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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2886/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2886/2022 di Ruolo Generale in data 06/09/2022 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv.
TONELLO MARCO
- parte attrice –
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv.
BRUZZONE ALESSANDRO (c.f. ) del Foro di Milano e, giusta C.F._2 nomina nell'incipit della comparsa di risposta, dall'Avv. SABRINA LODOLO del Foro di Udine
- parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa assunta in decisione all'udienza del 1/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
per le lesioni riportate dall'attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e, per
[...]
l'effetto, condannare lo stesso in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della signora dell'importo di € Parte_1
55.761,50 a titolo di risarcimento danni o in quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (02.06.2021) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: - ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, previa loro rituale capitolazione nei concedendi termini. Si indicano a testi i signori , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti di Verona. Ulteriori testi riservati. - disporre CTU medico legale per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice, della loro compatibilità con l'evento dedotto, della congruità della valutazione medico legale prodotta in atti rispetto ai postumi permanenti residuati e dalla durata della inabilità temporanea, di quant'altro utile ai fini di giustizia.”
Per parte convenuta: “NEL MERITO: o in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro il Comune di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice; o in via subordinata: dichiarare il concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione depositato in data 5/09/2022, conveniva Parte_1
in giudizio il Comune di per ottenere il risarcimento del danno per Controparte_1 il sinistro occorso in data 2/06/2021 poiché in tarda mattinata, camminando su un marciapiede a fianco del compagno, s'inciampava su un avvallamento delle mattonelle e riportava delle lesioni alla spalla destra, una ferita sul sopracciglio e una lussazione di un dito della mano sinistra.
Si costituiva in giudizio il in data 7/12/2022, Controparte_1 contestando quanto dedotto dalla controparte e rilevando la mancata prova del fatto storico, nonché l'attribuibilità del fatto dannoso alla sola condotta gravemente negligente dell'attrice o, in subordine, il concorso colposo ex art. 1227 ai fini della riduzione dell'ammontare a titolo di risarcimento del danno.
Alla prima udienza, tenutasi in data 13/12/2022, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano concessi i termini ex 183 allora co. 6 c.p.c.
Su istanza dell'attrice era ammessa la prova testimoniale e, con successiva ordinanza, era disposta la C.T.U. al fine di verificare il rapporto causale tra le lesioni refertate e il fatto lesivo risultante dagli atti, l'invalidità temporanea e permanente e le prospettive di miglioramento, l'incidenza delle lesioni sull'attività lavorativa, nonché la congruità e necessità delle spese sanitarie sostenute. Il CTU depositava la relazione in data
25/01/2024.
Veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 1/10/2024 e all'esito la causa era trattenuta in decisione.
II) La domanda attorea non è fondata e va respinta per i motivi che seguono.
Come noto, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. L'onere probatorio dell'attore consiste nella dimostrazione del fatto storico, dell'evento dannoso e del rapporto di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato (Cass., sez. 3, ord. n. 14228/2023).
Delineati i criteri regolatori della materia, è pacifico che il marciapiede ove si è verificata la caduta è di proprietà del Comune di . Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, occorre osservare quanto segue.
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico (sul punto, merita sottolineare che l'attrice denunciava il fatto al solo in data CP_1
12/06/2021, dieci giorni dopo il sinistro), nel caso di specie, non è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Infatti, il solo teste marito dell'attrice, riferiva che la moglie cadeva mentre Tes_1
passeggiavano sul marciapiede, ma non aveva visto l'esatto momento e modo in cui la stessa inciampava (“stavo guardando il panorama, non ho visto l'esatto momento in cui mia moglie ha poggiato a terra il piede prima di cadere, stavo guardando altrove”).
Il c.t.u. non si è espresso sulla causalità tra la dinamica dell'inciampo e la lesione sofferta.
In considerazione della generica narrazione resa dal testimone ed in assenza di ulteriori elementi probatori, anche presuntivi, non può ritenersi provata la dinamica della caduta.
III) Per tutte le ragioni sopra esposte, le spese di lite sono poste a carico dell'attrice soccombente, calcolate secondo i valori minimi della tariffa forense, in considerazione della non particolare complessità della questione trattata. Per lo stesso motivo, gli oneri di c.t.u. come già liquidati con separato decreto vanno posti definitivamente a carico di parte salva la solidarietà verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2886/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compenso oltre spese vive, forfettarie, IVA e CPA.
3. Pone gli oneri di C.T.U. a carico di parte attrice soccombente.
Così deciso in Udine, il 10/02/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2886/2022 di Ruolo Generale in data 06/09/2022 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv.
TONELLO MARCO
- parte attrice –
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'avv.
BRUZZONE ALESSANDRO (c.f. ) del Foro di Milano e, giusta C.F._2 nomina nell'incipit della comparsa di risposta, dall'Avv. SABRINA LODOLO del Foro di Udine
- parte convenuta –
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa assunta in decisione all'udienza del 1/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
per le lesioni riportate dall'attrice in seguito al sinistro di cui in narrativa e, per
[...]
l'effetto, condannare lo stesso in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della signora dell'importo di € Parte_1
55.761,50 a titolo di risarcimento danni o in quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (02.06.2021) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: - ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, previa loro rituale capitolazione nei concedendi termini. Si indicano a testi i signori , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti di Verona. Ulteriori testi riservati. - disporre CTU medico legale per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni riportate dall'attrice, della loro compatibilità con l'evento dedotto, della congruità della valutazione medico legale prodotta in atti rispetto ai postumi permanenti residuati e dalla durata della inabilità temporanea, di quant'altro utile ai fini di giustizia.”
Per parte convenuta: “NEL MERITO: o in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora contro il Comune di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, essendo il sinistro riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attrice; o in via subordinata: dichiarare il concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione depositato in data 5/09/2022, conveniva Parte_1
in giudizio il Comune di per ottenere il risarcimento del danno per Controparte_1 il sinistro occorso in data 2/06/2021 poiché in tarda mattinata, camminando su un marciapiede a fianco del compagno, s'inciampava su un avvallamento delle mattonelle e riportava delle lesioni alla spalla destra, una ferita sul sopracciglio e una lussazione di un dito della mano sinistra.
Si costituiva in giudizio il in data 7/12/2022, Controparte_1 contestando quanto dedotto dalla controparte e rilevando la mancata prova del fatto storico, nonché l'attribuibilità del fatto dannoso alla sola condotta gravemente negligente dell'attrice o, in subordine, il concorso colposo ex art. 1227 ai fini della riduzione dell'ammontare a titolo di risarcimento del danno.
Alla prima udienza, tenutasi in data 13/12/2022, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano concessi i termini ex 183 allora co. 6 c.p.c.
Su istanza dell'attrice era ammessa la prova testimoniale e, con successiva ordinanza, era disposta la C.T.U. al fine di verificare il rapporto causale tra le lesioni refertate e il fatto lesivo risultante dagli atti, l'invalidità temporanea e permanente e le prospettive di miglioramento, l'incidenza delle lesioni sull'attività lavorativa, nonché la congruità e necessità delle spese sanitarie sostenute. Il CTU depositava la relazione in data
25/01/2024.
Veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 1/10/2024 e all'esito la causa era trattenuta in decisione.
II) La domanda attorea non è fondata e va respinta per i motivi che seguono.
Come noto, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. L'onere probatorio dell'attore consiste nella dimostrazione del fatto storico, dell'evento dannoso e del rapporto di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato (Cass., sez. 3, ord. n. 14228/2023).
Delineati i criteri regolatori della materia, è pacifico che il marciapiede ove si è verificata la caduta è di proprietà del Comune di . Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, occorre osservare quanto segue.
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico (sul punto, merita sottolineare che l'attrice denunciava il fatto al solo in data CP_1
12/06/2021, dieci giorni dopo il sinistro), nel caso di specie, non è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Infatti, il solo teste marito dell'attrice, riferiva che la moglie cadeva mentre Tes_1
passeggiavano sul marciapiede, ma non aveva visto l'esatto momento e modo in cui la stessa inciampava (“stavo guardando il panorama, non ho visto l'esatto momento in cui mia moglie ha poggiato a terra il piede prima di cadere, stavo guardando altrove”).
Il c.t.u. non si è espresso sulla causalità tra la dinamica dell'inciampo e la lesione sofferta.
In considerazione della generica narrazione resa dal testimone ed in assenza di ulteriori elementi probatori, anche presuntivi, non può ritenersi provata la dinamica della caduta.
III) Per tutte le ragioni sopra esposte, le spese di lite sono poste a carico dell'attrice soccombente, calcolate secondo i valori minimi della tariffa forense, in considerazione della non particolare complessità della questione trattata. Per lo stesso motivo, gli oneri di c.t.u. come già liquidati con separato decreto vanno posti definitivamente a carico di parte salva la solidarietà verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2886/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compenso oltre spese vive, forfettarie, IVA e CPA.
3. Pone gli oneri di C.T.U. a carico di parte attrice soccombente.
Così deciso in Udine, il 10/02/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti