Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2025, proposto da
S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est, con sede legale in Agrigento, via A. Moro n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Timineri, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Agrigento, via L. Sturzo n. 67;
contro
Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, Sez. Imprese, G.U. Illuminati, n. 3935/2021, emesso in data 24.08.2021, notificato al Comune di Porto Empedocle a mezzo di pec il 06.09.2021, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione con decreto n. cronol. 1431/2021 del 24.11.2021 del Tribunale ordinario di Palermo ed in tale forma notificato nuovamente in data 06.12.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. RI BO e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Timineri, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. parte ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato: a ) la dichiarazione dell’obbligo del Comune intimato di conformarsi al titolo medesimo e, per l’effetto, di provvedere al pagamento di complessivi € 191.438,93, oltre interessi al saggio legale dal 24.08.2021 all’effettivo soddisfo, nonché delle spese e dei compensi della fase monitoria liquidati in € 2.514,00, prescrivendo termini e modalità esecutive; b ) di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione intimata oltre un termine fissato all’uopo; c ) di condannare il Comune intimato al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione, di cui all’art.114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quando dovuto, assumendo quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento di questo Tribunale e. quale dies ad quem , il giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza di adempimento, il giorno a partire dal quale avrà efficacia la nomina del Commissario ad acta ; d ) con vittoria di spese;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitività del titolo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che, in ragione della regola della soccombenza e data la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare puntuale esecuzione al titolo specificato in epigrafe.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento a titolo di penalità di mora degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
Condanna l’Amministrazione intimata a pagare le spese di lite, che liquida in € 3.093,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
RI BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BO | RT LE |
IL SEGRETARIO