TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6190/2024 RG TRA nata a [...] il [...] e res.te in Caserta alla via Petrarca n.69 Parte_1 elett.te domiciliato alla Via Pietro Castellino n. 1 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Adele Sarnelli in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to G. Carfora elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.2025, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario come accertato con decreto di omologa di questo Tribunale del 31.3.2023 nel giudizio R.G. 5287/2020, notificato all' in data 22.2.2024 al pagamento dell'indennità di CP_2 accompagnamento, con decorrenza dal 30.6.2022, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
31.10.2024 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, in data odierna, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. decreto di omologa) e nonché che procedura di liquidazione del 31.10.2024 l' ha predisposto la liquidazione dell'indennità di CP_1
1 accompagnamento, che è avvenuta posteriormente al deposito del presente ricorso introduttivo avvenuta, come risultante agli atti. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento. Residua la questione sulle spese su cui ha insistito la ricorrente Va detto che parte ricorrente ha documentato di aver notificato via pec all' il decreto di CP_1 omologa unitamente al modello AP70 in data 22.2.2024 (cfr. all. ricorso), mentre l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione solo il 31.10.2024 (cfr. doc. . CP_1
Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito del ricorso impone di compensare le spese di lite nella misura della metà stante il fattivo, benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per la restante parte esse seguono il criterio CP_1 della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA
2 e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to G. Carfora elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.2025, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente, sussistendo il presupposto sanitario come accertato con decreto di omologa di questo Tribunale del 31.3.2023 nel giudizio R.G. 5287/2020, notificato all' in data 22.2.2024 al pagamento dell'indennità di CP_2 accompagnamento, con decorrenza dal 30.6.2022, oltre interessi e spese legali con attribuzione al procuratore anticipatario. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' rilevando di aver liquidato in data CP_1
31.10.2024 la relativa somma, comprensiva degli arretrati dovuti, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, in data odierna, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo i ratei stati liquidati dall' CP_1
Invero, è documentato in atti il presupposto sanitario (cfr. decreto di omologa) e nonché che procedura di liquidazione del 31.10.2024 l' ha predisposto la liquidazione dell'indennità di CP_1
1 accompagnamento, che è avvenuta posteriormente al deposito del presente ricorso introduttivo avvenuta, come risultante agli atti. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale pagamento. Residua la questione sulle spese su cui ha insistito la ricorrente Va detto che parte ricorrente ha documentato di aver notificato via pec all' il decreto di CP_1 omologa unitamente al modello AP70 in data 22.2.2024 (cfr. all. ricorso), mentre l' ha CP_1 provveduto alla liquidazione solo il 31.10.2024 (cfr. doc. . CP_1
Il pagamento integrale della relativa somma, sebbene successivamente al deposito del ricorso impone di compensare le spese di lite nella misura della metà stante il fattivo, benché tardivo, comportamento extragiudiziale dell' mentre per la restante parte esse seguono il criterio CP_1 della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese di giudizio per la metà, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA
2 e rimborso spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite.
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3