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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. IA CA, in esito all'udienza del 15 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 6822.2024 e n. 869.2024 R.G. vertenti
TRA sig. nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e C.F._1 dall'avv. Assunta Lombardo ed elettivamente domiciliato in Messina, presso il Loro lo studio, per procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele CP_1
Bellomo, giusta procura generale per atto del Notaio dott. , elettivamente domiciliato in Per_1
CP_ Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445bis c.p.c. , il Sig. esponeva di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della pensione ordinaria di inabilità e che, a seguito della visita medica , era stato riconosciuto invalido nella misura non idonea ad ottenere il chiesto beneficio. Deduceva che le patologie dalle quali era affetto nel loro complesso riducevano la capacità lavorativa dello stesso e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa. Disposta c.t.u. medico legale, il consulente aveva così concluso l'indagine peritale : Allo stato attuale non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente inabilità a svolgere qualunque attività lavorativa.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 19.12.2024, il ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva di avere diritto alla chiesta prestazione . Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del diritto ad ottenere la pensione ordinaria di inabilità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore dei propri Procuratori. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata nei termini, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data15 ottobre 2025 veniva celebrata l'udienza a trattazione scritta e, in esito al deposito telematico di note d'udienza, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non risulta fondata a va pertanto rigettata .
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione ordinaria di inabilità . Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, le cui conclusioni si palesano esaustive e condivisibili in ogni loro punto, ha accertato che il Sig. : “ risulta essere Parte_1 affetto da patologie, sicuramente invalidanti, ma non di entità tali da essere inquadrate come GRAVI
e TOTALMENTE invalidanti, al fine di svolgere alcuna attività lavorativa , in relazione alla tipologia del lavoro ed alla Sua formazione. Sulla base di quanto esposto, è opinione del CTU non riconoscere al Sign. la pensione ordinaria di inabilità”. Il c.t.u. ha quindi accertato che le patologie Pt_1 riscontrate non determinano una invalidità idonea al riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
[...] non possiede il requisito sanitario utile al conseguimento del chiesto beneficio . Pt_1
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Sig. con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 19.12.2024 e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- Rigetta le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 16 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
IA CA