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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. MI OR Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1138/2024 R.G.A.C. vertente
TRA cod. fisc.: , difeso dall'Avv. BIRGITTA VITO;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
E
, (cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Divorzio contenzioso. Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in termini dalla sola parte ricorrente, unica parte costituita, per l'udienza con trattazione scritta del 30/9/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 96/25, pubblicata il 21/1/2025, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi interessati, e la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio contestualmente avanzata dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
Nelle note scritte depositate il 30/9/2025 per l'udienza con trattazione scritta in pari data il ricorrente ha insistito per la declaratoria del divorzio, senza alcuna statuizione accessoria, come già specificato in ricorso, data l'autonomia di entrambi i coniugi.
La domanda non è stata in alcun modo contestata, data la persistente contumacia della resistente.
La domanda è fondata e merita accoglimento, tenuto anche conto della mancanza di contestazioni, data la persistente contumacia della resistente.
Risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la richiamata sentenza non definitiva n. 96/25 con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi interessati.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i suddetti coniugi si protragga ininterrottamente quantomeno dall'udienza di prima comparizione del 29/10/2024, non essendo stata
1 eccepita da alcuno l'interruzione della separazione. Dalla predetta udienza, poi, è decorso il termine di legge per la chiesta pronunzia del divorzio.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55; del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Non vi è inoltre alcun ulteriore provvedimento economico da adottare, in adesione alle richieste avanzate dalla parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo, e tenuto anche conto della contumacia della resistente e della conseguente sua non opposizione alla domanda attorea e alle relative allegazioni.
Nulla sulle spese del giudizio, infine, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, nonoché del contegno non oppositivo alla domanda della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Brindisi il 29/4/1976 da nato Parte_1 a Brindisi il 31/5/1956, e da , nata a [...] il [...], trascritto negli atti Controparte_1 dello stato civile del Comune di Brindisi dell'anno 1976, parte I, ufficio 1, al numero 12.
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) NULLA sulle spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. MI OR
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