Art. 1.
L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall' art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513 , in favore dei Comuni e delle Province, e' elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.
L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall' art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513 , in favore dei Comuni e delle Province, e' elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.