia Giustizia: “dichiarare, fermo restando impregiudicati tutti i diritti, la cessata materia del contendere, a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L'Avv. , in proprio, propone ricorso avverso la cartella di pagamento nn. 020 2025 00127220 61 001 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 15/5/2025 eccependone l'illegittimità. La cartella impugnata è stata emessa per il recupero di crediti giudiziari anno 2022. La ricorrente, rilevando che la somma di ci si chiede il pagamento sarebbe relativa ad un contributo unificato in relazione ad una causa d'appello “RG APP. 24/21 a seguito di sentenza n. 1055/22, di condanna nei Società_1confronti della SRL, per un importo complessivo di €. 269,98” (pag. 1 del ricorso introduttivo). La stessa ricorrente, in quella causa, sarebbe intervenuta quale mera domiciliataria dei Società_1difensori romani dell'appellante srl;
eccepisce, dunque, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria in mancanza di rapporto debitorio, neppure solidale, tra il difensore domiciliatario e l'ente impositore (art 14 e art. 248 del DPR 115/02). Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per chiedere in via pregiudiziale di rito l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Equitalia Giustizia ex art. 14 D.lgs. 546/92; nel merito l'Agenzia eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso che non avrebbero ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento impugnata;
concludendo per il rigetto del ricorso, la comparente chiede di essere manlevata in caso di condanna da Equitalia Giustizia e/o Ministero della Giustizia-Tribunale di Bologna, in caso di accoglimento del ricorso e condanna alle spese. L'Agenzia resistente riferisce di aver ricevuto da Equitalia Giustizia il ruolo esattoriale n. Ricorrente_12025/0002764 nel quale sarebbero indicati come coobbligati solidali, oltre all'Avv. Ricorrente_1 Nominativo_1 Società_2, anche e SA, e di aver provveduto alla corretta notifica delle cartelle nei confronti di tutti i coobbligati. Nessuna responsabilità potrebbe essere imputata all'agente della riscossione in relazione alla correttezza del ruolo ed alla individuazione dei responsabili solidali. Equitalia Giustizia SpA si è costituita in giudizio attraverso il difensore Avv. Difensore_2, chiamata in causa. La comparente precisa che la partita di credito n. 1365/2025, oggetto della cartella impugnata, si riferisce alla causa n. 9838/2020 R.G. Tribunale di BOLOGNA che vedeva come parti processuali Nominativo_1 • Ricorrente_1 ; • Società_2 ; correttamente, pertanto, il ruolo sarebbe stato emesso nei confronti di tutti i coobbligati in solido ed il pagamento richiesto prima in via bonaria nei confronti degli stessi poi attraverso la cartella di pagamento qui impugnata. La cartella di è stata pagata dal debitore in solido Società_2 s.p.a. in data 6/08/2025. con l'estinzione della pretesa per avvenuto pagamento, Equitalia Giustizia, pertanto, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate. La ricorrente, con memoria difensiva tempestivamente deposita in vista dell'udienza di trattazione del ricorso, precisa di aver appreso solo con la costituzione di ADER che il ruolo si riferiva alla causa r.g. 9838/2020 Tribunale di Bologna e non all'avviso di pagamento precedentemente ricevuto e relativo alla causa d'appello r.g. 24/21; in relazione al ruolo di cui alla cartella impugnata, la ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto alcun avviso di pagamento e ribadisce la richiesta di annullamento. La causa è stata discussa in pubblica udienza nella seduta del 5/12/2025 dalla Corte in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto che il debito tributario di cui alla cartella di pagamento impugnata è stato in precedenza assolto dal coobbligato solidale come solidale Società_2 spa come dichiarato dall'ente impositore Equitalia Giustizia. In questa sede non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'odierna ricorrente non essendo stato disposto, in via di autotutela, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Va, pertanto, accolto il ricorso in punto di annullamento della cartella per inesistenza del debito tributario. Quanto al regime delle spese, va evidenziato che la ricorrente è sicuramente stata tratta in errore dalla “sintetica” motivazione dell'atto impugnato nel quale non viene esattamente descritto il ruolo e l'origine dello stesso;
dalla dicitura “Partita: 0EGRM012022002202501365001AP20220215 TRIBUNALE DI BOLOGNA ALTRO - DEL 15/02/2022 PARTITA DI CREDITO 001365/2025” non è possibile desumere neppure la causa civile da cui avrebbe origine il debito tributario né la causale dello stesso. Tale incertezza ha indotto la contribuente a proporre ricorso con motivazioni che nulla hanno a che vedere con l'obbligazione tributaria portata dalla cartella impugnata. La motivazione della cartella di pagamento è senz'altro di competenza dell'Agente della Riscossione che non può limitarsi a riportare il numero del ruolo ma, ad esempio, avrebbe potuto e dovuto indicare quanto mento il numero di r.g. della causa civile - r.g. 9838/2020 Tribunale di Bologna- peraltro correttamente riportata nel foglio notizie relativo alla partita di credito 1365/2025 emesso dal Tribunale di Bologna, e si risolve in un vizio proprio dell'atto impugnato. Le spese di lite, dunque, vanno poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'effettiva attività processuale svolta, nonché di una soccombenza parziale al 50%.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-annulla la cartella di pagamento impugnata;
-condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 300,00 per compensi, oltre CUT e spese generali 15%, IVA e CPA come legge. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani