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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
IA SEBASTIANI Presidente rel.
TO DI TO UD
Maurizio DRIGANI UD riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1765/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. Avv. ORLANDI CLAUDIO C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente CP_1
c.f. Avv. ANGELINI MARCO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data
24.9.2025
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza entro il termine del 25 novembre 2025:
“Dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi, fin
d'ora, reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di documento equipollente;
2) La casa coniugale sita alla Spezia, Via Galvani n. 47, continuerà ad essere abitata dalla signora sino alla data del 10 novembre 2025, con relative Parte_1 utenze domestiche a carico del marito;
3) Il signor riconosce alla signora , l'importo di €. CP_1 Parte_1
6.500,00 (seimilacinquecento/00) che sarà versato alla data di sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di liquidazione una tantum;
4) I coniugi sono economicamente indipendenti e, fatto salvo per l'importo indicato al punto che precede, non si dispone il versamento periodico a titolo di contributo al mantenimento l'uno per l'altro;
5) La signora si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 10 Parte_1 novembre 2025 ed in caso di ritardo nel rilascio è convenuto tra le parti che la signora
verserà l'importo di €. 7.000,00 al signor quale indennità di Pt_1 CP_1 occupazione dell'immobile;
9) Ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato risolto tra i coniugi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario alla Spezia in data
10.7.2021 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 18 parte II serie A anno 2021), di aver scelto il regime della separazione dei beni e di non aver avuto figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale spirituale tra coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 24.9.2025.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Il UD ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, sottoscritte dalle parti con autenticazione dei rispettivi difensori, contenenti le specifiche condizioni di separazione. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di separazione, previa specificazione delle stesse.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da nota scritta autorizzata;
- le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita quindi di essere accolta alla stregua dell'art. 158 c.p.c.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civile del matrimonio in oggetto, alle condizioni di cui al ricorso, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473- bis. 51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 CP_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi alla Spezia in data 10.7.2021 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 18 parte II serie A anno
2021)
- omologa, provvedendo in conformità, le seguenti condizioni concordate di separazione:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi, fin d'ora, reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di documento equipollente;
2) La casa coniugale sita alla Spezia, Via Galvani n. 47, continuerà ad essere abitata dalla signora sino alla data del 10 novembre 2025, con relative Parte_1 utenze domestiche a carico del marito;
3) Il signor riconosce alla signora , l'importo di €. CP_1 Parte_1
6.500,00 (seimilacinquecento/00) che sarà versato alla data di sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di liquidazione una tantum;
4) I coniugi sono economicamente indipendenti e, fatto salvo per l'importo indicato al punto che precede, non si dispone il versamento periodico a titolo di contributo al mantenimento l'uno per l'altro;
5) La signora si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 10 Parte_1 novembre 2025 ed in caso di ritardo nel rilascio è convenuto tra le parti che la signora
verserà l'importo di €. 7.000,00 al signor quale indennità di Pt_1 CP_1 occupazione dell'immobile;
6) Ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato risolto tra i coniugi.
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa IA BA
- spese al definitivo;
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
IA BA